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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1130/2024 promossa da:
), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadina russa, residente in [...], V. Papa Giovanni XXIII n. 8 difeso e rappresentato dall'avv. Patrizia Colace;
- ricorrente -
nei confronti di:
), nato il Controparte_1 C.F._2
2.02.1977 a El Menoufia (Egitto), cittadino egiziano, residente a [...], V.le Jenner n. 12/A;
- resistente contumace –
con l'avv. ALESSANDRO CERRATO, curatore speciale del minore nato a Persona_1 Monza il 28.05.2011;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento;
Conclusioni della ricorrente
“In via principale e nel merito 1) Previe le declaratorie del caso, visto l'art. 337 quater c.c., in modifica del provvedimento cron. 6007/18, assunto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 26.07.18 e pubblicato il 27.07.18, disporre l'affidamento monogenitoriale, nella misura “super-esclusiva”, del minore C.F.: nato a [...] il Persona_1 C.F._3 28.05.2011, in favore del genitore istante, m minore, ando il collocamento Parte_1 del minore presso la suddetta, e, per l'effetto, disporre altresì che al genitore aff l'esercizio della responsabilità genitoriale in via totalmente esclusiva, con facoltà di assumere, autonomamente e senza interfacciarsi con l'altro genitore, pagina 1 di 9 anche tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, oltre quelle gestorie e ordinarie (e quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, legate all'istruzione, educazione, alle cure mediche, alla scelta della residenza, in ogni ambito utile per il migliore sviluppo della prole). Per l'effetto, disporre, in particolare, che alla SI.ra spetti Parte_1 la facoltà di assumere autonomamente e senza interfacciarsi con l'altro genitore tutte le iniziative di tica e amministrativa necessarie nell'interesse del minore, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, richiesta di rilascio e di rinnovo di tessera sanitaria, di documenti personali di identità validi anche per l'espatrio (carta di identità valida per l'espatrio e passaporto, carta di soggiorno e permesso di soggiorno), da richiedersi, se del caso, anche nei confronti di Autorità straniere aventi sede in Italia e/o all'estero, con ogni più ampia facoltà di agire autonomamente e assumere iniziative a ciò connesse e/o necessarie e/o inerenti, senza dover richiedere il consenso e/o la firma dell'altro genitore.
2) Visto l'art. 330 c.c., dichiarare il padre del minore, SI. decaduto e/o Controparte_1 sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei rigu are comunque Persona_1 l'esercizio di tale responsabilità da parte del padre, secondo le modalità che verra opportune nell'interesse del minore stesso.
3) Regolamentare, occorrendo, i rapporti con il padre secondo le modalità che verranno ritenute più adatte, eventualmente Per_ prevedendo l'attivazione di un percorso in spazio neutro, ove fosse pronto ad affrontarlo, previe le declaratorie e le valutazioni del caso, da svolgersi da parte del servizio social i altri eventuali soggetti professionalmente qualificati, cui il padre dovrà previamente rivolgersi per la ripresa dei suddetti rapporti, qualora interessato.
4) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1Per_
attraverso il ver quanta/00) mensili, ovvero di quell'altra somma rà ritenuta di giustizia, con onere diretto a carico del datore di lavoro, da pagarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra , oltre rivalutazione annuale secondo Parte_1 gli indici Istat, a decorrere dal mese di giugno di ogni anno e con riferim giugno 2024.
5) Disporre che il SI. contribuisca, in ragione del 50%, alle spese di Controparte_1 mantenimento straordin Linee Guida sottoscritte da Corte d'Appello di Persona_1 Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell vvocati di Milano e Osservatorio della Giustizia Civile di Milano il 14 novembre 2017, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi, nei termini e secondo i criteri ivi previsti.
6) In via alternativa rispetto ai precedenti punti 4) e 5), disporre che il SI. Controparte_1 contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) Persona_1 mensili, comprensivi anche delle spese di manteni rie per le quali non occorra il preventivo accordo, come da Linee Guida sottoscritte da Corte d'Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Osservatorio della Giustizia Civile di Milano il 14 novembre 2017, con onere diretto a carico del datore di lavoro, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di giugno di ogni anno e con Parte_1 mese di giugno 2024.
7) Disporre che il SI. , ove necessario, presti la collaborazione necessaria a Controparte_1 regolarizzare il figlio minore presso le competenti Autorità italiane e/o estere nonché garantisca la propria Persona_1 presenza presso le competenti ari, ove necessario, anche al fine di ottenere il rilascio del passaporto in favore del minore e all'uopo sottoscriva e produca tutta la documentazione che dovesse essere al tal fine Persona_1 necessaria,
8) Stabilire altresì che alla madre, in quanto genitore collocatario ed affidatario in via esclusiva spetti di percepire, nella misura del 100%, l'assegno unico universale erogato da INPS per i figli a carico, con esclusione del padre dal beneficio, e, per l'effetto, ordinare al SI di prestare la sua collaborazione a procedere in Controparte_1 tal senso, impegnandosi altr nti tutta la documentazione che dovesse rendersi al tal fine necessaria, anche in avvenire. In via istruttoria […]”
Conclusioni del curatore speciale
“1) revocare l'affidamento di all'Ente del Comune di TI Vidarardo (LO) con revoca degli Persona_1 incarichi conferiti, non essendo ri interventi a supporto per il nucleo familiare ed affidare minore in via super esclusiva alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale ex art. 337 quater comma 3 c.c. anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
pagina 2 di 9 2) confermare il collocamento del minore presso l'abitazione materna;
3) disporre che qualora il sig. dovesse chiedere di poter incontrare il figlio, ciò avvenga solo a seguito di una Per_1 valutazione da effettuarsi da pa rvizio Sociale al quale il padre dovrà preventivamente rivolgersi;
4) in merito alle statuizioni in punto economico codesto Curatore speciale si rimette alle determinazioni dell'Illo.mo Tribunale adito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1 Con ricorso depositato in data 05.06.2024 ha adito il Tribunale di Lodi chiedendo Parte_1 l'affido super esclusivo del figlio minore dalla relazione sentimentale con Persona_1 [...]
la decadenza o la sospensione del sig. dall'esercizio della Controparte_1 Per_1 ento delle visite paterne in Spazio Ne bligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione del 100% dell'assegno unico.
A fondamento delle proprie domande, la sig.ra ha rappresentato quanto segue: Pt_2
− di aver intrapreso nel 2010 una relazione more uxorio con CP_1 Controparte_1 da cui, in data 28.05.2011, è nato affetto da Persona_1
− che la relazione si è interrotta nell'anno 2015 quando il sig. ha abbandonato la casa familiare;
Per_1
− di aver contratto matrimonio in data 09.09.2023 con che provvede a tutte le esigenze CP_2 del nucleo familiare;
− che il sig. ha costituito un nuovo nucleo familiare e verosimilmente lavora ancora come Per_1 dipendente p azienda attiva nel settore delle pulizie;
− che dal momento in cui è cessata la convivenza, il sig. non si è mai occupato del figlio, con il Per_1 quale ha interrotto ogni frequentazione dal 2017;
− che il sig. si limita a contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando € 250,00 Per_1 mensili, in vir accordi intervenuti all'esito del procedimento penale per il reato di cui all'art. 570 co. 1 e 2 n 2 c.p.;
− che con decreto del 26.07.2018 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha affidato il minore al Comune di residenza, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni inerenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore;
− che il decreto assunto dal T.M. pregiudica la possibilità della madre di accudire efficacemente il figlio, tenuto conto delle particolari condizioni psico-fisiche del minore e dell'assenza della figura paterna;
− che il minore, a causa della propria patologia, percepisce € 508,55 al mese a titolo di indennità di accompagnamento;
− di essere priva di occupazione dal maggio 2023 poiché affetta da una patologia cronica acuta (spondilolistesi) che le impedisce di lavorare.
1.2. All'udienza del 02.10.2024, tenutasi dinanzi al Collegio, è comparsa la sola sig.ra che Parte_1 ha reso le seguenti dichiarazioni: “Il sig. ha parlato con mio marito un paio di setti armi Per_1Per_ Per_ che è nato il suo quarto figlio e che vorrebbe che conoscesse il suo nuovo fratello. ha visto il padre l'ultima volta nel 2018 o nel 2019. Mio figlio è invali 00% e percepisce € 500 mensil dennità di invalidità e di accompagnamento. Io ho problemi alla schiena, mi dovrei operare ma ho il 50% delle possibilità di rimanere paralizzata. Non lavoro e non ho alcuna certificazione di invalidità. Io vivo con mio marito in un'abitazione di proprietà di mio marito, non so quanto paga di mutuo, lui guadagna € 2.500,00 al mese come stipendio base, aggiunti gli straordinari arriva a guadagnare fino a € 3.000,00/3.200,00 al mese. Il mio ex compagno lavora come addetto alle pulizie, quando stavamo insieme prendeva circa € 600,00/1.200,00 mensili. Ho fatto domanda per gli assegni familiari ma ancora non pagina 3 di 9 li percepisce, in passato venivamo incassati dal mio ex compagno che però non mi versava nulla. Il sig. mi versa Per_1 regolarmente € 250,00 mensili per il mantenimento di nostro figlio, prima mi versava € 200,00 al mese. Il mio ex compagno ha 4 figli, il più grande è nato nel 2020, so che però che non vivono in Italia”.
Il difensore della ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle domande come in atti.
1.3. Con ordinanza del 14.10.2024 il Collegio ha confermato l'affido all'ente del minore e il collocamento presso la madre, in ragione della necessità di acquisire una relazione di aggiornamento dai Servizi sociali sulle capacità genitoriali delle parti;
ha nominato l'avv. Alessandro ER curatore speciale del minore avendo la ricorrente formulato domanda di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale del padre (art. 473bis.8 co. 1 lett. a) c.p.c.); ha disposto lo svolgimento delle visite paterne in Spazio neutro per l'ipotesi in cui padre avesse dimostrato serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio;
ha posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% Per_1 se straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
ha disposto che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021; ha invitato i Servizi sociali a depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e ha invitato l'Agenzia delle Entrate a inoltrare le dichiarazioni fiscali del sig. relative agli anni di imposta Per_1 2021, 2022 e 2023.
1.4. Con istanza urgente depositata in data 28.10.2024 la ricorrente ha chiesto (i) l'autorizzazione all'apertura di un conto corrente intestato al minore, necessario per poter finalizzare la richiesta di erogazione della misura B1 da parte della Regione Lombardia;
ii) di valutare l'opportunità di conferire al curatore speciale del minore poteri sostanziali in ordine alle questioni di natura amministrativa.
Con ordinanza del 29.10.2024, ad integrazione dell'ordinanza del 14.10.2024, il Collegio ha conferma l'affido all'Ente del minore limitando la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni Persona_1 relative all'istruzione, edu e alla gestione della pratica amministrativa relativa all'erogazione della misura B1, precisando che “spetta all'Ente affidatario il potere di compiere qualsiasi attività necessaria, connessa e dipendente dalla predetta operazione, compresa quindi l'apertura di un conto corrente intestato al minore”.
1.5. In data 31.10.2024 l'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire le dichiarazioni dei redditi del sig. e in data 13.11.2024 è pervenuta la relazione dei Servizi sociali. Per_1
1..6. Con memoria depositata in data 22.11.2024 l'avv. Alessandro ER, in qualità di curatore Per_ speciale del minore, si è costituito in giudizio chiedendo che venga affidato in via esclusiva alla madre e collocato presso l'abitazione materna e rimettendosi ibunale quanto alla determinazione del contributo al mantenimento a carico del sig. Per_1
1.7. All'udienza del 10.12.2024 l'avv. ER ha dichiarato di aderire alla proposta dei Servizi sociali in ordine all'affido super esclusivo del minore alla madre.
La procuratrice di parte ricorrente ha insistito per la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ha chiesto che il contributo al mantenimento a carico del padre venga Per_1 quantificato in € 4 omprensivo delle spese straordinarie;
ha riferito che il sig. con Per_1 dichiarazione scritta del 06.05.2024 ha rinunciato alla propria quota di assegno unico che viene incassato nella misura del 100% della madre, pari a € 191,00; infine, ha chiesto che in caso di affido super-esclusivo venga riconosciuto alla sig.ra anche il potere di richiedere il rinnovo dei Pt_1 documenti validi per l'espatrio e di gestire autonomamente le pratiche amministrative.
1.8. All'udienza del 24.01.2025, tenutasi in trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla contumacia del resistente.
Preliminarmente, si rileva che il resistente non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso, pertanto, dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
[...]
pagina 4 di 9 3. Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, sul regime di affido, collocamento e visite del figlio minore . Per_1 Per_ La sig.ra ha chiesto che il figlio minore venga affido a sé in via super esclusiva e che il Pt_1 sig. a dichiarato decaduto o sospes responsabilità genitoriale;
di contro, il curatore Per_1 Per_ speciale ha chiesto che venga affidato in via super-esclusiva alla madre.
Il Giudice di merito, chiamato a pronunciarsi in ordine alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve verificare se le condotte tenute dal genitore (commissive e/o omissive) sono state (e sono) fonte di pregiudizio per la prole e se il genitore in questione ha violato o trascurato i doveri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, può ritenersi provato che il sig. non vede il figlio da circa sei anni. Tale Per_1 circostanza è stata confermata dai Servizi sociali, i q relazione del 13.11.2024 hanno dato atto di aver contattato invano il sig. anche al fine di ottenere la documentazione economica e le Per_1 firme necessarie per accedere alle misure B1 e B2 erogate dalla Regione Lombardia.
E' quindi indubbio che il sig. non si è curato del bisogno del bambino di avere accanto a sé una Per_1 figura paterna di riferimento, mente vicina e presente in maniera stabile e continuativa.
Di contro, la sig.ra ha dichiarato che dal 2018 il sig. versa regolarmente € 250,00 Pt_1 Per_1 mensili per il mantenimento indiretto del figlio e che questi ha rinunciato alla percezione della propria quota di assegno unico, come attestato dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso il Per_1 06.05.2024. Ebbene, la condotta del padre dimostra quantomeno un interesse per i bisogni st te materiali del figlio, circostanza che di per sé consente di ritenere sproporzionata la sanzione della decadenza/sospensione dalla responsabilità genitoriale del sig. Per_1
Il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore il regime dell'affido monogenitoriale a favore della madre, essendo venute meno le ragioni che avevano giustificato l'affido all'ente. Nel decreto definitivo del 26.07.2018 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva dato atto di possibili problemi di dipendenza da alcol della madre nonché della incapacità di quest'ultima di garantire al minore le cure necessarie. La situazione personale della sig.ra risulta migliorata negli anni: nella relazione del Pt_1 12.11.2024 i Servizi sociali hanno rappresent la sig.ra e il marito si sono sempre Pt_1Per_ dimostrati collaborativi e che si occupano di con compet recisione, rispettando il piano terapeutico previsto dal neuropsichiatra;
inoltre, la scuola non ha mai segnalato alcun problema in Per_ merito alla frequenza scolastica di e al rapporto con la madre.
Il contegno del sig. il quale ha interrotto ogni rapporto con il figlio e non si rende disponibile a Per_1 fornire le autorizzazioni o le firme necessarie, giustificano la concentrazione della responsabilità Per_ genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, pratiche amministrative relative anche al rilas ocumenti), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo con collocamento del minore presso l'abitazione della madre (Cass. 18559/2016, Cass. 5108/2012). Per_ Quanto alle visite, tenuto conto che è affetto da una grave patologia dello spettro autistico, ove il padre dovesse dimostrare serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, le visite dovranno avere svolgimento inizialmente in Spazio Neutro attribuendo ai Servizi sociali la facoltà di predisporre una apposita regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio statuendo tempi e modalità degli incontri e con facoltà di disporre ogni sostegno ritenuto opportuno.
4. Sul contributo al mantenimento indiretto di . Per_1
4.1. La sig.ra chiede che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante Pt_1 Per_1 versamento della somma mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, o – in alternativa – mediante versamento di € 450,00 mensili, comprensivi delle spese straordinaria, in entrambi i casi con pagina 5 di 9 onere di pagamento a carico del datore di lavoro del resistente. Infine, la ricorrente ha chiesto di poter percepire l'assegno unico nella misura del 100%.
Il curatore speciale del minore si è rimesso al Collegio quando alla determinazione della contribuzione economica a carico del padre.
La domanda formulata dalla ricorrente in ordine alla determinazione di un contributo al mantenimento comprensivo anche delle spese straordinarie non può essere accolta.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che per spese straordinarie devono intendersi quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie e di altri indispensabili apporti. Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria e aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente qualificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (Cass. sent. n. 11894/2015).
Al fine di determinare l'ammontare del contributo al mantenimento è necessario ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori.
La sig.ra ha dichiarato di essere disoccupata e di essere affetta da una patologia (spondilolistesi) Pt_1 che le preclude la possibilità di svolgere attività lavorativa, tuttavia, la ricorrente non ha prodotto documentazione medica a sostegno di quanto affermata né ha documentato l'intervenuta interruzione del rapporto di lavoro.
Dall'esame degli estratti conto (anni 2021 – 2023) risulta che la sig.ra ha prestato attività Pt_1 lavorativa a favore di quantomeno fino al mese di agosto 2023, percependo una CP_3 retribuzione mensile pi ta (tra un minimo di € 160,00 mensili ad un massimo di € 740,00).
La sig.ra ha dichiarato di vivere a TI Vidardo con il marito il quale contribuisce Pt_1 integralmente al pagamento del mutuo della casa familiare a lui intestata nonché al mantenimento del nucleo familiare. In particolare, la sig.ra ha riferito in udienza che il marito percepisce un Pt_1 reddito mensile che oscilla tra € 2.500,00 a € 3.200,00 a seconda delle ore di straordinario svolte.
La ricorrente ha poi documentato di essere proprietaria di un appartamento sito in Lodi Vecchio, donatole dal marito in data 02.05.2024. Non è noto al Collegio se detto immobile sia o meno fonte di reddito in quanto la sig.ra non ha fornito alcuna informazione in ordine alla sua destinazione e Pt_1 al suo utilizzo.
Infine, la ricorrente ha dichiarato di percepire il 100% dell'assegno pari a € 191,00 mensili e ha riferito Per_ che , invalido al 100%, incassa mensilmente € 500,00 circa a titolo di assegno di invalidità e accompagnato.
Dalla documentazione reddituale inoltrata dall'Agenzia delle Entrate, risulta che il sig. ha Per_1 percepito un reddito imponibile pari a € 14.334,00 nel 2021 e pari a € 22.308,00 nel 2023 gio non dispone di altre informazioni in ordine alle condizioni personali del resistente, l'unica circostanza nota riguarda l'intervenuta nascita di quattro figli tra il 2020 e il 2024.
Ciò premesso, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale delle parti e dei carichi familiari del sig. il Collegio ritiene congruo confermare in € 250,00 mensili il contributo al Per_1 mantenimento indiretto dovuto dal padre. Ciascun genitore dovrà poi sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
In ragione dell'affido super-esclusivo, dev'essere riconosciuto alla sig.ra il diritto di incassare il Pt_1 100% dell'assegno unico ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021. pagina 6 di 9 4.2. La domanda di pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro è inammissibile per carenza di interesse.
L'art. 473bis.37 c.p.c. disciplina uno strumento a garanzia degli obblighi di mantenimento derivanti da un provvedimento emesso nell'ambito di un giudizio di famiglia. Detto strumento prevede che in caso di inadempimento del debitore per un periodo superiore ai 30 giorni, il creditore, a cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, una volta costituito in mora il debitore, può notificare il provvedimento da cui emerge sia l'an che il quantum del credito, ai terzi tenuti a corrispondere periodiche somme di denaro all'obbligato, con l'invito a versare dette somme direttamente al creditore medesimo.
La riforma Cartabia, in conformità all'art. 1 co. 23 lett. ll) della legge delega n. 206/2021, ha quindi introdotto un modello processuale unitario strutturato secondo lo schema dell'art. 8 Legge divorzio.
Pertanto, la ricorrente in caso di inadempimento del sig. potrà ottenere, eventualmente, il Per_1 pagamento diretto da parte del datore di lavoro mediante il procedimento di natura stragiudiziale disciplinato dall'art. 473bis.37 c.p.c., senza necessità di ottenere un apposito provvedimento dall'autorità giudiziaria.
5. Sulle spese di lite.
Tenuto conto della contumacia del sig. e dell'esito complessivo del giudizio (rigetto della Per_1 domanda di decadenza dalla responsabili riale, rigetto in punto di quantum della domanda di mantenimento, inammissibilità della domanda di condanna al pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente) nulla dev'essere statuito in ordine alle spese di lite.
Quanto agli onorari dovuti al curatore speciale, qualora il minore è ammesso al patrocinio a carico dello Stato, i genitori dovranno provvedere al rimborso direttamente a favore dell'Erario.
In ragione del rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la ricorrente va condannata a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, liquidate nella misura richiesta dal curatore, ritenuta congrua in applicazione dei parametri del DM n. 147/2022 e tenuto conto dell'attività svolta in concreto.
Giova ricordare che i compensi liquidati in dispositivo, a favore della parte ammessa al gratuito patrocino, non sono soggetti a dimidiazione, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale aderisce: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. ord. n. 22017/2018; Cass. ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Rigetta la domanda di decadenza/sospensione dalla responsabilità genitoriale formulata nei confronti del sig. Controparte_1
3) Affida il minore in via super-esclusiva alla madre le decisioni di Persona_1 Parte_1 maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (manifestazione del consenso/dissenso informato ai trattamenti sanitari), alla scelta della pagina 7 di 9 residenza abituale e alla gestione delle pratiche di natura amministrativa (compreso il rinnovo dei documenti) potranno essere assunte dalla madre;
Per_ 4) Dispone il collocamento di presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5) Dispone che le visite paterne potranno avere svolgimento inizialmente in Spazio Neutro attribuendo ai Servizi sociali la facoltà di predisporre, se del caso, una apposita regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio statuendo tempi e modalità degli incontri e con facoltà di disporre ogni sostegno ritenuto opportuno;
6) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante pagamento della Per_1 somma mensile di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
7) Dispone che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 8 di 9 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Riconosce alla sig. il diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100%; Pt_1
9) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto ex art. 473bis.37 c.p.c.;
10) Nulla sulle spese di lite;
11) Condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite del presente giudizio nei confronti Pt_1 dell'Erario per quanto riguarda i compensi del curatore speciale, liquidate in € 2.000,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lodi il giorno 24 febbraio 2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1130/2024 promossa da:
), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadina russa, residente in [...], V. Papa Giovanni XXIII n. 8 difeso e rappresentato dall'avv. Patrizia Colace;
- ricorrente -
nei confronti di:
), nato il Controparte_1 C.F._2
2.02.1977 a El Menoufia (Egitto), cittadino egiziano, residente a [...], V.le Jenner n. 12/A;
- resistente contumace –
con l'avv. ALESSANDRO CERRATO, curatore speciale del minore nato a Persona_1 Monza il 28.05.2011;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento;
Conclusioni della ricorrente
“In via principale e nel merito 1) Previe le declaratorie del caso, visto l'art. 337 quater c.c., in modifica del provvedimento cron. 6007/18, assunto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 26.07.18 e pubblicato il 27.07.18, disporre l'affidamento monogenitoriale, nella misura “super-esclusiva”, del minore C.F.: nato a [...] il Persona_1 C.F._3 28.05.2011, in favore del genitore istante, m minore, ando il collocamento Parte_1 del minore presso la suddetta, e, per l'effetto, disporre altresì che al genitore aff l'esercizio della responsabilità genitoriale in via totalmente esclusiva, con facoltà di assumere, autonomamente e senza interfacciarsi con l'altro genitore, pagina 1 di 9 anche tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, oltre quelle gestorie e ordinarie (e quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, legate all'istruzione, educazione, alle cure mediche, alla scelta della residenza, in ogni ambito utile per il migliore sviluppo della prole). Per l'effetto, disporre, in particolare, che alla SI.ra spetti Parte_1 la facoltà di assumere autonomamente e senza interfacciarsi con l'altro genitore tutte le iniziative di tica e amministrativa necessarie nell'interesse del minore, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, richiesta di rilascio e di rinnovo di tessera sanitaria, di documenti personali di identità validi anche per l'espatrio (carta di identità valida per l'espatrio e passaporto, carta di soggiorno e permesso di soggiorno), da richiedersi, se del caso, anche nei confronti di Autorità straniere aventi sede in Italia e/o all'estero, con ogni più ampia facoltà di agire autonomamente e assumere iniziative a ciò connesse e/o necessarie e/o inerenti, senza dover richiedere il consenso e/o la firma dell'altro genitore.
2) Visto l'art. 330 c.c., dichiarare il padre del minore, SI. decaduto e/o Controparte_1 sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei rigu are comunque Persona_1 l'esercizio di tale responsabilità da parte del padre, secondo le modalità che verra opportune nell'interesse del minore stesso.
3) Regolamentare, occorrendo, i rapporti con il padre secondo le modalità che verranno ritenute più adatte, eventualmente Per_ prevedendo l'attivazione di un percorso in spazio neutro, ove fosse pronto ad affrontarlo, previe le declaratorie e le valutazioni del caso, da svolgersi da parte del servizio social i altri eventuali soggetti professionalmente qualificati, cui il padre dovrà previamente rivolgersi per la ripresa dei suddetti rapporti, qualora interessato.
4) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1Per_
attraverso il ver quanta/00) mensili, ovvero di quell'altra somma rà ritenuta di giustizia, con onere diretto a carico del datore di lavoro, da pagarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra , oltre rivalutazione annuale secondo Parte_1 gli indici Istat, a decorrere dal mese di giugno di ogni anno e con riferim giugno 2024.
5) Disporre che il SI. contribuisca, in ragione del 50%, alle spese di Controparte_1 mantenimento straordin Linee Guida sottoscritte da Corte d'Appello di Persona_1 Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell vvocati di Milano e Osservatorio della Giustizia Civile di Milano il 14 novembre 2017, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi, nei termini e secondo i criteri ivi previsti.
6) In via alternativa rispetto ai precedenti punti 4) e 5), disporre che il SI. Controparte_1 contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) Persona_1 mensili, comprensivi anche delle spese di manteni rie per le quali non occorra il preventivo accordo, come da Linee Guida sottoscritte da Corte d'Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Osservatorio della Giustizia Civile di Milano il 14 novembre 2017, con onere diretto a carico del datore di lavoro, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di giugno di ogni anno e con Parte_1 mese di giugno 2024.
7) Disporre che il SI. , ove necessario, presti la collaborazione necessaria a Controparte_1 regolarizzare il figlio minore presso le competenti Autorità italiane e/o estere nonché garantisca la propria Persona_1 presenza presso le competenti ari, ove necessario, anche al fine di ottenere il rilascio del passaporto in favore del minore e all'uopo sottoscriva e produca tutta la documentazione che dovesse essere al tal fine Persona_1 necessaria,
8) Stabilire altresì che alla madre, in quanto genitore collocatario ed affidatario in via esclusiva spetti di percepire, nella misura del 100%, l'assegno unico universale erogato da INPS per i figli a carico, con esclusione del padre dal beneficio, e, per l'effetto, ordinare al SI di prestare la sua collaborazione a procedere in Controparte_1 tal senso, impegnandosi altr nti tutta la documentazione che dovesse rendersi al tal fine necessaria, anche in avvenire. In via istruttoria […]”
Conclusioni del curatore speciale
“1) revocare l'affidamento di all'Ente del Comune di TI Vidarardo (LO) con revoca degli Persona_1 incarichi conferiti, non essendo ri interventi a supporto per il nucleo familiare ed affidare minore in via super esclusiva alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale ex art. 337 quater comma 3 c.c. anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
pagina 2 di 9 2) confermare il collocamento del minore presso l'abitazione materna;
3) disporre che qualora il sig. dovesse chiedere di poter incontrare il figlio, ciò avvenga solo a seguito di una Per_1 valutazione da effettuarsi da pa rvizio Sociale al quale il padre dovrà preventivamente rivolgersi;
4) in merito alle statuizioni in punto economico codesto Curatore speciale si rimette alle determinazioni dell'Illo.mo Tribunale adito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1 Con ricorso depositato in data 05.06.2024 ha adito il Tribunale di Lodi chiedendo Parte_1 l'affido super esclusivo del figlio minore dalla relazione sentimentale con Persona_1 [...]
la decadenza o la sospensione del sig. dall'esercizio della Controparte_1 Per_1 ento delle visite paterne in Spazio Ne bligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione del 100% dell'assegno unico.
A fondamento delle proprie domande, la sig.ra ha rappresentato quanto segue: Pt_2
− di aver intrapreso nel 2010 una relazione more uxorio con CP_1 Controparte_1 da cui, in data 28.05.2011, è nato affetto da Persona_1
− che la relazione si è interrotta nell'anno 2015 quando il sig. ha abbandonato la casa familiare;
Per_1
− di aver contratto matrimonio in data 09.09.2023 con che provvede a tutte le esigenze CP_2 del nucleo familiare;
− che il sig. ha costituito un nuovo nucleo familiare e verosimilmente lavora ancora come Per_1 dipendente p azienda attiva nel settore delle pulizie;
− che dal momento in cui è cessata la convivenza, il sig. non si è mai occupato del figlio, con il Per_1 quale ha interrotto ogni frequentazione dal 2017;
− che il sig. si limita a contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando € 250,00 Per_1 mensili, in vir accordi intervenuti all'esito del procedimento penale per il reato di cui all'art. 570 co. 1 e 2 n 2 c.p.;
− che con decreto del 26.07.2018 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha affidato il minore al Comune di residenza, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni inerenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore;
− che il decreto assunto dal T.M. pregiudica la possibilità della madre di accudire efficacemente il figlio, tenuto conto delle particolari condizioni psico-fisiche del minore e dell'assenza della figura paterna;
− che il minore, a causa della propria patologia, percepisce € 508,55 al mese a titolo di indennità di accompagnamento;
− di essere priva di occupazione dal maggio 2023 poiché affetta da una patologia cronica acuta (spondilolistesi) che le impedisce di lavorare.
1.2. All'udienza del 02.10.2024, tenutasi dinanzi al Collegio, è comparsa la sola sig.ra che Parte_1 ha reso le seguenti dichiarazioni: “Il sig. ha parlato con mio marito un paio di setti armi Per_1Per_ Per_ che è nato il suo quarto figlio e che vorrebbe che conoscesse il suo nuovo fratello. ha visto il padre l'ultima volta nel 2018 o nel 2019. Mio figlio è invali 00% e percepisce € 500 mensil dennità di invalidità e di accompagnamento. Io ho problemi alla schiena, mi dovrei operare ma ho il 50% delle possibilità di rimanere paralizzata. Non lavoro e non ho alcuna certificazione di invalidità. Io vivo con mio marito in un'abitazione di proprietà di mio marito, non so quanto paga di mutuo, lui guadagna € 2.500,00 al mese come stipendio base, aggiunti gli straordinari arriva a guadagnare fino a € 3.000,00/3.200,00 al mese. Il mio ex compagno lavora come addetto alle pulizie, quando stavamo insieme prendeva circa € 600,00/1.200,00 mensili. Ho fatto domanda per gli assegni familiari ma ancora non pagina 3 di 9 li percepisce, in passato venivamo incassati dal mio ex compagno che però non mi versava nulla. Il sig. mi versa Per_1 regolarmente € 250,00 mensili per il mantenimento di nostro figlio, prima mi versava € 200,00 al mese. Il mio ex compagno ha 4 figli, il più grande è nato nel 2020, so che però che non vivono in Italia”.
Il difensore della ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle domande come in atti.
1.3. Con ordinanza del 14.10.2024 il Collegio ha confermato l'affido all'ente del minore e il collocamento presso la madre, in ragione della necessità di acquisire una relazione di aggiornamento dai Servizi sociali sulle capacità genitoriali delle parti;
ha nominato l'avv. Alessandro ER curatore speciale del minore avendo la ricorrente formulato domanda di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale del padre (art. 473bis.8 co. 1 lett. a) c.p.c.); ha disposto lo svolgimento delle visite paterne in Spazio neutro per l'ipotesi in cui padre avesse dimostrato serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio;
ha posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% Per_1 se straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
ha disposto che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021; ha invitato i Servizi sociali a depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e ha invitato l'Agenzia delle Entrate a inoltrare le dichiarazioni fiscali del sig. relative agli anni di imposta Per_1 2021, 2022 e 2023.
1.4. Con istanza urgente depositata in data 28.10.2024 la ricorrente ha chiesto (i) l'autorizzazione all'apertura di un conto corrente intestato al minore, necessario per poter finalizzare la richiesta di erogazione della misura B1 da parte della Regione Lombardia;
ii) di valutare l'opportunità di conferire al curatore speciale del minore poteri sostanziali in ordine alle questioni di natura amministrativa.
Con ordinanza del 29.10.2024, ad integrazione dell'ordinanza del 14.10.2024, il Collegio ha conferma l'affido all'Ente del minore limitando la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni Persona_1 relative all'istruzione, edu e alla gestione della pratica amministrativa relativa all'erogazione della misura B1, precisando che “spetta all'Ente affidatario il potere di compiere qualsiasi attività necessaria, connessa e dipendente dalla predetta operazione, compresa quindi l'apertura di un conto corrente intestato al minore”.
1.5. In data 31.10.2024 l'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire le dichiarazioni dei redditi del sig. e in data 13.11.2024 è pervenuta la relazione dei Servizi sociali. Per_1
1..6. Con memoria depositata in data 22.11.2024 l'avv. Alessandro ER, in qualità di curatore Per_ speciale del minore, si è costituito in giudizio chiedendo che venga affidato in via esclusiva alla madre e collocato presso l'abitazione materna e rimettendosi ibunale quanto alla determinazione del contributo al mantenimento a carico del sig. Per_1
1.7. All'udienza del 10.12.2024 l'avv. ER ha dichiarato di aderire alla proposta dei Servizi sociali in ordine all'affido super esclusivo del minore alla madre.
La procuratrice di parte ricorrente ha insistito per la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ha chiesto che il contributo al mantenimento a carico del padre venga Per_1 quantificato in € 4 omprensivo delle spese straordinarie;
ha riferito che il sig. con Per_1 dichiarazione scritta del 06.05.2024 ha rinunciato alla propria quota di assegno unico che viene incassato nella misura del 100% della madre, pari a € 191,00; infine, ha chiesto che in caso di affido super-esclusivo venga riconosciuto alla sig.ra anche il potere di richiedere il rinnovo dei Pt_1 documenti validi per l'espatrio e di gestire autonomamente le pratiche amministrative.
1.8. All'udienza del 24.01.2025, tenutasi in trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla contumacia del resistente.
Preliminarmente, si rileva che il resistente non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso, pertanto, dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
[...]
pagina 4 di 9 3. Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, sul regime di affido, collocamento e visite del figlio minore . Per_1 Per_ La sig.ra ha chiesto che il figlio minore venga affido a sé in via super esclusiva e che il Pt_1 sig. a dichiarato decaduto o sospes responsabilità genitoriale;
di contro, il curatore Per_1 Per_ speciale ha chiesto che venga affidato in via super-esclusiva alla madre.
Il Giudice di merito, chiamato a pronunciarsi in ordine alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve verificare se le condotte tenute dal genitore (commissive e/o omissive) sono state (e sono) fonte di pregiudizio per la prole e se il genitore in questione ha violato o trascurato i doveri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, può ritenersi provato che il sig. non vede il figlio da circa sei anni. Tale Per_1 circostanza è stata confermata dai Servizi sociali, i q relazione del 13.11.2024 hanno dato atto di aver contattato invano il sig. anche al fine di ottenere la documentazione economica e le Per_1 firme necessarie per accedere alle misure B1 e B2 erogate dalla Regione Lombardia.
E' quindi indubbio che il sig. non si è curato del bisogno del bambino di avere accanto a sé una Per_1 figura paterna di riferimento, mente vicina e presente in maniera stabile e continuativa.
Di contro, la sig.ra ha dichiarato che dal 2018 il sig. versa regolarmente € 250,00 Pt_1 Per_1 mensili per il mantenimento indiretto del figlio e che questi ha rinunciato alla percezione della propria quota di assegno unico, come attestato dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso il Per_1 06.05.2024. Ebbene, la condotta del padre dimostra quantomeno un interesse per i bisogni st te materiali del figlio, circostanza che di per sé consente di ritenere sproporzionata la sanzione della decadenza/sospensione dalla responsabilità genitoriale del sig. Per_1
Il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore il regime dell'affido monogenitoriale a favore della madre, essendo venute meno le ragioni che avevano giustificato l'affido all'ente. Nel decreto definitivo del 26.07.2018 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva dato atto di possibili problemi di dipendenza da alcol della madre nonché della incapacità di quest'ultima di garantire al minore le cure necessarie. La situazione personale della sig.ra risulta migliorata negli anni: nella relazione del Pt_1 12.11.2024 i Servizi sociali hanno rappresent la sig.ra e il marito si sono sempre Pt_1Per_ dimostrati collaborativi e che si occupano di con compet recisione, rispettando il piano terapeutico previsto dal neuropsichiatra;
inoltre, la scuola non ha mai segnalato alcun problema in Per_ merito alla frequenza scolastica di e al rapporto con la madre.
Il contegno del sig. il quale ha interrotto ogni rapporto con il figlio e non si rende disponibile a Per_1 fornire le autorizzazioni o le firme necessarie, giustificano la concentrazione della responsabilità Per_ genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, pratiche amministrative relative anche al rilas ocumenti), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo con collocamento del minore presso l'abitazione della madre (Cass. 18559/2016, Cass. 5108/2012). Per_ Quanto alle visite, tenuto conto che è affetto da una grave patologia dello spettro autistico, ove il padre dovesse dimostrare serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, le visite dovranno avere svolgimento inizialmente in Spazio Neutro attribuendo ai Servizi sociali la facoltà di predisporre una apposita regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio statuendo tempi e modalità degli incontri e con facoltà di disporre ogni sostegno ritenuto opportuno.
4. Sul contributo al mantenimento indiretto di . Per_1
4.1. La sig.ra chiede che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante Pt_1 Per_1 versamento della somma mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, o – in alternativa – mediante versamento di € 450,00 mensili, comprensivi delle spese straordinaria, in entrambi i casi con pagina 5 di 9 onere di pagamento a carico del datore di lavoro del resistente. Infine, la ricorrente ha chiesto di poter percepire l'assegno unico nella misura del 100%.
Il curatore speciale del minore si è rimesso al Collegio quando alla determinazione della contribuzione economica a carico del padre.
La domanda formulata dalla ricorrente in ordine alla determinazione di un contributo al mantenimento comprensivo anche delle spese straordinarie non può essere accolta.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che per spese straordinarie devono intendersi quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie e di altri indispensabili apporti. Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria e aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente qualificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (Cass. sent. n. 11894/2015).
Al fine di determinare l'ammontare del contributo al mantenimento è necessario ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori.
La sig.ra ha dichiarato di essere disoccupata e di essere affetta da una patologia (spondilolistesi) Pt_1 che le preclude la possibilità di svolgere attività lavorativa, tuttavia, la ricorrente non ha prodotto documentazione medica a sostegno di quanto affermata né ha documentato l'intervenuta interruzione del rapporto di lavoro.
Dall'esame degli estratti conto (anni 2021 – 2023) risulta che la sig.ra ha prestato attività Pt_1 lavorativa a favore di quantomeno fino al mese di agosto 2023, percependo una CP_3 retribuzione mensile pi ta (tra un minimo di € 160,00 mensili ad un massimo di € 740,00).
La sig.ra ha dichiarato di vivere a TI Vidardo con il marito il quale contribuisce Pt_1 integralmente al pagamento del mutuo della casa familiare a lui intestata nonché al mantenimento del nucleo familiare. In particolare, la sig.ra ha riferito in udienza che il marito percepisce un Pt_1 reddito mensile che oscilla tra € 2.500,00 a € 3.200,00 a seconda delle ore di straordinario svolte.
La ricorrente ha poi documentato di essere proprietaria di un appartamento sito in Lodi Vecchio, donatole dal marito in data 02.05.2024. Non è noto al Collegio se detto immobile sia o meno fonte di reddito in quanto la sig.ra non ha fornito alcuna informazione in ordine alla sua destinazione e Pt_1 al suo utilizzo.
Infine, la ricorrente ha dichiarato di percepire il 100% dell'assegno pari a € 191,00 mensili e ha riferito Per_ che , invalido al 100%, incassa mensilmente € 500,00 circa a titolo di assegno di invalidità e accompagnato.
Dalla documentazione reddituale inoltrata dall'Agenzia delle Entrate, risulta che il sig. ha Per_1 percepito un reddito imponibile pari a € 14.334,00 nel 2021 e pari a € 22.308,00 nel 2023 gio non dispone di altre informazioni in ordine alle condizioni personali del resistente, l'unica circostanza nota riguarda l'intervenuta nascita di quattro figli tra il 2020 e il 2024.
Ciò premesso, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale delle parti e dei carichi familiari del sig. il Collegio ritiene congruo confermare in € 250,00 mensili il contributo al Per_1 mantenimento indiretto dovuto dal padre. Ciascun genitore dovrà poi sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
In ragione dell'affido super-esclusivo, dev'essere riconosciuto alla sig.ra il diritto di incassare il Pt_1 100% dell'assegno unico ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021. pagina 6 di 9 4.2. La domanda di pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro è inammissibile per carenza di interesse.
L'art. 473bis.37 c.p.c. disciplina uno strumento a garanzia degli obblighi di mantenimento derivanti da un provvedimento emesso nell'ambito di un giudizio di famiglia. Detto strumento prevede che in caso di inadempimento del debitore per un periodo superiore ai 30 giorni, il creditore, a cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, una volta costituito in mora il debitore, può notificare il provvedimento da cui emerge sia l'an che il quantum del credito, ai terzi tenuti a corrispondere periodiche somme di denaro all'obbligato, con l'invito a versare dette somme direttamente al creditore medesimo.
La riforma Cartabia, in conformità all'art. 1 co. 23 lett. ll) della legge delega n. 206/2021, ha quindi introdotto un modello processuale unitario strutturato secondo lo schema dell'art. 8 Legge divorzio.
Pertanto, la ricorrente in caso di inadempimento del sig. potrà ottenere, eventualmente, il Per_1 pagamento diretto da parte del datore di lavoro mediante il procedimento di natura stragiudiziale disciplinato dall'art. 473bis.37 c.p.c., senza necessità di ottenere un apposito provvedimento dall'autorità giudiziaria.
5. Sulle spese di lite.
Tenuto conto della contumacia del sig. e dell'esito complessivo del giudizio (rigetto della Per_1 domanda di decadenza dalla responsabili riale, rigetto in punto di quantum della domanda di mantenimento, inammissibilità della domanda di condanna al pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente) nulla dev'essere statuito in ordine alle spese di lite.
Quanto agli onorari dovuti al curatore speciale, qualora il minore è ammesso al patrocinio a carico dello Stato, i genitori dovranno provvedere al rimborso direttamente a favore dell'Erario.
In ragione del rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la ricorrente va condannata a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, liquidate nella misura richiesta dal curatore, ritenuta congrua in applicazione dei parametri del DM n. 147/2022 e tenuto conto dell'attività svolta in concreto.
Giova ricordare che i compensi liquidati in dispositivo, a favore della parte ammessa al gratuito patrocino, non sono soggetti a dimidiazione, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale aderisce: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. ord. n. 22017/2018; Cass. ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Rigetta la domanda di decadenza/sospensione dalla responsabilità genitoriale formulata nei confronti del sig. Controparte_1
3) Affida il minore in via super-esclusiva alla madre le decisioni di Persona_1 Parte_1 maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (manifestazione del consenso/dissenso informato ai trattamenti sanitari), alla scelta della pagina 7 di 9 residenza abituale e alla gestione delle pratiche di natura amministrativa (compreso il rinnovo dei documenti) potranno essere assunte dalla madre;
Per_ 4) Dispone il collocamento di presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5) Dispone che le visite paterne potranno avere svolgimento inizialmente in Spazio Neutro attribuendo ai Servizi sociali la facoltà di predisporre, se del caso, una apposita regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio statuendo tempi e modalità degli incontri e con facoltà di disporre ogni sostegno ritenuto opportuno;
6) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante pagamento della Per_1 somma mensile di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
7) Dispone che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 8 di 9 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Riconosce alla sig. il diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100%; Pt_1
9) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto ex art. 473bis.37 c.p.c.;
10) Nulla sulle spese di lite;
11) Condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite del presente giudizio nei confronti Pt_1 dell'Erario per quanto riguarda i compensi del curatore speciale, liquidate in € 2.000,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lodi il giorno 24 febbraio 2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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