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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2024, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 01/07/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3841/2023, promossa da
( ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di rappresentante legale di ( ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Franzone Gaetano;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vetri
Alessandra;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2023 in proprio Parte_1
e n.q., ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001368423, OI-
002447992 e OI-000616510 tutte notificate in data 7.3.2023, con cui è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per gli anni, rispettivamente, 2017, 2018 e 2019.
1 A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto l'intervenuto pagamento degli importi contributivi dovuti nei termini di legge e, dunque, l'illegittimità della pretesa sanzionatorio nonché, con riguardo alle prime due ordinanze sopra indicate, l'intervenuta decadenza ex art 14 L. 689/1981 e, con riferimento alla terza, la violazione del criterio di proporzionalità. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “[…] Nel merito, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza delle ordinanze ingiunzione opposte, e per l'effetto, disporre l'annullamento e/o revoca e/o nullità o con qualunque altra formula statuirne in ogni caso l'integrale inefficacia, in considerazione dei documentati pagamenti ed in ogni caso anche alla luce della dedotta violazione dell'art.14 L.
689/1981 e la conseguente decadenza dall'esercizio dall'azione da parte dell' - In CP_2
subordine, nelle denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, quantificare – in virtù della diligente condotta tenuta dai ricorrenti per come in atti documentata, nonché in virtù dei modesti importi dovuti – le sanzioni amministrative de quibus nella misura minima di legge, rideterminando eventualmente gli importi dovuti […]”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone CP_2
il rigetto, depositando contestualmente gli atti di rideterminazione delle sanzioni di cui alle ordinanze opposte ai sensi del D.L. 48/2023.
L'udienza del 1.7.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, non avendo l' svolto alcuna specifica deduzione in merito alla diversità della data di notifica delle CP_2
ordinanze opposte, così come indicata nel ricorso introduttivo del giudizio.
3. Tanto premesso, con riguardo alle ordinanze ingiunzione nn. OI-001368423, OI-
002447992 è assorbente l'intervenuta decadenza di cui all'art. 14 l. 689/1981.
In punto di decadenza, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sentenza n. 811/2023 – est. dott. M. Fiorentino;
sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa
Laura Renda).
Va preliminarmente rilevato che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il
2 quale è previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” (norma da ultimo modificata, quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione, dall'art. 23 del D.L.
48/2023).
L'art. 6 del D.lgs. n. 8/2016, intervenuto a depenalizzare in parte la fattispecie, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
3 Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019,
n. 28210).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, che afferiscono al più tardi a somme dovute nel dicembre 2017 e nel dicembre 2018, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non CP_2
implicano particolari aggravi istruttori. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto. Nella specie deve rilevarsi che gli atti di contestazione delle violazioni sono stati notificati al ricorrente in data 7.11.2018, con riguardo all'atto prodromico alla OI- Parte_1
001368423, e in data 19.9.2022 con riguardo all'atto prodromico alla OI-002447992 (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente violazione del prescritto termine di 90 CP_2
giorni. In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L.
48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di
4 decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Le relative ordinanze ingiunzione vanno pertanto annullate.
4. Quanto invece alla OI-000616510, afferente a sanzioni per violazioni riguardanti contributi da versare per le mensilità da 12/2018 a 11/2019, ne deve essere dichiarata l'illegittimità per l'intervenuto versamento delle ritenute entro i tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, il che esclude l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
L'art. 2 co. 1 bis del D.L. 463/1993 prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato di aver pagato nei termini di legge le somme oggetto dell'atto di accertamento prot. .2100.25/01/2022.0047126, notificato CP_2
l'8.2.2022 e, in particolare, di aver corrisposto quanto dovuto con versamenti effettuati il
20.4.2022 tramite bollettini postali riportanti gli estremi degli avvisi di addebito come indicati nella diffida di accertamento (cfr. doc. 5 di parte ricorrente) nonché tramite modello F24 del
19.4.2022 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata in quanto difetta il presupposto per l'esercizio del potere sanzionatorio.
5. Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai CP_2
sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore delle sanzioni come rideterminate avuto riguardo all'art. 23 del D.L. 48/2023 e del concreto interesse delle parti nel giudizio.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3841/2023 R.G. così statuisce: annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 01/07/2024
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 01/07/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3841/2023, promossa da
( ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di rappresentante legale di ( ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Franzone Gaetano;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vetri
Alessandra;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2023 in proprio Parte_1
e n.q., ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001368423, OI-
002447992 e OI-000616510 tutte notificate in data 7.3.2023, con cui è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per gli anni, rispettivamente, 2017, 2018 e 2019.
1 A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto l'intervenuto pagamento degli importi contributivi dovuti nei termini di legge e, dunque, l'illegittimità della pretesa sanzionatorio nonché, con riguardo alle prime due ordinanze sopra indicate, l'intervenuta decadenza ex art 14 L. 689/1981 e, con riferimento alla terza, la violazione del criterio di proporzionalità. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “[…] Nel merito, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza delle ordinanze ingiunzione opposte, e per l'effetto, disporre l'annullamento e/o revoca e/o nullità o con qualunque altra formula statuirne in ogni caso l'integrale inefficacia, in considerazione dei documentati pagamenti ed in ogni caso anche alla luce della dedotta violazione dell'art.14 L.
689/1981 e la conseguente decadenza dall'esercizio dall'azione da parte dell' - In CP_2
subordine, nelle denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, quantificare – in virtù della diligente condotta tenuta dai ricorrenti per come in atti documentata, nonché in virtù dei modesti importi dovuti – le sanzioni amministrative de quibus nella misura minima di legge, rideterminando eventualmente gli importi dovuti […]”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone CP_2
il rigetto, depositando contestualmente gli atti di rideterminazione delle sanzioni di cui alle ordinanze opposte ai sensi del D.L. 48/2023.
L'udienza del 1.7.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, non avendo l' svolto alcuna specifica deduzione in merito alla diversità della data di notifica delle CP_2
ordinanze opposte, così come indicata nel ricorso introduttivo del giudizio.
3. Tanto premesso, con riguardo alle ordinanze ingiunzione nn. OI-001368423, OI-
002447992 è assorbente l'intervenuta decadenza di cui all'art. 14 l. 689/1981.
In punto di decadenza, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sentenza n. 811/2023 – est. dott. M. Fiorentino;
sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa
Laura Renda).
Va preliminarmente rilevato che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il
2 quale è previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” (norma da ultimo modificata, quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione, dall'art. 23 del D.L.
48/2023).
L'art. 6 del D.lgs. n. 8/2016, intervenuto a depenalizzare in parte la fattispecie, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
3 Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019,
n. 28210).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, che afferiscono al più tardi a somme dovute nel dicembre 2017 e nel dicembre 2018, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non CP_2
implicano particolari aggravi istruttori. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto. Nella specie deve rilevarsi che gli atti di contestazione delle violazioni sono stati notificati al ricorrente in data 7.11.2018, con riguardo all'atto prodromico alla OI- Parte_1
001368423, e in data 19.9.2022 con riguardo all'atto prodromico alla OI-002447992 (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente violazione del prescritto termine di 90 CP_2
giorni. In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L.
48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di
4 decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Le relative ordinanze ingiunzione vanno pertanto annullate.
4. Quanto invece alla OI-000616510, afferente a sanzioni per violazioni riguardanti contributi da versare per le mensilità da 12/2018 a 11/2019, ne deve essere dichiarata l'illegittimità per l'intervenuto versamento delle ritenute entro i tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, il che esclude l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
L'art. 2 co. 1 bis del D.L. 463/1993 prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato di aver pagato nei termini di legge le somme oggetto dell'atto di accertamento prot. .2100.25/01/2022.0047126, notificato CP_2
l'8.2.2022 e, in particolare, di aver corrisposto quanto dovuto con versamenti effettuati il
20.4.2022 tramite bollettini postali riportanti gli estremi degli avvisi di addebito come indicati nella diffida di accertamento (cfr. doc. 5 di parte ricorrente) nonché tramite modello F24 del
19.4.2022 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata in quanto difetta il presupposto per l'esercizio del potere sanzionatorio.
5. Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai CP_2
sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore delle sanzioni come rideterminate avuto riguardo all'art. 23 del D.L. 48/2023 e del concreto interesse delle parti nel giudizio.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3841/2023 R.G. così statuisce: annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 01/07/2024
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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