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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/10/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/01/2024
da
(C.F. , con l'Avv. LANFRANCHI GRAZIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV) Via De Pretis 37;
e
, (C.F. ), con l'Avv. MALQUORI MICHELE e con Controparte_1 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Empoli via Verdi n.62;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cura Carpignano, in data 14/02/2015,
(atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015) separati consensualmente con sentenza n. 1069/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) Non luogo a provvedere in merito alle domande a carattere economico avanzate in sede di separazione personale dalla sig.ra d alla Pt_1
domanda di addebito di colpa avanzata dal per essere CP_1
state le stesse abbandonate e rinunciate dalle parti
2) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto il 14.02.2015 in Comune di Cura Carpignano (Pv), ( atto n. 1 parte I anno
2015 ) tra il Sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
( C.F.: ) e la Sig.ra nata a [...]F._2 Parte_1
Pavia il 06.11.1978, ( C.F.: ) - ordinando C.F._1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza – .
3) Rigettare ogni ulteriore domanda delle parti per difetto dei requisiti
4) Spese legali dei giudizi riuniti integralmente compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/01/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 1069/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 12/06/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato a comparire all'udienza, avendo raggiunto un accordo..
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Cura Carpignano, in data 14/02/2015, (atto n.1, parte I, del Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10/10/2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/01/2024
da
(C.F. , con l'Avv. LANFRANCHI GRAZIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV) Via De Pretis 37;
e
, (C.F. ), con l'Avv. MALQUORI MICHELE e con Controparte_1 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Empoli via Verdi n.62;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cura Carpignano, in data 14/02/2015,
(atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015) separati consensualmente con sentenza n. 1069/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) Non luogo a provvedere in merito alle domande a carattere economico avanzate in sede di separazione personale dalla sig.ra d alla Pt_1
domanda di addebito di colpa avanzata dal per essere CP_1
state le stesse abbandonate e rinunciate dalle parti
2) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto il 14.02.2015 in Comune di Cura Carpignano (Pv), ( atto n. 1 parte I anno
2015 ) tra il Sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
( C.F.: ) e la Sig.ra nata a [...]F._2 Parte_1
Pavia il 06.11.1978, ( C.F.: ) - ordinando C.F._1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza – .
3) Rigettare ogni ulteriore domanda delle parti per difetto dei requisiti
4) Spese legali dei giudizi riuniti integralmente compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/01/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 1069/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 12/06/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato a comparire all'udienza, avendo raggiunto un accordo..
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Cura Carpignano, in data 14/02/2015, (atto n.1, parte I, del Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10/10/2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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