Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
411 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento iscritto al n. 411/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso da
nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Tallarita che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
parte ammessa al PSS
- r i c o r r e n t e -
contro nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
persona elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Magda N. Naggar e Alberto Civallero che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a
.1.
[...] Per_1 prole.
Si costituiva la parte resistente.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte:
1) disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione della medesima Persona_2 presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Leinì (TO), via Giotto n. 1; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente quanto alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso ciascuno. Il signor lascerà la CP_1 casa familiare entro e non oltre il 31 dicembre del corrente anno e provvederà al contestuale cambio della residenza anagrafica. Nel contempo dal giorno del rilascio della casa familiare da parte del TO la sig.ra assume su di sé tutte le spese relative alla casa (esemplificativamente spese generali, Pt_1 condominiali, luce, utenze, riscaldamento, acqua e quant'altro richiesto dall'Amministratore limitatamente alle spese ordinarie normalmente a carico del conduttore, mentre le spese generali e straordinarie continueranno a rimanere a carico della proprietà come per legge);
2) disporre che le decisioni di maggiore interesse per la minore siano assunte di comune accordo, come quelle relative alla salute (compresa la scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare la minore nel suo percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
3) i sigg.ri e , consapevoli dell'importanza, per il sereno e corretto sviluppo psicofisico Pt_1 CP_1 di , della presenza di entrambi i genitori, favoriranno ed agevoleranno i reciproci rapporti con Per_3 la bambina, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali;
4) la madre in quanto genitore convivente con la minore, si impegna a tenere costantemente informato il padre in ogni ambito attinente la medesima;
5) nei casi in cui partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura Per_1 extrascolastica ma comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la sua corretta crescita psico-fisica ed affettiva;
6) il genitore che si trova con la minore si impegna a far sì che abbia almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro, ed entrambi favoriranno il reciproco mantenimento dei rapporti significativi della figlia con le rispettive famiglie allargate.
7) disporre che, salvo diverso accordo, il signor terrà con sé la minore secondo le seguenti CP_1 modalità:
- fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle 21,00 quando Per_1 farà rientro dalla madre;
- quanto alla permanenza infrasettimanale, fino a tutto maggio 2025 compreso: - nella settimana in cui la minore non trascorrerà il fine settimana con il padre, questi la preleverà al martedì all'uscita di scuola e la riaccompagnerà presso la casa materna entro le 20,30 e così pure il giovedì;
- nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre il martedì all'uscita di scuola sino alle 20,30 quando la minore farà rientro presso la casa materna;
- a far data da giugno 2025: nella settimana in cui la minore non trascorrerà il fine settimana con il padre, questi la preleverà al mercoledì all'uscita di scuola e la riaccompagnerà al venerdì mattina (durante le vacanze estive il prelievo avverrà rispettivamente alle ore 16,20 da casa o dal centro estivo e la riaccompagnerà venerdì mattina al centro estivo o direttamente a casa); nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola (o stesso orario sempre dal centro estivo) con riaccompagnamento al giovedì mattina;
sino a quando il signor CP_1 non si sarà allontanato dalla casa familiare le parti si impegnano comunque a far sì che la minore trascorra un week end con ciascun genitore, pertanto, nel fine settimana di competenza paterna che avrà decorrenza dal 16.11.2024, la signora si allontanerà dalla casa familiare alle ore 10 del Pt_1 sabato e rientrerà la domenica sera dopo cena e lo stesso farà il signor nel fine settimana di CP_1 competenza della madre così che la minore si abitui sin da subito a trascorre il pernotto durante il fine settimana con ciascun genitore;
- quanto alle vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori dal primo giorno di vacanza con cambio alle ore 21 del giorno di Pasqua con riaccompagnamento a scuola e così alternandosi gli anni a seguire
(primo periodo Pasqua 2025 con il padre);
- Natale dall'uscita della scuola del 23 al 30 dicembre alle ore 21 con un genitore e dal 30 dicembre alle 21 al 6 gennaio alle 21 con l'altro. Fino al Natale in cui frequenta la scuola primaria Per_4 trascorrerà il pranzo di Natale con il genitore con il quale trascorrerà il secondo periodo. Per il solo anno 2024 trascorrerà con la madre l'intero primo periodo e con il padre dalle ore 11 del Per_1
31.12.2024 sino alle ore 21 del 3 gennaio 2025;
- vacanze estive due settimane per ciascun genitore anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno: in difetto di accordo o di comunicazione il padre trascorrerà con la figlia dall'1 al 15 agosto durante gli anni pari e dal 16 al 31 agosto durante gli anni dispari e così tutti gli anni in alternanza con la madre. Il weekend successivo a quello di una vacanza trascorsa con un genitore, è di competenza dell'altro da cui riparte l'alternanza;
- festa del Papà e della Mamma con i rispettivi interessati;
quanto al proprio compleanno lo Per_1 trascorrerà con entrambi i genitori se possibile o, in difetto, lo festeggerà negli anni pari con il padre e dispari con la madre;
- festività infrascolastiche alternate tra i genitori comprensive degli eventuali ponti (per l'anno 2025
i genitori concordano che la madre, qualora parta per una vacanza, trascorra con dalle ore 21 Per_3 del 24.04 sino alla domenica successiva);
- ciascun genitore provvederà al mantenimento della minore nel periodo cui l'avrà con sé e ciascuno dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo per la minore.
8) la signora continuerà a percepire l'assegno unico per la figli nella misura del 100% come Pt_1 avvenuto sinora;
9) disporre che le spese straordinarie, scolastiche, mediche, ludico sportive siano suddivise al 50% tra i genitori, i quali si atterranno al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea;
10) non appena disporrà di un'abitazione, il sig. porterà con sé il gatto di famiglia, ma fino ad CP_1 allora, per evitare un dispiacere a visto il suo rapporto d'affezione, dovrà rimanere nella casa Per_3 familiare con la madre a cura della e a spese del , il quale dovrà tempestivamente essere Pt_1 CP_1 avvertito che le scorte di cibo e/o sabbia stanno per terminare.
11) Spese legali e di giudizio compensate tra le parti.
Dopo il deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11.12.24, la causa veniva rimessa in decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle richieste congiunte.
Si provvede con separato decreto circa il patrocinio a spese dello Stato.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, su conclusioni congiunte di e nonché su conformi conclusioni del P.M., così statuisce: Parte_1 CP_1
prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 29.01.2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba