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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 23/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRANOVA VINCENZO, Presidente e Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
in data 23/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3454/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002774000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002774000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002774000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002774000 IRAP 2009
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002775000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002775000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - PRESA IN CARICO n. 29777202300002775000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002775000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo p.e.c. il 07.7.2023 all'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa ed all'Agenzia Entrate-Riscossione con sede legale in Roma e con sede territoriale in Ragusa e depositato il
04.12.2023 presso la Segreteria di questa OR, la Sig.ra Ricorrente_1 propose ricorso avverso l'avviso di presa in carico not. Il 09.5.2023 relativo al documento n.29777202300002774000 – riferimento interno n.89723018095133007000 per complessivi €.7.885,24 e l'avviso di presa in carico not. Il 09.5.2023 relativo al documento n.2977702300002775000 – riferimento interno n. 89723018095135002000 per complessivi €.27.198,50.
La ricorrente fece presente che, in data 14.2.2013, le erano stati notificati gli avvisi di accertamento n.
TYZ010300147/2013 relativo ad IRPEF, Add. Reg. e Com. IRPEF, IRAP anno di imposta 2009 e sanzioni per complessivi €.6.374,00 e n. TYZ010300148/2013 /2013, relativo al P.V.C. della GdF dell'1.12.2012, con riferimento all'anno di imposta 2010 per IRPEF, add. Reg. IRPEF, add. Com. IRPEF, IRAP e sanzioni per complessivi €.22.211,50. Avverso i predetti avvisi di accertamento, vennero proposti due separati ricorsi innanzi alla C.T.P. di Ragusa, rubricati rispettivamente con R.G.R. n. 1835/2013 e R.G.R. n.
1836/2013 e riunificati entrambi con il n. R.G.R. 1835/13.
Il giudizio di primo grado fu definito in favore del contribuente con l'annullamento di entrambi gli avvisi di accertamento con la sent. n. 9/02/2014. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla C.T.R. di Catania rubricato al n. RGR 5411/2014. Con sent. n. 2918/06/2020 la CTR di Catania rigettò l'appello e confermò la sentenza di primo grado. Avverso detta ultima pronuncia di merito non venne mai notificato ricorso per Cassazione alla ricorrente e, pertanto, la pronuncia di merito di secondo grado divenne irrevocabile, annullando definitivamente gli avvisi di accertamento impugnati.
In data 9.5.2023, alla ricorrente vennero notificati gli avvisi di presa in carico oggi impugnati relativi agli atti di accertamento che erano stati annullati dalla suindicata sentenza della CTR di Catania. In seguito alla predetta notifica, da una consultazione del portale pubblico della Suprema OR, la ricorrente si accorse che, in data 30.5.2022, fu pubblicata la sent. n. 17420-2022 emessa dalla VI sez. della OR di
Cassazione con la quale, su ricorso dell'Ente impositore, fu annullata con rinvio la sent. n. 5411/2014 emessa dalla CTR di Catania. Nel giudizio di legittimità la contribuente rimase contumace perché, non essendogli mai stato notificato alcun ricorso, disconobbe la stessa pendenza del procedimento innanzi alla Suprema OR, facendo legittimo affidamento sull'irrevocabilità della sentenza di merito di secondo grado e, conseguentemente, non riassunse il giudizio innanzi alla OR territoriale di secondo grado nei termini di legge, determinando la definitività degli avvisi di accertamento per cui oggi si procede per la riscossione. Inoltre, la ricorrente fece presente che gli avvisi di presa in carico impugnati riportavano, altresì, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe notificato gli atti prodromici n. TYZIPCM000142023 e n.
TYZIPCM000152023, ma, neppure, detti atti, invero, furono mai notificati all'odierna contribuente.
Pertanto, tenuto conto della ricostruzione di suddetti fatti, la ricorrente sostenne l'illegittimità degli atti impugnati per nullità e/o inesistenza del presupposto impositivo e per omessa notifica degli atti prodromici.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 12.12.2023, difese la legittimità del proprio operato, sostenendo che gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati, così come il ricorso per cassazione.
La ricorrente, con memorie depositate il 18.02.2024, fece presente che l'Ente impositore aveva errato nella notifica del ricorso per cassazione, in quanto indirizzato a soggetto diverso rispetto al procuratore presso cui la contribuente aveva eletto domicilio e ciò per un evidente errore di omonimia. Infatti, il procuratore domiciliatario della ricorrente era la dott.ssa Nominativo_2, nata nel 1984, C.F.: CF_2, iscritta all'ODCEC di Ragusa, pec: Email_4, mentre il procuratore a cui fu effettuata la notifica era la dott.ssa Nominativo_2, nata nel 1958, C.F.: CF_3, iscritta all'ODCEC di Caltagirone, pec: Email_5.
Infine, la ricorrente, con memorie depositate in data 08.5.2024, insistette nella nullità degli atti impugnati per inesistenza del presupposto impositivo, avendo l'Ente impositore dato prova di aver notificato il ricorso per cassazione a persona diversa rispetto al procuratore presso cui la contribuente aveva eletto domicilio.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia Entrate-Riscossione, la quale non si è costituita in giudizio, nonostante avesse ricevuto regolarmente a mezzo p.e.c. il ricorso introduttivo in data
07.7.2023 (v. ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti).
Il ricorso è fondato e va accolto, con condanna dell'Agenzia Entrate, D.P. di Ragusa, al pagamento delle spese di giudizio.
Fondata ed assorbente è l'eccezione di inesistenza della notifica del presupposto impositivo.
Dalla produzione documentale prodotta dall'Ente impositore in forza dell'ordine di esibizione formulato da
ES OR (ordinanza n.61/2024 dep. 26.01.2024), è emerso in modo incontrovertibile come la notifica dei ricorso per cassazione, prodotta dall'Agenzia Entrate, consente di suffragare quanto sostenuto dalla difesa della contribuente e cioè che detto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha annullò entrambi gli avvisi di accertamento, illo tempore impugnati, e sui quali si fondavano gli avvisi di presa in carico impugnati, fu notificato a diverso soggetto rispetto al procuratore presso cui la contribuente aveva eletto domicilio. In particolare, l'Ente è incorso in errore in ragione di un evidente caso di omonimia: il procuratore domiciliatario è la Dott.ssa Nominativo_2 classe '84 (CF_2) iscritta all'ODCEC di Ragusa pec Email_6; mentre il procuratore cui è stata effettuata la notifica è la Dott.ssa Nominativo_2 classe '58 (CF_3) iscritta all'ODCEC di Caltagirone pec Email_5;
Infatti, la contribuente ha fatto legittimo affidamento sulla definizione della lite pendente con l'A.E. in fase di appello nel quale l'Ente impositore era risultato soccombente con l'annullamento degli avvisi di accertamento che oggi si pretendono validi ed esecutivi. Risulta evidente come l'inesistenza della notifica non solo rende nulla la sentenza della OR di Cassazione per l'evidente difetto di contraddittorio ma, per naturale conseguenza, rende nulli gli avvisi di accertamento che in forza di quella stessa sentenza hanno illegittimamente riacquisito vigore esecutivo e sui quali, come su detto, si sono fondati gli avvisi di presa in carico impugnati.
La OR rileva che la ricorrente non è mai stata messa a conoscenza della pendenza del giudizio innanzi alla OR di legittimità ove, infatti, è rimasta contumace;
né la detta sentenza, viziata ab origine da un macroscopico difetto di contraddittorio, è mai stata notificata alla controparte processuale.
In considerazione di quanto sopra illustrato, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La OR accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di presa in carico impugnati. Condanna
l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore della parte ricorrente, in €.3.000,00, oltre accessori, come per legge, ed al rimborso del contributo unificato, se assolto.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 23/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRANOVA VINCENZO, Presidente e Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
in data 23/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3454/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002774000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002774000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002774000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002774000 IRAP 2009
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002775000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002775000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - PRESA IN CARICO n. 29777202300002775000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
- PRESA IN CARICO n. 29777202300002775000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo p.e.c. il 07.7.2023 all'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa ed all'Agenzia Entrate-Riscossione con sede legale in Roma e con sede territoriale in Ragusa e depositato il
04.12.2023 presso la Segreteria di questa OR, la Sig.ra Ricorrente_1 propose ricorso avverso l'avviso di presa in carico not. Il 09.5.2023 relativo al documento n.29777202300002774000 – riferimento interno n.89723018095133007000 per complessivi €.7.885,24 e l'avviso di presa in carico not. Il 09.5.2023 relativo al documento n.2977702300002775000 – riferimento interno n. 89723018095135002000 per complessivi €.27.198,50.
La ricorrente fece presente che, in data 14.2.2013, le erano stati notificati gli avvisi di accertamento n.
TYZ010300147/2013 relativo ad IRPEF, Add. Reg. e Com. IRPEF, IRAP anno di imposta 2009 e sanzioni per complessivi €.6.374,00 e n. TYZ010300148/2013 /2013, relativo al P.V.C. della GdF dell'1.12.2012, con riferimento all'anno di imposta 2010 per IRPEF, add. Reg. IRPEF, add. Com. IRPEF, IRAP e sanzioni per complessivi €.22.211,50. Avverso i predetti avvisi di accertamento, vennero proposti due separati ricorsi innanzi alla C.T.P. di Ragusa, rubricati rispettivamente con R.G.R. n. 1835/2013 e R.G.R. n.
1836/2013 e riunificati entrambi con il n. R.G.R. 1835/13.
Il giudizio di primo grado fu definito in favore del contribuente con l'annullamento di entrambi gli avvisi di accertamento con la sent. n. 9/02/2014. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla C.T.R. di Catania rubricato al n. RGR 5411/2014. Con sent. n. 2918/06/2020 la CTR di Catania rigettò l'appello e confermò la sentenza di primo grado. Avverso detta ultima pronuncia di merito non venne mai notificato ricorso per Cassazione alla ricorrente e, pertanto, la pronuncia di merito di secondo grado divenne irrevocabile, annullando definitivamente gli avvisi di accertamento impugnati.
In data 9.5.2023, alla ricorrente vennero notificati gli avvisi di presa in carico oggi impugnati relativi agli atti di accertamento che erano stati annullati dalla suindicata sentenza della CTR di Catania. In seguito alla predetta notifica, da una consultazione del portale pubblico della Suprema OR, la ricorrente si accorse che, in data 30.5.2022, fu pubblicata la sent. n. 17420-2022 emessa dalla VI sez. della OR di
Cassazione con la quale, su ricorso dell'Ente impositore, fu annullata con rinvio la sent. n. 5411/2014 emessa dalla CTR di Catania. Nel giudizio di legittimità la contribuente rimase contumace perché, non essendogli mai stato notificato alcun ricorso, disconobbe la stessa pendenza del procedimento innanzi alla Suprema OR, facendo legittimo affidamento sull'irrevocabilità della sentenza di merito di secondo grado e, conseguentemente, non riassunse il giudizio innanzi alla OR territoriale di secondo grado nei termini di legge, determinando la definitività degli avvisi di accertamento per cui oggi si procede per la riscossione. Inoltre, la ricorrente fece presente che gli avvisi di presa in carico impugnati riportavano, altresì, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe notificato gli atti prodromici n. TYZIPCM000142023 e n.
TYZIPCM000152023, ma, neppure, detti atti, invero, furono mai notificati all'odierna contribuente.
Pertanto, tenuto conto della ricostruzione di suddetti fatti, la ricorrente sostenne l'illegittimità degli atti impugnati per nullità e/o inesistenza del presupposto impositivo e per omessa notifica degli atti prodromici.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 12.12.2023, difese la legittimità del proprio operato, sostenendo che gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati, così come il ricorso per cassazione.
La ricorrente, con memorie depositate il 18.02.2024, fece presente che l'Ente impositore aveva errato nella notifica del ricorso per cassazione, in quanto indirizzato a soggetto diverso rispetto al procuratore presso cui la contribuente aveva eletto domicilio e ciò per un evidente errore di omonimia. Infatti, il procuratore domiciliatario della ricorrente era la dott.ssa Nominativo_2, nata nel 1984, C.F.: CF_2, iscritta all'ODCEC di Ragusa, pec: Email_4, mentre il procuratore a cui fu effettuata la notifica era la dott.ssa Nominativo_2, nata nel 1958, C.F.: CF_3, iscritta all'ODCEC di Caltagirone, pec: Email_5.
Infine, la ricorrente, con memorie depositate in data 08.5.2024, insistette nella nullità degli atti impugnati per inesistenza del presupposto impositivo, avendo l'Ente impositore dato prova di aver notificato il ricorso per cassazione a persona diversa rispetto al procuratore presso cui la contribuente aveva eletto domicilio.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia Entrate-Riscossione, la quale non si è costituita in giudizio, nonostante avesse ricevuto regolarmente a mezzo p.e.c. il ricorso introduttivo in data
07.7.2023 (v. ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti).
Il ricorso è fondato e va accolto, con condanna dell'Agenzia Entrate, D.P. di Ragusa, al pagamento delle spese di giudizio.
Fondata ed assorbente è l'eccezione di inesistenza della notifica del presupposto impositivo.
Dalla produzione documentale prodotta dall'Ente impositore in forza dell'ordine di esibizione formulato da
ES OR (ordinanza n.61/2024 dep. 26.01.2024), è emerso in modo incontrovertibile come la notifica dei ricorso per cassazione, prodotta dall'Agenzia Entrate, consente di suffragare quanto sostenuto dalla difesa della contribuente e cioè che detto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha annullò entrambi gli avvisi di accertamento, illo tempore impugnati, e sui quali si fondavano gli avvisi di presa in carico impugnati, fu notificato a diverso soggetto rispetto al procuratore presso cui la contribuente aveva eletto domicilio. In particolare, l'Ente è incorso in errore in ragione di un evidente caso di omonimia: il procuratore domiciliatario è la Dott.ssa Nominativo_2 classe '84 (CF_2) iscritta all'ODCEC di Ragusa pec Email_6; mentre il procuratore cui è stata effettuata la notifica è la Dott.ssa Nominativo_2 classe '58 (CF_3) iscritta all'ODCEC di Caltagirone pec Email_5;
Infatti, la contribuente ha fatto legittimo affidamento sulla definizione della lite pendente con l'A.E. in fase di appello nel quale l'Ente impositore era risultato soccombente con l'annullamento degli avvisi di accertamento che oggi si pretendono validi ed esecutivi. Risulta evidente come l'inesistenza della notifica non solo rende nulla la sentenza della OR di Cassazione per l'evidente difetto di contraddittorio ma, per naturale conseguenza, rende nulli gli avvisi di accertamento che in forza di quella stessa sentenza hanno illegittimamente riacquisito vigore esecutivo e sui quali, come su detto, si sono fondati gli avvisi di presa in carico impugnati.
La OR rileva che la ricorrente non è mai stata messa a conoscenza della pendenza del giudizio innanzi alla OR di legittimità ove, infatti, è rimasta contumace;
né la detta sentenza, viziata ab origine da un macroscopico difetto di contraddittorio, è mai stata notificata alla controparte processuale.
In considerazione di quanto sopra illustrato, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La OR accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di presa in carico impugnati. Condanna
l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore della parte ricorrente, in €.3.000,00, oltre accessori, come per legge, ed al rimborso del contributo unificato, se assolto.