Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3880 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Meloni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26/02/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Marchese, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 2. La IG è affidata ad entrambi i genitori, in armonia con le esigenze che la minore avrà a manifestare, con collocamento prevalente presso la madre.
3. I coniugi individuano, quindi, quale residenza abituale per la propria IG l'abitazione già familiare sita in Cagliari, alla via Cimarosa n. 27, piani 5-6, censita al NCEU sez. A, foglio 19, mappale 3387, sub.32, zona 1, cat. A/2, classe 1, consistenza 10,5 vani, che viene assegnata alla sig.ra con tutti gli Parte_1 arredi e beni in essa contenuti, ad eccezione di quelli strettamente personali del Sig. che verranno da questi ritirati entro il termine di novanta Parte_2 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
le parti dichiarano la conformità dello stato di fatto dell'immobile sopra individuato ai dati catastali e alle planimetrie.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente, fatta eccezione per le questioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la IG si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, con impegno per entrambi di cooperare per l'equilibrata
Pag. 2 di 6 crescita psico-fisica della minore in ogni ambito della sua vita, seguendone le naturali inclinazioni.
Al riguardo si precisa che, seppur di ordinaria amministrazione, per le questioni che concernono la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, è fatto obbligo di previa informativa e concertazione tra le parti.
Dovranno inoltre essere assunte congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la IG, ossia, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la scelta dell'indirizzo scolastico, dell'istituto pubblico o privato, la frequentazione o meno del catechismo, l'assunzione di eventuali sacramenti, la scelta del luogo di residenza, la partecipazione a viaggi o gite scolastiche;
la sottoposizione ad interventi chirurgici, il ricorso a tecniche di medicina alternativa, la sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici, etc.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita anche tutti i giorni e, in ogni caso, almeno tre pomeriggi alla settimana, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della bambina e previo accordo con la sig.ra circa giorni e Parte_1 orari, da assumersi con congruo anticipo.
Per_ 6. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre un periodo di due settimane anche non continuative.
La sig.ra trascorrerà con la IG un analogo periodo continuativo, Parte_1 durante il quale l'esercizio del diritto di visita paterno resterà sospeso.
Le parti dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo prescelto, in forma scritta e almeno due settimane prima della data prevista.
7. Le vacanze natalizie e quelle pasquali, così come tutte le altre festività, ivi inclusi i compleanni della minore e dei genitori, saranno concordate di volta in volta tra le parti e seguiranno il criterio dell'alternanza, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni della minore.
8. Le parti, nell'interesse esclusivo della IG, si impegnano a non coinvolgere la stessa in frequentazioni con eventuali nuovi partner fintanto che la relazione affettiva non avrà assunto carattere stabile e duraturo.
9. In ragione dell'adeguata indipendenza economica dei ricorrenti, ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Per_ 10. Le parti contribuiranno in via diretta al mantenimento della IG , in considerazione del fatto che il sig. si farà carico del pagamento Parte_2 integrale del mutuo e dei finanziamenti/prestiti contratti in costanza di matrimonio, come meglio precisati ai capi 13 e 14 che seguono.
11. Le stesse sosterranno in parti uguali tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la IG e che dovranno essere previamente concordate e documentate ai fini dell'eventuale rimborso, che dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa.
Pag. 3 di 6 Per spese straordinarie si intendono, salvo diverse intese tra le parti, quelle relative all'istruzione e all'educazione (ad es. per l'acquisto di testi scolastici e universitari, per assicurazioni, per tasse scolastiche e universitarie anche relative a istituti privati, per corsi e/o lezioni private di recupero, per gite scolastiche, per la mensa scolastica, la babysitter, i campi estivi, master universitari o post universitari etc.), allo sport (ad es. acquisto di attrezzatura e materiale sportivo, tasse d'iscrizione, costi per trasferte, etc.), alla salute (ad es. spese mediche non mutuabili o, comunque, particolarmente onerose, etc.).
12. Le parti convengono, quindi, che anche la retta annuale relativa all'Istituto privato Ludum-Sacro Cuore, sino a conclusione del percorso di studi, verrà ripartita in ragione del 50% ciascuna, così come il costo per l'acquisto dell'abbigliamento stagionale.
13. Le parti danno altresì atto che risultano attualmente in essere i seguenti mutui/finanziamenti:
a) un mutuo cointestato contratto per l'acquisto della casa familiare presso l'Unicredit Banca in data 27.04.2016 per l'importo di euro 210.869,19, con scadenza 30.04.2041, la cui rata mensile è pari ad euro 1.080,19;
b) un mutuo cointestato per la realizzazione del “piano casa” e la ristrutturazione dell'abitazione familiare, acceso presso l'Unicredit Banca ed erogato in data 03.03.2017 per l'importo di euro 112.000,00, con scadenza 28.02.2039, la cui rata mensile è pari ad euro 678,80;
c) un prestito erogato al sig. dalla Findomestic in data Parte_2
14.01.2019 per l'importo di euro 40.986,00, con scadenza 05.05.2028, la cui rata mensile è pari ad euro 379,50;
d) una “linea di credito” su carta Revolving intestata al sig. Parte_2 ed erogata dalla Findomestic per l'importo di euro 5.000,00, con
[...] scadenza novembre 2027, la cui rata mensile è pari ad euro 200,00;
e) un prestito intestato alla sig.ra ed erogato dalla Parte_1 [...] in data 30.08.2020 per l'importo di euro 28.032,00 con scadenza CP_1
31.7.2028, la cui rata mensile è pari ad euro 292,00, addebitata sul conto corrente intestato al sig. Parte_2
14. Il sig. si obbliga a corrispondere puntualmente i ratei mensili di cui Parte_2 ai suindicati mutui/finanziamenti/prestiti, obbligo che si estende agli eventuali ratei già scaduti ma non ancora corrisposti.
In considerazione dell'assunzione di detto obbligo, la sig.ra Parte_1 Per_ acconsente al contributo al mantenimento in via diretta della IG e si impegna a prestare la necessaria collaborazione ai fini del consolidamento finanziario che il Sig. intende richiedere relativamente ai suindicati Parte_2 mutui/finanziamenti/prestiti, ma limitatamente all'importo ad oggi complessivamente dovuto per l'estinzione degli stessi, in modo da accorparli in un'unica rata, che graverà integralmente sul medesimo.
Pag. 4 di 6 A tal riguardo il sig. dichiara che il consolidamento verrà richiesto Parte_2 per l'importo complessivo di euro 275.000,00, avrà durata ventennale e prevedrà la stipula, a sue esclusive spese, di una polizza assicurativa obbligatoria per tutti gli eventuali infortuni che possano incidere sulla capacità lavorativa del sig.
o per l'evento morte, richiesta dall'Istituto mutuante a copertura Parte_2 del 50% del debito eventualmente ancora gravante su ciascuno dei contraenti al verificarsi degli eventi assicurati.
Il sig. al fine di consentire alla sig.ra di avere esatta Parte_2 Parte_1 contezza del contenuto del consolidamento, si obbliga a fornire alla stessa tutta la documentazione bancaria inerente a detta operazione, ivi inclusa l'annessa polizza, con congruo anticipo rispetto al giorno in cui i separandi dovranno recarsi presso l'istituto di credito per la richiesta.
I ricorrenti danno atto e concordano che l'impegno della sig.ra a Parte_1 prestare la propria collaborazione ai fini della richiesta del consolidamento è subordinato al rispetto, da parte del sig. dell'obbligo - che con la Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso si assume - di stipulare la suddetta polizza, nonché di modificare, a sue esclusive spese, le due polizze già in essere e di seguito indicate, prevedendo come unica beneficiaria la Sig.ra Parte_1 affinché quest'ultima sia sempre garantita per la totalità del mutuo residuo non coperto dalla polizza assicurativa di cui sopra;
e segnatamente:
- polizza infortuni/evento morte Intesa San Paolo Assicura n. 52150006127 sottoscritta dal sig. dell'importo di euro 100.000,00 per l'evento Parte_2 morte e di € 150.000,00 per l'invalidità permanente;
- polizza Poste Italiane n. 50013268631 sottoscritta dal sig. per Parte_2 euro 200.000,00 per l'evento morte.
Fermo il diritto del Sig. di aggiornare le sopra indicate polizze in Parte_2 ragione del diminuire nel tempo del debito residuo verso la medesima banca mutuante.
Il sig. si obbliga infine a fornire alla sig.ra entro i 5 Parte_2 Parte_1 giorni successivi alla scadenza della 3 polizze di cui sopra, copia delle quietanze comprovanti l'avvenuto rinnovo, che avverrà a spese del medesimo.
15. Il sig. con riferimento alla casa familiare, dichiara di aver Parte_2 provveduto al pagamento di tutti gli oneri condominiali, sia ordinari che straordinari e che, pertanto, ad oggi, non sussistono debiti nei confronti del condominio.
A tal riguardo, il medesimo manleva fin d'ora la sig.ra da qualsiasi Parte_1 obbligo di pagamento con riferimento al pregresso periodo di coabitazione.
Per_ 16. Le parti si obbligano a trasferire alla IG la nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore di entrambi i genitori, dell'immobile sito in Cagliari alla via Cimarosa n. 27, piani 5-6, censita al NCEU sez. A, foglio 19, mappale 3387, sub. 32, zona 1, cat. A/2, classe 1, consistenza 10,5 vani.
Pag. 5 di 6 Tutte le spese relative a detto trasferimento, comprese quelle notarili, saranno a carico della sig.ra la quale, in ragione di ciò, avrà il diritto di Parte_1 stabilire la data entro la quale stipulare il rogito notarile, anche in base alla propria disponibilità economica, con obbligo di comunicare con congruo anticipo al sig. la relativa data. Parte_2
17. I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, nonché all'inserimento della IG nei rispettivi documenti, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza e/o di domicilio entro i successivi trenta giorni.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 6 di 6