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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3199/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3199/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BARSANTI UC SE, oggi sostituito dall'avv. Monia Parte_1 Rossi
Per nessuno Controparte_1 Il giudice Rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia del CP_1 L'avv di parte ricorrente discute riportandosi al contenuto del ricorso Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3199/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARSANTI Parte_1 C.F._1
UC SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BARSANTI UC SE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24 settembre 2025 e notificato il giorno 26 settembre 2025,
citava in giudizio il allegando di aver prestato Parte_1 Controparte_2 servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato CP_1 negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1 In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
1 I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato. Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”. La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle
2 attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1 Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore. Alla luce di quanto fin qui motivato deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per entrambe le annualità richieste nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività didattiche. Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_2 dell'importo nominale di € 500 per le annualità richieste ed a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell' avv. Isetta Barsanti Mauceri. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3199/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BARSANTI UC SE, oggi sostituito dall'avv. Monia Parte_1 Rossi
Per nessuno Controparte_1 Il giudice Rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia del CP_1 L'avv di parte ricorrente discute riportandosi al contenuto del ricorso Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3199/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARSANTI Parte_1 C.F._1
UC SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BARSANTI UC SE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24 settembre 2025 e notificato il giorno 26 settembre 2025,
citava in giudizio il allegando di aver prestato Parte_1 Controparte_2 servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato CP_1 negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1 In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
1 I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato. Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”. La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle
2 attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1 Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore. Alla luce di quanto fin qui motivato deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per entrambe le annualità richieste nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività didattiche. Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_2 dell'importo nominale di € 500 per le annualità richieste ed a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell' avv. Isetta Barsanti Mauceri. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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