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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2613/2024 R.G. avente ad oggetto preavviso di fermo amministrativo
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Armando Verborosso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania via Ammiraglio Caracciolo n.96, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer, d'intesa con l'avv. Pier Luigi P.IVA_1
Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Catania, siti in Catania piazza della Repubblica n.26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato l'11.03.2024, in breve, ha Parte_1
impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.29380202300037061, notificato in data
21.2.2024, con il quale gli è stato intimato il pagamento della cartella di pagamento n.29320110031848755000, avente ad oggetto contributi IVS , imposta e somme CP_1 aggiuntive, relativi all'anno 2007.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, il ricorrente ha dedotto:
- che la pretesa contributiva incorporata nella cartella di pagamento opposta si è estinta per l'omessa rituale notifica degli atti del procedimento (cartella di pagamento ed ulteriori atti interruttivi medio tempore) nel termine di cinque anni dalla data dell'asserito mancato pagamento delle poste economiche oggetto di causa ciò inficiando il successivo preavviso di fermo amministrativo nella parte relativa alla pretesa contributiva di cui si discute;
- che, in ogni caso, limitatamente alla parte relativa a contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n.335/1995, il diritto di credito incorporato nella cartella predetta si è estinto in conseguenza della maturata “prescrizione quinquennale successiva” del diritto di credito de quo.
Conseguentemente, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, di “… dichiarare l'inesistenza e/o
l'insussistenza della pretesa contributiva incorporata nella cartella n.29320110031848755000
(contributi IVS, imposta e somme aggiuntive, anno 2007), in conseguenza della maturata
“prescrizione quinquennale” sancita dall'art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995; conseguentemente, … dichiarare l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n.29380202300037061 nella parte derivante dalla predetta pretesa contributiva. In subordine, … dichiarare l'estinzione del diritto di credito predetto ed incorporato nella cartella di pagamento
n.29320110031848755000 limitatamente alla parte relativa ad contributi IVS, imposta e CP_1 somme aggiuntive, anno 2007, in conseguenza della maturata “prescrizione quinquennale successiva” del diritto di credito, ex art.3 co. 9 e 10 L. 335/1995; conseguentemente, dichiarare l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n.29380202300037061 nella parte derivante dalla predetta pretesa contributiva. Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
oltre spese generali, cpa ed iva”.
In data 4.06.2024 si è ritualmente costituita nel presente giudizio l' depositando nel CP_1
fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha eccepito:
- che difetta la propria legittimazione passiva in quanto la cartella di pagamento n.29320110031848755000 non è stata formata, né notificata dall' , ma dall' CP_1 CP_2
Pagina 2 e alla sede di Catania non risulta esistere una cartella di pagamento Controparte_3 CP_1
con il numero identificativo 29320110031848755000; CP_1
- che altresì inammissibile l'opposizione per motivi formali afferenti gli atti impugnati per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.;
- che ancora sono inammissibili le contestazioni mosse dal ricorrente ex art. 24 del d.lgs.
n.46/1999 per motivi di merito antecedenti la formazione degli avvisi di addebito, avverso tutti i crediti iscritti a ruolo dall' , siccome tardive alla luce della data di notifica degli stessi;
CP_1
- che è infondata la dedotta maturata prescrizione dei crediti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa emergenziale e che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 27.07.2011 e non opposta.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto di “In via preliminare e/o pregiudiziale - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' -dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D.
Lgs. 46/1999, In via principale: -rigettare il ricorso avversario e confermare gli atti impugnati;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. Con il favore di spese ed onorari di causa”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa da ultimo richiamata.
__________________________
Sul piano processuale, in linea di continuità con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Legittimità, va rilevato che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell' –quale di adiectus Controparte_4
solutionis causa- l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali.
In tal senso, infatti, i giudici di legittimità hanno precisato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della
Pagina 3 situazione sostanziale dedotta in giudizio …” (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n. 7514).
In senso contrario, non rileva la circostanza che il ricorrente lamenti nell'atto introduttivo anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, “perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come appunto – segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria. … D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva
o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice … o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili …” (Cass. 19.06.2019 n.16425).
Non è superfluo sottolineare che l'opposizione con cui è fatta valere l'omessa notifica di una cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non esercitata contro la cartella in quanto asseritamente non notificata, per cui rientra nell'area delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che altro non sono che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (così, ancora Cass. n.16425/2019 che richiama in parte motiva a Cass. n. 12239/2007).
Nella fattispecie concreta si controverte non dei vizi formali del preavviso di fermo ma del suo presupposto sostanziale, costituito dall'esistenza del credito per contributi previdenziali iscritto a ruolo, in relazione al quale l'unico legittimato a resistere è l'ente impositore (Cass.
17.11.2022 n. 33883).
La Corte di legittimità, peraltro, ha sottolineato che l'impugnazione del preavviso di fermo
“sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass. 04.07.2019 n. 18041; conf. Cass. 21.03.2018, n. 20224 del 2018;
Cass. 22.07.2016, n. 15143; Cass. 27.11.2015, n.24234) né, il termine decadenziale di cui all'art. 24 del d.lgs. n.46/1999 (v. in motivazione, Cass. 23.08.2018 n. 21040).
Accertata l'ammissibilità dell'iniziativa assunta dal ricorrente in quanto diretta a rimuovere gli effetti negativi scaturenti dal preavviso di fermo (Cass. 17.07.2020, n. 15349; Cass.
8.04.2020, n.7756), giova ricordare che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di
Pagina 4 riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (tra le tante, Cass.
17.11.2016, n. 23397; conf., tra le tante, Cass. 21.10.2019, n. 26689; Cass. 3.09.2020, n.
18305).
E' stato già chiarito dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio che "le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili” (Cass. Sez. Unite 13.03.2015, n. 5076).
In linea di continuità con tale indirizzo, i giudici di legittimità hanno precisato che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla L. 8 agosto 1995,
n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti” (v. Cass. n. 9600/2018).
Nella fattispecie concreta, dalla disamina del preavviso di fermo per cui è causa risulta che la cartella di pagamento opposta ha, tra l'altro, ad oggetto “contributi IVS proporzionali artigianati –imposta” per complessivi euro 4.395,73 e “contributi –somme aggiuntive” CP_1 per l'importo di euro 604,93 (=360,23 +244,40), afferenti l'anno 2007, e risulterebbe notifica in data 27-07/4.08.2011 per un totale 5.000,36.
Pagina 5 In atti, non sono stati prodotti documenti ritualmente notificati al ricorrente con efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale dei crediti relativi all'anno 2007 di cui alla CP_1
cartella di pagamento opposta (sul punto, si rinvia, tra le tante, a Cass. 17.11.2016 n. 23397;
Cass. Sez. Unite 13.03.2015 n. 5076), sicché, nel contesto considerato, va disposto l'annullamento di siffatti crediti, per l'effetto restando accertata l'insussistenza del diritto dell' di preannunciare, con il preavviso di fermo impugnato, in danno del ricorrente, CP_1
l'esecuzione forzata per il soddisfacimento delle pretese portate nella cartella di pagamento n.
29320110031848755000 limitatamente alle poste contributi sopra riportate.
La regolamentazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e l' segue il criterio della CP_1
soccombenza e perciò resta posta a carico di quest'ultimo in favore dell'Erario in quanto il ricorrente risulta ammesso a beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In concreto, la liquidazione dei compensi professionali resta operata nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore e dell'oggetto della causa, del mancato espletamento di istruttoria orale, del mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
ANNULLA la cartella di pagamento n.29320110031848755000 limitatamente ai crediti contributivi anno 2007 ivi azionati CP_1
DICHIARA insussistente il diritto dell' di preannunciare l'esecuzione forzata in danno CP_1
del ricorrente limitatamente ai crediti contributivi anno 2007 sopra detti, per l'effetto, CP_1
ANNULLA il preavviso di fermo limitatamente agli importi dei crediti in parola
CONDANNA l' a rifondere all'Erario le spese di giudizio sostenute, nell'interesse del CP_1
ricorrente, che liquida in euro 886,00 oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge,
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 5.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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