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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1580 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
p. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv. Riccardo Renna (c.f. ) e dall'Avv. C.F._1
Alessandra De Benedittis (c.f. ), elettivamente domiciliata in Nardò, alla via C.F._2
A. Segni 4 e con domicilio digitalmente eletto all'indirizzo Email_1
- OPPONENTE -
e
(p. I.V.A. RT
) P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Pietro Chichiarelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Avezzano, alla via Muzio Febonio 36
- OPPOSTA-
Conclusioni: per l'opponente, come da conclusioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio e da note di trattazione scritta depositate in data 16.4.2025; per l'opposta, come da note di precisazione
1 delle conclusioni depositate in data 27.9.2022 e da note di trattazione scritta depositate in data
15.4.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 10.10.2019 la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 434/19 del Tribunale di Parte_1
Avezzano, notificato in data 7.8.2019, con cui è stato ad essa ingiunto il pagamento di € 21.263,42 oltre interessi e spese del monitorio in favore dell' RT
, in ragione del mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la vendita
[...]
di prodotti agricoli (credito portato da due fatture del 15 e del 30 marzo 2019).
La società opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto, deducendo in sintesi di non aver mai concluso un contratto con l'opposta e di non essersi mai obbligata a corrispondere l'importo azionato in via monitoria, dovendosi anche considerare che il contratto di cessione di prodotti agricoli deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta ex art. 62 D.L. n. 1/2012 e che nella specie difetta un simile contratto (il quale non può neanche ritenersi integrato dalla sottoscrizione da parte della di uno solo dei due d.d.t. prodotti in quanto riportante un prezzo diverso da quello poi Parte_1 applicato con l'emissione delle fatture).
L'opponente ha altresì dedotto che solo una parte delle patate di cui è stato chiesto il pagamento del prezzo in via monitoria le è stato effettivamente consegnata (non essendo in particolare evincibile la consegna di cui al d.d.t. n. 222 prodotto, in quanto non sottoscritto da alcun soggetto effettivamente riconducibile alla società opponente) e che comunque le fatture azionate in via monitoria non risultano neanche corroborate da un estratto autentico delle relative scritture contabili.
2. Si è costituita l' chiedendo, previa RT
concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta
(ovvero della maggiore o minore somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e spese), nonché in via subordinata, nel caso di ritenuta nullità del contratto, la condanna dell'opponente al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. pari alla perdita patrimoniale subita dall'opposta e, quindi, alla somma ingiunta.
L'opposta ha altresì chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
2 L'opposta ha in particolare dedotto: che la forma scritta del contratto non è nella specie prevista a pena di nullità dall'art. 62 del D.L. n. 1/2012; che in ogni caso in base alla medesima normativa di settore gli elementi essenziali del contratto (tipo e quantità di merce venduta, prezzo della stessa, modalità di consegna e di pagamento) possono essere contenuti, come avvenuto nella specie, nei documenti di trasporto e nelle fatture;
che in particolare i d.d.t. prodotti recano appunto la dicitura
“assolve agli obblighi di cui all'art. 62, D.L. 1/2012”, senza che possa assumere rilievo la circostanza, invero favorevole all'opponente, che sia stato poi unilateralmente applicato uno sconto da parte dell'opposta; che la dedotta mancata sottoscrizione di uno dei due d.d.t. da parte dell'opponente non può assumere rilievo, essendo stato previsto il trasporto a carico dell'acquirente (c.d. franco partenza); che le fatture emesse non sono state mai contestate anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo.
3. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del
24.4.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. Preliminarmente deve rilevarsi che dagli atti non emerge univocamente che, a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., siano state corrisposte le somme ingiunte, avendo piuttosto l'opponente dato atto che il credito, solo in ragione dell'ordinanza resa ex art. 648 c.p.c., è stato riconosciuto nell'ambito della procedura di concordato alla quale l'opponente medesima ha avuto accesso.
5. Nel merito giova premettere che, come noto, il giudizio di opposizione non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, concernendo piuttosto l'accertamento dell'esistenza, al momento della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto azionato da provarsi a cura della parte opposta
– attrice in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 40110/21), il che rende non rilevanti in questa sede le doglianze svolte dall'opponente in ordine all'idoneità delle fatture prodotte a giustificare l'emissione del decreto opposto.
6. Tanto premesso i motivi di opposizione non possono trovare accoglimento.
6.1 Occorre in primo luogo precisare, per quanto concerne la prova del titolo fonte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo, che nella specie possono ritenersi effettivamente controverse solo la validità del contratto concluso tra le parti e la concreta determinazione ed applicazione del prezzo.
3 Deve invece escludersi che, entro i termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, sia stata specificamente contestata anche l'esistenza stessa di un rapporto commerciale tra le parti avente ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli, atteso che alcune delle difese svolte dall'opponente (in particolare, l'avvenuta consegna solo di parte della merce) sono logicamente incompatibili con la negazione stessa dell'esistenza di un rapporto a monte tra le parti (cfr., in punto di possibilità di ritenere pacifici dei fatti allorquando la parte abbia impostato la propria difesa su argomenti incompatibili con il loro disconoscimento, Cass., ord. n. 23862/20).
6.2 Ebbene, per quanto concerne il profilo della validità del contratto concluso tra le parti, viene in rilievo la mancata stipulazione di tale contratto in forma scritta in spregio, secondo l'opponente, all'art. 62 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012.
Tale disposizione (nella formulazione in allora vigente e, peraltro, attualmente sostituita dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 198/21) prevedeva che i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari (ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale) sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento, prevedendosi, in caso di violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria per il contraente e ferma sempre restando la possibilità di agire in giudizio in via risarcitoria.
La medesima disposizione prevedeva inoltre l'emanazione di un successivo D.M. per definire le modalità applicative delle previsioni normative che erano state introdotte.
Per quanto in questa sede rileva, tale D.M. – segnatamente il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n. 199/2012 - prevedeva che ai fini dell'applicazione del suindicato art. 62 gli elementi essenziali del contratto potevano essere contenuti anche nei documenti di trasporto o nella fattura, così assolvendosi il relativo obbligo di legge con l'ulteriore inserimento in tali documenti della dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.".
Tanto premesso, nella specie sia le fatture azionate (nn. 195/D e 95 del 2019) sia i relativi d.d.t.
(rispettivamente nn. 222 e 226 del 2019) sono stati prodotti dall'opposta e recano la dicitura da ultimo riportata, oltre a contenere le indicazioni essenziali in ordine a natura e quantità del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.
4 Le sopra menzionate fatture in formato elettronico, come dedotto e documentato dall'opposta, sono state ricevute dall'opponente ed inoltre quest'ultima non ha contestato di aver sottoscritto il d.d.t. n.
226.
In questo quadro può quindi ritenersi assolto l'obbligo di cui al citato art. 62, sia, evidentemente, quanto alla consegna oggetto del d.d.t. n. 226 sia, per come di seguito esposto, con riferimento alla consegna oggetto del d.d.t. n. 222.
Per quanto concerne tale secondo d.d.t. deve infatti evidenziarsi che la prima consegna (oggetto del d.d.t. n. 222) è intervenuta solo tre giorni prima della seconda (oggetto del d.d.t. 226) e che, nel consistente arco temporale intercorso tra il ricevimento della relativa fattura (contenente espliciti riferimenti al d.d.t. n. 222) e la proposizione della presente opposizione, la società opponente, pur essendo un operatore commerciale qualificato, non risulta aver contestato l'avvenuto acquisto anche di tale merce (il che è peraltro da escludere anche perché nell'opposizione ne lamenta, a ben vedere, la mancata consegna).
Deve dunque concludersi che nella specie siano stati soddisfatti i requisiti previsti dal sopra richiamato art. 62 in relazione ad entrambe le consegne, il che rende evidentemente superflua la disamina dell'ulteriore profilo dell'individuazione delle conseguenze effettivamente derivanti dalla sua prospettata violazione.
6.3. Venendo quindi ad esaminare la doglianza articolata dall'opponente con riguardo alla mancata pattuizione del prezzo di vendita (quale elemento essenziale dell'accordo), deve evidenziarsi come l'opponente deduca l'impossibilità di rinvenire un accordo sul prezzo nella sottoscrizione del d.d.t.
n. 226/19 in quanto recante un prezzo diverso da quello poi applicato in sede di fatturazione.
Sul punto, premesso che tutte le fatture ed i d.d.t. recano l'indicazione del medesimo prezzo unitario, risulta dirimente evidenziare che dalle fatture emerge chiaramente come la discrepanza nel prezzo poi applicato sia riconducibile all'applicazione di uno sconto (in misura diversa nelle due fatture).
Orbene non è dato comprendere come l'applicazione di uno sconto e dunque di un prezzo inferiore in sede esecutiva del contratto possa far venire radicalmente meno l'originario accordo fonte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo (obbligo unicamente azionato in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente possibile e quindi in essa ricompresa, non venendo evidentemente imposti ulteriori e maggiori obblighi a carico dell'acquirente dei quali sarebbe necessario individuare la fonte).
5 Né può ipotizzarsi, per altro verso, che l'applicazione di uno sconto ovvero l'applicazione di uno sconto in misura diversa nelle due consegne renda incerto il prezzo convenuto, posto che, come detto, le fatture ed i d.d.t. recano esattamente l'indicazione del prezzo unitario e le fatture recano le univoche e chiare diciture “importo sconto” e “sconto %”, sicché alcuna incertezza può sussistere sul punto.
Giova del resto sottolineare che, pur potendo lo sconto essere in astratto ricondotto tanto a scelte di politica commerciale unilaterali tanto ad accordi tra le parti, proprio quanto dedotto dall'opponente in ordine all'usuale presenza di accordi sugli sconti rende ancor meno attendibile la prospettazione relativa all'assenza, nella specie, di puntuali accordi tra le parti.
6.4 Esclusa quindi la fondatezza dell'opposizione formulata con riferimento al titolo fonte dell'obbligo del pagamento del corrispettivo, deve procedersi ad esaminare l'ulteriore contestazione svolta dall'opponente con riguardo alla mancata dimostrazione dell'effettiva consegna di parte della merce venduta.
Sul punto l'opponente ha dedotto, entro i termini previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, che il d.d.t. n. 222 non recherebbe la sottoscrizione di persona riconducibile alla società opponente stessa e che la relativa merce non sarebbe stata consegnata.
Deve tuttavia preliminarmente evidenziarsi che entrambi i d.d.t. (sia il n. 226 non contestato sia il n.
222) recano l'indicazione “franco partenza” e risulta invero arduo ritenere che le parti abbiano raggiunto accordi diversi sul punto a distanza di pochi giorni tra la prima e la seconda consegna.
In ogni caso non risulta né puntualmente dedotta né comunque dimostrata l'esistenza di un patto contrario sul punto ex art. 1510 comma secondo c.c., patto di certo non desumibile dalla mera mancata indicazione nei documenti in esame del costo di spedizione in quanto dato comune ad entrambi i d.d.t.
e, dunque, anche al d.d.t n. 226 la cui sottoscrizione, come detto, non è stata oggetto di contestazione.
Ne consegue che l'opposta venditrice si è liberata dall'obbligazione di consegna all'opponente rimettendo i beni al vettore, circostanza, quest'ultima, che emerge dalla produzione dei d.d.t. sottoscritti dal vettore medesimo, il quale risulta noto ed identificabile sia sulla base del medesimo d.d.t. sia sulla base della documentazione prodotta con la seconda memoria istruttoria (con cui è stata prodotta la corrispondenza a mezzo posta elettronica intercorsa tra l'opposta ed il vettore con riguardo alla trasmissione del d.d.t. in questione).
Giova del resto sottolineare che la prova della consegna è libera e può essere fornita con ogni mezzo, dovendosi quindi valorizzare il fatto che entrambi i d.d.t. (recanti, naturalmente, il medesimo indirizzo di consegna e, soprattutto, l'indicazione di vettori entrambi con sede nella provincia di
6 Lecce ove ha sede anche l'opponente) si inseriscano in un rapporto tra due operatori economici qualificati, assumendo quindi significativo rilievo la circostanza che l'opponente, pur avendo ricevuto la fattura relativa al d.d.t. n. 222 comprensiva di puntuali riferimenti a tale d.d.t., non risulta aver contestato, nell'ampio lasso di tempo tra il ricevimento della fattura e la proposizione dell'opposizione, la mancata consegna della merce ordinata, quale aspetto, all'evidenza, né meramente secondario nell'equilibrio del rapporto né non immediatamente percepibile dal compratore (non essendo stati né prodotti documenti né formulati capitoli di prova orale sul punto).
Deve peraltro evidenziarsi che, anche a voler assumere che il credito per cui è causa sia stato inserito nel piano concordatario solo in ragione della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, dalla documentazione in atti emerge come il ricorso per concordato sia stato presentato nel luglio 2019: risulta quindi poco verosimile ritenere che, in un quadro di crisi aziendale evidentemente già in atto anteriormente alla notifica del decreto opposto, l'opponente non abbia tempestivamente contestato la mancata consegna di un consistente quantitativo di merce in relazione a cui veniva richiesto il pagamento del prezzo.
6.5 Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, risultando quindi assorbito l'esame dell'ulteriore domanda svolta in via subordinata dall'opposta.
7. Dalla soccombenza della parte opponente non può tuttavia automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opposta, difettando una piena prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr., Cass., SS.UU., sent.
n. 9912/18, Cass., ord. n. 19948/23).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte opponente;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1580 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
7 1. RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti Parte_1 dell' e, per l'effetto, conferma il decreto RT
ingiuntivo n. 434/19 del Tribunale di Avezzano;
2. CONDANNA al pagamento in favore dell' Parte_1 RT
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 5.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
8