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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 843 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 843/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Antonio Luigi Maria Fiorentino, nell'interesse dell'attore e dall'avv. Fabrizio Spinelli nell'interesse del convenuto Parte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1
dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12/11/2024 (fissata per gli incombenti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 25/09/2023 e poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 843/2018 promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) ed ivi residente in [...]-30, C.F._1 elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Piazza San Francesco n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Luigi Maria Fiorentino, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore (c.f. Controparte_1
, con sede legale in Santa IA del Mela (ME), Piazza Duomo n. 1, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), via Tremonti n. 70, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Spinelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.-
Pag. 1 a 13 R. G. n. 843 / 2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché
del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013),
contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività
processuali svolte.
Con atto di citazione, notificato il 10 maggio 2018, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
esponendo di esercitare l'attività di rivendita di tabacchi nel predetto comune, presso un immobile, condotto in affitto, prospicente una piazza interessata da lavori stradali, disposti dall'ente e prolungatisi oltre il termine previsto di sei mesi. L'attore concludeva chiedendo di:
“1) accertare e dichiarare la piena responsabilità del Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., per quanto specificato in premessa e per
[...]
avere causato gravissimi danni all'odierno attore a causa della spropositata
durata dei lavori ed in ogni caso della «mala gestio» del cantiere che andava
a penalizzare solo alcune attività e per un lunghissimo periodo;
2)
conseguentemente ritenere e dichiarare la responsabilità del come CP_1
sopra rappresentato e condannare lo stesso al risarcimento dei danni, tutti
documentali, pari ad € 18.000,00= o quella minore e/0 maggiore somma che
sarà ritenuta equa dal Tribunale, oltre interessi, rivalutazione e quant'altro
dovuto per legge;
3) operare la compensazione con le somme dovute dal
a titolo di imposte quale cittadino del e per la propria Parte_1 CP_1
Pag. 2 a 13 R. G. n. 843 / 2018
attività, condannando il al pagamento della differenza che risulterà CP_1
dovuta a favore del Sig. Con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari di causa”.
Costituito in giudizio in data 10 ottobre 2018, il Controparte_1
instava per “1. in via preliminare dichiarare la carenza di
[...]
legittimazione passiva del e per l'effetto Controparte_1
dichiararne l'estromissione dal giudizio ovvero, in subordine, disporre la
chiamata in causa della ditta «RECOOP S.R.L.» ai sensi dell'art. 107 c.p.c.;
2. in via principale rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto
e in diritto;
3. condannare parte attrice al pagamento di spese, competenze ed
onorari di causa”.
A supporto di tali richieste, sosteneva, i n via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva poiché i lavori di cui trattasi “…sono
stati consegnati dall'Ente ed accettati dall'impresa appaltatrice…”,
determinandosi -a suo dire- la responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi sulla “… impresa incaricata di eseguire i lavori avendo la
stessa ricevuto in custodia il tratto di strada”.
Sosteneva poi che, in ogni caso, nessuna responsabilità fosse riferibile al convenuto in quanto “la pretesa attorea appare palesemente CP_1
infondata, oltre che assolutamente generica e sfornita di prova sia in punto di
“an” che di “quantum debeatur”. Contestava infine il “quantum debeatur”
ritenendo la pretesa “… esagerata ed assolutamente non provata”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis,
Pag. 3 a 13 R. G. n. 843 / 2018
all'udienza del 24 luglio 2019 era dichiarata inammissibile la memoria istruttoria integrativa depositata dall'attore. La causa era così istruita a mezzo dell'escussione dei testi ammessi, previo rigetto dell'istanza ex
art. 281 ter c.p.c. in relazione ad già Sindaco del Persona_1
Comune di . Controparte_1
A seguito di rinvio ex art. 309 c.p.c., il 12 novembre 2024 era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 28/04/2025,
svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc e così incamerata in decisione.
***
In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, posto che il è Controparte_1
stato vocato in giudizio quale danneggiante. Di talché, si tratta piuttosto di vagliare nel merito la titolarità della situazione giuridica passiva dedotta, in termini di imputabilità del danno, nel solco dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a composizione del relativo dibattito (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16
febbraio 2016, n. 2951).
Ancora in via pregiudiziale, non merita accoglimento la richiesta di chiamata in causa del terzo, formulata dal convenuto, per non avere questi contestualmente chiesto il differimento della prima udienza,
adempimento previsto dall'art. 269 c.p.c., anche nella versione vigente
ratione temporis, a pena di decadenza, unitamente all'istanza stessa
Pag. 4 a 13 R. G. n. 843 / 2018
(Cass. Civ., sez. VI, sent. 7 maggio 2013, n. 1079).
Parimenti va rigettata l'istanza di estromissione del convenuto, giacché
non ne ricorrono i presupposti sostanziali e processuali, individuati nella sussistenza di un rapporto di garanzia, nella costituzione in giudizio del garante, nell'accettazione di questi “di assumere la causa in
luogo del garantito” (art. 108 c.p.c.) e nella mancata opposizione delle altre parti.
In via preliminare, si osserva che la testimonianza resa da
[...]
all'udienza del 7 marzo 2022 - seppure astrattamente Testimone_1
ammissibile nonostante la suddetta abbia difeso l'attore in via stragiudiziale (cfr. allegato n. 15 dell'atto di citazione), non integrando tale pregressa condizione incapacità a testimoniare (Cass. Civ., sez. III,
sent. 8 luglio 2010, n. 1651) - è irrilevante ai fini della decisione,
limitatamente alla circostanza sub a), in quanto dichiaratamente de
relato actoris. In caso contrario, verrebbero a dotarsi surrettiziamente di efficacia probatoria le allegazioni di parte attorea (Cass. Civ., sez. II,
sent. 5 gennaio 1998, n. 43). Pur essendo noto un diverso orientamento a mente del quale la deposizione de relato actoris possa essere ritenuta valida e rilevante se suffragata da ulteriori elementi di prova di natura oggettiva, è da preferire la teoria opposta giacché, a ben vedere, in ipotesi del genere, sono proprio tali ulteriori elementi istruttori a dimostrare gli assunti di parte e non viceversa, posto che una diversa interpretazione sarebbe elusiva della previsione di incapacità a testimoniare stabilita dall'art. 246 del codice di rito.
Pag. 5 a 13 R. G. n. 843 / 2018
Per i medesimi motivi è, altresì, irrilevante la deposizione di Tes_2
escusso all'udienza del 26 settembre 2022, limitatamente
[...]
alle dichiarazioni de relato actoris (cfr. “proprio per il perdurare dei lavori
so che mio padre ha più volte richiesto provvedimenti relativi alla zona
interessata dai lavori per evitare conseguenze sulla sua attività visto il
protrarsi dei lavori stessi;
ciò lo so perché me lo ha riferito mio padre”).
Nel merito, la domanda è infondata.
In via di premessa, si ricorda che, in ossequio al principio della ragione più liquida, la presente decisione è fondata sulla questione ritenuta assorbente, prestando osservanza al canone della ragionevole durata del processo, di rango costituzionale e sovranazionale (ex multis Cass.
Civ., sez. VI, sent. 28 maggio 2014, n. 12002), nel rispetto dell'effettività della tutela, che deve mantenere carattere satisfattivo
(arg. ex Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 27 aprile 2015, n. 5).
La regola dell'assorbimento conserva piena efficacia anche in ipotesi di concorrenza fra questioni di rito e di merito, poiché la natura dirimente della questione ritenuta risolutiva ammette la deroga all'ordine di trattazione previsto dall'art. 276 c.p.c., adottandone un'interpretazione sostanziale, che guarda all'effetto utile (Cass. Civ.,
Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242).
Assorbita ogni valutazione sull'imputabilità del danno (e sulla relativa giurisdizione) e considerata la contestazione del convenuto in ordine ad an e quantum debeatur, l'attore non risulta aver dimostrato in
Pag. 6 a 13 R. G. n. 843 / 2018
giudizio né il danno-evento né le correlate -intendendo il nesso causale- conseguenze pregiudizievoli prodottesi nella propria sfera giuridica patrimoniale. Tali elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. rientrano infatti nell'alveo dell'onere della prova che incombe sull'attore, a mente dell'art. 2697, comma 1, del codice civile.
Segnatamente, l'attore individua l'eventus damni nella prolungata interdizione al traffico veicolare della piazza su cui insiste la propria attività di rivendita di tabacchi, a seguito del protrarsi dei lavori stradali che hanno interessato la zona. Tale circostanza può dirsi pacifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nella misura in cui rileva come mero fatto, non essendo stata contestata dal convenuto, sebbene la forma scritta ad substantiam che inerisce le misure inibitorie adottate dal impedisca di estendere il medesimo principio in relazione CP_1
al provvedimento amministrativo sotteso.
Sotto un primo profilo, non è stata raggiunta la prova dell'effettiva integrale interclusione della rivendita per cui è causa. Invero, il teste
, sentito all'udienza del 7 marzo 2022, ha Testimone_3
dichiarato “…che l'accesso pedonale da alcuni punti della piazza era
possibile”. A tal proposito, non rileva che “i lavori in questione hanno
creato notevoli difficoltà di accesso, pedonale e carrabile” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 26 settembre 2022) né che “il passaggio pedonale
c'era ma era disagiato così come per entrare nel tabacchino di mio padre in
quanto erano messe delle tavole, ritengo non in sicurezza, per coprire lo
Pag. 7 a 13 R. G. n. 843 / 2018
scavo ed accedere al locale di mio padre” (cfr. deposizione di Tes_2
all'udienza del 26 settembre 2022), posto che si tratta di
[...]
dichiarazioni di natura valutativa.
Sotto altro profilo, v'è da dire che il danno-evento, perché sia giuridicamente rilevante, dev'essere connotato da ingiustizia, ossia cagionato non iure e contra ius. Al contrario, parte attrice si limita ad affermare l'antigiuridicità della condotta del danneggiante senza indicarne le ragioni concrete.
Anche laddove la condotta fosse lecita, come sostenuto dal convenuto,
il dibattito teorico circa la possibilità di indennizzo non giova all'attore se non valorizza le circostanze del caso concreto che rendono operante il rimedio nella vicenda in questione.
Segnatamente, in sede di specificazione della domanda, l'istante sottolinea che “È evidente come nel caso che ci occupa, l'odierno attore ha
dovuto sopportare un sacrificio davvero notevole, in quanto soggetto
maggiormente danneggiato dai lavori in questione, poiché i suddetti lavori
hanno causato un drastico calo dei guadagni dell'attività dell'attore” (cfr.
pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.). Orbene, le allegazioni in ordine al danno -evento si risolvono in una petizione di principio genericamente circoscritta alla ricorrenza dei lavori, la cui ingiustizia non viene spiegata, perché ritenuta evidente.
Al contrario, esemplificativamente (e a prescindere da ogni rilievo su imputazione del danno e relativa giurisdizione), la durata eccessiva
Pag. 8 a 13 R. G. n. 843 / 2018
delle attività, in astratto, potrebbe essere ricondotta all'illegittima interdizione al traffico ovvero alla mancata individuazione di percorsi alternativi, nonché all'omessa attivazione dei poteri di controllo ovvero dei rimedi civilistici in caso di inadempimento dell'appaltatore.
Tutte circostanze non autonomamente rilevabili dal Giudice se non specificamente allegate e dimostrate, restando il canone dell'evidenza circoscritto ai fatti notori. Né è sufficiente la circostanza che il teste abbia confermato “che fra gli impegni assunti dal Testimone_1
sindaco vi erano quelli di provvedere a soluzioni temporanee per non isolare
del tutto gli immobili in loco dall'accesso del pubblico” (pag. 1 del verbale di udienza del 7 marzo 2022), posto che l'istante non ha dedotto specificamente e chiaramente la condotta alternativa lecita che avrebbe dovuto tenere l'ente convenuto.
Parimenti sguarnito di prova risulta essere il danno -conseguenza,
identificato dall'attore nello sviamento di clientela e nella conseguente
deminutio dei ricavi della propria attività. La dimostrazione dei pregiudizi patrimoniali non può ricavarsi presuntivamente dalla sola collocazione dell'esercizio commerciale in prossimità della zona interdetta al traffico né dalla fungibilità della merce offerta, atteso che la prova indiretta è ammessa solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Né è stato dedotto, in maniera sufficientemente circostanziata, il numero di attività analoghe nel comprensorio (che avrebbero acquisto gli utenti distratti) ed il loro posizionamento rispetto alla zona interdetta al traffico.
Pag. 9 a 13 R. G. n. 843 / 2018
Le risultanze istruttorie non confortano gli assunti attorei, nella misura in cui fanno generico riferimento a “disagi” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 26 settembre 2022), peraltro relativi ad attività viciniore ovvero a non meglio precisate “conseguenze negative” (ivi pag. 1).
A rigettare la domanda, milita anche la mancata specifica individuazione del danno conseguenza, commisurato genericamente nella somma di €. 18.000,00, ivi compreso il rimborso della somma dovuta a titolo di canoni per la conduzione dell'immobile ove è
esercitata la rivendita di tabacchi (pari a 6.000,00) nel periodo di inaccessibilità della piazza. L'attore non correla la quantificazione offerta a precisi dati fattuali, dovendo constatare che l'importo indicato abbia piuttosto natura forfettaria, in rapporto di incompatibilità con il risarcimento del danno patrimoniale, salvo che non sia dedotta la ricorrenza del presupposto applicativo dell'art. 1226
del codice civile.
Posto che il Giudice non può ricercare autonomamente nelle risultanze istruttorie gli elementi di fatto non indicati dalle parti, a ben vedere tale indagine risulterebbe in ogni caso insoddisfacente.
Invero, l'esame dei documenti contabili non restituisce un quadro conforme alle allegazioni di parte attrice.
Considerato che
i lavori sono iniziati nel 2011, la discrasia di maggiore consistenza si apprezza tra la dichiarazione IRPEF 2008 (riferita ai redditi percepiti nel 2007),
precedente all'eventus damni e le successive, che invece si attestano su livelli tendenzialmente omogenei. In particolare, dalla lettura della Pag. 10 a 13 R. G. n. 843 / 2018
dichiarazione effettuata nel 2011 (relativa al periodo d'imposta per l'anno 2010), antecedente all'evento per cui è causa, constano ricavi da attività professionale per un totale di € 7.885,00 (cfr. quadro RE2),
laddove invece l'anno successivo, in costanza dei lavori stradali, la posta in questione risulta addirittura in aumento, essendo commisurata in € 9.830,00. La crescita dei ricavi lordi è confermata anche per l'anno
2012, come risulta dalla dichiarazione IRPEF approntata nel 2013,
essendo la voce RE2 relativa ai ricavi da attività lavorativa commisurata in € 10.477. Una lieve flessione - di per sé irrilevante se non ne viene dimostrata la derivazione causale, potendo essere dovuta all'andamento del mercato e comunque grandemente inferiore alla somma richiesta a titolo di risarcimento - si registra solo nell'anno di fine lavori, pure terminati nel primo quadrimestre (cfr. pag. del verbale di udienza del 7 marzo 2022).
Laddove la richiesta di risarcitoria fosse formulata in via contrattuale,
in ragione di accordi intercorsi con il , Controparte_1 CP_1
va ricordato che la decisione sulla transazione, finalizzata a prevenire la lite - stipulata in forma scritta quantomeno ad probationem (art. 1967
c.c.) se non ad substantiam laddove una delle parti sia un soggetto pubblico (ex multis Cass. Civ., sez. I, sent. 23 marzo 1987, n. 2839) è di competenza dell'organo esecutivo (art. 48 D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267), nella forma della deliberazione, previa acquisizione dei pareri contabili previsti dall'art. 49 Testo Unico degli Enti Locali.
In via più generale, l'assunzione di impegni di spesa a carico di un
Pag. 11 a 13 R. G. n. 843 / 2018
ente locale avviene secondo la sequenza procedimentalizzata prevista dall'art. 183 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non potendo validamente sorgere in forma orale durante non meglio contestualizzati incontri,
individuali o collettivi, fra esponenti dell'ente e commercianti locali.
In disparte ogni altra considerazione, stante il rigetto della domanda principale, non sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione per compensazione delle pretese tributarie del nei confronti CP_1
dell'attore. Peraltro, è appena il caso di osservare che il preavviso di fermo amministrativo (allegato n. 17) attiene al canone idrico dovuto per l'anno 2008, che precede l'inizio dei lavori pubblici in contestazione.
Al rigetto delle domande attoree segue, per la disciplina delle spese di lite, l'applicazione del principio di soccombenza e sono liquidate secondo i valori tendenti ai minimi tariffari previsti per lo scaglione,
tenuto conto del valore dichiarato dallo stesso attore, fino ad €
26.000,00, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate (artt. 4
e 5 del d. m. 10 marzo 2014, n. 55).
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 843/2018:
1) rigetta la domanda;
Pag. 12 a 13 R. G. n. 843 / 2018
2) condanna al pagamento, nei Parte_1
confronti del in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 23 maggio 2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
g.o.p. Francesco Montera
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 843/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Antonio Luigi Maria Fiorentino, nell'interesse dell'attore e dall'avv. Fabrizio Spinelli nell'interesse del convenuto Parte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1
dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12/11/2024 (fissata per gli incombenti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 25/09/2023 e poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 843/2018 promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) ed ivi residente in [...]-30, C.F._1 elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Piazza San Francesco n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Luigi Maria Fiorentino, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore (c.f. Controparte_1
, con sede legale in Santa IA del Mela (ME), Piazza Duomo n. 1, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), via Tremonti n. 70, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Spinelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.-
Pag. 1 a 13 R. G. n. 843 / 2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché
del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013),
contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività
processuali svolte.
Con atto di citazione, notificato il 10 maggio 2018, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
esponendo di esercitare l'attività di rivendita di tabacchi nel predetto comune, presso un immobile, condotto in affitto, prospicente una piazza interessata da lavori stradali, disposti dall'ente e prolungatisi oltre il termine previsto di sei mesi. L'attore concludeva chiedendo di:
“1) accertare e dichiarare la piena responsabilità del Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., per quanto specificato in premessa e per
[...]
avere causato gravissimi danni all'odierno attore a causa della spropositata
durata dei lavori ed in ogni caso della «mala gestio» del cantiere che andava
a penalizzare solo alcune attività e per un lunghissimo periodo;
2)
conseguentemente ritenere e dichiarare la responsabilità del come CP_1
sopra rappresentato e condannare lo stesso al risarcimento dei danni, tutti
documentali, pari ad € 18.000,00= o quella minore e/0 maggiore somma che
sarà ritenuta equa dal Tribunale, oltre interessi, rivalutazione e quant'altro
dovuto per legge;
3) operare la compensazione con le somme dovute dal
a titolo di imposte quale cittadino del e per la propria Parte_1 CP_1
Pag. 2 a 13 R. G. n. 843 / 2018
attività, condannando il al pagamento della differenza che risulterà CP_1
dovuta a favore del Sig. Con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari di causa”.
Costituito in giudizio in data 10 ottobre 2018, il Controparte_1
instava per “1. in via preliminare dichiarare la carenza di
[...]
legittimazione passiva del e per l'effetto Controparte_1
dichiararne l'estromissione dal giudizio ovvero, in subordine, disporre la
chiamata in causa della ditta «RECOOP S.R.L.» ai sensi dell'art. 107 c.p.c.;
2. in via principale rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto
e in diritto;
3. condannare parte attrice al pagamento di spese, competenze ed
onorari di causa”.
A supporto di tali richieste, sosteneva, i n via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva poiché i lavori di cui trattasi “…sono
stati consegnati dall'Ente ed accettati dall'impresa appaltatrice…”,
determinandosi -a suo dire- la responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi sulla “… impresa incaricata di eseguire i lavori avendo la
stessa ricevuto in custodia il tratto di strada”.
Sosteneva poi che, in ogni caso, nessuna responsabilità fosse riferibile al convenuto in quanto “la pretesa attorea appare palesemente CP_1
infondata, oltre che assolutamente generica e sfornita di prova sia in punto di
“an” che di “quantum debeatur”. Contestava infine il “quantum debeatur”
ritenendo la pretesa “… esagerata ed assolutamente non provata”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis,
Pag. 3 a 13 R. G. n. 843 / 2018
all'udienza del 24 luglio 2019 era dichiarata inammissibile la memoria istruttoria integrativa depositata dall'attore. La causa era così istruita a mezzo dell'escussione dei testi ammessi, previo rigetto dell'istanza ex
art. 281 ter c.p.c. in relazione ad già Sindaco del Persona_1
Comune di . Controparte_1
A seguito di rinvio ex art. 309 c.p.c., il 12 novembre 2024 era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 28/04/2025,
svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc e così incamerata in decisione.
***
In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, posto che il è Controparte_1
stato vocato in giudizio quale danneggiante. Di talché, si tratta piuttosto di vagliare nel merito la titolarità della situazione giuridica passiva dedotta, in termini di imputabilità del danno, nel solco dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a composizione del relativo dibattito (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16
febbraio 2016, n. 2951).
Ancora in via pregiudiziale, non merita accoglimento la richiesta di chiamata in causa del terzo, formulata dal convenuto, per non avere questi contestualmente chiesto il differimento della prima udienza,
adempimento previsto dall'art. 269 c.p.c., anche nella versione vigente
ratione temporis, a pena di decadenza, unitamente all'istanza stessa
Pag. 4 a 13 R. G. n. 843 / 2018
(Cass. Civ., sez. VI, sent. 7 maggio 2013, n. 1079).
Parimenti va rigettata l'istanza di estromissione del convenuto, giacché
non ne ricorrono i presupposti sostanziali e processuali, individuati nella sussistenza di un rapporto di garanzia, nella costituzione in giudizio del garante, nell'accettazione di questi “di assumere la causa in
luogo del garantito” (art. 108 c.p.c.) e nella mancata opposizione delle altre parti.
In via preliminare, si osserva che la testimonianza resa da
[...]
all'udienza del 7 marzo 2022 - seppure astrattamente Testimone_1
ammissibile nonostante la suddetta abbia difeso l'attore in via stragiudiziale (cfr. allegato n. 15 dell'atto di citazione), non integrando tale pregressa condizione incapacità a testimoniare (Cass. Civ., sez. III,
sent. 8 luglio 2010, n. 1651) - è irrilevante ai fini della decisione,
limitatamente alla circostanza sub a), in quanto dichiaratamente de
relato actoris. In caso contrario, verrebbero a dotarsi surrettiziamente di efficacia probatoria le allegazioni di parte attorea (Cass. Civ., sez. II,
sent. 5 gennaio 1998, n. 43). Pur essendo noto un diverso orientamento a mente del quale la deposizione de relato actoris possa essere ritenuta valida e rilevante se suffragata da ulteriori elementi di prova di natura oggettiva, è da preferire la teoria opposta giacché, a ben vedere, in ipotesi del genere, sono proprio tali ulteriori elementi istruttori a dimostrare gli assunti di parte e non viceversa, posto che una diversa interpretazione sarebbe elusiva della previsione di incapacità a testimoniare stabilita dall'art. 246 del codice di rito.
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Per i medesimi motivi è, altresì, irrilevante la deposizione di Tes_2
escusso all'udienza del 26 settembre 2022, limitatamente
[...]
alle dichiarazioni de relato actoris (cfr. “proprio per il perdurare dei lavori
so che mio padre ha più volte richiesto provvedimenti relativi alla zona
interessata dai lavori per evitare conseguenze sulla sua attività visto il
protrarsi dei lavori stessi;
ciò lo so perché me lo ha riferito mio padre”).
Nel merito, la domanda è infondata.
In via di premessa, si ricorda che, in ossequio al principio della ragione più liquida, la presente decisione è fondata sulla questione ritenuta assorbente, prestando osservanza al canone della ragionevole durata del processo, di rango costituzionale e sovranazionale (ex multis Cass.
Civ., sez. VI, sent. 28 maggio 2014, n. 12002), nel rispetto dell'effettività della tutela, che deve mantenere carattere satisfattivo
(arg. ex Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 27 aprile 2015, n. 5).
La regola dell'assorbimento conserva piena efficacia anche in ipotesi di concorrenza fra questioni di rito e di merito, poiché la natura dirimente della questione ritenuta risolutiva ammette la deroga all'ordine di trattazione previsto dall'art. 276 c.p.c., adottandone un'interpretazione sostanziale, che guarda all'effetto utile (Cass. Civ.,
Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242).
Assorbita ogni valutazione sull'imputabilità del danno (e sulla relativa giurisdizione) e considerata la contestazione del convenuto in ordine ad an e quantum debeatur, l'attore non risulta aver dimostrato in
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giudizio né il danno-evento né le correlate -intendendo il nesso causale- conseguenze pregiudizievoli prodottesi nella propria sfera giuridica patrimoniale. Tali elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. rientrano infatti nell'alveo dell'onere della prova che incombe sull'attore, a mente dell'art. 2697, comma 1, del codice civile.
Segnatamente, l'attore individua l'eventus damni nella prolungata interdizione al traffico veicolare della piazza su cui insiste la propria attività di rivendita di tabacchi, a seguito del protrarsi dei lavori stradali che hanno interessato la zona. Tale circostanza può dirsi pacifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nella misura in cui rileva come mero fatto, non essendo stata contestata dal convenuto, sebbene la forma scritta ad substantiam che inerisce le misure inibitorie adottate dal impedisca di estendere il medesimo principio in relazione CP_1
al provvedimento amministrativo sotteso.
Sotto un primo profilo, non è stata raggiunta la prova dell'effettiva integrale interclusione della rivendita per cui è causa. Invero, il teste
, sentito all'udienza del 7 marzo 2022, ha Testimone_3
dichiarato “…che l'accesso pedonale da alcuni punti della piazza era
possibile”. A tal proposito, non rileva che “i lavori in questione hanno
creato notevoli difficoltà di accesso, pedonale e carrabile” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 26 settembre 2022) né che “il passaggio pedonale
c'era ma era disagiato così come per entrare nel tabacchino di mio padre in
quanto erano messe delle tavole, ritengo non in sicurezza, per coprire lo
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scavo ed accedere al locale di mio padre” (cfr. deposizione di Tes_2
all'udienza del 26 settembre 2022), posto che si tratta di
[...]
dichiarazioni di natura valutativa.
Sotto altro profilo, v'è da dire che il danno-evento, perché sia giuridicamente rilevante, dev'essere connotato da ingiustizia, ossia cagionato non iure e contra ius. Al contrario, parte attrice si limita ad affermare l'antigiuridicità della condotta del danneggiante senza indicarne le ragioni concrete.
Anche laddove la condotta fosse lecita, come sostenuto dal convenuto,
il dibattito teorico circa la possibilità di indennizzo non giova all'attore se non valorizza le circostanze del caso concreto che rendono operante il rimedio nella vicenda in questione.
Segnatamente, in sede di specificazione della domanda, l'istante sottolinea che “È evidente come nel caso che ci occupa, l'odierno attore ha
dovuto sopportare un sacrificio davvero notevole, in quanto soggetto
maggiormente danneggiato dai lavori in questione, poiché i suddetti lavori
hanno causato un drastico calo dei guadagni dell'attività dell'attore” (cfr.
pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.). Orbene, le allegazioni in ordine al danno -evento si risolvono in una petizione di principio genericamente circoscritta alla ricorrenza dei lavori, la cui ingiustizia non viene spiegata, perché ritenuta evidente.
Al contrario, esemplificativamente (e a prescindere da ogni rilievo su imputazione del danno e relativa giurisdizione), la durata eccessiva
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delle attività, in astratto, potrebbe essere ricondotta all'illegittima interdizione al traffico ovvero alla mancata individuazione di percorsi alternativi, nonché all'omessa attivazione dei poteri di controllo ovvero dei rimedi civilistici in caso di inadempimento dell'appaltatore.
Tutte circostanze non autonomamente rilevabili dal Giudice se non specificamente allegate e dimostrate, restando il canone dell'evidenza circoscritto ai fatti notori. Né è sufficiente la circostanza che il teste abbia confermato “che fra gli impegni assunti dal Testimone_1
sindaco vi erano quelli di provvedere a soluzioni temporanee per non isolare
del tutto gli immobili in loco dall'accesso del pubblico” (pag. 1 del verbale di udienza del 7 marzo 2022), posto che l'istante non ha dedotto specificamente e chiaramente la condotta alternativa lecita che avrebbe dovuto tenere l'ente convenuto.
Parimenti sguarnito di prova risulta essere il danno -conseguenza,
identificato dall'attore nello sviamento di clientela e nella conseguente
deminutio dei ricavi della propria attività. La dimostrazione dei pregiudizi patrimoniali non può ricavarsi presuntivamente dalla sola collocazione dell'esercizio commerciale in prossimità della zona interdetta al traffico né dalla fungibilità della merce offerta, atteso che la prova indiretta è ammessa solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Né è stato dedotto, in maniera sufficientemente circostanziata, il numero di attività analoghe nel comprensorio (che avrebbero acquisto gli utenti distratti) ed il loro posizionamento rispetto alla zona interdetta al traffico.
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Le risultanze istruttorie non confortano gli assunti attorei, nella misura in cui fanno generico riferimento a “disagi” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 26 settembre 2022), peraltro relativi ad attività viciniore ovvero a non meglio precisate “conseguenze negative” (ivi pag. 1).
A rigettare la domanda, milita anche la mancata specifica individuazione del danno conseguenza, commisurato genericamente nella somma di €. 18.000,00, ivi compreso il rimborso della somma dovuta a titolo di canoni per la conduzione dell'immobile ove è
esercitata la rivendita di tabacchi (pari a 6.000,00) nel periodo di inaccessibilità della piazza. L'attore non correla la quantificazione offerta a precisi dati fattuali, dovendo constatare che l'importo indicato abbia piuttosto natura forfettaria, in rapporto di incompatibilità con il risarcimento del danno patrimoniale, salvo che non sia dedotta la ricorrenza del presupposto applicativo dell'art. 1226
del codice civile.
Posto che il Giudice non può ricercare autonomamente nelle risultanze istruttorie gli elementi di fatto non indicati dalle parti, a ben vedere tale indagine risulterebbe in ogni caso insoddisfacente.
Invero, l'esame dei documenti contabili non restituisce un quadro conforme alle allegazioni di parte attrice.
Considerato che
i lavori sono iniziati nel 2011, la discrasia di maggiore consistenza si apprezza tra la dichiarazione IRPEF 2008 (riferita ai redditi percepiti nel 2007),
precedente all'eventus damni e le successive, che invece si attestano su livelli tendenzialmente omogenei. In particolare, dalla lettura della Pag. 10 a 13 R. G. n. 843 / 2018
dichiarazione effettuata nel 2011 (relativa al periodo d'imposta per l'anno 2010), antecedente all'evento per cui è causa, constano ricavi da attività professionale per un totale di € 7.885,00 (cfr. quadro RE2),
laddove invece l'anno successivo, in costanza dei lavori stradali, la posta in questione risulta addirittura in aumento, essendo commisurata in € 9.830,00. La crescita dei ricavi lordi è confermata anche per l'anno
2012, come risulta dalla dichiarazione IRPEF approntata nel 2013,
essendo la voce RE2 relativa ai ricavi da attività lavorativa commisurata in € 10.477. Una lieve flessione - di per sé irrilevante se non ne viene dimostrata la derivazione causale, potendo essere dovuta all'andamento del mercato e comunque grandemente inferiore alla somma richiesta a titolo di risarcimento - si registra solo nell'anno di fine lavori, pure terminati nel primo quadrimestre (cfr. pag. del verbale di udienza del 7 marzo 2022).
Laddove la richiesta di risarcitoria fosse formulata in via contrattuale,
in ragione di accordi intercorsi con il , Controparte_1 CP_1
va ricordato che la decisione sulla transazione, finalizzata a prevenire la lite - stipulata in forma scritta quantomeno ad probationem (art. 1967
c.c.) se non ad substantiam laddove una delle parti sia un soggetto pubblico (ex multis Cass. Civ., sez. I, sent. 23 marzo 1987, n. 2839) è di competenza dell'organo esecutivo (art. 48 D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267), nella forma della deliberazione, previa acquisizione dei pareri contabili previsti dall'art. 49 Testo Unico degli Enti Locali.
In via più generale, l'assunzione di impegni di spesa a carico di un
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ente locale avviene secondo la sequenza procedimentalizzata prevista dall'art. 183 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non potendo validamente sorgere in forma orale durante non meglio contestualizzati incontri,
individuali o collettivi, fra esponenti dell'ente e commercianti locali.
In disparte ogni altra considerazione, stante il rigetto della domanda principale, non sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione per compensazione delle pretese tributarie del nei confronti CP_1
dell'attore. Peraltro, è appena il caso di osservare che il preavviso di fermo amministrativo (allegato n. 17) attiene al canone idrico dovuto per l'anno 2008, che precede l'inizio dei lavori pubblici in contestazione.
Al rigetto delle domande attoree segue, per la disciplina delle spese di lite, l'applicazione del principio di soccombenza e sono liquidate secondo i valori tendenti ai minimi tariffari previsti per lo scaglione,
tenuto conto del valore dichiarato dallo stesso attore, fino ad €
26.000,00, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate (artt. 4
e 5 del d. m. 10 marzo 2014, n. 55).
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 843/2018:
1) rigetta la domanda;
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2) condanna al pagamento, nei Parte_1
confronti del in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 23 maggio 2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
g.o.p. Francesco Montera
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