TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6846/2022 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 settembre 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (ernie discali lombari), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 13 giugno 2022, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine
1
Sentenza R.G. n° 6846/22 trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalla sopra descritta malattia professionale (esattamente da «esiti dolorosi e funzionali di recente artrodesi di L3-L5 per la presenza di spondiloartrosi associata a discopatia»); il CTU ha altresì accertato che tale affezione determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico- fisica del soggetto) valutabile nella misura specificata infra, in dispositivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale della malattia e, quindi, della menomazione, con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che essa può ragionevolmente essere ritenuta sussistente, con riferimento al fattore di esposizione a rischio derivato dall'espletamento di mansioni lavorative di bracciante agricolo, macellatore e autotrasportatore, con continue stimolazioni del rachide sicché, pur ammettendo una predisposizione individuale alla discopatia lombare, si deve riconoscere che le varie attività lavorative svolte hanno rappresentato una concausa determinante nella comparsa delle alterazioni riscontrate a carico del rachide.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica
2
Sentenza R.G. n° 6846/22 d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 Pt_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. CP_2
°°°°°°°°°°°°°°°
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere condannato al CP_1 pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e
3
Sentenza R.G. n° 6846/22 vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_3 Parte_4 alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata nel rispetto delle sole tariffe minime, senza peraltro che sia necessaria una specifica motivazione sul punto (cfr. CASS. SEZ. II, 5 MAGGIO
2022 N° 14198; conf. ex plurimis CASS. SEZ. III, 7 GENNAIO 2021 N° 89).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 7 (sette)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania POLLICORO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 24 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 6846/22
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 settembre 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (ernie discali lombari), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 13 giugno 2022, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine
1
Sentenza R.G. n° 6846/22 trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalla sopra descritta malattia professionale (esattamente da «esiti dolorosi e funzionali di recente artrodesi di L3-L5 per la presenza di spondiloartrosi associata a discopatia»); il CTU ha altresì accertato che tale affezione determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico- fisica del soggetto) valutabile nella misura specificata infra, in dispositivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale della malattia e, quindi, della menomazione, con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che essa può ragionevolmente essere ritenuta sussistente, con riferimento al fattore di esposizione a rischio derivato dall'espletamento di mansioni lavorative di bracciante agricolo, macellatore e autotrasportatore, con continue stimolazioni del rachide sicché, pur ammettendo una predisposizione individuale alla discopatia lombare, si deve riconoscere che le varie attività lavorative svolte hanno rappresentato una concausa determinante nella comparsa delle alterazioni riscontrate a carico del rachide.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica
2
Sentenza R.G. n° 6846/22 d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 Pt_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. CP_2
°°°°°°°°°°°°°°°
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere condannato al CP_1 pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e
3
Sentenza R.G. n° 6846/22 vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_3 Parte_4 alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata nel rispetto delle sole tariffe minime, senza peraltro che sia necessaria una specifica motivazione sul punto (cfr. CASS. SEZ. II, 5 MAGGIO
2022 N° 14198; conf. ex plurimis CASS. SEZ. III, 7 GENNAIO 2021 N° 89).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 7 (sette)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania POLLICORO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 24 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 6846/22