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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1059/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GHIDONI ALBERTO, BIANCHI LAURA e Parte_1
TOCCALLI ELISABETTA
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Il sig. , con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il 24.6.2024, Parte_1
ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze della a far data dal Controparte_1
18.10.2022, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con scadenza al 17.10.2023, sottoscritto in Vanzaghello (MI), dove il datore aveva la sede legale. Il lavoratore risultava inquadrato al 2° livello del CCNL Edilizia Industria, con la qualifica di operaio e le mansioni di muratore (doc. n. 2 e 3).
Il ricorrente ha esposto che a fine febbraio del 2023 veniva invitato dal titolare della società, sig.
, a dimettersi per asserita mancanza di lavoro. Il dipendente ottemperava a tale Parte_2
invito, rassegnando in data 1.3.2023 le sue dimissioni volontarie, con decorrenza dal giorno successivo (doc. n. 4). L'esponente ha dichiarato che l'ex datore, successivamente, ometteva di corrispondergli il T.F.R., nonostante la consegna della C.U. 2024 per l'anno 2023, indicante un importo lordo di euro 980,55
(doc. n. 6). Con lettera di intervento dell'Ufficio Vertenze della CGIL di Milano, l'azienda veniva sollecitata al pagamento del proprio debito (doc. n. 5), ma la missiva rimaneva priva di riscontro.
Conseguentemente, il prestatore ha convenuto in giudizio chiedendo che si Controparte_1
dichiari il suo diritto a percepire il pagamento del trattamento di fine rapporto nella misura complessiva di euro 980,55 lordi o nella diversa misura ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la società alla corresponsione del suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nella misura del saggio previsto per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c. ovvero, in subordine, al tasso legale.
All'udienza del 27.11.2024, accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza alla convenuta, rilevatane la mancata costituzione ne ha dichiarato la contumacia.
Ritenuta la causa documentale, è stato concesso termine al ricorrente per nota sintetica conclusiva al 25.12.2024, poi depositata il 4.12.2024.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la nonché la Controparte_1
sua cessazione sono provati dalla documentazione agli atti, e in particolare dal contratto di lavoro, dalle buste paga, dalla C.U. 2024 e dal modulo di recesso presentato dal lavoratore (doc. nn. 2, 3, 4
e 6). In tali documenti risultano chiaramente indicate le date di inizio e termine del contratto, il contratto collettivo applicato (CCNL Edilizia Industria), il livello di inquadramento (2°), la qualifica e le mansioni, l'orario di lavoro (a tempo pieno).
Il risulta dovuto, una volta appurata la cessazione del rapporto lavorativo, ai sensi dell'art. Pt_3
2120 c.c., secondo cui “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un Trattamento di Fine Rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5”. Dalla C.U. agli atti risulta in tal senso dovuta al lavoratore la già indicata somma lorda di euro 980,55.
La società, non costituendosi in giudizio, non ha dato prova né dell'avvenuto pagamento né di una eventuale diversa quantificazione dell'importo da corrispondersi. Si ricorda al riguardo come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per (…) l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. n. 15677/2009).
Come specificato dal ricorrente, del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacificamente orientata nel ritenere che “le buste paga e la Certificazione Unica provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo” (ex multis Cass. n. 19820/2023).
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto del sig. a percepire il pagamento del trattamento di fine Pt_1
rapporto nella misura complessiva di euro 980,55 lordi e, per l'effetto, condannare la convenuta contumace alla corresponsione del suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Nella contumacia della società convenuta, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara il diritto del sig. di percepire il trattamento di fine rapporto nella misura Parte_1
complessiva di euro 980,55 lordi, e, per l'effetto,
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
del suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo ex art. 1284, comma 4, c.c.;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
euro 600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1059/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GHIDONI ALBERTO, BIANCHI LAURA e Parte_1
TOCCALLI ELISABETTA
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Il sig. , con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il 24.6.2024, Parte_1
ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze della a far data dal Controparte_1
18.10.2022, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con scadenza al 17.10.2023, sottoscritto in Vanzaghello (MI), dove il datore aveva la sede legale. Il lavoratore risultava inquadrato al 2° livello del CCNL Edilizia Industria, con la qualifica di operaio e le mansioni di muratore (doc. n. 2 e 3).
Il ricorrente ha esposto che a fine febbraio del 2023 veniva invitato dal titolare della società, sig.
, a dimettersi per asserita mancanza di lavoro. Il dipendente ottemperava a tale Parte_2
invito, rassegnando in data 1.3.2023 le sue dimissioni volontarie, con decorrenza dal giorno successivo (doc. n. 4). L'esponente ha dichiarato che l'ex datore, successivamente, ometteva di corrispondergli il T.F.R., nonostante la consegna della C.U. 2024 per l'anno 2023, indicante un importo lordo di euro 980,55
(doc. n. 6). Con lettera di intervento dell'Ufficio Vertenze della CGIL di Milano, l'azienda veniva sollecitata al pagamento del proprio debito (doc. n. 5), ma la missiva rimaneva priva di riscontro.
Conseguentemente, il prestatore ha convenuto in giudizio chiedendo che si Controparte_1
dichiari il suo diritto a percepire il pagamento del trattamento di fine rapporto nella misura complessiva di euro 980,55 lordi o nella diversa misura ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la società alla corresponsione del suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nella misura del saggio previsto per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c. ovvero, in subordine, al tasso legale.
All'udienza del 27.11.2024, accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza alla convenuta, rilevatane la mancata costituzione ne ha dichiarato la contumacia.
Ritenuta la causa documentale, è stato concesso termine al ricorrente per nota sintetica conclusiva al 25.12.2024, poi depositata il 4.12.2024.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la nonché la Controparte_1
sua cessazione sono provati dalla documentazione agli atti, e in particolare dal contratto di lavoro, dalle buste paga, dalla C.U. 2024 e dal modulo di recesso presentato dal lavoratore (doc. nn. 2, 3, 4
e 6). In tali documenti risultano chiaramente indicate le date di inizio e termine del contratto, il contratto collettivo applicato (CCNL Edilizia Industria), il livello di inquadramento (2°), la qualifica e le mansioni, l'orario di lavoro (a tempo pieno).
Il risulta dovuto, una volta appurata la cessazione del rapporto lavorativo, ai sensi dell'art. Pt_3
2120 c.c., secondo cui “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un Trattamento di Fine Rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5”. Dalla C.U. agli atti risulta in tal senso dovuta al lavoratore la già indicata somma lorda di euro 980,55.
La società, non costituendosi in giudizio, non ha dato prova né dell'avvenuto pagamento né di una eventuale diversa quantificazione dell'importo da corrispondersi. Si ricorda al riguardo come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per (…) l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. n. 15677/2009).
Come specificato dal ricorrente, del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacificamente orientata nel ritenere che “le buste paga e la Certificazione Unica provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo” (ex multis Cass. n. 19820/2023).
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto del sig. a percepire il pagamento del trattamento di fine Pt_1
rapporto nella misura complessiva di euro 980,55 lordi e, per l'effetto, condannare la convenuta contumace alla corresponsione del suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Nella contumacia della società convenuta, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara il diritto del sig. di percepire il trattamento di fine rapporto nella misura Parte_1
complessiva di euro 980,55 lordi, e, per l'effetto,
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
del suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo ex art. 1284, comma 4, c.c.;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
euro 600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari