TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del depo- sito di note scritte in sostituzione dell'udienza, letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Pag. 1 di 9 Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1938 / 2022 promosso da:
, nata in, Illinois, U.S.A., il 01 Parte_1 maggio 1946, difesa e rappresentata dall'Avv. Domenico Sannella
e dall'Avv. Mariangela D'Andrea, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_1 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano Parte_2
(altrimenti conosciuto come ) nato a [...] Persona_1 di Potenza (PZ) il 05.06.1847, emigrato negli Stati Uniti
d'America e mai naturalizzatosi cittadino di quel Paese ovvero di altri. In particolare, a sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto il seguente schema di discendenza:
<a) (AVO italiano) nato a [...]_2 il 05.06.1847 - Sposato il 29.09.1872 con nata a [...]
Savoia di L. il 7.01.1856 - Emigrati entrambi in USA dopo il ma- trimonio avvenuto il 29.09.1872; Pag. 2 di 9 b) Figlio di e : nato il Pt_2 Per_2 Persona_3
06.06.1888 a Chicago e sposatosi con;
Persona_4
c) Figlia di e nata il Per_3 Per_4 Persona_5
20.11.1920 a Chicago e sposatasi con Persona_6
d) Figlia di e na- Per_5 Per_6 Persona_7 ta il 01.05.1946 a Chicago (oggi nota come Persona_8
)>>.
[...]
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferi- mento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ra- tio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzio- nale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specia- lizzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tri- bunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricor-
Pag. 3 di 9 rente risiede all'estero e che gli avi cittadini italiani risultano nati nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializza- ta in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi os- servato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale con- dizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la do- manda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve esse- re concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, que- sto sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio.
Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discen- de dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cit- tadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discen- denza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea fem- minile in epoca precostituzionale, con il matrimonio, nel 1944, di con e con la nascita della fi- Persona_5 Persona_6 glia (odierna ricorrente), in data 01 maggio1946, sempre in Pt_1 epoca precostituzionale.
Pertanto, ritenendo doveroso anche in questa sede offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo
Pag. 4 di 9 cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del
1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, a tutti coloro che – potenziali cittadini italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014), deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emi- grati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la citta- dinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e
Pag. 5 di 9 lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
4.1. – Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che dalla documentazione prodotta si evince che l'avo cittadino italiano, il
IG (altrimenti conosciuto come Parte_2 [...]
), mai si naturalizzava cittadino statunitense e Persona_9 rimaneva cittadino italiano sino al suo decesso, avvenuto in data
23.01.1917 negli Stati Uniti d'America. Egli, pertanto, ha tra- smesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio Per_3
il quale l'ha a sua volta trasmessa alla figlia
[...] Persona_5 che, per quanto si dirà, l'ha poi trasmessa alla figlia , odier- Pt_1 na ricorrente.
4.2. – Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debi- tamente tradotta e apostillata. Da tale documentazione depositata emerge, come sopra anticipato, un evento astrattamente interrut- tivo della trasmissione della cittadinanza con il matrimonio, nel
1944, di – cittadina italiana iure sanguinis in ragio- Persona_5 ne di quanto poc'anzi esposto – con e con Persona_6 la nascita della figlia (odierna ricorrente), in data 01 mag- Pt_1 gio1946, sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, ciò aveva determinato, sulla base della legge al tempo vigente, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in ragione del fatto che tale trasmissione era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912 – salvi casi margina- li – unicamente per via paterna.
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mu- tava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
Pag. 6 di 9 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdi- ta della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi
e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declara- torie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna ita- liana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 feb- braio 2009, ha stabilito che <<la titolarit della cittadinanza italia- na va riconosciuta in sede giudiziaria indipendentemente dalla dichia- razione resa dall ai sensi dell legge n. del>
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la
Pag. 7 di 9 volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la da- ta indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadi- nanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situa- zione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore del- la Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadi- ni italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegit- timamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legi- slativo ed in considerazione della natura permanente ed impre- scrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr.
Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che si deve ritenere che abbia regolarmente ac- quisito alla nascita la cittadinanza italiana anche l'odierna ricor- rente, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
4.3. – In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita ac- coglimento, dovendo dichiararsi che l'odierna ricorrente è cittadi- na italiana iure sanguinis dalla nascita e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_1
Pag. 8 di 9 − DICHIARA che la ricorrente Parte_1
, nata in, Illinois, U.S.A., il 01 maggio 1946, è
[...] cittadina italiana iure sanguinis dalla nascita;
− ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vietri di Poten- za (PZ), ovvero altro competente, di procedere alle iscrizio- ni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello sta- to civile, della cittadinanza delle persone indicate, provve- dendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
− MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti di competenza.
Così deciso il 20.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del depo- sito di note scritte in sostituzione dell'udienza, letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Pag. 1 di 9 Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1938 / 2022 promosso da:
, nata in, Illinois, U.S.A., il 01 Parte_1 maggio 1946, difesa e rappresentata dall'Avv. Domenico Sannella
e dall'Avv. Mariangela D'Andrea, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_1 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano Parte_2
(altrimenti conosciuto come ) nato a [...] Persona_1 di Potenza (PZ) il 05.06.1847, emigrato negli Stati Uniti
d'America e mai naturalizzatosi cittadino di quel Paese ovvero di altri. In particolare, a sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto il seguente schema di discendenza:
<a) (AVO italiano) nato a [...]_2 il 05.06.1847 - Sposato il 29.09.1872 con nata a [...]
Savoia di L. il 7.01.1856 - Emigrati entrambi in USA dopo il ma- trimonio avvenuto il 29.09.1872; Pag. 2 di 9 b) Figlio di e : nato il Pt_2 Per_2 Persona_3
06.06.1888 a Chicago e sposatosi con;
Persona_4
c) Figlia di e nata il Per_3 Per_4 Persona_5
20.11.1920 a Chicago e sposatasi con Persona_6
d) Figlia di e na- Per_5 Per_6 Persona_7 ta il 01.05.1946 a Chicago (oggi nota come Persona_8
)>>.
[...]
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferi- mento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ra- tio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzio- nale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specia- lizzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tri- bunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricor-
Pag. 3 di 9 rente risiede all'estero e che gli avi cittadini italiani risultano nati nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializza- ta in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi os- servato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale con- dizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la do- manda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve esse- re concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, que- sto sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio.
Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discen- de dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cit- tadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discen- denza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea fem- minile in epoca precostituzionale, con il matrimonio, nel 1944, di con e con la nascita della fi- Persona_5 Persona_6 glia (odierna ricorrente), in data 01 maggio1946, sempre in Pt_1 epoca precostituzionale.
Pertanto, ritenendo doveroso anche in questa sede offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo
Pag. 4 di 9 cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del
1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, a tutti coloro che – potenziali cittadini italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014), deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emi- grati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la citta- dinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e
Pag. 5 di 9 lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
4.1. – Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che dalla documentazione prodotta si evince che l'avo cittadino italiano, il
IG (altrimenti conosciuto come Parte_2 [...]
), mai si naturalizzava cittadino statunitense e Persona_9 rimaneva cittadino italiano sino al suo decesso, avvenuto in data
23.01.1917 negli Stati Uniti d'America. Egli, pertanto, ha tra- smesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio Per_3
il quale l'ha a sua volta trasmessa alla figlia
[...] Persona_5 che, per quanto si dirà, l'ha poi trasmessa alla figlia , odier- Pt_1 na ricorrente.
4.2. – Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debi- tamente tradotta e apostillata. Da tale documentazione depositata emerge, come sopra anticipato, un evento astrattamente interrut- tivo della trasmissione della cittadinanza con il matrimonio, nel
1944, di – cittadina italiana iure sanguinis in ragio- Persona_5 ne di quanto poc'anzi esposto – con e con Persona_6 la nascita della figlia (odierna ricorrente), in data 01 mag- Pt_1 gio1946, sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, ciò aveva determinato, sulla base della legge al tempo vigente, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in ragione del fatto che tale trasmissione era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912 – salvi casi margina- li – unicamente per via paterna.
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mu- tava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
Pag. 6 di 9 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdi- ta della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi
e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declara- torie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna ita- liana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 feb- braio 2009, ha stabilito che <<la titolarit della cittadinanza italia- na va riconosciuta in sede giudiziaria indipendentemente dalla dichia- razione resa dall ai sensi dell legge n. del>
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la
Pag. 7 di 9 volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la da- ta indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadi- nanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situa- zione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore del- la Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadi- ni italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegit- timamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legi- slativo ed in considerazione della natura permanente ed impre- scrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr.
Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che si deve ritenere che abbia regolarmente ac- quisito alla nascita la cittadinanza italiana anche l'odierna ricor- rente, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
4.3. – In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita ac- coglimento, dovendo dichiararsi che l'odierna ricorrente è cittadi- na italiana iure sanguinis dalla nascita e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_1
Pag. 8 di 9 − DICHIARA che la ricorrente Parte_1
, nata in, Illinois, U.S.A., il 01 maggio 1946, è
[...] cittadina italiana iure sanguinis dalla nascita;
− ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vietri di Poten- za (PZ), ovvero altro competente, di procedere alle iscrizio- ni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello sta- to civile, della cittadinanza delle persone indicate, provve- dendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
− MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti di competenza.
Così deciso il 20.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9