Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2313/2023 R.G. promossa da:
C.F.: , con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Parte_1 P.IVA_1
Gae Aulenti n. 3, Tower A, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
OPPONENTE
CONTRO
, C.F: , nato il [...] a [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._1
alla via Francesco Crispi n. 112, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Floridda, Marco
Spitaleri e Antonio Domenico Spitaleri,
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 16 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente proponeva opposizione avverso il d.i. n.
467/2023 con il quale veniva ingiunta la consegna di copia del contratto di deposito titoli, degli originali dei certificati di deposito Mediobanca e Banco di Roma e di copia delle comunicazioni posizione deposito titoli al medesimo intestate.
Deduceva l'istituto di credito che l'avvenuto decorso del termine prescrizionale decennale rendeva impossibile reperire la chiesta documentazione.
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando la operatività del limite decennale di conservazione della documentazione da parte della e deducendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_2 sollevata nell'atto di citazione.
All'udienza del 16 novembre 2023 l'opponente chiedeva concedersi termine per le memorie ex art. 183, comma 6 cpc, mentre l'opposto insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà. A seguito di tale udienza il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti in mediazione, la quale aveva esito negativo.
Successivamente, all'udienza del 16 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
*********
L'opposizione proposta va accolta per le ragioni di seguito espresse.
La questione che occorre risolvere ai fini della odierna decisione è quella che attiene alla portata applicativa dell'art. 119 TUB in relazione alla consegna del documento contrattuale e alla permanenza nel tempo dell'obbligo della banca.
In via generale quanto alla possibilità di azionare la pretesa di cui all'art. 119 citato in via monitoria va richiamata una recentissima pronuncia del Supremo Collegio, pienamente condivisibile, secondo cui ( vedi Cass. n. 8173/2025) “ Il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, può essere fatto valere anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, configurandosi come autonomo diritto sostanziale alla consegna dei dati e non ad un facere, rispetto al quale pertanto, quale che sia il supporto sul quale gli stessi vengano incorporati, l'eventuale attività di formazione della copia assume carattere meramente secondario e strumentale”
Secondo l'art. 119 comma 4° TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, sussiste il diritto del cliente a ricevere copia della documentazione inerente alle singole operazioni attuate negli ultimi dieci anni.
Tale disposizione è preceduta da quella prevista dal comma 2 del medesimo articolo 119 che prevede la consegna periodica degli estratti conto, nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente,
Secondo il Supremo Collegio ( vedi Cass. n. 35039/2022,). in particolare par.
3.6 e 3.8.1) “ che, in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione..”;
In particolare “ sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) 3
come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”
La pretesa azionata dall'odierno opposto muove dall'assunto, non condivisibile, che il diritto del cliente tutelato dall'art. 119 TUB possa essere esercitato in modo da avere diritto a richiedere copia di documentazione ultradecennale senza alcun limite temporale, secondo una interpretazione eccessivamente estensiva della portata normativa dell'art. 119 TUB che trova senz'altro ostacolo nei principi generali sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c..
Non è configurabile un obbligo esigibile in capo alle società operanti nel settore bancario e creditizio di custodire per un tempo indefinito tutte le copie dei contratti stipulati, derivandone in capo ad una delle parti una prestazione particolarmente gravosa.
Si aggiunga poi che nel caso di specie non è mai stata allegata da parte opposta la omessa consegna anche al cliente da parte della banca, al momento della stipula del contratto di deposito, dei CP_1
titoli a garanzia e al momento del deposito, della copia di entrambi .
Invero secondo i canoni di diligenza e buona fede non vi è dubbio che il cliente sia tenuto a custodire la propria copia del contratto con la stessa diligenza esigibile dalla controparte contrattuale.
Pertanto, nei rapporti tra il cliente e l'istituto di credito, al diritto del primo di richiedere copia della documentazione inerente al rapporto non può corrispondere un obbligo di consegna del secondo che non sia limitato entro un orizzonte temporale ben definito.
In particolare, la Suprema Corte ( vedi Cass. 2022 citata) ha ritenuto che “sarebbe contrario a buona fede imporre alla di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la CP_2
documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, CP_2 costringendo la stessa ad una attività dispendiosa", precisando al contempo che “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente
l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”. 4
Sulla scorta dei superiori argomenti la opposizione va accolta, addivenendosi alla revoca dell'opposto decreto, atteso che la richiesta formulata dal datata 12.01.2021 non può essere positivamente CP_1
riscontrata atteso che la documentazione contrattuale risaliva ad oltre 10 anni prima, essendo riferita ad un rapporto peraltro estinto nel 2005.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2313/2023 R.G., in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 467/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa;
[...] condanna l'opposto al rimborso in favore dell'opponente delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 3.809,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA.
Siracusa, 23 maggio 2025 Il Giudice
C. Maiore