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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3537/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 10 81030 Cellole CE
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51164 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 proponeva ricorso per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU relativo all'annualità d'imposta 2022 emesso dal Comune di Cellole.
A fondamento del gravame, la ricorrente eccepiva l'insussistenza dei presupposti impositivi per difetto di territorialità, deducendo che l'immobile oggetto della pretesa tributaria ricadeva interamente nel territorio del Comune di ES CA e non in quello del Comune di Cellole.
Lamentava, pertanto, l'illegittimità dell'atto per carenza di potestà impositiva in capo all'ente accertatore, producendo a supporto le risultanze catastali confermanti l'ubicazione dell'unità immobiliare nel Comune di
ES CA.
Il Comune di Cellole, costituendosi in giudizio, sosteneva la correttezza dell'iter istruttorio basato su incroci di banche dati e deduceva che le somme erano state erroneamente incassate dal Comune di ES CA, chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo Ente per il riversamento delle somme ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame analitico della documentazione prodotta in atti, emerge in modo inequivocabile la fondatezza del ricorso, atteso che le risultanze catastali e la visura dell'Agenzia delle Entrate attestano che l'immobile
- identificato al Foglio 197, Particella 1963, Sub 8 - appartiene territorialmente al Comune di ES CA.
Ne consegue che il Comune di Cellole ha esercitato un potere impositivo in palese carenza di attribuzione territoriale, rendendo l'atto impugnato nullo per difetto del presupposto spaziale del tributo.
In ordine alla richiesta formulata dal Comune di Cellole di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di ES CA, va preliminarmente rilevato che, nel processo tributario, vige un regime procedurale specifico per cui il giudice non deve né può autorizzare alcuna chiamata in causa, spettando tale iniziativa direttamente alla parte interessata attraverso le forme e le modalità previste dal rito.
Ad ogni buon conto, tale istanza risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, poiché l'eventuale disputa tra enti locali circa il riversamento di somme erroneamente percepite o la spettanza del gettito costituisce un rapporto interno tra pubbliche amministrazioni che non può condizionare la legittimità dell'atto impositivo né sanare l'errore dell'Ente notificante.
Il contribuente ha il diritto di veder annullato un atto nullo per carenza di competenza territoriale, senza che la sua posizione debba essere gravata da rapporti di rivalsa tra enti.
Le ulteriori doglianze restano assorbite dall'accoglimento del motivo principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna il Comune di Cellole alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 319,70, di cui euro 278,00 per compenso tabellare ed euro 41,70 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3537/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 10 81030 Cellole CE
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51164 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 proponeva ricorso per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU relativo all'annualità d'imposta 2022 emesso dal Comune di Cellole.
A fondamento del gravame, la ricorrente eccepiva l'insussistenza dei presupposti impositivi per difetto di territorialità, deducendo che l'immobile oggetto della pretesa tributaria ricadeva interamente nel territorio del Comune di ES CA e non in quello del Comune di Cellole.
Lamentava, pertanto, l'illegittimità dell'atto per carenza di potestà impositiva in capo all'ente accertatore, producendo a supporto le risultanze catastali confermanti l'ubicazione dell'unità immobiliare nel Comune di
ES CA.
Il Comune di Cellole, costituendosi in giudizio, sosteneva la correttezza dell'iter istruttorio basato su incroci di banche dati e deduceva che le somme erano state erroneamente incassate dal Comune di ES CA, chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo Ente per il riversamento delle somme ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame analitico della documentazione prodotta in atti, emerge in modo inequivocabile la fondatezza del ricorso, atteso che le risultanze catastali e la visura dell'Agenzia delle Entrate attestano che l'immobile
- identificato al Foglio 197, Particella 1963, Sub 8 - appartiene territorialmente al Comune di ES CA.
Ne consegue che il Comune di Cellole ha esercitato un potere impositivo in palese carenza di attribuzione territoriale, rendendo l'atto impugnato nullo per difetto del presupposto spaziale del tributo.
In ordine alla richiesta formulata dal Comune di Cellole di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di ES CA, va preliminarmente rilevato che, nel processo tributario, vige un regime procedurale specifico per cui il giudice non deve né può autorizzare alcuna chiamata in causa, spettando tale iniziativa direttamente alla parte interessata attraverso le forme e le modalità previste dal rito.
Ad ogni buon conto, tale istanza risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, poiché l'eventuale disputa tra enti locali circa il riversamento di somme erroneamente percepite o la spettanza del gettito costituisce un rapporto interno tra pubbliche amministrazioni che non può condizionare la legittimità dell'atto impositivo né sanare l'errore dell'Ente notificante.
Il contribuente ha il diritto di veder annullato un atto nullo per carenza di competenza territoriale, senza che la sua posizione debba essere gravata da rapporti di rivalsa tra enti.
Le ulteriori doglianze restano assorbite dall'accoglimento del motivo principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna il Comune di Cellole alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 319,70, di cui euro 278,00 per compenso tabellare ed euro 41,70 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.