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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18598/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO Parte_1 C.F._1
EMANUELE II N. 94 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. DELLA GATTA MONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA S. MARTINO, 15 CP_1 C.F._2
10040 VILLAR DORA presso lo studio dell'avv. BLANDINO CHRISTIAN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note d'udienza rispettivamente depositate in data 30.10.2024 e 31.10.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il 01/05/2007. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: a Torino il 30 agosto 2007 ed a Torino il 7 Per_1 Persona_2 agosto 2012.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 24/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento esclusivo dei minori, con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per i minori nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la presa in carico del nucleo e dei minori dai SS e di NPI territorialmente competenti e di regolamentarsi il diritto di visita padre-minori.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, CP_1 all'assegnazione della casa familiare alla moglie, al versamento di un contributo al loro mantenimento Cont nella misura di € 400,00 e alla presa in carico del nucleo da parte dei SS e di ma instando per il rigetto della domanda di addebito e per l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. All'udienza del 14.12.2023 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice si riservava.
Il Giudice a scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e ammetteva le prove nei termini di cui all'ordinanza. All'udienza del 4.10.2024 avanti al G.O.P. all'uopo delegato per l'assunzione delle prove, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano assegnarsi termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte.
Il Giudice assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale nonché del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita pagina 2 di 4 visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ASSEGNA la casa familiare, sita in Beinasco (TO), Strada Orbassano n. 13, alla madre, NO , Pt_1 la quale vi rimarrà ad abitare con i figli. Per_ DISPONE l'affidamento condiviso dei figli, ed , ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione principale e residenza degli stessi presso la madre.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i coniugi, nel CP_1 rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, nonché delle eventuali diverse volontà dei ragazzi, con le seguenti modalità: − durante i fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alle ore 21.30 della domenica;
− nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola, uno dei quali, tendenzialmente il martedì, comprensivo del pernottamento, con riaccompagnamento a scuola il mattino seguente, e uno, tendenzialmente il giovedì, sino alle ore 21.00, con riaccompagnamento a casa della madre;
− nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza del padre, due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno, tendenzialmente il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21 e uno, il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 18.30, sempre con riaccompagnamento a casa della madre;
− metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
− tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo; − ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli;
− due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari.
DISPONE che il signor corrisponda alla NO , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo Spese Straordinarie in uso presso il Tribunale di
Torino.
DISPONE che il signor corrisponda alla NO , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito della presente ordinanza, la somma di € 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. PRENDE ATTO che l'assegno unico versato dall' , come da accordo delle parti, venga percepito CP_3 nella misura del 100% dalla NO . Parte_1
PRENDE ATTO che il signor nell'ambito dell'accordo intervenuto tra i coniugi in data 4 ottobre CP_1
2024, si è impegnato irrevocabilmente a trasferire, a titolo gratuito, alla NO , entro e non Pt_1 oltre trenta giorni dalla pronuncia della sentenza con la quale codesto Ill.mo Tribunale provvederà ad pagina 3 di 4 omologare l'accordo di separazione di cui alle presenti conclusioni, con atto a rogito di un Notaio individuato dalla NO , che ne sosterrà le relative spese, la propria quota del 50% della casa Pt_1 familiare, sita in Beinasco (TO), Strada Orbassano n. 13 – contraddistinta dai seguenti dati catastali:
Comune di Beinasco (A734), Foglio 8, particella 140, subalterno 11, piano 3, rendita Euro 499,67, categoria A/2, Classe 1, consistenza vani 4,5 - con la previsione che la NO dal Pt_1 perfezionamento del trasferimento, provvederà ad accollarsi l'intera quota del mutuo ancora gravante sull'abitazione de qua, liberando il signor dallo stesso e che le parti dichiarano che tale CP_1 pattuizione costituisce condizione funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare.
PRENDE ATTO che il signor sempre nell'ambito dell'accordo intervenuto tra i coniugi in data CP_1
4 maggio 2024, si è altresì impegnato irrevocabilmente: - a sostenere le spese del mutuo gravante sull'abitazione familiare, nei limiti della propria quota del 50%, che matureranno sino al perfezionamento del trasferimento della stessa in capo alla NO , rimanendo la stessa impegnata in modo Pt_1 esclusivo al pagamento di tale rata dal mese successivo a quello in cui si è perfezionato l'atto notarile;
-
a sostenere tutte le spese ordinarie spettanti ai proprietari, nei limiti della propria quota del 50%, che matureranno sino al perfezionamento del trasferimento dell'abitazione familiare in favore della NO
- a sostenere, sempre nei limiti della propria quota del 50%, tutte le spese straordinarie Pt_1 deliberate dal in data antecedente all'atto di trasferimento in Controparte_4 questione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle deliberate dall'assemblea condominiale in data 23 luglio 2024 per interventi di coibentazione e ripristino dell'immobile, contribuendo mensilmente al versamento del 50% della rata del finanziamento acceso dalla NO presso Pt_1
Banca Reale Mutua.
PRENDE ATTO che, a fronte degli impegni di cui sopra, la NO si è impegnata Pt_1 irrevocabilmente a rimettere la querela sporta nei confronti del signor , entro cinque giorni CP_1 dall'emissione della sentenza di omologazione del presente accordo da parte di codesto Ill.mo Tribunale, presso una qualsiasi Stazione dei Carabinieri o della Polizia e/o tramite dei procuratori speciali.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18598/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO Parte_1 C.F._1
EMANUELE II N. 94 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. DELLA GATTA MONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA S. MARTINO, 15 CP_1 C.F._2
10040 VILLAR DORA presso lo studio dell'avv. BLANDINO CHRISTIAN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note d'udienza rispettivamente depositate in data 30.10.2024 e 31.10.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il 01/05/2007. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: a Torino il 30 agosto 2007 ed a Torino il 7 Per_1 Persona_2 agosto 2012.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 24/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento esclusivo dei minori, con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per i minori nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la presa in carico del nucleo e dei minori dai SS e di NPI territorialmente competenti e di regolamentarsi il diritto di visita padre-minori.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, CP_1 all'assegnazione della casa familiare alla moglie, al versamento di un contributo al loro mantenimento Cont nella misura di € 400,00 e alla presa in carico del nucleo da parte dei SS e di ma instando per il rigetto della domanda di addebito e per l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. All'udienza del 14.12.2023 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice si riservava.
Il Giudice a scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e ammetteva le prove nei termini di cui all'ordinanza. All'udienza del 4.10.2024 avanti al G.O.P. all'uopo delegato per l'assunzione delle prove, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano assegnarsi termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte.
Il Giudice assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale nonché del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita pagina 2 di 4 visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ASSEGNA la casa familiare, sita in Beinasco (TO), Strada Orbassano n. 13, alla madre, NO , Pt_1 la quale vi rimarrà ad abitare con i figli. Per_ DISPONE l'affidamento condiviso dei figli, ed , ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione principale e residenza degli stessi presso la madre.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i coniugi, nel CP_1 rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, nonché delle eventuali diverse volontà dei ragazzi, con le seguenti modalità: − durante i fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alle ore 21.30 della domenica;
− nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola, uno dei quali, tendenzialmente il martedì, comprensivo del pernottamento, con riaccompagnamento a scuola il mattino seguente, e uno, tendenzialmente il giovedì, sino alle ore 21.00, con riaccompagnamento a casa della madre;
− nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza del padre, due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno, tendenzialmente il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21 e uno, il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 18.30, sempre con riaccompagnamento a casa della madre;
− metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
− tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo; − ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli;
− due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari.
DISPONE che il signor corrisponda alla NO , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo Spese Straordinarie in uso presso il Tribunale di
Torino.
DISPONE che il signor corrisponda alla NO , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito della presente ordinanza, la somma di € 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. PRENDE ATTO che l'assegno unico versato dall' , come da accordo delle parti, venga percepito CP_3 nella misura del 100% dalla NO . Parte_1
PRENDE ATTO che il signor nell'ambito dell'accordo intervenuto tra i coniugi in data 4 ottobre CP_1
2024, si è impegnato irrevocabilmente a trasferire, a titolo gratuito, alla NO , entro e non Pt_1 oltre trenta giorni dalla pronuncia della sentenza con la quale codesto Ill.mo Tribunale provvederà ad pagina 3 di 4 omologare l'accordo di separazione di cui alle presenti conclusioni, con atto a rogito di un Notaio individuato dalla NO , che ne sosterrà le relative spese, la propria quota del 50% della casa Pt_1 familiare, sita in Beinasco (TO), Strada Orbassano n. 13 – contraddistinta dai seguenti dati catastali:
Comune di Beinasco (A734), Foglio 8, particella 140, subalterno 11, piano 3, rendita Euro 499,67, categoria A/2, Classe 1, consistenza vani 4,5 - con la previsione che la NO dal Pt_1 perfezionamento del trasferimento, provvederà ad accollarsi l'intera quota del mutuo ancora gravante sull'abitazione de qua, liberando il signor dallo stesso e che le parti dichiarano che tale CP_1 pattuizione costituisce condizione funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare.
PRENDE ATTO che il signor sempre nell'ambito dell'accordo intervenuto tra i coniugi in data CP_1
4 maggio 2024, si è altresì impegnato irrevocabilmente: - a sostenere le spese del mutuo gravante sull'abitazione familiare, nei limiti della propria quota del 50%, che matureranno sino al perfezionamento del trasferimento della stessa in capo alla NO , rimanendo la stessa impegnata in modo Pt_1 esclusivo al pagamento di tale rata dal mese successivo a quello in cui si è perfezionato l'atto notarile;
-
a sostenere tutte le spese ordinarie spettanti ai proprietari, nei limiti della propria quota del 50%, che matureranno sino al perfezionamento del trasferimento dell'abitazione familiare in favore della NO
- a sostenere, sempre nei limiti della propria quota del 50%, tutte le spese straordinarie Pt_1 deliberate dal in data antecedente all'atto di trasferimento in Controparte_4 questione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle deliberate dall'assemblea condominiale in data 23 luglio 2024 per interventi di coibentazione e ripristino dell'immobile, contribuendo mensilmente al versamento del 50% della rata del finanziamento acceso dalla NO presso Pt_1
Banca Reale Mutua.
PRENDE ATTO che, a fronte degli impegni di cui sopra, la NO si è impegnata Pt_1 irrevocabilmente a rimettere la querela sporta nei confronti del signor , entro cinque giorni CP_1 dall'emissione della sentenza di omologazione del presente accordo da parte di codesto Ill.mo Tribunale, presso una qualsiasi Stazione dei Carabinieri o della Polizia e/o tramite dei procuratori speciali.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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