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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19213/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato all'esito del procedimento ex art.152 d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19213/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANFI Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. PALAZZETTI CHIARA ) CORSO PORTA VITTORIA, C.F._2
13 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. BANFI ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La difesa ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 24 gennaio 2025
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ricorrente ha ricostruito la fattispecie posta a fondamento dell'azione risarcitoria nei confronti di
[...] nei seguenti termini: Controparte_1
-il 24 aprile 2007 il signor aveva sottoscritto con la società ED SU IF (Bermuda) Parte_1
LTD la polizza n.11PTF8 ata “IF Portfolio International”, Controparte_2
[...]
-la polizza prevedeva il versamento di un premio unico di € 193.622,00 e il conferimento di un mandato di gestione patrimoniale in investimenti strutturati, fondi, investimenti diretti e fiduciari
-la polizza era stata stipulata a UG (CH), nella sede dell'agenzia ED SU AG, via Vegezzi n.1, presso cui aveva un rapporto BAria Parte_1
-nel mese di luglio 2014, il signor aveva liquidato la polizza, cosicché i valori sottostanti Parte_1 erano stati depositati presso la BA ED SU AG, sul conto 0456-333339-3 Per_1
-l'obiettivo era quello di far emergere i capitali esteri avvalendosi della procedura di collaborazione volontaria (c.d. Voluntary Disclosure) oggetto di un imminente provvedimento normativo
-il 15 dicembre 2014 venne infatti emanata la legge n. 186 recante: “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché del potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014
-il termine per poter aderire alla procedura di collaborazione volontaria era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2015 e poi prorogato al 31 dicembre 2015
-nel mese di giugno 2015 diede mandato al Prof. docente di diritto Parte_1 Persona_2 tributario ed avvocato fisc tt.ssa co truire la pratica di Persona_3 collaborazione volontaria avanti la competente Agenzia delle Entrate
-i professionisti incominciarono a predisporre l'attività, ma, tenuto conto della complessità della procedura e delle problematiche interpretative risolte da varie circolari dall'Agenzia delle Entrate, posticiparono al successivo mese di settembre 2015 l'inoltro della istanza di collaborazione volontaria
-il 19 agosto 2015 l'Agenzia delle Entrate della Valle d'Aosta -- Ufficio Controlli – provvide a notificare a l'invito n.100851 del 13 agosto 2015 con il quale contestava al ricorrente la sottoscrizione Parte_1 della polizza n.111PTF805664 con il versamento del premio di € 193.622,00
-l'invito n.100851 del 19 agosto 2015 faceva seguito alla segnalazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano
-i dati personali del signor erano stati infatti reperiti dal Nucleo Polizia Tributaria della Parte_1 Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n.42636/2014 RGNR Mod.21: “presso la succursale italiana della società domiciliata in Milano, Via Controparte_1 Santa Margherita n.3 (c.f./p.iva )” P.IVA_1
-nell'estratto dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate si dava atto del rinvenimento di
“documentazione di natura extracontabile da cui emerge la detenzione in paese a fiscalità privilegiata (Svizzera), da parte di soggetti italiani, di attività finanziarie formalmente denominate “polizze assicurative”
-i funzionari della Guardia di Finanza avevano scoperto all'interno dei computer dell'istituto di credito pagina 2 di 6 molteplici e-mail dei dipendenti di ove si confermava la Controparte_1 caratteristica della polizza come elemento di frapposizione tra il denaro e l'effettivo titolare
-in particolare, nel verbale dell'Agenzia delle Entrate n.0086760.25-0602015-U si legge che:
“a seguito di una perquisizione eseguita nei locali aziendali della succursale italiana di
[...]
alla fine del mese di dicembre 2014, è Controparte_3 sequestro una ingente quantità di documenti informatici tra i quali figura un elenco dei sottoscrittori delle polizze fino al giugno 2009, dove a fianco di ciascun sottoscrittore sono state indicate le informazioni sulla evoluzione delle polizze. Tale elenco corrisponde esattamente con quello ricostruito dalla Guardia di Finanza di cui si è detto sopra”
-il 23 settembre 2015 si presentò presso l'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate della Parte_1
Valle d'Aosta, assistit al fine di fornire le informazioni richieste in ordine alla Persona_2 Polizza n.111PTF805664 del 20/04/2007 (processo verbale n.2015/34083)
-il ricorrente dichiarò di aver utilizzato, per realizzare la polizza in oggetto, capitali detenuti all'estero e non dichiarati, di cui fornì l'estratto conto
-espresse la volontà di voler sanare le irregolarità commesse e chiese l'accesso ai dati oggetto del controllo per valutare un'azione di responsabilità verso la BA , tenuto conto che da tempo aveva CP_1 informato l'istituto di credito di voler regolarizzare la sua posizione con il fisco italiano.
-l'Agenzia delle Entrate stabilì che il ricorrente fosse tenuto a versare all'erario l'importo complessivo di 68.951,69
-se avesse potuto aderire alla collaborazione volontaria, avrebbe versato al fisco un importo Parte_1 di circa € 15.353,60
-pertanto, la differenza tra quanto versato all'Erario a seguito dell'accertamento e quanto avrebbe dovuto corrispondere se avesse potuto aderire alla Voluntary Disclosure rappresenta il danno del quale il ricorrente ha chiesto il risarcimento nei confronti di a causa Controparte_1 dell'illegittimo trattamento dei suoi dati personali sul territorio nazionale
-sulla base della superiore ricostruzione della fattispecie, il ricorrente ha lamentato la violazione, da parte della dell'art.13 del D.lgv. n.196 del 30 giugno 2003 Controparte_1 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
-il ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna informativa preventiva in relazione alla detenzione e al trattamento dei propri dati personali presso lo stabilimento italiano della convenuta e al fatto che “…i suoi dati erano stati comunicati dalla sede di di UG a quella italiana di CP_1 Milano…”
“…si contesta … la circostanza che il signor non abbia mai ricevuto alcuna informativa Parte_1 preventiva ai sensi dell'art.13 (Informativa) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito: il Codice) ora abrogato, ma sostituito dall'art.13 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679, in relazione alla detenzione presso la sede italiana di ed al trattamento dei suoi dati Controparte_1 personali da parte di quest'ultima, né che sia stato in alcun modo informato del fatto che i suoi dati erano stati comunicati dalla sede di di UG a quella italiana di Milano, ove, senza autorizzazione, CP_1 venivano illecitamente trattati …”
-questa omissione avrebbe impedito al ricorrente di “…esprimere il consenso esplicito al trattamento, come richiesto dall'allora vigente art.23 (Consenso) del Codice che, al terzo comma, prevede che “Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4” …” pagina 3 di 6 -l'applicazione della menzionata normativa nei confronti della convenuta è stata invocata dalla difesa del ricorrente sul disposto dell'art.5, primo e secondo comma, secondo il quale il Codice disciplina
“…il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali”
-il risarcimento dei danni derivanti dall'illecito trattamento dei dati da parte della convenuta è stato quindi richiesto ai sensi dell'art.15 del Codice privacy e dell'art.2050 c.c.
-essi corrispondono, come già riferito, alla differenza tra l'ammontare della somma versata all'Agenzia delle Entrate a seguito dell'invito n.100851 del 18 settembre 2015 (€ 68.951,66) e quella che egli avrebbe dovuto versare in caso di adesione alla procedura prevista dalla l.n.186 del 2014 (somma quantificata dal CTU in € 13.186,63)
°°°
-in sintesi, secondo la prospettazione del ricorrente, la polizza n.11PTF805664 era stata stipulata il 24 aprile 2007 con la ED SU IF (Bermuda) LTD presso la sede di UG di un'agenzia della ED SU AG
-nel luglio del 2014 le somme rivenienti dalla liquidazione della polizza erano state depositate su un conto cifrato della ED SU AG
-i dati personali del ricorrente, comprensivi della polizza del 27 aprile 2007, erano stati comunicati dalla ED SU AG alla con sede in Italia, e da questa Controparte_1 trattati senza il consenso dell'interessato
-con atto n.0714610 del 12 dicembre 2014 la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano aveva segnalato all'Agenzia delle Entrate la circostanza della stipulazione della polizza in oggetto, scoperta all'esito di una perquisizione presso gli uffici della Controparte_4
[..
legge n.186 del 5 dicembre 2014, che disciplinava l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, era stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 17 dicembre 2014
°°°
-ciò premesso, per la valutazione della fondatezza del ricorso è necessario formulare le seguenti osservazioni
-innanzitutto, i titolari dei dati personali del ricorrente (relativi al collegamento tra la stipulazione della polizza n.11PTF805664 e lo stipulante sono la controparte contrattuale e, cioè, Parte_1 [...]
e l'intermediaria svizzera con sede a UG (CH) Controparte_5 CP_1
-si tratta di Paesi, non appartenente all'Unione Europea, per i quali non si applica la disciplina prevista dalle Direttive comunitarie n.95/46/CE del 24 ottobre 1995 e n.2002/58/CE del 12 luglio 2002, rese esecutive in Italia dal d.lgv. n.196 del 2003
-ora, l'aver consapevolmente affidato i propri dati personali a società estere non soggette alla disciplina europea sul trattamento dei dati personali comporta in primo luogo che l'interessato non può dolersi del fatto che i propri dati siano stati da quelle società trasmessi alla Controparte_1
avente sede legale in Italia e, come tale, soggetta al Codice privacy
[...]
pagina 4 di 6 -la difesa del ricorrente ha pertanto allegato che titolare del trattamento dei dati sarebbe direttamente ed autonomamente la tenuta, in tale qualità, a fornire Controparte_1 all'interessato l'info e il consenso informato ai sensi dell'art.23
-in realtà, non sono state innanzitutto allegate, in termini circostanziati e specifici, la finalità del trasferimento dei dati personali dalla con sede a UG (CH) alla CP_1 [...] con sede a Milano Controparte_1
-pertanto, non è possibile stabilire se la società convenuta sia l'effettiva titolare dei dati ovvero sia stata incaricata del relativo trattamento in qualità mero responsabile, secondo le definizioni contenute nell'art.4 Cod. priv.
-in secondo luogo, il ricorso non appare sufficientemente specifico in ordine alla definizione di trattamento dei dati personali di e ai diritti che il medesimo avrebbe potuto esercitare ove fosse stato Parte_1 tempestivamente in ssesso, da parte della società italiana, delle informazioni relative all'illecito trasferimento di denaro in Paesi esteri a fiscalità privilegiata
-infatti, la condotta che è stata contestata alla è quella della Controparte_1 mera detenzione del materiale rinvenuto dalla Guardia di Finanza, con l'implicito corollario che, ove ne fosse stato prontamente informato, l'interessato ne avrebbe chiesto l'immediata distruzione o restituzione
-si tratta, pertanto, di una condotta colposa -- invocata dalla difesa sul presupposto della responsabilità extracontrattuale della società italiana (art. 15 Cod. priv. e art.2050 c.c.) – che non appare sufficientemente qualificata in termini di individuazione dei dati personali trattati e della natura della violazione delle corrette modalità di trattamento
-questa carenza sul piano dell'onere di allegazione emerge alla luce della segnalazione redatta dalla Guardia di Finanza e dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, atti nei quali si richiama la natura extracontabile della documentazione sequestrata e la rilevanza probatoria di alcune mail estratte dai computer del personale dell'Istituto BArio
-in ogni caso, assume rilievo dirimente ai fini del rigetto del ricorso, l'insussistenza del requisito dell'ingiustizia del danno patrimoniale allegato ai sensi dell'art.2043 c.c.
-la perdita lamentata dal ricorrente in termini di danno emergente equivale alla maggior somma in concreto corrisposta all'Agenzia delle Entrate rispetto a quella che l'Ente, con l'entrata in vigore della l.n.186 del 2014, avrebbe potuto pretendere in caso di adesione del contribuente alla procedura ivi prevista
-la posizione di vantaggio del quale il ricorrente lamenta la perdita si identificava, però, all'epoca della perquisizione della Guardia di Finanza, in una mera aspettativa inidonea, come tale, ad attribuire meritevolezza all'interesse del trasgressore alla tutela della propria sfera patrimoniale
-in altri termini, la sua situazione di grave irregolarità fiscale non era suscettibile di determinare il conseguimento, secondo la disciplina applicabile alla data della casuale scoperta dell'illecito trasferimento di capitali all'estero, del trattamento fiscale più favorevole intervenuto solo successivamente
-il deteriore trattamento fiscale in concreto riservatogli era “giusto” perché del tutto conforme alla più severa disciplina fiscale vigente all'epoca della scoperta dei dati personali
-in conclusione, il ricorso proposto da deve essere rigettato Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni altra domanda od eccezione rigettata, Controparte_1
pagina 5 di 6 così rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Milano, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato all'esito del procedimento ex art.152 d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19213/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANFI Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. PALAZZETTI CHIARA ) CORSO PORTA VITTORIA, C.F._2
13 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. BANFI ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La difesa ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 24 gennaio 2025
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ricorrente ha ricostruito la fattispecie posta a fondamento dell'azione risarcitoria nei confronti di
[...] nei seguenti termini: Controparte_1
-il 24 aprile 2007 il signor aveva sottoscritto con la società ED SU IF (Bermuda) Parte_1
LTD la polizza n.11PTF8 ata “IF Portfolio International”, Controparte_2
[...]
-la polizza prevedeva il versamento di un premio unico di € 193.622,00 e il conferimento di un mandato di gestione patrimoniale in investimenti strutturati, fondi, investimenti diretti e fiduciari
-la polizza era stata stipulata a UG (CH), nella sede dell'agenzia ED SU AG, via Vegezzi n.1, presso cui aveva un rapporto BAria Parte_1
-nel mese di luglio 2014, il signor aveva liquidato la polizza, cosicché i valori sottostanti Parte_1 erano stati depositati presso la BA ED SU AG, sul conto 0456-333339-3 Per_1
-l'obiettivo era quello di far emergere i capitali esteri avvalendosi della procedura di collaborazione volontaria (c.d. Voluntary Disclosure) oggetto di un imminente provvedimento normativo
-il 15 dicembre 2014 venne infatti emanata la legge n. 186 recante: “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché del potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014
-il termine per poter aderire alla procedura di collaborazione volontaria era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2015 e poi prorogato al 31 dicembre 2015
-nel mese di giugno 2015 diede mandato al Prof. docente di diritto Parte_1 Persona_2 tributario ed avvocato fisc tt.ssa co truire la pratica di Persona_3 collaborazione volontaria avanti la competente Agenzia delle Entrate
-i professionisti incominciarono a predisporre l'attività, ma, tenuto conto della complessità della procedura e delle problematiche interpretative risolte da varie circolari dall'Agenzia delle Entrate, posticiparono al successivo mese di settembre 2015 l'inoltro della istanza di collaborazione volontaria
-il 19 agosto 2015 l'Agenzia delle Entrate della Valle d'Aosta -- Ufficio Controlli – provvide a notificare a l'invito n.100851 del 13 agosto 2015 con il quale contestava al ricorrente la sottoscrizione Parte_1 della polizza n.111PTF805664 con il versamento del premio di € 193.622,00
-l'invito n.100851 del 19 agosto 2015 faceva seguito alla segnalazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano
-i dati personali del signor erano stati infatti reperiti dal Nucleo Polizia Tributaria della Parte_1 Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n.42636/2014 RGNR Mod.21: “presso la succursale italiana della società domiciliata in Milano, Via Controparte_1 Santa Margherita n.3 (c.f./p.iva )” P.IVA_1
-nell'estratto dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate si dava atto del rinvenimento di
“documentazione di natura extracontabile da cui emerge la detenzione in paese a fiscalità privilegiata (Svizzera), da parte di soggetti italiani, di attività finanziarie formalmente denominate “polizze assicurative”
-i funzionari della Guardia di Finanza avevano scoperto all'interno dei computer dell'istituto di credito pagina 2 di 6 molteplici e-mail dei dipendenti di ove si confermava la Controparte_1 caratteristica della polizza come elemento di frapposizione tra il denaro e l'effettivo titolare
-in particolare, nel verbale dell'Agenzia delle Entrate n.0086760.25-0602015-U si legge che:
“a seguito di una perquisizione eseguita nei locali aziendali della succursale italiana di
[...]
alla fine del mese di dicembre 2014, è Controparte_3 sequestro una ingente quantità di documenti informatici tra i quali figura un elenco dei sottoscrittori delle polizze fino al giugno 2009, dove a fianco di ciascun sottoscrittore sono state indicate le informazioni sulla evoluzione delle polizze. Tale elenco corrisponde esattamente con quello ricostruito dalla Guardia di Finanza di cui si è detto sopra”
-il 23 settembre 2015 si presentò presso l'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate della Parte_1
Valle d'Aosta, assistit al fine di fornire le informazioni richieste in ordine alla Persona_2 Polizza n.111PTF805664 del 20/04/2007 (processo verbale n.2015/34083)
-il ricorrente dichiarò di aver utilizzato, per realizzare la polizza in oggetto, capitali detenuti all'estero e non dichiarati, di cui fornì l'estratto conto
-espresse la volontà di voler sanare le irregolarità commesse e chiese l'accesso ai dati oggetto del controllo per valutare un'azione di responsabilità verso la BA , tenuto conto che da tempo aveva CP_1 informato l'istituto di credito di voler regolarizzare la sua posizione con il fisco italiano.
-l'Agenzia delle Entrate stabilì che il ricorrente fosse tenuto a versare all'erario l'importo complessivo di 68.951,69
-se avesse potuto aderire alla collaborazione volontaria, avrebbe versato al fisco un importo Parte_1 di circa € 15.353,60
-pertanto, la differenza tra quanto versato all'Erario a seguito dell'accertamento e quanto avrebbe dovuto corrispondere se avesse potuto aderire alla Voluntary Disclosure rappresenta il danno del quale il ricorrente ha chiesto il risarcimento nei confronti di a causa Controparte_1 dell'illegittimo trattamento dei suoi dati personali sul territorio nazionale
-sulla base della superiore ricostruzione della fattispecie, il ricorrente ha lamentato la violazione, da parte della dell'art.13 del D.lgv. n.196 del 30 giugno 2003 Controparte_1 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
-il ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna informativa preventiva in relazione alla detenzione e al trattamento dei propri dati personali presso lo stabilimento italiano della convenuta e al fatto che “…i suoi dati erano stati comunicati dalla sede di di UG a quella italiana di CP_1 Milano…”
“…si contesta … la circostanza che il signor non abbia mai ricevuto alcuna informativa Parte_1 preventiva ai sensi dell'art.13 (Informativa) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito: il Codice) ora abrogato, ma sostituito dall'art.13 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679, in relazione alla detenzione presso la sede italiana di ed al trattamento dei suoi dati Controparte_1 personali da parte di quest'ultima, né che sia stato in alcun modo informato del fatto che i suoi dati erano stati comunicati dalla sede di di UG a quella italiana di Milano, ove, senza autorizzazione, CP_1 venivano illecitamente trattati …”
-questa omissione avrebbe impedito al ricorrente di “…esprimere il consenso esplicito al trattamento, come richiesto dall'allora vigente art.23 (Consenso) del Codice che, al terzo comma, prevede che “Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4” …” pagina 3 di 6 -l'applicazione della menzionata normativa nei confronti della convenuta è stata invocata dalla difesa del ricorrente sul disposto dell'art.5, primo e secondo comma, secondo il quale il Codice disciplina
“…il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali”
-il risarcimento dei danni derivanti dall'illecito trattamento dei dati da parte della convenuta è stato quindi richiesto ai sensi dell'art.15 del Codice privacy e dell'art.2050 c.c.
-essi corrispondono, come già riferito, alla differenza tra l'ammontare della somma versata all'Agenzia delle Entrate a seguito dell'invito n.100851 del 18 settembre 2015 (€ 68.951,66) e quella che egli avrebbe dovuto versare in caso di adesione alla procedura prevista dalla l.n.186 del 2014 (somma quantificata dal CTU in € 13.186,63)
°°°
-in sintesi, secondo la prospettazione del ricorrente, la polizza n.11PTF805664 era stata stipulata il 24 aprile 2007 con la ED SU IF (Bermuda) LTD presso la sede di UG di un'agenzia della ED SU AG
-nel luglio del 2014 le somme rivenienti dalla liquidazione della polizza erano state depositate su un conto cifrato della ED SU AG
-i dati personali del ricorrente, comprensivi della polizza del 27 aprile 2007, erano stati comunicati dalla ED SU AG alla con sede in Italia, e da questa Controparte_1 trattati senza il consenso dell'interessato
-con atto n.0714610 del 12 dicembre 2014 la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano aveva segnalato all'Agenzia delle Entrate la circostanza della stipulazione della polizza in oggetto, scoperta all'esito di una perquisizione presso gli uffici della Controparte_4
[..
legge n.186 del 5 dicembre 2014, che disciplinava l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, era stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 17 dicembre 2014
°°°
-ciò premesso, per la valutazione della fondatezza del ricorso è necessario formulare le seguenti osservazioni
-innanzitutto, i titolari dei dati personali del ricorrente (relativi al collegamento tra la stipulazione della polizza n.11PTF805664 e lo stipulante sono la controparte contrattuale e, cioè, Parte_1 [...]
e l'intermediaria svizzera con sede a UG (CH) Controparte_5 CP_1
-si tratta di Paesi, non appartenente all'Unione Europea, per i quali non si applica la disciplina prevista dalle Direttive comunitarie n.95/46/CE del 24 ottobre 1995 e n.2002/58/CE del 12 luglio 2002, rese esecutive in Italia dal d.lgv. n.196 del 2003
-ora, l'aver consapevolmente affidato i propri dati personali a società estere non soggette alla disciplina europea sul trattamento dei dati personali comporta in primo luogo che l'interessato non può dolersi del fatto che i propri dati siano stati da quelle società trasmessi alla Controparte_1
avente sede legale in Italia e, come tale, soggetta al Codice privacy
[...]
pagina 4 di 6 -la difesa del ricorrente ha pertanto allegato che titolare del trattamento dei dati sarebbe direttamente ed autonomamente la tenuta, in tale qualità, a fornire Controparte_1 all'interessato l'info e il consenso informato ai sensi dell'art.23
-in realtà, non sono state innanzitutto allegate, in termini circostanziati e specifici, la finalità del trasferimento dei dati personali dalla con sede a UG (CH) alla CP_1 [...] con sede a Milano Controparte_1
-pertanto, non è possibile stabilire se la società convenuta sia l'effettiva titolare dei dati ovvero sia stata incaricata del relativo trattamento in qualità mero responsabile, secondo le definizioni contenute nell'art.4 Cod. priv.
-in secondo luogo, il ricorso non appare sufficientemente specifico in ordine alla definizione di trattamento dei dati personali di e ai diritti che il medesimo avrebbe potuto esercitare ove fosse stato Parte_1 tempestivamente in ssesso, da parte della società italiana, delle informazioni relative all'illecito trasferimento di denaro in Paesi esteri a fiscalità privilegiata
-infatti, la condotta che è stata contestata alla è quella della Controparte_1 mera detenzione del materiale rinvenuto dalla Guardia di Finanza, con l'implicito corollario che, ove ne fosse stato prontamente informato, l'interessato ne avrebbe chiesto l'immediata distruzione o restituzione
-si tratta, pertanto, di una condotta colposa -- invocata dalla difesa sul presupposto della responsabilità extracontrattuale della società italiana (art. 15 Cod. priv. e art.2050 c.c.) – che non appare sufficientemente qualificata in termini di individuazione dei dati personali trattati e della natura della violazione delle corrette modalità di trattamento
-questa carenza sul piano dell'onere di allegazione emerge alla luce della segnalazione redatta dalla Guardia di Finanza e dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, atti nei quali si richiama la natura extracontabile della documentazione sequestrata e la rilevanza probatoria di alcune mail estratte dai computer del personale dell'Istituto BArio
-in ogni caso, assume rilievo dirimente ai fini del rigetto del ricorso, l'insussistenza del requisito dell'ingiustizia del danno patrimoniale allegato ai sensi dell'art.2043 c.c.
-la perdita lamentata dal ricorrente in termini di danno emergente equivale alla maggior somma in concreto corrisposta all'Agenzia delle Entrate rispetto a quella che l'Ente, con l'entrata in vigore della l.n.186 del 2014, avrebbe potuto pretendere in caso di adesione del contribuente alla procedura ivi prevista
-la posizione di vantaggio del quale il ricorrente lamenta la perdita si identificava, però, all'epoca della perquisizione della Guardia di Finanza, in una mera aspettativa inidonea, come tale, ad attribuire meritevolezza all'interesse del trasgressore alla tutela della propria sfera patrimoniale
-in altri termini, la sua situazione di grave irregolarità fiscale non era suscettibile di determinare il conseguimento, secondo la disciplina applicabile alla data della casuale scoperta dell'illecito trasferimento di capitali all'estero, del trattamento fiscale più favorevole intervenuto solo successivamente
-il deteriore trattamento fiscale in concreto riservatogli era “giusto” perché del tutto conforme alla più severa disciplina fiscale vigente all'epoca della scoperta dei dati personali
-in conclusione, il ricorso proposto da deve essere rigettato Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni altra domanda od eccezione rigettata, Controparte_1
pagina 5 di 6 così rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Milano, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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