Art. 3.
La societa' avra' nel Regno una sola direzione o agenzia generale, presso cui dovra' essere concentrata la contabilita' delle operazioni compiute nel Regno. Le pubblicazioni periodiche saranno fatte a cura di detta direzione, in esecuzione delle disposizioni del regio decreto 5 settembre 1869, n. 5256 , e delle altre disposizioni relative alle societa' nazionali di assicurazione, e conterranno il resoconto generale sommario di tutte le operazioni sociali e il resoconto distinto e parziale delle operazioni compiute nel Regno.
Dell'uno e dell'altro documento sara' trasmessa copia al ministero di agricoltura, industria e commercio, subito che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci.
La societa' avra' nel Regno una sola direzione o agenzia generale, presso cui dovra' essere concentrata la contabilita' delle operazioni compiute nel Regno. Le pubblicazioni periodiche saranno fatte a cura di detta direzione, in esecuzione delle disposizioni del regio decreto 5 settembre 1869, n. 5256 , e delle altre disposizioni relative alle societa' nazionali di assicurazione, e conterranno il resoconto generale sommario di tutte le operazioni sociali e il resoconto distinto e parziale delle operazioni compiute nel Regno.
Dell'uno e dell'altro documento sara' trasmessa copia al ministero di agricoltura, industria e commercio, subito che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci.