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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7410/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7410/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to FLORIANA ROTUNNO, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE MARIA CIASULLO, giusto procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
Parte ricorrente non ha depositato note di precisazione delle conclusioni.
Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 7.9.2019, il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio civile l'8.1.2014 in Santa Maria Capua Vetere (CE) con la resistente, dalla cui unione nasceva, il 10.04.2014, il figlio – adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione CP_2
personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta della resistente, che – senza fondato motivo - allontanava con forza il marito dalla casa familiare così violando i doveri nascenti dal matrimonio di assistenza morale e materiale.
Riferiva, infatti, di svolgere la professione di barista, con una retribuzione netta di euro 1.100,00 mensili e di essersi trasferito presso la casa dei genitori a seguito della crisi coniugale;
di sostenere le spese per alcuni prestiti che aveva contratto per soddisfare le esigenze della famiglia;
che la sig.ra era CP_1
disoccupata e, nonostante le sollecitazioni del marito, non aveva mai voluto lavorare.
Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente;
l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre e, in via CP_2
gradata, collocazione del figlio presso il padre;
la regolamentazione del diritto di visita;
un assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio per un importo non superiore ad euro 150,00 mensili.
Con comparsa di costituzione del 17.12.2019, parte resistente si costituiva in giudizio contestando la richiesta di addebito di parte ricorrente, sostenendo che l'esito infelice dell'unione coniugale fosse da ricondursi esclusivamente al comportamento del marito.
Rappresentava che il figlio, a causa delle patologie accertate, richiedeva una assidua assistenza e che il sig. asciava la moglie da sola ad occuparsene. Parte_1
Riferiva, in particolare, che il ricorrente spendeva gran parte dei soldi che guadagnava per acquistare sostanze stupefacenti, da cui era dipendente, e che sovente chiedeva soldi in prestito anche agli amici, per poi utilizzarli per l'acquisto di sostanze stupefacenti, incurante di tutte le altre spese di maggiore importanza in quanto necessarie per il sostentamento della famiglia.
Sulle condizioni di salute del piccolo riferiva che gli era stato diagnosticato un disturbo dello CP_2
spettro autistico, epilessia e celiachia. In ragione di ciò, si sottoponeva a terapia ABA cinque CP_2
giorni a settimana.
Riferiva, inoltre, che il ricorrente si allontanava volontariamente dalla casa coniugale e provvedeva immediatamente a risolvere il contratto di locazione, senza preoccuparsi che la moglie e il figlio sarebbero rimasti privi della casa coniugale. Rappresentava, quindi, di essersi trasferita a Baia e Latina
pagina 2 di 9 a casa della madre insieme al piccolo Non si opponeva, quindi, alla separazione personale ma CP_2
chiedeva il rigetto della richiesta di addebito;
l'affido condiviso del figlio con collocazione CP_2
presso la madre a Baia e Latina;
incontri tra padre e figlio in un luogo neutrale e alla presenza della madre, attesa la tossicodipendenza del sig. la necessità di abituare il bambino a trascorrere Parte_1
del tempo solo con il padre;
un assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente di euro 400,00 mensili in favore del figlio, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 18.12.2019, il Presidente delegato ascoltava i coniugi e con ordinanza del 13.1.2020, adottava provvedimenti temporanei ed urgenti. In particolare, disponeva l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre;
prevedeva che il padre vedesse il figlio presso i Servizi Sociali del Comune di San Tammaro delegandoli di predisporre un calendario di incontri e di relazionare sull'andamento degli incontri;
poneva a carico del sig. n assegno di Parte_1
mantenimento per il figlio pari ad euro 300,00 mensili e il contributo al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio era espletata c.t.u. sulle competenze genitoriali.
All'udienza del 5.4.2022, il giudice, preso atto degli esiti degli accertamenti peritali, confermava l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre;
disponeva il diritto di visita del padre in un giorno a settimana con monitoraggio dei Servizi Sociali di Baia e Latina;
ordinava che il sig. i Parte_1
sottoponesse periodicamente per almeno sei mesi ad accertamenti presso il SERT di Caserta, con l'onere di depositare i certificati rilasciati e disponeva che lo stesso intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità.
I S.S. di Baia e Latina depositavano relazione con la quale evidenziavano alcune criticità del ricorrente e lo stesso non ottemperava all'ordine del giudice di depositare i certificati rilasciati dal Sert per verificare la tossicodipendenza. Il g.i. disponeva l'udienza di comparizione personale delle parti
All'udienza del 7.3.2023, il g.i. disponeva che gli incontri padre-figlio proseguissero con modalità protetta, onerando i S.S. di Baia e Latina di relazionare sugli esiti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, parte resistente concludeva riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel corso del giudizio.
Rappresentava che il ricorrente versava, in maniera incostante, per il mantenimento del figlio, un assegno tra i 150,00 e i 200,00 euro mensili, non preoccupandosi dei costi per le cure richieste per le patologie del bambino.
pagina 3 di 9 Riferiva di aver avuto conoscenza di ulteriori debiti contratti dal marito, allorquando chiedeva al suo datore di lavoro di procedere al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento richiesto e questo lo rifiutava essendo già tenuto al pagamento diretto di parte dello stipendio a terzi creditori.
Chiedeva quindi che fosse ordinato il pagamento diretto in suo favore a carico del datore di lavoro del sig. er l'assegno cui era tenuto per il mantenimento del figlio. Parte_1
Parte ricorrente non depositava note di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.11.2024, la causa era riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 20.1.2025, parte resistente ribadiva tutto quanto già dedotto nel corso del giudizio, evidenziando la riluttanza del sig. d ottemperare alle disposizioni del giudice, non Parte_1
sottoponendosi agli accertamenti del SERT e disertando, spesso e senza motivo, gli incontri presso i S.S..
Mostrava poi preoccupazione per la incapacità del padre a gestire eventuali attacchi di epilessia del figlio o nella gestione dell'alimentazione che richiedeva particolare attenzione essendo . Controparte_3
Insisteva, quindi per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione e insisteva per la prosecuzione degli incontri padre figlio alla presenza di un professionista e ribadiva la richiesta di modifica delle modalità di versamento del mantenimento in modo da ordinare al datore di lavoro la corresponsione diretta dell'importo da lui dovuto per il figlio.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Nel ricorso parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere pagina 4 di 9 da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, la domanda di addebito di parte ricorrente non è stata sufficientemente provata, essendo stata formulata in maniera generica e risultando priva di alcun riscontro probatorio.
Ed invero, parte ricorrente, a sostegno della domanda di addebito, ha dedotto il disinteresse della resistente nei confronti della famiglia. Ha riferito, altresì, di essere stato costretto da lei ad abbandonare il tetto coniugale e di aver avuto, in seguito, difficoltà a incontrare e contattare il figlio.
Parte resistente ha contestato puntualmente tali circostanze riferendo, in particolare, che il sig. Parte_1
si allontanava volontariamente dalla casa coniugale e che, in seguito, recedeva dal contratto di locazione della casa coniugale, così costringendo lei e il bambino a trasferirsi a Baia e Latina dalla madre. Ha giustificato, poi, la decisione di impedirgli di vedere il figlio liberamente col timore derivante dalla scoperta che il ricorrente facesse uso di sostanze stupefacenti.
A fronte di tali contestazioni, parte ricorrente non ha prodotto elementi probatori utili a disattendere quanto dedotto dalla resistente.
Giova rilevare, peraltro, che la c.t.u., depositata in atti, smentisce le deduzioni che parte ricorrente pone a fondamento della domanda di addebito con riferimento alla presunta indifferenza della moglie nei confronti della famiglia. Pertanto, non essendo stati provati i fatti dedotti come determinativi della fine dell'unione coniugale, la domanda di addebito della separazione alla resistente formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
Quanto alla disciplina dell'affido del figlio minore, questo Collegio ritiene di far proprie le conclusioni della c.t.u. che, all'esito delle operazioni peritali, ha suggerito la condivisione dell'affido con residenza privilegiata presso la madre. È emerso – ed invero è la stessa ricorrente a riferirlo - che la conflittualità intercorrente tra i coniugi non si riverbera negativamente sulle modalità di gestione del bambino e sulle scelte rilevanti per la vita del piccolo (cfr c.t.u. pag. 74 “in questa coppia si è registrata una CP_2
pagina 5 di 9 notevole capacità di non trasformare i rancori personali in ripicche che riguardano l'esistenza del piccolo”).
Orbene, rilevato che non vi sono contestazioni sul punto, avendo le parti chiesto l'affido condiviso del figlio e tenuto conto anche del parere degli esperti ( C.T.U. e ausiliario), questo Collegio CP_2
conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
In ordine al diritto di visita, è doveroso, nell'interesse preminente del minore, tenere conto delle relazioni dei S.S. con particolare riguardo a quella del 27.7.2023 con la quale l'assistente sociale riferiva di incontri annullati da parte del sig. di incapacità dello stesso nel riconoscere le sue criticità Parte_1
genitoriali suggerendo la necessità di un lavoro psicoterapeutico. Inoltre, parte ricorrente, più volte compulsato a sottoporsi ad accertamenti ed esami presso il SERT di competenza, non forniva prova di avere effettuato gli esami prescritti.
Nel corso del processo il ricorrente mostrava – come rilevato anche dalla c.t.u.- diffidenza e riluttanza nei confronti degli esperti intervenuti per tentare di rafforzarne le capacità genitoriali, tanto da disertare più volte e senza giustificato motivo gli incontri presso i Servizi Sociali disposti dal Tribunale.
Ciò premesso, ritenuto di non poter escludere che il sig. sia dipendente da sostanze Parte_1
stupefacenti e tenuto conto delle risultanze peritali “Il signor a raggiunto un punteggio Parte_1
positivo in una sola scala dell'intervista, ossia in quella che valuta capacità della protezione, ossia il fornire sicurezza al bambino. Ha ottenuto un punteggio che rimanda a capacità genitoriali disfunzionali ma non del tutto inadeguate nelle scale che misurano il supporto sociale e la capacità organizzativa e in quella che misura calore ed empatia” (cfr. pag 51 della relazione”) e delle relazioni dei Servizi Sociali, questo Collegio ritiene di subordinare la disciplina del diritto di visita all'esito positivo degli accertamenti sulla tossicodipendenza del ricorrente espletati presso il SERT di competenza. Solo in caso di esito positivo degli stessi, il padre potrà riprendere gli incontri con il figlio in forma protetta presso CP_2
i SS un giorno a settimana, su sua richiesta, e previa adeguata preparazione tenendo conto che il minore necessita di un approccio educazionale adatto alla diagnosi di autismo da cui è affetto.
In relazione all'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, parte ricorrente si è reso disponibile a versare un assegno di mantenimento a suo carico in favore del figlio pari ad euro 150,00 mensili, mentre la resistente ha chiesto disporsi a carico del ricorrente in favore del figlio un assegno mensile di
400,00 euro, oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 9 Orbene, innanzitutto appare opportuno evidenziare che entrambi i coniugi dovranno contribuire al mantenimento, alla cura e all'educazione del minore.
Considerato il regime di affidamento condiviso del minore con collocazione presso la residenza della madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore”
(Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Questo Collegio, pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritiene necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore.
Dall'esame della documentazione allegata in atti, emerge che parte ricorrente è titolare di reddito da lavoro dipendente di circa 1200,00 euro al mese (cfr buste paga giugno 2019 e maggio 2019 da cui risulta un emolumento pari a 1.273,63 euro;
cud 2019 da cui risulta un reddito di 12.272,53 euro annui).
Il ricorrente ha dichiarato, altresì, di non avere altre fonti di reddito e di vivere a casa dei suoi genitori.
La resistente contesta tali dichiarazioni e afferma che il sig. uadagna una somma maggiore Parte_1
che gli viene corrisposta in maniera irregolare e, quindi, non tracciata. Tale affermazione, tuttavia, risulta priva di riscontro probatorio.
Orbene, tenendo conto, che la madre, genitore collocatario del minore, è disoccupata e lamenta la difficoltà di trovare una occupazione che le permetta di occuparsi pienamente del minore, e tenuto pagina 7 di 9 conto che necessita di continue terapie in ragione dei disturbi da cui è affetto e di CP_2
un'alimentazione specifica per la celiachia che impone l'acquisto di generi alimentari notoriamente più costosi, questo Collegio ritiene congrua la somma di 350,00 euro al mese. Deve essere infine accolta la richiesta di pagamento diretto nei confronti del datore di lavoro del ricorrente. Ed invero, parte resistente, nel corso del giudizio, riferisce dei parziali adempimenti del ricorrente che non avrebbe mai versato la somma di euro 300,00 disposta con l'ordinanza presidenziale limitandosi a versare, a sua discrezione, euro 150,00 o 200,00 al mese. A fronte di tali allegazioni, parte ricorrente non ha dimostrato di avere compiutamente adempiuto. Pertanto, deve essere ordinato al datore di lavoro di
, nato il [...] a [...], P.IVA/C.F. Sede Via Calabria Parte_1 CP_4 P.IVA_1
26/ Pal.B2 -Casagiove -CE di versare mensilmente direttamente a , nata a [...] Controparte_1
MA ( Ce) il 22.3.1987, la somma di € 350,00 con annuale rivalutazione ISTAT, distraendola da quanto dovuto mensilmente a , a titolo di retribuzione mensile;
Parte_1
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore del figlio (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
• Dispone l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre;
CP_2
• Disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
• Pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 350,00;
• Ordina al datore di lavoro di , nato il [...] a [...], Parte_1 CP_4
P.IVA/C.F. Sede Via Calabria 26/ Pal.B2 -Casagiove -CE di versare mensilmente P.IVA_1
direttamente a , nata a [...] ( Ce) il 22.3.1987, la somma di € Controparte_1
350,00 con annuale rivalutazione ISTAT, distraendola da quanto dovuto mensilmente a Parte_1
, a titolo di retribuzione mensile;
[...]
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, universitarie ed a tutte quelle straordinarie per il figlio (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
pagina 8 di 9 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 1, parte I
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7410/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to FLORIANA ROTUNNO, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE MARIA CIASULLO, giusto procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
Parte ricorrente non ha depositato note di precisazione delle conclusioni.
Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 7.9.2019, il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio civile l'8.1.2014 in Santa Maria Capua Vetere (CE) con la resistente, dalla cui unione nasceva, il 10.04.2014, il figlio – adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione CP_2
personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta della resistente, che – senza fondato motivo - allontanava con forza il marito dalla casa familiare così violando i doveri nascenti dal matrimonio di assistenza morale e materiale.
Riferiva, infatti, di svolgere la professione di barista, con una retribuzione netta di euro 1.100,00 mensili e di essersi trasferito presso la casa dei genitori a seguito della crisi coniugale;
di sostenere le spese per alcuni prestiti che aveva contratto per soddisfare le esigenze della famiglia;
che la sig.ra era CP_1
disoccupata e, nonostante le sollecitazioni del marito, non aveva mai voluto lavorare.
Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente;
l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre e, in via CP_2
gradata, collocazione del figlio presso il padre;
la regolamentazione del diritto di visita;
un assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio per un importo non superiore ad euro 150,00 mensili.
Con comparsa di costituzione del 17.12.2019, parte resistente si costituiva in giudizio contestando la richiesta di addebito di parte ricorrente, sostenendo che l'esito infelice dell'unione coniugale fosse da ricondursi esclusivamente al comportamento del marito.
Rappresentava che il figlio, a causa delle patologie accertate, richiedeva una assidua assistenza e che il sig. asciava la moglie da sola ad occuparsene. Parte_1
Riferiva, in particolare, che il ricorrente spendeva gran parte dei soldi che guadagnava per acquistare sostanze stupefacenti, da cui era dipendente, e che sovente chiedeva soldi in prestito anche agli amici, per poi utilizzarli per l'acquisto di sostanze stupefacenti, incurante di tutte le altre spese di maggiore importanza in quanto necessarie per il sostentamento della famiglia.
Sulle condizioni di salute del piccolo riferiva che gli era stato diagnosticato un disturbo dello CP_2
spettro autistico, epilessia e celiachia. In ragione di ciò, si sottoponeva a terapia ABA cinque CP_2
giorni a settimana.
Riferiva, inoltre, che il ricorrente si allontanava volontariamente dalla casa coniugale e provvedeva immediatamente a risolvere il contratto di locazione, senza preoccuparsi che la moglie e il figlio sarebbero rimasti privi della casa coniugale. Rappresentava, quindi, di essersi trasferita a Baia e Latina
pagina 2 di 9 a casa della madre insieme al piccolo Non si opponeva, quindi, alla separazione personale ma CP_2
chiedeva il rigetto della richiesta di addebito;
l'affido condiviso del figlio con collocazione CP_2
presso la madre a Baia e Latina;
incontri tra padre e figlio in un luogo neutrale e alla presenza della madre, attesa la tossicodipendenza del sig. la necessità di abituare il bambino a trascorrere Parte_1
del tempo solo con il padre;
un assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente di euro 400,00 mensili in favore del figlio, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 18.12.2019, il Presidente delegato ascoltava i coniugi e con ordinanza del 13.1.2020, adottava provvedimenti temporanei ed urgenti. In particolare, disponeva l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre;
prevedeva che il padre vedesse il figlio presso i Servizi Sociali del Comune di San Tammaro delegandoli di predisporre un calendario di incontri e di relazionare sull'andamento degli incontri;
poneva a carico del sig. n assegno di Parte_1
mantenimento per il figlio pari ad euro 300,00 mensili e il contributo al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio era espletata c.t.u. sulle competenze genitoriali.
All'udienza del 5.4.2022, il giudice, preso atto degli esiti degli accertamenti peritali, confermava l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre;
disponeva il diritto di visita del padre in un giorno a settimana con monitoraggio dei Servizi Sociali di Baia e Latina;
ordinava che il sig. i Parte_1
sottoponesse periodicamente per almeno sei mesi ad accertamenti presso il SERT di Caserta, con l'onere di depositare i certificati rilasciati e disponeva che lo stesso intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità.
I S.S. di Baia e Latina depositavano relazione con la quale evidenziavano alcune criticità del ricorrente e lo stesso non ottemperava all'ordine del giudice di depositare i certificati rilasciati dal Sert per verificare la tossicodipendenza. Il g.i. disponeva l'udienza di comparizione personale delle parti
All'udienza del 7.3.2023, il g.i. disponeva che gli incontri padre-figlio proseguissero con modalità protetta, onerando i S.S. di Baia e Latina di relazionare sugli esiti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, parte resistente concludeva riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel corso del giudizio.
Rappresentava che il ricorrente versava, in maniera incostante, per il mantenimento del figlio, un assegno tra i 150,00 e i 200,00 euro mensili, non preoccupandosi dei costi per le cure richieste per le patologie del bambino.
pagina 3 di 9 Riferiva di aver avuto conoscenza di ulteriori debiti contratti dal marito, allorquando chiedeva al suo datore di lavoro di procedere al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento richiesto e questo lo rifiutava essendo già tenuto al pagamento diretto di parte dello stipendio a terzi creditori.
Chiedeva quindi che fosse ordinato il pagamento diretto in suo favore a carico del datore di lavoro del sig. er l'assegno cui era tenuto per il mantenimento del figlio. Parte_1
Parte ricorrente non depositava note di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.11.2024, la causa era riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 20.1.2025, parte resistente ribadiva tutto quanto già dedotto nel corso del giudizio, evidenziando la riluttanza del sig. d ottemperare alle disposizioni del giudice, non Parte_1
sottoponendosi agli accertamenti del SERT e disertando, spesso e senza motivo, gli incontri presso i S.S..
Mostrava poi preoccupazione per la incapacità del padre a gestire eventuali attacchi di epilessia del figlio o nella gestione dell'alimentazione che richiedeva particolare attenzione essendo . Controparte_3
Insisteva, quindi per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione e insisteva per la prosecuzione degli incontri padre figlio alla presenza di un professionista e ribadiva la richiesta di modifica delle modalità di versamento del mantenimento in modo da ordinare al datore di lavoro la corresponsione diretta dell'importo da lui dovuto per il figlio.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Nel ricorso parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere pagina 4 di 9 da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, la domanda di addebito di parte ricorrente non è stata sufficientemente provata, essendo stata formulata in maniera generica e risultando priva di alcun riscontro probatorio.
Ed invero, parte ricorrente, a sostegno della domanda di addebito, ha dedotto il disinteresse della resistente nei confronti della famiglia. Ha riferito, altresì, di essere stato costretto da lei ad abbandonare il tetto coniugale e di aver avuto, in seguito, difficoltà a incontrare e contattare il figlio.
Parte resistente ha contestato puntualmente tali circostanze riferendo, in particolare, che il sig. Parte_1
si allontanava volontariamente dalla casa coniugale e che, in seguito, recedeva dal contratto di locazione della casa coniugale, così costringendo lei e il bambino a trasferirsi a Baia e Latina dalla madre. Ha giustificato, poi, la decisione di impedirgli di vedere il figlio liberamente col timore derivante dalla scoperta che il ricorrente facesse uso di sostanze stupefacenti.
A fronte di tali contestazioni, parte ricorrente non ha prodotto elementi probatori utili a disattendere quanto dedotto dalla resistente.
Giova rilevare, peraltro, che la c.t.u., depositata in atti, smentisce le deduzioni che parte ricorrente pone a fondamento della domanda di addebito con riferimento alla presunta indifferenza della moglie nei confronti della famiglia. Pertanto, non essendo stati provati i fatti dedotti come determinativi della fine dell'unione coniugale, la domanda di addebito della separazione alla resistente formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
Quanto alla disciplina dell'affido del figlio minore, questo Collegio ritiene di far proprie le conclusioni della c.t.u. che, all'esito delle operazioni peritali, ha suggerito la condivisione dell'affido con residenza privilegiata presso la madre. È emerso – ed invero è la stessa ricorrente a riferirlo - che la conflittualità intercorrente tra i coniugi non si riverbera negativamente sulle modalità di gestione del bambino e sulle scelte rilevanti per la vita del piccolo (cfr c.t.u. pag. 74 “in questa coppia si è registrata una CP_2
pagina 5 di 9 notevole capacità di non trasformare i rancori personali in ripicche che riguardano l'esistenza del piccolo”).
Orbene, rilevato che non vi sono contestazioni sul punto, avendo le parti chiesto l'affido condiviso del figlio e tenuto conto anche del parere degli esperti ( C.T.U. e ausiliario), questo Collegio CP_2
conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
In ordine al diritto di visita, è doveroso, nell'interesse preminente del minore, tenere conto delle relazioni dei S.S. con particolare riguardo a quella del 27.7.2023 con la quale l'assistente sociale riferiva di incontri annullati da parte del sig. di incapacità dello stesso nel riconoscere le sue criticità Parte_1
genitoriali suggerendo la necessità di un lavoro psicoterapeutico. Inoltre, parte ricorrente, più volte compulsato a sottoporsi ad accertamenti ed esami presso il SERT di competenza, non forniva prova di avere effettuato gli esami prescritti.
Nel corso del processo il ricorrente mostrava – come rilevato anche dalla c.t.u.- diffidenza e riluttanza nei confronti degli esperti intervenuti per tentare di rafforzarne le capacità genitoriali, tanto da disertare più volte e senza giustificato motivo gli incontri presso i Servizi Sociali disposti dal Tribunale.
Ciò premesso, ritenuto di non poter escludere che il sig. sia dipendente da sostanze Parte_1
stupefacenti e tenuto conto delle risultanze peritali “Il signor a raggiunto un punteggio Parte_1
positivo in una sola scala dell'intervista, ossia in quella che valuta capacità della protezione, ossia il fornire sicurezza al bambino. Ha ottenuto un punteggio che rimanda a capacità genitoriali disfunzionali ma non del tutto inadeguate nelle scale che misurano il supporto sociale e la capacità organizzativa e in quella che misura calore ed empatia” (cfr. pag 51 della relazione”) e delle relazioni dei Servizi Sociali, questo Collegio ritiene di subordinare la disciplina del diritto di visita all'esito positivo degli accertamenti sulla tossicodipendenza del ricorrente espletati presso il SERT di competenza. Solo in caso di esito positivo degli stessi, il padre potrà riprendere gli incontri con il figlio in forma protetta presso CP_2
i SS un giorno a settimana, su sua richiesta, e previa adeguata preparazione tenendo conto che il minore necessita di un approccio educazionale adatto alla diagnosi di autismo da cui è affetto.
In relazione all'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, parte ricorrente si è reso disponibile a versare un assegno di mantenimento a suo carico in favore del figlio pari ad euro 150,00 mensili, mentre la resistente ha chiesto disporsi a carico del ricorrente in favore del figlio un assegno mensile di
400,00 euro, oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 9 Orbene, innanzitutto appare opportuno evidenziare che entrambi i coniugi dovranno contribuire al mantenimento, alla cura e all'educazione del minore.
Considerato il regime di affidamento condiviso del minore con collocazione presso la residenza della madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore”
(Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Questo Collegio, pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritiene necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore.
Dall'esame della documentazione allegata in atti, emerge che parte ricorrente è titolare di reddito da lavoro dipendente di circa 1200,00 euro al mese (cfr buste paga giugno 2019 e maggio 2019 da cui risulta un emolumento pari a 1.273,63 euro;
cud 2019 da cui risulta un reddito di 12.272,53 euro annui).
Il ricorrente ha dichiarato, altresì, di non avere altre fonti di reddito e di vivere a casa dei suoi genitori.
La resistente contesta tali dichiarazioni e afferma che il sig. uadagna una somma maggiore Parte_1
che gli viene corrisposta in maniera irregolare e, quindi, non tracciata. Tale affermazione, tuttavia, risulta priva di riscontro probatorio.
Orbene, tenendo conto, che la madre, genitore collocatario del minore, è disoccupata e lamenta la difficoltà di trovare una occupazione che le permetta di occuparsi pienamente del minore, e tenuto pagina 7 di 9 conto che necessita di continue terapie in ragione dei disturbi da cui è affetto e di CP_2
un'alimentazione specifica per la celiachia che impone l'acquisto di generi alimentari notoriamente più costosi, questo Collegio ritiene congrua la somma di 350,00 euro al mese. Deve essere infine accolta la richiesta di pagamento diretto nei confronti del datore di lavoro del ricorrente. Ed invero, parte resistente, nel corso del giudizio, riferisce dei parziali adempimenti del ricorrente che non avrebbe mai versato la somma di euro 300,00 disposta con l'ordinanza presidenziale limitandosi a versare, a sua discrezione, euro 150,00 o 200,00 al mese. A fronte di tali allegazioni, parte ricorrente non ha dimostrato di avere compiutamente adempiuto. Pertanto, deve essere ordinato al datore di lavoro di
, nato il [...] a [...], P.IVA/C.F. Sede Via Calabria Parte_1 CP_4 P.IVA_1
26/ Pal.B2 -Casagiove -CE di versare mensilmente direttamente a , nata a [...] Controparte_1
MA ( Ce) il 22.3.1987, la somma di € 350,00 con annuale rivalutazione ISTAT, distraendola da quanto dovuto mensilmente a , a titolo di retribuzione mensile;
Parte_1
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore del figlio (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
• Dispone l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre;
CP_2
• Disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
• Pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 350,00;
• Ordina al datore di lavoro di , nato il [...] a [...], Parte_1 CP_4
P.IVA/C.F. Sede Via Calabria 26/ Pal.B2 -Casagiove -CE di versare mensilmente P.IVA_1
direttamente a , nata a [...] ( Ce) il 22.3.1987, la somma di € Controparte_1
350,00 con annuale rivalutazione ISTAT, distraendola da quanto dovuto mensilmente a Parte_1
, a titolo di retribuzione mensile;
[...]
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, universitarie ed a tutte quelle straordinarie per il figlio (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
pagina 8 di 9 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 1, parte I
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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