TRIB
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1735/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1735 R.G.A.C. per l'anno 2019, promossa da:
(C.F. , in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sulla IG , elettivamente Persona_1 domiciliato in Lecco, alla via Piazza degli Affari n.12 presso lo studio dall'Avv.
Rigamonti Aldo che la difende e la rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Giosuè Francesco Monardo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via Spogliatore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sulla IG Parte_1
, ha agito in giudizio al fine di sentir accertare il diritto di Persona_1 acquisire la proprietà dell'immobile indicato al catasto terreni foglio 19, particella
1325, sub4 e sub 3, nei confronti della IG e, di Persona_1 conseguenza, di vedere pronunciata una sentenza di esecuzione in forma specifica pagina 1 di 11 dell'obbligo di trasferimento a favore della IG della proprietà dell'immobile di cui precede.
A fondamento della sua domanda ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio canonico senza effetti civili con la convenuta in data
27.08.2003 e che da tale unione è nata la IG;
Persona_1
- che nell'Agosto del 2012 sottoscriveva con la convenuta un contratto preliminare di acquisto di una unità immobiliare sita in Via Nazionale Contrada Casale n.1, concordando un prezzo di acquisto in € 370.000,00;
- che in data 9.1.2019 decideva con la convenuta di separarsi definitivamente e che i loro rapporti venivano regolati con una scrittura privata, sottoscritta in tale data, nella quale la dava atto di aver ricevuto la provvista necessaria per pagare P_
l'immobile oggetto del preliminare summenzionato;
- che con tale scrittura privata si conveniva che il riconosceva la somma di Per_1 euro 200.000,00 alla entro l'ultima data del 31.12.2019 e contestualmente al P_ pagamento di tale somma per l'acquisto dell'immobile, la si impegnava ad P_ intestarlo alla IG , altresì prevedendo l'inserimento Persona_1 dell'usufrutto nei confronti dell'attore fino alla sua morte, con tutte le garanzie di legge;
- che con successiva scrittura privata del 20.05.2019, che sostituiva integralmente quella del 09.01.2019, si impegnava altresì a versare nei confronti della convenuta la somma di € 50.000 a titolo di estinzione di un debito contratto dalla predetta con l'Inpdap per consentirle l'acquisto di un'autovettura;
- che si dava ulteriormente atto che la è proprietaria dell'immobile in Via P_
Nazionale- Contrada Casale seppure acquistato con provvista pagata dal Barone;
- che, subordinatamente a tale ulteriore versamento la convenuta si obbligava a donare alla IG l'immobile sito in Via Nazionale- Persona_1
Contrada Casale- nelle forme previste dalla legge.
Senonché ha dedotto che, in violazione delle obbligazioni contratte con la suddetta scrittura privata, la convenuta ha posto in vendita l'immobile sito in Via Nazionale-
Contrada Casale- al valore di € 390.000,00 con ciò manifestando la volontà di non adempiere al contratto, e quindi di non voler dare esecuzione all'impegno assunto di trasferire l'immobile, mediante donazione alla IG . Persona_1
pagina 2 di 11 Per tutti questi motivi ha chiesto all'intestato Tribunale di voler dare esecuzione alla scrittura privata e pertanto di trasferire l'immobile alla IG Persona_1
. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
[...]
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito la nullità Controparte_1 della scrittura privata nonché l'inammissibilità della pretesa attorea di voler dare esecuzione alla donazione per violazione dell'art. 769 c.c., stante l'inesistenza nell'ordinamento del contratto di preliminare di donazione.
Sul punto ha specificato che, come noto, la donazione è il contratto per eccellenza connaturato dall'elemento della liberalità della prestazione e pertanto tutto ciò che prevede, dunque, l'obbligo ad effettuare una donazione deve ritenersi inesistente e improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico o, per dire in altre parole, tamquam non esset. Ha richiamato a sostegno della sua pretesa la giurisprudenza di legittimità per cui il preliminare di donazione, è insanabilmente nullo e non può produrre alcuno effetto essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare
(Corte di Cass. sent. n.. 14262 del 2017).
Ha ulteriormente dedotto che l'attore si è reso inadempiente ai versamenti ai quali si era impegnato nella scrittura privata del 20.05.2019 e che pertanto secondo il noto brocardo latino inadimplenti non est adimplendum, anche ove si riconoscessero effetti giuridici a un preliminare avente ad oggetto la donazione dell'immobile,
l'attore non avrebbe diritto ad ottenere quanto richiesto con il suo atto introduttivo stante il previo inadempimento, che gli impedisce di poter richiedere l'altrui prestazione.
Ha inoltre dedotto che l'attore ha fondato la propria pretesa sulla ricorrenza di un mero annuncio immobiliare dell'immobile di cui nella scrittura era stata prevista l'illegittima e nulla donazione è dato di poco conto e che quindi ha compiuto, infatti, ciò che è nel diritto di un proprietario ossia una mera inserzione pubblicitaria senza alcun effetto vincolante o pregiudizievole per i terzi, non essendo stato – tra l'altro – mai rilasciata procura a vendere a terzi né effettuato trattazioni idonee e dirette a effettuare la vendita dell'immobile.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
pagina 3 di 11 In via principale e nel merito: rigettare in toto l'avversa domanda in quanto inammissibile, illegittima e comunque infondata in fatto e in diritto.
Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente stabilita da questo On.le Giudicante e ritenuta di giustizia, avendo la parte attrice agito in assenza di un esercitabile ed esistente diritto. Con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 19.05.2020, l'odierno attore ha chiarito che la scrittura privata del 20.05.2019 non può essere qualificata come preliminare di donazione ma come transazione per le future liti in ordine alle somme versate dall'attore nei confronti della convenuta per l'acquisto dell'immobile.
Perciò posto, a fronte dell'eccezione di nullità del preliminare di donazione sollevata dalla convenuta, proponeva domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere dalla convenuta la restituzione dell'importo di € 384.800,00 con riferimento alla somme che costituiscono la provvista per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa.
Aggiungeva poi che l'eccezione di inadempimento sollevata da controparte induceva ad ampliare ulteriormente la domanda riconvenzionale con riferimento alla restituzione anche delle ingenti somme che la ebbe a ricevere da terzi per P_ conto del (e a lui mai restituite), il prezzo ricavato dalla dalla vendita Per_1 P_ di autovetture acquistate con provvista del Barone ovvero le somme versate dal per l'acquisto degli arredamenti per l'immobile per un importo complessivo Per_1 di euro 711.732,00.
In subordine, in caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva la restituzione della complessiva somma di € 237.332,70 pari alla somma di
711.732,00 dedotta la somma di euro 50.000 indicata nella scrittura privata a carico del e dedotta la provvista per l'acquisto dell'immobile e per l'acquisto die beni Per_1 che lo arredano per una somma complessiva pari a euro 424.400,00.
Da ultimo, nel caso di declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale così come spiegata, proponeva altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 c.p.c. co.
5. per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'attore a fronte dell'eccezione di nullità della scrittura privata nella parte in cui prevede una promessa di donazione in pagina 4 di 11 quanto è consentito all'attore proporre nella prima udienza di trattazione domande nuove e diverse rispetto a quella originariamente proposte, solo ove esse trovino giustificazione nella domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto, da intendersi in senso proprio, non anche nelle semplici controdeduzioni volte a contestare il fondamento dell'azione. Ha poi dedotto l'infondatezza della pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. avanzata dall'attore1) relativa all'importo di euro 424.400,00 avendo il eseguito il versamento della provvista per Per_1
l'acquisto dell'immobile e del relativo mobilio per spirito di liberalità e, quindi, venendo in rilievo una donazione indiretta dell'immobile e del mobilio;
2) relativa all'importo di euro 62.000,00 imputabili all'acquisto dell'automobile Fiat 500 Ferrari
695 e della moto d'acqua DO in quanto le somme derivanti dalla vendita dei predetti beni erano già rientrate in possesso del Barone in quanto utilizzate per l'estinzione dei debiti dello stesso;
3) relativa all'importo di euro 225.332,60 accreditato alla in seguito a delegazioni di pagamento effettuate dall'attore in P_ favore della stessa in quanto adempimenti a delle obbligazioni naturali, caratterizzate dal requisito della proporzionalità stante il tenore di vita dei coniugi e le entrate economiche della coppia. Chiedeva inoltre di condannare il Sig. al Per_1 pagamento della somma di euro 75.000,00 stante il riconoscimento del debito presente in atti e integrato dalla scrittura privata del 20.05.2019.
La causa veniva istruita solo documentalmente e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2024 dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 20.11.24 l'attore, premesso di essere venuto a conoscenza che la ha ceduto a terzi l'immobile nel corso del P_ giudizio, ha mutato l'originaria domanda di adempimento in quella di risoluzione, chiedendo pertanto la risoluzione del contratto conseguente al totale inadempimento dello stesso da parte di e la condanna al risarcimento del danno nella somma P_ di euro 384.300 oltre interessi e rivalutazione ha poi specificato che il mutamento della domanda va coordinato con la domanda riconvenzionale di restituzione a cui andrà dedotta la somma chiesta a titolo di risarcimento del danno.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 5 di 11 Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della scrittura privata intercorsa tra le parti in causa nella parte in cui prevede una promessa di donazione così come sollevata dalla convenuta.
Innanzitutto, giova qualificare la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data
20.05.2019 onde stabilire se si tratti di preliminare di donazione, così come eccepito dal convenuto o se debba essere qualificata come transazione per le future liti in ordine ai versamenti di denaro intercorsi tra l'attore e la convenuta, così come stabilito dall'attore, in sede di prima comparizione.
Sul punto va da subito chiarito che le parti hanno contratto matrimonio solo canonico in data 27.08.2003 e che in data 09.1.2019 regolavano i loro futuri rapporti con scrittura privata che veniva sostituita dalla successiva datata
20.05.2019.
Orbene, la scrittura privata de qua stabilisce chiaramente che “il Signor
[...]
si impegna a versare ai beneficiari di seguito indicati le seguenti somme: Parte_2
-€ 50.000…la predetta somma sarò versata a titolo di Controparte_1 estinzione di debito contratto dalla predetta con l'Ente Inpdap e per consentire alla predetta l'acquisto di un'autovettura. Si precisa che il versamento di tale somma viene sin d'ora subordinata e condizionata alle seguenti azioni ed operazioni: la sottoscritta
, con la presente sottoscrizione si obbliga a donare l'immobile Controparte_1 sito in Via Nazionale- Contrada Casale n.1- 89812 di cui è proprietaria, alla IG
, nelle forme previste dalla legge. Persona_1
Pertanto, dalla lettura della scrittura privata de qua, risulta evidente la definizione dell'obbligazione assunta dalla riguardante il trasferimento dell'immobile in P_ favore della IG come obbligazione ad effettuare una Persona_1 donazione. Tra l'altro lo stesso riferimento lo si può rivenire nell'atto di citazione a pag. 4, laddove l'attore afferma che “il fatto che la signora abbia conferito P_ mandato a vendere l'immobile oggetto del contratto manifesta in modo inequivoco la sua volontà a non dare esecuzione all'impegno assunto di trasferire l'immobile, mediante donazione alla IG .”. Controparte_2
Ciò posto, nel caso di specie, non viene in rilievo una transazione, bensì un contratto preliminare di donazione, come tale nullo ex. artt. 769 c.c. e 1421 c.c..
pagina 6 di 11 In tema di interpretazione del contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parola (art. 1362 c.c.), e sul punto le parti hanno chiaramente stabilito di sottoporre il versamento della somma di € 50.000,00 dall'attore nei confronti della convenuta alla condizione della futura donazione dell'immobile in precedenza acquistato dalla alla IG P_
. Per_1
Non ricorrono pertanto gli estremi di una transazione, sulla base di una complessiva valutazione della scrittura privata, rilevandosi, in concreto, l'assoluta assenza di elementi idonei a dimostrare i presupposti dell'atto transattivo quali la res litigiosa, le reciproche concessioni, la volontà di porre fine a una lite. È invero noto che è principio del nostro ordinamento giuridico (confermato dalla giurisprudenza costante) che affinché un atto possa qualificarsi 'atto di transazione' è necessario lo scambio di reciproche concessioni con la controparte, sicché, ove manchi l'elemento dell'aliquid datum aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. Nel caso di specie, non è dato ravvisare un accordo tra le parti contenente lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema negoziale. A ciò si aggiunga che, per costante giurisprudenza, il contratto di transazione, per quanto generali siano le espressioni in esso usate, comprenda soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
pertanto, qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a numerose questioni controverse, l'avere esse dichiarato di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie in potenza o in atto, ma solo quelle rientranti nell'oggetto dell'accordo transattivo, il quale va pur sempre determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto inerenti alla controversia, nel caso di specie non desumibili dalla lettura congiunta delle due coeve scritture private versate in atti, dalle quali non è dato desumere la sussistenza e l'identificazione della specifica lite tra le parti, da intendersi come la pretesa vantata da una delle parti cui si contrappone la contestazione di un'altra parte.
Ciò posto, a fronte della qualificazione del contratto come preliminare di donazione, la domanda attorea non può trovare accoglimento e deve essere rigettata sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che esclude l'ammissibilità
pagina 7 di 11 di un contratto preliminare di donazione, per incompatibilità tra lo spirito di liberalità, essenziale al contratto definitivo e la natura di atto dovuto che questo assumerebbe alla luce del preliminare.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, già da tempo si è espressa nel senso che
"una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perchè la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto" (Cassazione civile, sezioni unite, 18 dicembre 1975 n. 4153; da ultimo,
Cassazione civile, sezione III, 8 giugno 2017 n. 14262 a mente della quale la cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata "preliminare di donazione" pena la sua insanabile nullità, "essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare" (cfr. Cass. n. 6080/2020).
Questo Tribunale, non ignora l'esistenza, di un orientamento strettamente minoritario che ritiene ammissibile la stipula di un contratto preliminare di donazione, atteso che il donante può arricchire il donatario o disponendo a favore di questo di un suo diritto, ovvero assumendo verso lo stesso un'obbligazione (cfr. art. 769 c.c.).
Tale orientamento non si ritiene condivisibile per le ragioni di seguito indicate.
Secondo la prefata impostazione, infatti, non viene propriamente in rilievo un contratto preliminare di donazione, quanto piuttosto e sempre che sia rispettata la forma dell'atto pubblico (circostanza comunque esclusa nel caso che qui occupa),
l'esistenza di un contratto donazione avente ad oggetto l'obbligazione di “dare”, il cui atto successivo, non è definitivo di donazione, bensì costituisce un vero e proprio pagamento traslativo, in cui la manifestazione del consenso ex. art 1476 c.c. rappresenta l'atto solutorio esecutivo dell'obbligazione precedentemente donata.
In altri termini, anche sulla scorta dell'orientamento minoritario, non viene in rilievo un vero e proprio contratto preliminare di donazione, bensì un vero e proprio contratto di donazione avente ad oggetto l'obbligo al trasferimento della proprietà.
Alla luce di tali considerazioni, qualificata la scrittura privata in questione, come preliminare di donazione, da considerarsi nullo, per incompatibilità tra lo spirito di liberalità e il successivo obbligo alla stipula del contratto definitivo, la domanda dell'attore non può trovare accoglimento. Alla declaratoria di nullità consegue pagina 8 di 11 l'inefficacia giuridica e l'improduttività di effetti della pattuizione con conseguente inapplicabilità del rimedio invocato dall'attore.
Sul punto, giova evidenziare che in ogni caso la domanda è inammissibile considerato che l'attore, in sede di comparsa conclusionale, ha mutato l'originaria domanda di adempimento in domanda di risoluzione con risarcimento del danno.
Orbene, in tanto la domanda di adempimento può essere sostituita con quella di risoluzione in quanto non siano allegati distinti fatti costitutivi, cioè inadempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria (Cass.
6.4.2009 n. 8234; Cass.
20.6.2014 n. 14088).
Nel caso di specie, la domanda di adempimento era fondata sulla circostanza che la convenuta avrebbe posto in vendita l'immobile sito in Via Nazionale- Contrada
Casale- al valore di € 390.000,00 con ciò manifestando la volontà di non adempiere al contratto, e quindi di non voler dare esecuzione all'impegno assunto di trasferire l'immobile alla IG. La domanda di risoluzione, invece, si basa sulla specifica circostanza del trasferimento in corso di giudizio dell'immobile per cui è causa. Tale circostanza appare del tutto nuova rispetto all'inadempimento inizialmente contestato alla convenuta. Ne consegue che la domanda di risoluzione proposta dall'attore è inammissibile. A prescindere dalla superiore considerazione, la domanda appare altresì infondata posto che l'attore non allega né produce alcuna documentazione a supporto della propria deduzione.
Vanno, inoltre dichiarate inammissibili le “reconventio reconvetionis” formulate dall'attore. A tale riguardo, infatti, parte convenuta non ha avanzato formale domanda “riconvenzionale” di nullità, ma si è limitata ad eccepire la nullità della scrittura privata per le ragioni illustrate. Pertanto, non essendoci una
“riconvenzionale” in senso tecnico, non può nemmeno esserci una “reconventio reconventionis” conseguente.
Parte convenuta, infatti, non ha ampliato il thema decidendum, circostanza che avrebbe consentito, all'attore, di resistere con le domande formulate, ma ha solamente resistito alla domanda dell'attore, invocando la nullità della scrittura privata.
Alla luce di quanto precede le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nella pagina 9 di 11 versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, parametri minimi per la fasi di studio, introduttiva e di decisione esclusa la fase istruttoria non espletata tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche e di fatto dirimenti ai fini della decisione nonché dell'attività processuale svolta.
Deve, al contrario, essere respinta la domanda della convenuta di condanna dell'attore a norma dell'articolo 96 c.p.c., non avendo in alcun modo dedotto nè tantomeno provato la malafede o la colpa grave con la quale l'attore avrebbe agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'attore;
3) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in euro 7.831,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 25 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1735 R.G.A.C. per l'anno 2019, promossa da:
(C.F. , in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sulla IG , elettivamente Persona_1 domiciliato in Lecco, alla via Piazza degli Affari n.12 presso lo studio dall'Avv.
Rigamonti Aldo che la difende e la rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Giosuè Francesco Monardo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via Spogliatore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sulla IG Parte_1
, ha agito in giudizio al fine di sentir accertare il diritto di Persona_1 acquisire la proprietà dell'immobile indicato al catasto terreni foglio 19, particella
1325, sub4 e sub 3, nei confronti della IG e, di Persona_1 conseguenza, di vedere pronunciata una sentenza di esecuzione in forma specifica pagina 1 di 11 dell'obbligo di trasferimento a favore della IG della proprietà dell'immobile di cui precede.
A fondamento della sua domanda ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio canonico senza effetti civili con la convenuta in data
27.08.2003 e che da tale unione è nata la IG;
Persona_1
- che nell'Agosto del 2012 sottoscriveva con la convenuta un contratto preliminare di acquisto di una unità immobiliare sita in Via Nazionale Contrada Casale n.1, concordando un prezzo di acquisto in € 370.000,00;
- che in data 9.1.2019 decideva con la convenuta di separarsi definitivamente e che i loro rapporti venivano regolati con una scrittura privata, sottoscritta in tale data, nella quale la dava atto di aver ricevuto la provvista necessaria per pagare P_
l'immobile oggetto del preliminare summenzionato;
- che con tale scrittura privata si conveniva che il riconosceva la somma di Per_1 euro 200.000,00 alla entro l'ultima data del 31.12.2019 e contestualmente al P_ pagamento di tale somma per l'acquisto dell'immobile, la si impegnava ad P_ intestarlo alla IG , altresì prevedendo l'inserimento Persona_1 dell'usufrutto nei confronti dell'attore fino alla sua morte, con tutte le garanzie di legge;
- che con successiva scrittura privata del 20.05.2019, che sostituiva integralmente quella del 09.01.2019, si impegnava altresì a versare nei confronti della convenuta la somma di € 50.000 a titolo di estinzione di un debito contratto dalla predetta con l'Inpdap per consentirle l'acquisto di un'autovettura;
- che si dava ulteriormente atto che la è proprietaria dell'immobile in Via P_
Nazionale- Contrada Casale seppure acquistato con provvista pagata dal Barone;
- che, subordinatamente a tale ulteriore versamento la convenuta si obbligava a donare alla IG l'immobile sito in Via Nazionale- Persona_1
Contrada Casale- nelle forme previste dalla legge.
Senonché ha dedotto che, in violazione delle obbligazioni contratte con la suddetta scrittura privata, la convenuta ha posto in vendita l'immobile sito in Via Nazionale-
Contrada Casale- al valore di € 390.000,00 con ciò manifestando la volontà di non adempiere al contratto, e quindi di non voler dare esecuzione all'impegno assunto di trasferire l'immobile, mediante donazione alla IG . Persona_1
pagina 2 di 11 Per tutti questi motivi ha chiesto all'intestato Tribunale di voler dare esecuzione alla scrittura privata e pertanto di trasferire l'immobile alla IG Persona_1
. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
[...]
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito la nullità Controparte_1 della scrittura privata nonché l'inammissibilità della pretesa attorea di voler dare esecuzione alla donazione per violazione dell'art. 769 c.c., stante l'inesistenza nell'ordinamento del contratto di preliminare di donazione.
Sul punto ha specificato che, come noto, la donazione è il contratto per eccellenza connaturato dall'elemento della liberalità della prestazione e pertanto tutto ciò che prevede, dunque, l'obbligo ad effettuare una donazione deve ritenersi inesistente e improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico o, per dire in altre parole, tamquam non esset. Ha richiamato a sostegno della sua pretesa la giurisprudenza di legittimità per cui il preliminare di donazione, è insanabilmente nullo e non può produrre alcuno effetto essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare
(Corte di Cass. sent. n.. 14262 del 2017).
Ha ulteriormente dedotto che l'attore si è reso inadempiente ai versamenti ai quali si era impegnato nella scrittura privata del 20.05.2019 e che pertanto secondo il noto brocardo latino inadimplenti non est adimplendum, anche ove si riconoscessero effetti giuridici a un preliminare avente ad oggetto la donazione dell'immobile,
l'attore non avrebbe diritto ad ottenere quanto richiesto con il suo atto introduttivo stante il previo inadempimento, che gli impedisce di poter richiedere l'altrui prestazione.
Ha inoltre dedotto che l'attore ha fondato la propria pretesa sulla ricorrenza di un mero annuncio immobiliare dell'immobile di cui nella scrittura era stata prevista l'illegittima e nulla donazione è dato di poco conto e che quindi ha compiuto, infatti, ciò che è nel diritto di un proprietario ossia una mera inserzione pubblicitaria senza alcun effetto vincolante o pregiudizievole per i terzi, non essendo stato – tra l'altro – mai rilasciata procura a vendere a terzi né effettuato trattazioni idonee e dirette a effettuare la vendita dell'immobile.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
pagina 3 di 11 In via principale e nel merito: rigettare in toto l'avversa domanda in quanto inammissibile, illegittima e comunque infondata in fatto e in diritto.
Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente stabilita da questo On.le Giudicante e ritenuta di giustizia, avendo la parte attrice agito in assenza di un esercitabile ed esistente diritto. Con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 19.05.2020, l'odierno attore ha chiarito che la scrittura privata del 20.05.2019 non può essere qualificata come preliminare di donazione ma come transazione per le future liti in ordine alle somme versate dall'attore nei confronti della convenuta per l'acquisto dell'immobile.
Perciò posto, a fronte dell'eccezione di nullità del preliminare di donazione sollevata dalla convenuta, proponeva domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere dalla convenuta la restituzione dell'importo di € 384.800,00 con riferimento alla somme che costituiscono la provvista per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa.
Aggiungeva poi che l'eccezione di inadempimento sollevata da controparte induceva ad ampliare ulteriormente la domanda riconvenzionale con riferimento alla restituzione anche delle ingenti somme che la ebbe a ricevere da terzi per P_ conto del (e a lui mai restituite), il prezzo ricavato dalla dalla vendita Per_1 P_ di autovetture acquistate con provvista del Barone ovvero le somme versate dal per l'acquisto degli arredamenti per l'immobile per un importo complessivo Per_1 di euro 711.732,00.
In subordine, in caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva la restituzione della complessiva somma di € 237.332,70 pari alla somma di
711.732,00 dedotta la somma di euro 50.000 indicata nella scrittura privata a carico del e dedotta la provvista per l'acquisto dell'immobile e per l'acquisto die beni Per_1 che lo arredano per una somma complessiva pari a euro 424.400,00.
Da ultimo, nel caso di declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale così come spiegata, proponeva altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 c.p.c. co.
5. per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'attore a fronte dell'eccezione di nullità della scrittura privata nella parte in cui prevede una promessa di donazione in pagina 4 di 11 quanto è consentito all'attore proporre nella prima udienza di trattazione domande nuove e diverse rispetto a quella originariamente proposte, solo ove esse trovino giustificazione nella domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto, da intendersi in senso proprio, non anche nelle semplici controdeduzioni volte a contestare il fondamento dell'azione. Ha poi dedotto l'infondatezza della pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. avanzata dall'attore1) relativa all'importo di euro 424.400,00 avendo il eseguito il versamento della provvista per Per_1
l'acquisto dell'immobile e del relativo mobilio per spirito di liberalità e, quindi, venendo in rilievo una donazione indiretta dell'immobile e del mobilio;
2) relativa all'importo di euro 62.000,00 imputabili all'acquisto dell'automobile Fiat 500 Ferrari
695 e della moto d'acqua DO in quanto le somme derivanti dalla vendita dei predetti beni erano già rientrate in possesso del Barone in quanto utilizzate per l'estinzione dei debiti dello stesso;
3) relativa all'importo di euro 225.332,60 accreditato alla in seguito a delegazioni di pagamento effettuate dall'attore in P_ favore della stessa in quanto adempimenti a delle obbligazioni naturali, caratterizzate dal requisito della proporzionalità stante il tenore di vita dei coniugi e le entrate economiche della coppia. Chiedeva inoltre di condannare il Sig. al Per_1 pagamento della somma di euro 75.000,00 stante il riconoscimento del debito presente in atti e integrato dalla scrittura privata del 20.05.2019.
La causa veniva istruita solo documentalmente e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2024 dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 20.11.24 l'attore, premesso di essere venuto a conoscenza che la ha ceduto a terzi l'immobile nel corso del P_ giudizio, ha mutato l'originaria domanda di adempimento in quella di risoluzione, chiedendo pertanto la risoluzione del contratto conseguente al totale inadempimento dello stesso da parte di e la condanna al risarcimento del danno nella somma P_ di euro 384.300 oltre interessi e rivalutazione ha poi specificato che il mutamento della domanda va coordinato con la domanda riconvenzionale di restituzione a cui andrà dedotta la somma chiesta a titolo di risarcimento del danno.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 5 di 11 Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della scrittura privata intercorsa tra le parti in causa nella parte in cui prevede una promessa di donazione così come sollevata dalla convenuta.
Innanzitutto, giova qualificare la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data
20.05.2019 onde stabilire se si tratti di preliminare di donazione, così come eccepito dal convenuto o se debba essere qualificata come transazione per le future liti in ordine ai versamenti di denaro intercorsi tra l'attore e la convenuta, così come stabilito dall'attore, in sede di prima comparizione.
Sul punto va da subito chiarito che le parti hanno contratto matrimonio solo canonico in data 27.08.2003 e che in data 09.1.2019 regolavano i loro futuri rapporti con scrittura privata che veniva sostituita dalla successiva datata
20.05.2019.
Orbene, la scrittura privata de qua stabilisce chiaramente che “il Signor
[...]
si impegna a versare ai beneficiari di seguito indicati le seguenti somme: Parte_2
-€ 50.000…la predetta somma sarò versata a titolo di Controparte_1 estinzione di debito contratto dalla predetta con l'Ente Inpdap e per consentire alla predetta l'acquisto di un'autovettura. Si precisa che il versamento di tale somma viene sin d'ora subordinata e condizionata alle seguenti azioni ed operazioni: la sottoscritta
, con la presente sottoscrizione si obbliga a donare l'immobile Controparte_1 sito in Via Nazionale- Contrada Casale n.1- 89812 di cui è proprietaria, alla IG
, nelle forme previste dalla legge. Persona_1
Pertanto, dalla lettura della scrittura privata de qua, risulta evidente la definizione dell'obbligazione assunta dalla riguardante il trasferimento dell'immobile in P_ favore della IG come obbligazione ad effettuare una Persona_1 donazione. Tra l'altro lo stesso riferimento lo si può rivenire nell'atto di citazione a pag. 4, laddove l'attore afferma che “il fatto che la signora abbia conferito P_ mandato a vendere l'immobile oggetto del contratto manifesta in modo inequivoco la sua volontà a non dare esecuzione all'impegno assunto di trasferire l'immobile, mediante donazione alla IG .”. Controparte_2
Ciò posto, nel caso di specie, non viene in rilievo una transazione, bensì un contratto preliminare di donazione, come tale nullo ex. artt. 769 c.c. e 1421 c.c..
pagina 6 di 11 In tema di interpretazione del contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parola (art. 1362 c.c.), e sul punto le parti hanno chiaramente stabilito di sottoporre il versamento della somma di € 50.000,00 dall'attore nei confronti della convenuta alla condizione della futura donazione dell'immobile in precedenza acquistato dalla alla IG P_
. Per_1
Non ricorrono pertanto gli estremi di una transazione, sulla base di una complessiva valutazione della scrittura privata, rilevandosi, in concreto, l'assoluta assenza di elementi idonei a dimostrare i presupposti dell'atto transattivo quali la res litigiosa, le reciproche concessioni, la volontà di porre fine a una lite. È invero noto che è principio del nostro ordinamento giuridico (confermato dalla giurisprudenza costante) che affinché un atto possa qualificarsi 'atto di transazione' è necessario lo scambio di reciproche concessioni con la controparte, sicché, ove manchi l'elemento dell'aliquid datum aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. Nel caso di specie, non è dato ravvisare un accordo tra le parti contenente lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema negoziale. A ciò si aggiunga che, per costante giurisprudenza, il contratto di transazione, per quanto generali siano le espressioni in esso usate, comprenda soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
pertanto, qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a numerose questioni controverse, l'avere esse dichiarato di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie in potenza o in atto, ma solo quelle rientranti nell'oggetto dell'accordo transattivo, il quale va pur sempre determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto inerenti alla controversia, nel caso di specie non desumibili dalla lettura congiunta delle due coeve scritture private versate in atti, dalle quali non è dato desumere la sussistenza e l'identificazione della specifica lite tra le parti, da intendersi come la pretesa vantata da una delle parti cui si contrappone la contestazione di un'altra parte.
Ciò posto, a fronte della qualificazione del contratto come preliminare di donazione, la domanda attorea non può trovare accoglimento e deve essere rigettata sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che esclude l'ammissibilità
pagina 7 di 11 di un contratto preliminare di donazione, per incompatibilità tra lo spirito di liberalità, essenziale al contratto definitivo e la natura di atto dovuto che questo assumerebbe alla luce del preliminare.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, già da tempo si è espressa nel senso che
"una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perchè la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto" (Cassazione civile, sezioni unite, 18 dicembre 1975 n. 4153; da ultimo,
Cassazione civile, sezione III, 8 giugno 2017 n. 14262 a mente della quale la cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata "preliminare di donazione" pena la sua insanabile nullità, "essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare" (cfr. Cass. n. 6080/2020).
Questo Tribunale, non ignora l'esistenza, di un orientamento strettamente minoritario che ritiene ammissibile la stipula di un contratto preliminare di donazione, atteso che il donante può arricchire il donatario o disponendo a favore di questo di un suo diritto, ovvero assumendo verso lo stesso un'obbligazione (cfr. art. 769 c.c.).
Tale orientamento non si ritiene condivisibile per le ragioni di seguito indicate.
Secondo la prefata impostazione, infatti, non viene propriamente in rilievo un contratto preliminare di donazione, quanto piuttosto e sempre che sia rispettata la forma dell'atto pubblico (circostanza comunque esclusa nel caso che qui occupa),
l'esistenza di un contratto donazione avente ad oggetto l'obbligazione di “dare”, il cui atto successivo, non è definitivo di donazione, bensì costituisce un vero e proprio pagamento traslativo, in cui la manifestazione del consenso ex. art 1476 c.c. rappresenta l'atto solutorio esecutivo dell'obbligazione precedentemente donata.
In altri termini, anche sulla scorta dell'orientamento minoritario, non viene in rilievo un vero e proprio contratto preliminare di donazione, bensì un vero e proprio contratto di donazione avente ad oggetto l'obbligo al trasferimento della proprietà.
Alla luce di tali considerazioni, qualificata la scrittura privata in questione, come preliminare di donazione, da considerarsi nullo, per incompatibilità tra lo spirito di liberalità e il successivo obbligo alla stipula del contratto definitivo, la domanda dell'attore non può trovare accoglimento. Alla declaratoria di nullità consegue pagina 8 di 11 l'inefficacia giuridica e l'improduttività di effetti della pattuizione con conseguente inapplicabilità del rimedio invocato dall'attore.
Sul punto, giova evidenziare che in ogni caso la domanda è inammissibile considerato che l'attore, in sede di comparsa conclusionale, ha mutato l'originaria domanda di adempimento in domanda di risoluzione con risarcimento del danno.
Orbene, in tanto la domanda di adempimento può essere sostituita con quella di risoluzione in quanto non siano allegati distinti fatti costitutivi, cioè inadempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria (Cass.
6.4.2009 n. 8234; Cass.
20.6.2014 n. 14088).
Nel caso di specie, la domanda di adempimento era fondata sulla circostanza che la convenuta avrebbe posto in vendita l'immobile sito in Via Nazionale- Contrada
Casale- al valore di € 390.000,00 con ciò manifestando la volontà di non adempiere al contratto, e quindi di non voler dare esecuzione all'impegno assunto di trasferire l'immobile alla IG. La domanda di risoluzione, invece, si basa sulla specifica circostanza del trasferimento in corso di giudizio dell'immobile per cui è causa. Tale circostanza appare del tutto nuova rispetto all'inadempimento inizialmente contestato alla convenuta. Ne consegue che la domanda di risoluzione proposta dall'attore è inammissibile. A prescindere dalla superiore considerazione, la domanda appare altresì infondata posto che l'attore non allega né produce alcuna documentazione a supporto della propria deduzione.
Vanno, inoltre dichiarate inammissibili le “reconventio reconvetionis” formulate dall'attore. A tale riguardo, infatti, parte convenuta non ha avanzato formale domanda “riconvenzionale” di nullità, ma si è limitata ad eccepire la nullità della scrittura privata per le ragioni illustrate. Pertanto, non essendoci una
“riconvenzionale” in senso tecnico, non può nemmeno esserci una “reconventio reconventionis” conseguente.
Parte convenuta, infatti, non ha ampliato il thema decidendum, circostanza che avrebbe consentito, all'attore, di resistere con le domande formulate, ma ha solamente resistito alla domanda dell'attore, invocando la nullità della scrittura privata.
Alla luce di quanto precede le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nella pagina 9 di 11 versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, parametri minimi per la fasi di studio, introduttiva e di decisione esclusa la fase istruttoria non espletata tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche e di fatto dirimenti ai fini della decisione nonché dell'attività processuale svolta.
Deve, al contrario, essere respinta la domanda della convenuta di condanna dell'attore a norma dell'articolo 96 c.p.c., non avendo in alcun modo dedotto nè tantomeno provato la malafede o la colpa grave con la quale l'attore avrebbe agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'attore;
3) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in euro 7.831,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 25 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11