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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/11/2024, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 13/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/11/2023 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CRISTIANA Parte_1 C.F._1
FRANCESCONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via C.
Borromeo n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ANDREA GIANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Giulio Cesare n. 37, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il figlio minore, resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, IG.ra , e residenza anagrafica Parte_2 nella casa familiare, ove manterrà la residenza anche la figlia maggiorenne, La Persona_2 responsabilità genitoriale sul figlio minorenne continuerà ad essere esercitata da entrambi i coniugi, per cui le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con il figlio.
2) L'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del sig. sita in Lido di Camaiore Parte_1
1 (LU) via Brunelleschi, 10, resterà assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili, Parte_2 arredi e pertinenze, con divieto di sub locazione anche di porzione della stessa.
3) I ricorrenti confermano concordemente il regime paritario di frequentazione del figlio minorenne, lasciandosi la più ampia libertà di concordare giornalmente la frequentazione del figlio, tuttavia, in caso di mancato accordo, stabiliscono sin da adesso il seguente schema di frequentazione settimanale: prima settimana: il figlio starà con il padre dal Martedì, dall'uscita dalla scuola, fino al Venerdì quando ve lo riaccompagnerà (per cui con pernottamento nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì); seconda settimana: il figlio starà con il padre i giorni di Lunedì e Mercoledì, entrambi con pernottamento, nonchè dal Sabato mattina fino al Lunedì mattina successivo all'ingresso a scuola. Per quanto riguarda le festività di calendario, ovvero periodo natalizio (dal 22/12 al 29/12); Capodanno ed Epifania (dal 30/12 al 06/01); periodo pasquale (pasqua e pasquetta); 25 Aprile;
01 Maggio;
02
Giugno; 15 Agosto, durante tutte le suddette festività la permanenza del figlio minorenne presso i genitori verrà alternata di anno in anno, salvo comunque diverso accordo dei ricorrenti, tenuto conto delle decisioni dell'anno precedente, degli impegni lavorativi delle parti e delle preliminari esigenze ed interessi del figlio. Durante i periodi di vacanze scolastiche e/o durante le ferie lavorative, ovvero durante il periodo di chiusura del ristorante, il figlio potrà stare col padre per 15 gg, volendo anche consecutivi, per effettuare viaggi e/o vacanze e/o per ogni altro motivo. Dal raggiungimento della maggiore età, il figlio sarà libero, ovviamente, di frequentare i genitori come e quando vorrà.
4) La figlia , essendo maggiorenne ed economicamente indipendente, sarà libera di frequentare Per_2
i genitori come e quando meglio crede;
5) Considerato il regime perfettamente paritario di frequentazione e considerati gli ulteriori accordi di cui infra, i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno di mantenimento del figlio minorenne Per_1
6) Quanto alle spese straordinarie, così come analiticamente indicate nell'allegato n. 2 al protocollo d'intesa del 07.10.2020 previsto dall'intestato Tribunale, cui le parti fanno espresso riferimento e costituente parte integrante del presente ricorso (all. 9), resteranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, con diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad avere il rimborso dall'altro genitore, entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Resta inteso, pertanto, che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita.
7) L'assegno Unico in favore del figlio verrà percepito interamente dalla sig.ra ». Per_1 Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) l'1/5/1993, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_2 Per_1
22/12/2006), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Camaiore (LU) in data 1/5/1993, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 26, Parte II,
Serie A, dell'Anno 1993;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 13/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 13/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/11/2023 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CRISTIANA Parte_1 C.F._1
FRANCESCONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via C.
Borromeo n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ANDREA GIANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Giulio Cesare n. 37, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il figlio minore, resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, IG.ra , e residenza anagrafica Parte_2 nella casa familiare, ove manterrà la residenza anche la figlia maggiorenne, La Persona_2 responsabilità genitoriale sul figlio minorenne continuerà ad essere esercitata da entrambi i coniugi, per cui le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con il figlio.
2) L'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del sig. sita in Lido di Camaiore Parte_1
1 (LU) via Brunelleschi, 10, resterà assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili, Parte_2 arredi e pertinenze, con divieto di sub locazione anche di porzione della stessa.
3) I ricorrenti confermano concordemente il regime paritario di frequentazione del figlio minorenne, lasciandosi la più ampia libertà di concordare giornalmente la frequentazione del figlio, tuttavia, in caso di mancato accordo, stabiliscono sin da adesso il seguente schema di frequentazione settimanale: prima settimana: il figlio starà con il padre dal Martedì, dall'uscita dalla scuola, fino al Venerdì quando ve lo riaccompagnerà (per cui con pernottamento nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì); seconda settimana: il figlio starà con il padre i giorni di Lunedì e Mercoledì, entrambi con pernottamento, nonchè dal Sabato mattina fino al Lunedì mattina successivo all'ingresso a scuola. Per quanto riguarda le festività di calendario, ovvero periodo natalizio (dal 22/12 al 29/12); Capodanno ed Epifania (dal 30/12 al 06/01); periodo pasquale (pasqua e pasquetta); 25 Aprile;
01 Maggio;
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Giugno; 15 Agosto, durante tutte le suddette festività la permanenza del figlio minorenne presso i genitori verrà alternata di anno in anno, salvo comunque diverso accordo dei ricorrenti, tenuto conto delle decisioni dell'anno precedente, degli impegni lavorativi delle parti e delle preliminari esigenze ed interessi del figlio. Durante i periodi di vacanze scolastiche e/o durante le ferie lavorative, ovvero durante il periodo di chiusura del ristorante, il figlio potrà stare col padre per 15 gg, volendo anche consecutivi, per effettuare viaggi e/o vacanze e/o per ogni altro motivo. Dal raggiungimento della maggiore età, il figlio sarà libero, ovviamente, di frequentare i genitori come e quando vorrà.
4) La figlia , essendo maggiorenne ed economicamente indipendente, sarà libera di frequentare Per_2
i genitori come e quando meglio crede;
5) Considerato il regime perfettamente paritario di frequentazione e considerati gli ulteriori accordi di cui infra, i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno di mantenimento del figlio minorenne Per_1
6) Quanto alle spese straordinarie, così come analiticamente indicate nell'allegato n. 2 al protocollo d'intesa del 07.10.2020 previsto dall'intestato Tribunale, cui le parti fanno espresso riferimento e costituente parte integrante del presente ricorso (all. 9), resteranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, con diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad avere il rimborso dall'altro genitore, entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Resta inteso, pertanto, che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita.
7) L'assegno Unico in favore del figlio verrà percepito interamente dalla sig.ra ». Per_1 Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) l'1/5/1993, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_2 Per_1
22/12/2006), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Camaiore (LU) in data 1/5/1993, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 26, Parte II,
Serie A, dell'Anno 1993;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 13/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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