TRIB
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.l.p.a. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r. l.p.a. 450/2024 promossa da:
(cod. fisc. Controparte_1
), con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Mario Nivola;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], ivi res.te in Via Vespucci n. Controparte_2
10 (cod. fisc.: , con il patrocinio dell'avv. CARLA GREGGIU;
C.F._1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' voglia il Tribunale: “dichiarare inammissibile o improponibile il CP_1 ricorso proposto da;
con vittoria delle competenze di lite”. Controparte_2
Nell'interesse del : voglia il Tribunale: “rigettare l'avversa Controparte_2 domanda e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna resistente di percepire
l'indennità di accompagnamento e di essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992 con i relativi benefici di legge, sulla base delle risultanze della CTU del procedimento per atp ex art. 445 bis c.p.c. (n. 510/2023 RG), con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle predette prestazioni. Con vittoria di CP_1
spese e competenze, anche del procedimento per atp ex art. 445 bis c.p.c., da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° giugno 2023 ai sensi dell'art. 445 bis, c.p.c., e iscritto al n.
510/2013 r.l.p.a., domandò la nomina di un consulente tecnico d'ufficio Controparte_2
che accertasse e verificasse preventivamente le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa pagina1 di 6 alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con i relativi benefici di legge, con vittoria di spese di lite, esponendo di aver richiesto, con domanda amministrativa datata 28 marzo 2022, siccome già riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave 100%, nonché portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap, e di aver appreso solo in data 5 aprile 2023, con la ricezione di copia dei verbali della commissione medica dell' di essere stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con CP_1
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età – grave 100%, ma senza necessità di assistenza continua e, pertanto, senza diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, anziché portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
L' si costituì nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte ricorrente, siccome tardiva, e contestandone la fondatezza nel merito.
Disattendendo l'eccezione preliminare dell' , la giudice conferì l'incarico di consulente CP_1 tecnico d'ufficio al dott. Per_1
Il Consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo tracciò le seguenti conclusioni medico legali: “in conclusione, a seguito delle considerazioni succitate, appaiono soddisfatti, nel caso de quo, i requisiti sanitari per riconoscere alla sig.ra , il requisito di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Controparte_2
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 Legge n.
508/1988) fin dalla data del 28 marzo 2022.
Altresì, appare necessario il riconoscimento dello status di handicap grave, ai sensi della legge n.
104 del 1992, con medesima decorrenza, trattandosi di un beneficio fruibile a cagione di un quadro clinico-sintomatologico che per le peculiarità intrinseche di cui si connota, richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione essendo ridotta l'autonomia personale correlata all'età, configurandosi in tal senso situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3” (cfr., relazione tecnica, dott. del 19 aprile 2024). Persona_2
All'udienza del 23.04.2024, fu assegnato alle parti il termine di trenta giorni per il deposito della dichiarazione di dissenso, che venne depositata in data 23.05.2024 dall' CP_1
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., depositato in data 22 giugno
2024, notificato entro i termini di legge, l' ha evocato in giudizio , al CP_1 Controparte_2
solo fine di far dichiarare inammissibile o improponibile il ricorso per accertamento tecnico pagina2 di 6 preventivo obbligatorio ex art. 445 bis, c.p.c., iscritto al n. 510/2023 r.l.p.a., con vittoria delle competenze di lite.
A avviso dell'istituto ricorrente, infatti, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, poiché il diritto alle provvidenze assistenziali in relazione al quale aveva Controparte_2 presentato a suo tempo domanda all' , in difetto di tempestiva impugnazione giudiziaria con CP_1
riferimento al suo rigetto, era estinto per intervenuta decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art. 42, comma terzo, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. era stato depositato dalla in data 1° giugno 2023 e, CP_2
pertanto, oltre il termine di sei mesi preso in considerazione dalla disposizione indicata, decorrente dalla comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa coincidente con la data del
2 luglio 2022: infatti l'esito della visita di accertamento era stato comunicato con i verbali rilasciati dalla ASL ex art 6 della legge 80/2006, notificati alla parte interessata con lettere raccomandate del
20/06/2022 rispettivamente n. 68487676788-2 (invalidità civile) e numero 68487676790-5 (legge
104/92), recapitate in data 02/07/2022.
Alla luce di quanto eccepito, l'istituto ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dell'avverso ricorso e Controparte_2 concludendo per il suo rigetto e per l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 con i relativi benefici di legge, sulla base delle risultanze della CTU del procedimento per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione delle predette prestazioni e con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita a mezzo di sole produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 429, c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive e di un ulteriore termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza.
*******
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 4, comma primo, del decreto legislativo n.
62/2024, la parola “handicap” è stata sostituita dalle seguenti “condizione di disabilità”, le parole
“portatore di handicap”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “persona con disabilità”
e le parole “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” sono sostituite dalle seguenti
“con necessità di sostegno elevato o molto elevato”.
Ciò premesso, occorre, anzitutto, richiamare il disposto della disposizione di cui al terzo comma, ultima parte dell'art. 42, decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 24
pagina3 di 6 novembre 2003, n. 326, secondo cui: “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Orbene, occorre subito chiarire che non è in discussione, nella presente vertenza, il rilievo per cui il ricorso per accertamento tecnico preventivo debba essere proposto entro il termine di sei mesi contemplato disposizione ora indicata.
Costituisce invece oggetto di contestazione tra le parti l'individuazione, in concreto, del momento a partire dal quale è iniziata la decorrenza del termine di dei sei mesi di cui all'art. 42, cit.; momento iniziale, che tale ultima disposizione ha indicato nella data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
A avviso dell'istituto ricorrente, tale termine avrebbe iniziato a decorrere dalla data del 2 luglio
2022, ovvero dal giorno in cui ha ricevuto le lettere raccomandate datate Controparte_2
20/06/2022 n. 68487676788-2, quanto all'invalidità civile, e numero 68487676790-5, con riguardo ai requisiti di cui alla legge 104/92, con le quali era stato comunicato alla medesima interessata l'esito della visita di accertamento con i verbali rilasciati dalla A.S.L. ex art 6 della legge 80/2006.
L'eccezione deve essere disattesa.
La resistente ha dato dimostrazione della circostanza per cui, con le lettere raccomandate recapitate in data 2 luglio 2022, riportanti i numeri 68487676788-2 e 8487676790-5, le erano stati trasmessi unicamente i verbali non definitivi, ovvero i verbali provvisori ancora da sottoporre alla validazione definitiva da parte dell'Istituto, come reso evidente dalla disamina del loro frontespizio che riporta la dicitura “verbale provvisorio” (cfr. docc. nn. 10 e 11, fascicolo processuale parte resistente e documentazione allegata dal ricorrente, relativamente al proced. n. 510/2023 r.l.p.a.).
Dalla documentazione depositata dalla parte resistente si evince infatti che i verbali definitivi le erano stati recapitati dapprima in data 24 marzo 2023, mediante pec trasmessa a una familiare della medesima (cfr. doc. n. 6, fascicolo processuale parte resistente), e, successivamente in CP_2
data 5 aprile 2023 con le lettere raccomandate A/R n. 68951429005-2 (cfr. docc. nn. 4, 5 e 7, fascicolo processuale parte resistente).
Da ciò consegue che il ricorso di accertamento tecnico preventivo, siccome depositato in data 1° giugno 2023, è stato proposto tempestivamente, in quanto depositato entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data del 5 aprile 2023, ovvero dalla comunicazione all'interessata del verbale definitivo.
Non merita condivisione neppure la contestazione, peraltro sollevata solamente all'udienza del 25 ottobre 2024, dall'istituto ricorrente, secondo cui il disposto dell'art. 6, comma 3 bis, del d.l.
4/2006, costituirebbe dimostrazione del carattere definitivo dei verbali che erano stati trasmessi in pagina4 di 6 data 2 luglio 2022, nella parte in cui la stessa disposizione prevede che, quando l'accertamento dell'invalidità civile riguardi soggetti con patologie oncologiche, gli esiti dell'accertamento della
Commissione per invalidità civile hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma settimo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
Per vero, il significato della disposizione di cui all'art. 6, comma 3 bis, del decreto legge n. 4/2006 si esplica esclusivamente in relazione al profilo dell'efficacia immediata dell'accertamento rispetto al godimento dei benefici da esso derivanti (“gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”) e non invece in relazione alla natura provvisoria o definitiva dello stesso accertamento, tenuto conto che, come correttamente rilevato dalla parte resistente, qualora l'accertamento definitivo sia di segno opposto rispetto a quello provvisorio sorge l'obbligo di restituzione in capo al beneficiario;
né, del resto, l'indicata disposizione ha inteso dettare espressamente una disciplina derogatoria in ordine alla decorrenza del termine di decadenza dell'azione giudiziale, disciplinato esclusivamente dall'art. 42, terzo comma, del decreto legge n.
269/2003.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dall' deve essere rigettato CP_1
e, per l'effetto, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, n. 510/2023 r.l.p.a. (cfr., relazione tecnica, dott. del 19 aprile 2024), deve essere accertato e dichiarato il diritto di Persona_2 CP_2
a percepire l'indennità di accompagnamento e, ai sensi dell'art. 4, comma primo, del
[...]
decreto legislativo n. 62/2024, la medesima resistente deve essere dichiarata persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con i relativi benefici di legge. L' deve essere condannato alla corresponsione delle predette CP_1
prestazioni.
La regolamentazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza.
L'Istituto ricorrente deve quindi essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte resistente, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/14, come aggiornati dal d.m. n. 147/22.
Per quanto attiene al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 510/2023 r.l.p.a. devono essere applicati i parametri minimi previsti per i procedimenti di istruzione preventiva con riguardo a tutte le fasi processuali, fatta eccezione per la fase introduttiva per cui devono essere riconosciuti i parametri medi;
con riguardo invece al procedimento di contestazione devono essere riconosciuti i parametri minimi relativi alle cause in materia di previdenza sociale per le sole fasi processuali che pagina5 di 6 sono state espletate (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della loro semplicità in ragione della natura dell'eccezione che ha costituito il motivo del contendere.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel procedimento n. 510/2023 r.l.p.a. devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso proposto dall' CP_1
2. Accerta e dichiara che ha diritto a percepire l'indennità di Controparte_2
accompagnamento e la dichiara persona con disabilità, con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con i relativi benefici di legge, e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione delle relative prestazioni. CP_1
3. Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali che liquida nell'importo di euro 3.389, a titolo di compensi professionali, oltre agli oneri accessori, come per legge e se dovuti, e al rimborso delle spese generali nella misura del 15, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel CP_1
procedimento n. 510/2023 r.l.p.a.
Oristano, 01/03/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r. l.p.a. 450/2024 promossa da:
(cod. fisc. Controparte_1
), con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Mario Nivola;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], ivi res.te in Via Vespucci n. Controparte_2
10 (cod. fisc.: , con il patrocinio dell'avv. CARLA GREGGIU;
C.F._1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' voglia il Tribunale: “dichiarare inammissibile o improponibile il CP_1 ricorso proposto da;
con vittoria delle competenze di lite”. Controparte_2
Nell'interesse del : voglia il Tribunale: “rigettare l'avversa Controparte_2 domanda e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna resistente di percepire
l'indennità di accompagnamento e di essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992 con i relativi benefici di legge, sulla base delle risultanze della CTU del procedimento per atp ex art. 445 bis c.p.c. (n. 510/2023 RG), con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle predette prestazioni. Con vittoria di CP_1
spese e competenze, anche del procedimento per atp ex art. 445 bis c.p.c., da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° giugno 2023 ai sensi dell'art. 445 bis, c.p.c., e iscritto al n.
510/2013 r.l.p.a., domandò la nomina di un consulente tecnico d'ufficio Controparte_2
che accertasse e verificasse preventivamente le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa pagina1 di 6 alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con i relativi benefici di legge, con vittoria di spese di lite, esponendo di aver richiesto, con domanda amministrativa datata 28 marzo 2022, siccome già riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave 100%, nonché portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap, e di aver appreso solo in data 5 aprile 2023, con la ricezione di copia dei verbali della commissione medica dell' di essere stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con CP_1
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età – grave 100%, ma senza necessità di assistenza continua e, pertanto, senza diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, anziché portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
L' si costituì nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte ricorrente, siccome tardiva, e contestandone la fondatezza nel merito.
Disattendendo l'eccezione preliminare dell' , la giudice conferì l'incarico di consulente CP_1 tecnico d'ufficio al dott. Per_1
Il Consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo tracciò le seguenti conclusioni medico legali: “in conclusione, a seguito delle considerazioni succitate, appaiono soddisfatti, nel caso de quo, i requisiti sanitari per riconoscere alla sig.ra , il requisito di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Controparte_2
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 Legge n.
508/1988) fin dalla data del 28 marzo 2022.
Altresì, appare necessario il riconoscimento dello status di handicap grave, ai sensi della legge n.
104 del 1992, con medesima decorrenza, trattandosi di un beneficio fruibile a cagione di un quadro clinico-sintomatologico che per le peculiarità intrinseche di cui si connota, richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione essendo ridotta l'autonomia personale correlata all'età, configurandosi in tal senso situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3” (cfr., relazione tecnica, dott. del 19 aprile 2024). Persona_2
All'udienza del 23.04.2024, fu assegnato alle parti il termine di trenta giorni per il deposito della dichiarazione di dissenso, che venne depositata in data 23.05.2024 dall' CP_1
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., depositato in data 22 giugno
2024, notificato entro i termini di legge, l' ha evocato in giudizio , al CP_1 Controparte_2
solo fine di far dichiarare inammissibile o improponibile il ricorso per accertamento tecnico pagina2 di 6 preventivo obbligatorio ex art. 445 bis, c.p.c., iscritto al n. 510/2023 r.l.p.a., con vittoria delle competenze di lite.
A avviso dell'istituto ricorrente, infatti, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, poiché il diritto alle provvidenze assistenziali in relazione al quale aveva Controparte_2 presentato a suo tempo domanda all' , in difetto di tempestiva impugnazione giudiziaria con CP_1
riferimento al suo rigetto, era estinto per intervenuta decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art. 42, comma terzo, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. era stato depositato dalla in data 1° giugno 2023 e, CP_2
pertanto, oltre il termine di sei mesi preso in considerazione dalla disposizione indicata, decorrente dalla comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa coincidente con la data del
2 luglio 2022: infatti l'esito della visita di accertamento era stato comunicato con i verbali rilasciati dalla ASL ex art 6 della legge 80/2006, notificati alla parte interessata con lettere raccomandate del
20/06/2022 rispettivamente n. 68487676788-2 (invalidità civile) e numero 68487676790-5 (legge
104/92), recapitate in data 02/07/2022.
Alla luce di quanto eccepito, l'istituto ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dell'avverso ricorso e Controparte_2 concludendo per il suo rigetto e per l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 con i relativi benefici di legge, sulla base delle risultanze della CTU del procedimento per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione delle predette prestazioni e con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita a mezzo di sole produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 429, c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive e di un ulteriore termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza.
*******
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 4, comma primo, del decreto legislativo n.
62/2024, la parola “handicap” è stata sostituita dalle seguenti “condizione di disabilità”, le parole
“portatore di handicap”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “persona con disabilità”
e le parole “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” sono sostituite dalle seguenti
“con necessità di sostegno elevato o molto elevato”.
Ciò premesso, occorre, anzitutto, richiamare il disposto della disposizione di cui al terzo comma, ultima parte dell'art. 42, decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 24
pagina3 di 6 novembre 2003, n. 326, secondo cui: “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Orbene, occorre subito chiarire che non è in discussione, nella presente vertenza, il rilievo per cui il ricorso per accertamento tecnico preventivo debba essere proposto entro il termine di sei mesi contemplato disposizione ora indicata.
Costituisce invece oggetto di contestazione tra le parti l'individuazione, in concreto, del momento a partire dal quale è iniziata la decorrenza del termine di dei sei mesi di cui all'art. 42, cit.; momento iniziale, che tale ultima disposizione ha indicato nella data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
A avviso dell'istituto ricorrente, tale termine avrebbe iniziato a decorrere dalla data del 2 luglio
2022, ovvero dal giorno in cui ha ricevuto le lettere raccomandate datate Controparte_2
20/06/2022 n. 68487676788-2, quanto all'invalidità civile, e numero 68487676790-5, con riguardo ai requisiti di cui alla legge 104/92, con le quali era stato comunicato alla medesima interessata l'esito della visita di accertamento con i verbali rilasciati dalla A.S.L. ex art 6 della legge 80/2006.
L'eccezione deve essere disattesa.
La resistente ha dato dimostrazione della circostanza per cui, con le lettere raccomandate recapitate in data 2 luglio 2022, riportanti i numeri 68487676788-2 e 8487676790-5, le erano stati trasmessi unicamente i verbali non definitivi, ovvero i verbali provvisori ancora da sottoporre alla validazione definitiva da parte dell'Istituto, come reso evidente dalla disamina del loro frontespizio che riporta la dicitura “verbale provvisorio” (cfr. docc. nn. 10 e 11, fascicolo processuale parte resistente e documentazione allegata dal ricorrente, relativamente al proced. n. 510/2023 r.l.p.a.).
Dalla documentazione depositata dalla parte resistente si evince infatti che i verbali definitivi le erano stati recapitati dapprima in data 24 marzo 2023, mediante pec trasmessa a una familiare della medesima (cfr. doc. n. 6, fascicolo processuale parte resistente), e, successivamente in CP_2
data 5 aprile 2023 con le lettere raccomandate A/R n. 68951429005-2 (cfr. docc. nn. 4, 5 e 7, fascicolo processuale parte resistente).
Da ciò consegue che il ricorso di accertamento tecnico preventivo, siccome depositato in data 1° giugno 2023, è stato proposto tempestivamente, in quanto depositato entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data del 5 aprile 2023, ovvero dalla comunicazione all'interessata del verbale definitivo.
Non merita condivisione neppure la contestazione, peraltro sollevata solamente all'udienza del 25 ottobre 2024, dall'istituto ricorrente, secondo cui il disposto dell'art. 6, comma 3 bis, del d.l.
4/2006, costituirebbe dimostrazione del carattere definitivo dei verbali che erano stati trasmessi in pagina4 di 6 data 2 luglio 2022, nella parte in cui la stessa disposizione prevede che, quando l'accertamento dell'invalidità civile riguardi soggetti con patologie oncologiche, gli esiti dell'accertamento della
Commissione per invalidità civile hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma settimo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
Per vero, il significato della disposizione di cui all'art. 6, comma 3 bis, del decreto legge n. 4/2006 si esplica esclusivamente in relazione al profilo dell'efficacia immediata dell'accertamento rispetto al godimento dei benefici da esso derivanti (“gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”) e non invece in relazione alla natura provvisoria o definitiva dello stesso accertamento, tenuto conto che, come correttamente rilevato dalla parte resistente, qualora l'accertamento definitivo sia di segno opposto rispetto a quello provvisorio sorge l'obbligo di restituzione in capo al beneficiario;
né, del resto, l'indicata disposizione ha inteso dettare espressamente una disciplina derogatoria in ordine alla decorrenza del termine di decadenza dell'azione giudiziale, disciplinato esclusivamente dall'art. 42, terzo comma, del decreto legge n.
269/2003.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dall' deve essere rigettato CP_1
e, per l'effetto, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, n. 510/2023 r.l.p.a. (cfr., relazione tecnica, dott. del 19 aprile 2024), deve essere accertato e dichiarato il diritto di Persona_2 CP_2
a percepire l'indennità di accompagnamento e, ai sensi dell'art. 4, comma primo, del
[...]
decreto legislativo n. 62/2024, la medesima resistente deve essere dichiarata persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con i relativi benefici di legge. L' deve essere condannato alla corresponsione delle predette CP_1
prestazioni.
La regolamentazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza.
L'Istituto ricorrente deve quindi essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte resistente, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/14, come aggiornati dal d.m. n. 147/22.
Per quanto attiene al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 510/2023 r.l.p.a. devono essere applicati i parametri minimi previsti per i procedimenti di istruzione preventiva con riguardo a tutte le fasi processuali, fatta eccezione per la fase introduttiva per cui devono essere riconosciuti i parametri medi;
con riguardo invece al procedimento di contestazione devono essere riconosciuti i parametri minimi relativi alle cause in materia di previdenza sociale per le sole fasi processuali che pagina5 di 6 sono state espletate (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della loro semplicità in ragione della natura dell'eccezione che ha costituito il motivo del contendere.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel procedimento n. 510/2023 r.l.p.a. devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso proposto dall' CP_1
2. Accerta e dichiara che ha diritto a percepire l'indennità di Controparte_2
accompagnamento e la dichiara persona con disabilità, con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con i relativi benefici di legge, e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione delle relative prestazioni. CP_1
3. Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali che liquida nell'importo di euro 3.389, a titolo di compensi professionali, oltre agli oneri accessori, come per legge e se dovuti, e al rimborso delle spese generali nella misura del 15, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel CP_1
procedimento n. 510/2023 r.l.p.a.
Oristano, 01/03/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
pagina6 di 6