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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 188/2022 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Resistente
Oggi 13 gennaio 2025 ad ore 12,50 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. PALTRICCIA SIMONE oggi sostituito dall'avv. ELLENORA Parte_1 CENSI la quale si riporta integralmente al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso e deposita la sentenza n. 26 del 27 gennaio 2024 Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia, che ha accolto il parallelo ricorso contro l' , in linea con le sentenze del Trib. Firenze n. 831/2017 e Corte appello CP_2 dell'Aquila 1018/2022 di poter depositare la sente
Per , l'avv. SVEVA STANCATI e Controparte_1 la Dott.ssa ENRICHETTA BOGINI le quali si riportano ai propri scritti difensivi ed in particolare alle conclusionali depositate insistendo per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 19,06, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 188/2022R.G. promossa da:
- C.F , nato a [...] ( PG ) il 17/07/1954 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della con sede legale in Corciano Parte_2 P.IVA_1
(PG) Via P. Togliatti 28, - elettivamente domiciliati in , Via Campo di Marte n. 14/I, CP_1 presso lo Studio del loro procuratore Avv. Simone Paltriccia - p.e.c.
- che li rappresenta e difende in forza di procura Email_1 speciale apposta in calce al ricorso
- ricorrenti
contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore, Ing. Dirigente dell Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
, domiciliato presso lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentata
[...] Controparte_1 in udienza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 dai funzionari dell'Ente
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… Nel merito
ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso,
l'illegittimità e/o l'erroneità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, nonché degli atti presupposti alla medesima (Verbale unico di Accertamento e Notificazione n.
PG00000/2019-702-01 del 17.12.2015 dell Parte_3
pagina 2 di 14 dell ), e per l'effetto ANNULLARE, in tutto o in Controparte_1 parte, i suddetti atti.
In Via subordinata disporre la riduzione al minimo edittale delle sanzioni applicate e/o rideterminare l'importo delle stesse
In ogni caso
CONDANNARE l , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante in carica pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio.”.
Conclusioni parte resistente: “… Voglia …. rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 603/2021 prot. n. 29493 del
7.12.21 resa nei confronti di e della società e gli atti Parte_1 Parte_2 pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 secondo cui: “in caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato in data 14 gennaio 2022, il Sig. in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della soc. ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'Ordinanza Ingiunzione n. 603/2021 prot. n. 29493 del 7.12.21, emanata dall
[...]
, con la quale si ingiungeva ai ricorrenti il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 31.133,34, oltre spese di notifica, chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva ed inoltre di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità dell'Ordinanza ingiunzione impugnata e del presupposto verbale di accertamento e notificazione o, in subordine, di disporre la riduzione al minimo edittale delle sanzioni applicate e/o di rideterminare l'importo delle stesse. pagina 3 di 14 Le sanzioni applicate erano riferite alle seguenti violazioni:
1. Art. 33, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 - Mancato rispetto della forma scritta per il contratto di somministrazione (sanzione all'utilizzatore): punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, poiché è stato indicato nel contratto di somministrazione un numero di lavoratori errato
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00, art. 40, comma, 1, D. Lgs.
N. 81/2015);
2. Art. 36, comma 3, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 - omessa comunicazione contratti di somministrazione conclusi: punto 2) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, poiché non ha comunicato alle OOSS il numero dei contratti di somministrazione conclusi (sanzione pecuniaria amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00, art. 40, comma 1 e 2, D. Lgs. N. 81/2015);
3. art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - interposizione illecito da pseudo-appalto -Appaltante: punto 3) delia notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver concluso un appalto non genuino con la società M&G CO per 505 gg (sanzione pecuniaria amministrativa di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (importo maggiorato del
20% a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1 della
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00, art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N.
8/2016);
Proponevano i ricorrenti i seguenti motivi di ricorso:
1- l'illegittimità del verbale di accertamento e degli atti conseguenti per erronea indicazione dei dati anagrafici e del Codice Fiscale del responsabile aziendale e trasgressore;
2- l'illegittimità del verbale di accertamento e degli atti conseguenti per la violazione dell'art. 14 della l. n. 689/81;
3- l'illegittimità del verbale di accertamento e degli atti conseguenti per la violazione degli Par articoli 75, 79-80 e 84 del D. Lgs. n. 276/2003 e della circolare n. 9 del 1.6.18;
4- l'inapplicabilità delle sanzioni relative alla illegittimità del contratto di somministrazione;
5- l'insussistenza di una somministrazione fraudolenta tra M&G CO.; Pt_5
6- l'erroneità delle somme richieste a titolo di sanzione;
7- la validità della certificazione del contratto di appalto;
pagina 4 di 14 8- la congruità del livello E attribuito dall'azienda al Sig. sulla base delle Parte_6 mansioni esercitate e la infondatezza della contestazione dello straordinario da questo effettuato;
9- la negazione dell'attività lavorativa prestata dal Sig. dal 1.6.17 al 8.6.18; Parte_7
10- l'illegittimità della pretesa contributiva per il lavoro assertivamente prestato dai Sig.ri
CP_5 CP_6
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
In materia di somministrazione di manodopera l'art. 30 del D. Lgs. 5 giugno 2015, n. 81, prevede: “1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse
e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”.
Dunque, il potere organizzativo e direttivo datoriale compete all'utilizzatore, mentre il potere disciplinare viene esercitato, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del predetto D. L.gs., dal somministratore.
Sebbene i trattamenti retributivi e contributivi siano posti dalla norma a carico del somministratore, l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere detti trattamenti, salvo diritto di rivalsa (art. 35, comma 2).
L'art. 33, al comma 1, lett. b) impone, oltre alla forma scritta del contratto di somministrazione, anche l'indicazione il numero dei lavoratori da somministrare: “1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: .... b) il numero dei lavoratori da somministrare;
…”.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 36, comma 3: “3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato,
pagina 5 di 14 comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.”.
Le eventuali violazioni delle norme appena richiamate, secondo l'art. 40 del D. Lgs. 81/2015, vengono sanzionate nel modo che segue: “1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.”.
Risultano pertanto legittimamente contestate ed applicate all'utilizzatore entrambe le sanzioni indicate nei punti 1 e 2 dell'O.I. opposta riferite, da un lato, alla mancanza di forma scritta, con riferimento all'obbligo di indicazione nel contratto di somministrazione del corretto numero di lavoratori interessati dalla somministrazione e, dall'altro, alla omessa comunicazione dei contratti di somministrazione conclusi, per non aver comunicato alle
OOSS il numero dei contratti di somministrazione conclusi.
Corretta appare anche la determinazione della sanzione rispettivamente applicata, come descritta nella medesima ordinanza, pari, quanto alla lettera a), riferita alla violazione n. 1 ad
€ 416,67 e quanto alla lettera b), per la violazione di cui al punto n. 2 ad € 416,67, in quanto corrispondenti ad un terzo del massimo della sanzione edittale, in luogo del doppio del minimo previsto dalla norma che sarebbe risultato meno favorevole per l'ingiunto.
Ne sussistono dubbi che alla violazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 81/2015, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, debba ritenersi applicabile la sanzione prevista sia nei confronti del somministratore che dell'utilizzatore e, del resto, la violazione dell'art. 36, comma 3, è specificatamente prevista per il solo utilizzatore, odierno ricorrente.
Quanto all'appalto di manodopera l'art. 29, comma 1, prevede che: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche pagina 6 di 14 risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”, mentre, l'art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016, a sua volta dispone: “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1,
l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione
… .”.
Come correttamente riporta l'O.I. opposta, l'importo della suddetta sanzione, che in ogni caso non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016), deve essere inoltre maggiorato del 20% a decorrere dal
01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
L'art. 1655 c.c. a sua volta prevede che: “L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”.
In particolare, la condizione minimale, stabilita per legge, deve almeno consistere nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto da parte dell'appaltatore, oltreché nella assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
E le prove testimoniali assunte in corso di causa, nonché le dichiarazioni dei lavoratori rese nella fase ispettiva dell'accertamento, peraltro integralmente confermate in udienza da parte dei dichiaranti, hanno fornito la prova certa che il contratto di appalto, stipulato dalla parte ricorrente con la società appaltatrice, configura un'ipotesi di somministrazione illecita.
Il primo teste di parte ricorrente, sig. affermava senza ombra di dubbio che CP_7 durante la vigenza dei contratti di appalto tra M&G Co., stipulato dal Parte_2 giugno 2017 e successivamente rinnovati, le direttive, sia in termini di organizzazione e modalità di espletamento dei servizi, sia in termini di orari di espletamento degli stessi non erano in alcun modo impartite dai referenti della società appaltatrice, ma dal sig. Parte_1
Allo stesso modo, il lavoratore confermava di ricevere le direttive di lavoro Pt_7 esclusivamente dal Parte_1
pagina 7 di 14 Dalle dichiarazioni dei lavoratori in atti, e emergeva poi che il contratto di Parte_6 Pt_7 lavoro con la società appaltatrice era stato loro sottoposto per la firma dal presso Parte_1 la sede della soc. n Corciano e che i lavoratori non avevano intrattenuto rapporti CP_8 con dipendenti della M&G Co., salvo che per le questioni burocratiche e/o contrattuali.
Difettava dunque totalmente l'organizzazione del servizio in capo all'appaltatore ed il potere di direzione e vigilanza di tutto il personale era quindi concentrato in capo al committente, circostanze queste totalmente incompatibili con la sussistenza di un appalto.
Deve pertanto ritenersi confermata, sotto questo profilo, la tesi della resistente
Amministrazione e dunque il quarto ed il quinto motivo di ricorso debbono essere disattesi.
Infondato è inoltre il primo dei motivi di ricorso, riferito all'errata indicazione dei dati anagrafici e del Codice Fiscale del responsabile aziendale e trasgressore, in quanto le notifiche degli atti di accertamento sono state rivolte allo stesso ed alla società Parte_1 dovendosi ritenere che l'errore è stato peraltro emendato nella Parte_2
Ordinanza di Ingiunzione opposta.
Né vi è stata violazione dell'art. 14 della l. n. 689/81, dedotta con il secondo motivo di ricorso, per intervenuta decadenza dei termini di contestazione delle violazioni, alla luce del noto arresto della S.C. per il quale: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.” Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681.
Detto termine, riferibile al periodo intercorrente tra la data del primo accesso ispettivo del 22 novembre 2018 e quella del verbale ispettivo conclusivo dell'accertamento, verbale unico di accertamento del 7 maggio 2019, deve tenere conto sia della complessa attività di indagine, che dunque non può farsi coincidere con la generica e approssimativa percezione del fatto da parte degli accertatori, ma con la conclusione delle indagini ivi incluso il tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti.
L'ITL, in comparsa ha peraltro indicato puntualmente le numerose attività ispettive compiute nel periodo, tenendo conto che l'accertamento, come riferisce la resistente difesa, non era pagina 8 di 14 circoscritto al solo rapporto tra la soc. e la M&G Co., ma alla Parte_2 complessiva attività di somministrazione di manodopera di quest'ultima.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere dunque disatteso.
Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce l'illegittimità del verbale di accertamento e degli atti conseguenti per la violazione degli articoli 75, 79 - 80 e 84 del D. Par Lgs. n. 276/2003 e della circolare n. 9 del 1.6.18.
Nella sostanza si deduce che le sanzioni conseguenti all'illecita somministrazione di manodopera e, per quanto di interesse in questa sede all'appalto illecito di manodopera, non potevano essere comminate se non prima dell'esperimento della procedura conciliativa ai sensi del comma 4, dell'art. 80, del D. lgs n. 276/2003: “Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile” e solo dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo
(obbligatorio) di conciliazione, è possibile per l'organo di vigilanza promuovere ricorso al
Giudice del Lavoro ex art. 413 c.p.c. o al T.a.r..
Quanto precede tuttavia non può prescindere dalla legittima costituzione della che, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 276/03, può rilasciare la certificazione di CP_9 quei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro e dunque anche del contratto di appalto di cui si discute del 5.8.17, intervenuto tra M&G CO e la società Parte_2
Quanto agli organi abilitati alla certificazione, l'art. Art. 76, comma 1, prevede per quanto di interesse: “1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
…”.
La certificazione ottenuta dalla parte ricorrente è stata rilasciata dalla Commissione di
Certificazione costituita presso l'Ente Paritetico Bilaterale ENBLI di Roma, versata in atti in data
16 aprile 2018, dunque successivamente alla conclusione del contratto di appalto, in relazione alla quale l'ITL ne deduce l'inefficacia o comunque l'invalidità in quanto rilasciata da soggetto costituito in assenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del D.
Lgs. n. 276/2003 ove si chiarisce la natura degli enti bilaterali: “h) "enti bilaterali": organismi
pagina 9 di 14 costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
”.
La parte ricorrente si limitata a fornire la certificazione rilasciata in suo favore, chiedendo poi al giudice, a sostegno della legittimità della stessa ed ai sensi dell'art. 210 e/o 213 c.p.c., di acquisire informazioni e/o di disporre la produzione di documentazione da parte “della
Commissione di certificazione unitaria dei 9 macro settori, come individuata in ricorso e nella documentazione allegata allo stesso, e nella specie: copia conforme della convenzione stipulata tra gli Enti Bilaterali che ha portato alla costituzione della medesima Commissione di certificazione e/o di documentazione comprovante gli Enti Bilaterali e/o le parti sociali che hanno costituito la stessa, nonché eventuali pronunce giurisprudenziale e/o altri attestati di riconoscimento della validità sul piano giuridico di certificazioni di contratti eseguite dalla
Commissione stessa.”.
Ha chiesto inoltre, di acquisire, informazioni e/o di disporre la produzione di documentazione da parte dell e/o degli Enti Bilaterali, di copia delle convenzioni stipulate tra numerosi CP_2 enti Bilaterali e l nonché di indicazione dei rispettivi codici UNIEMENS, per la riscossione CP_2 delle trattenute previste dal CCNL di emanazione e di informazioni e documentazione comprovante le parti sociali che hanno dato luogo alla costituzione dei suddetti Enti bilaterali.
L'istanza, tuttavia, non è stata accolta in quanto in contrasto con il dettato dell'art. 210
c.p.c.: “Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118,
l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte
[94 disp. att.], può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento
o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.”, tenendo conto che l'ordine di esibizione non può essere disposto se la parte istante non dimostra che la prova non sia acquisibile in altro modo: “… secondo consolidata giurisprudenza di questa pagina 10 di 14 Corte, il potere di ordinare l'esibizione di documenti rappresenta una deroga al principio di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. n. 12782/2003), con la conseguenza che la cosa o il documento possono formare oggetto di una richiesta di esibizione soltanto nel caso in cui risulti provato che non possano essere diversamente acquisiti (Cass. n. 9522/2012) e, d'altro lato, siano indispensabili alla parte per provare un determinato fatto (Cass. n. 10916/2003).
In ogni caso, ogni statuizione del giudice di merito in materia non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 9852/2022).
Occorre qui ribadire il principio (più volte affermato da questa Corte: cfr. tra le tante Cass. n.
5908/2004), secondo cui non è dato addivenire ad una esibizione officiosa di documentazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde.” Cassazione Civile,
Sezione terza, ordinanza n. 32166 del 20 novembre 2023.
Detta richiesta, a prescindere dalla sua ampiezza e genericità, deve ritenersi inammissibile in quanto tendente ad invertire l'onere della prova, che indubitabilmente, gravava sulla medesima parte ricorrente, trattandosi di documenti comunque reperibili dalla medesima parte nel rispetto del principio dispositivo e, peraltro la parte ricorrente non ha in alcun modo provato che la documentazione richiesta non potesse essere diversamente acquisita.
Per contro la parte resistente ha prodotto in giudizio una Sentenza del Tribunale di Trento (n.
128 del 2020) che ha ben chiarito la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 276/2003 in capo alla Commissione certificatrice istituita presso l'EMBLI di Roma in una controversia che vedeva coinvolta la società M&G, pur in diversa ragione sociale.
La Sentenza, in toto condivisibile, in primo luogo per le motivazioni circa la ripartizione dell'onere della prova, fornisce inoltre una diffusa disamina tesa a verificare se le associazioni dei datori e dei lavoratori che avevano costituito l'ente bilaterale ENBLI di Roma, fossero le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative: “Ne consegue che era onere della società opponente offrire la prova dell'esistenza della circostanza contestata, vale a dire che le associazioni dei datori e dei lavoratori, che hanno costituito l'ente bilaterale ENBLI di Roma, fossero le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Sennonché la società opponente, né in sede di ricorso introduttivo, né nelle note di trattazione scritta ex ari 83 co,7, lett. h) DI 17.3.2020, n. 18 conv. in L 24.4.2020, n. 27, pagina 11 di 14 depositate in data 12.6.2010, ha allegato e tanto meno offerto di provare alcun elemento di fatto pertinente alla circostanza che l'ente bilaterale ENBLI di Roma, presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di appalto de quo, fosse stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, Ciò anche in ragione del fatto che le difese svolte sul punto dalla società opponente sono consistite nella contestazione del criterio utilizzato dal SERVIZIO RO (che l'opponente, come si è già evidenziato, ha erroneamente individuato in quello della ''maggiore rappresentatività", mentre il SERVIZIO RO ha applicato quello della "maggiore rappresentatività comparativa").
In definitiva la certificazione, effettuata in data 28.5.2018, dalla commissione istituita presso
l'ente bilaterale ENBLI, in ordine al contratto di appalto stipulato, in data 9.4.2018, tra la società (……..) quale committente, e la società opponente, quale appaltatrice, non può rivestire l'efficacia giuridica prevista dall'art. 79 co 1 d.lgs. 276/2003 perché le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, che hanno costituito quell'ente bilaterale, non sono le associazioni comparativamente più rappresentative.”.
Par Quanto precede trova riscontro anche nella Circolare n. 4 del 12/02/2018, la quale, in riferimento alle numerose attività di certificazione dei contratti di lavoro da parte di soggetti totalmente privi dei requisiti per svolgere tale attività, avverte: “In particolare ci si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R.
n. 177/2011, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – ivi compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione.
In primo luogo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Va da sé che, qualora tale requisito sia carente – e quindi l'Ente sia costituito da
Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l'Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D. Lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l'attività di certificazione.
pagina 12 di 14 Sulla base di quanto rappresentato il personale ispettivo potrà quindi operare, nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche dell'atto certificativo, adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio.”.
Anche il terzo motivo di ricorso deve essere in conseguenza di quanto precede disatteso, non essendo stata prodotta la prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma
1, lettera h) del D. Lgs. n. 276/2003 in capo alla Commissione certificatrice istituita presso l'EMBLI di Roma e per le stesse ragioni anche il settimo motivo di ricorso, riferito alla dedotta validità della certificazione del contratto di appalto.
Con il sesto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l'erroneità delle somme richieste a titolo di sanzione, quale conseguenza dell'illeceità dell'appalto.
Il motivo è infondato.
Come emerge dal punto n. 3 dell'O.I. opposta e come sostenuto dalla resistente
Amministrazione, il calcolo delle somme ingiunte è stato effettuato, con riferimento all'occupazione dei lavoratori e per il periodo dell'attività Parte_6 Parte_7 lavorativa prestata in costanza di appalto, full time, rispettivamente, dal 9.8.17 al 31.1.19 e dal 9.8.17 al 29.3.18.
La sanzione, riportata in precedenza quale punto 3 dell'Ordinanza ingiunzione, si riferisce ad ogni lavoratore occupato e ad ogni giornata di occupazione per i periodi ivi indicati e con la e per il periodo dell'attività lavorativa prestata in costanza di Parte_6 Parte_7 appalto, full time, rispettivamente, dal 9.8.17 al 31.1.19 e dal 9.8.17 al 29.3.18, ed è stata correttamente calcolata, ai sensi dell'art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e s.m.i. in € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, successivamente maggiorata del 20% a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
I residui motivi di ricorso, riferiti alla congruità del livello retributivo attribuito dall'azienda al Sig.
e dello straordinario effettuato da quest'ultimo, alla contestazione circa Parte_6
l'attività lavorativa prestata dal Sig. dal 1.6.17 al 8.6.18 ed alla illegittimità della Parte_7 pretesa contributiva per il lavoro assertivamente prestato dai lavoratori e CP_5 debbono ritenersi infine inammissibili in sede di ricorso di Opposizione ad CP_6
Ordinanza di Ingiunzione, non essendo state applicate sanzioni di sorta per le violazioni contestate.
pagina 13 di 14 Infatti dalla riqualificazione del livello retributivo e di mancata attribuzione dello straordinario al sig. non sono derivate sanzioni amministrative, tenendo conto che gli obblighi Parte_6 retributivi, previdenziali e assicurativi, eventualmente connessi, sarebbero semmai maturati e dunque opponibili nei confronti del lavoratore o dei competenti enti di previdenza ed assicurativi, ma non in sede di impugnazione dell'Ordinanza ingiunzione.
Ciò vale anche per la posizione del lavoratore di nel periodo precedente alla Persona_1 riassunzione del lavoratore alle dipendenze di così come per i lavoratori CP_10
CP_5 CP_6
Pertanto, per tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
− rigetta il ricorso proposto dal ricorrente in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della società e, per l'effetto, Parte_2 conferma l'Ordinanza Ingiunzione opposta, n. 603/2021 prot. n. 29493 del 7.12.21, emanata dall di;
Controparte_1 CP_1
− revoca la disposta sospensione della provvisoria esecutività dell'O.I. opposta;
− pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente amministrazione nella misura di €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 188/2022 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Resistente
Oggi 13 gennaio 2025 ad ore 12,50 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. PALTRICCIA SIMONE oggi sostituito dall'avv. ELLENORA Parte_1 CENSI la quale si riporta integralmente al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso e deposita la sentenza n. 26 del 27 gennaio 2024 Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia, che ha accolto il parallelo ricorso contro l' , in linea con le sentenze del Trib. Firenze n. 831/2017 e Corte appello CP_2 dell'Aquila 1018/2022 di poter depositare la sente
Per , l'avv. SVEVA STANCATI e Controparte_1 la Dott.ssa ENRICHETTA BOGINI le quali si riportano ai propri scritti difensivi ed in particolare alle conclusionali depositate insistendo per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 19,06, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 188/2022R.G. promossa da:
- C.F , nato a [...] ( PG ) il 17/07/1954 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della con sede legale in Corciano Parte_2 P.IVA_1
(PG) Via P. Togliatti 28, - elettivamente domiciliati in , Via Campo di Marte n. 14/I, CP_1 presso lo Studio del loro procuratore Avv. Simone Paltriccia - p.e.c.
- che li rappresenta e difende in forza di procura Email_1 speciale apposta in calce al ricorso
- ricorrenti
contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore, Ing. Dirigente dell Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
, domiciliato presso lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentata
[...] Controparte_1 in udienza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 dai funzionari dell'Ente
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… Nel merito
ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso,
l'illegittimità e/o l'erroneità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, nonché degli atti presupposti alla medesima (Verbale unico di Accertamento e Notificazione n.
PG00000/2019-702-01 del 17.12.2015 dell Parte_3
pagina 2 di 14 dell ), e per l'effetto ANNULLARE, in tutto o in Controparte_1 parte, i suddetti atti.
In Via subordinata disporre la riduzione al minimo edittale delle sanzioni applicate e/o rideterminare l'importo delle stesse
In ogni caso
CONDANNARE l , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante in carica pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio.”.
Conclusioni parte resistente: “… Voglia …. rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 603/2021 prot. n. 29493 del
7.12.21 resa nei confronti di e della società e gli atti Parte_1 Parte_2 pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 secondo cui: “in caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato in data 14 gennaio 2022, il Sig. in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della soc. ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'Ordinanza Ingiunzione n. 603/2021 prot. n. 29493 del 7.12.21, emanata dall
[...]
, con la quale si ingiungeva ai ricorrenti il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 31.133,34, oltre spese di notifica, chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva ed inoltre di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità dell'Ordinanza ingiunzione impugnata e del presupposto verbale di accertamento e notificazione o, in subordine, di disporre la riduzione al minimo edittale delle sanzioni applicate e/o di rideterminare l'importo delle stesse. pagina 3 di 14 Le sanzioni applicate erano riferite alle seguenti violazioni:
1. Art. 33, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 - Mancato rispetto della forma scritta per il contratto di somministrazione (sanzione all'utilizzatore): punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, poiché è stato indicato nel contratto di somministrazione un numero di lavoratori errato
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00, art. 40, comma, 1, D. Lgs.
N. 81/2015);
2. Art. 36, comma 3, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 - omessa comunicazione contratti di somministrazione conclusi: punto 2) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, poiché non ha comunicato alle OOSS il numero dei contratti di somministrazione conclusi (sanzione pecuniaria amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00, art. 40, comma 1 e 2, D. Lgs. N. 81/2015);
3. art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - interposizione illecito da pseudo-appalto -Appaltante: punto 3) delia notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver concluso un appalto non genuino con la società M&G CO per 505 gg (sanzione pecuniaria amministrativa di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (importo maggiorato del
20% a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1 della
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00, art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N.
8/2016);
Proponevano i ricorrenti i seguenti motivi di ricorso:
1- l'illegittimità del verbale di accertamento e degli atti conseguenti per erronea indicazione dei dati anagrafici e del Codice Fiscale del responsabile aziendale e trasgressore;
2- l'illegittimità del verbale di accertamento e degli atti conseguenti per la violazione dell'art. 14 della l. n. 689/81;
3- l'illegittimità del verbale di accertamento e degli atti conseguenti per la violazione degli Par articoli 75, 79-80 e 84 del D. Lgs. n. 276/2003 e della circolare n. 9 del 1.6.18;
4- l'inapplicabilità delle sanzioni relative alla illegittimità del contratto di somministrazione;
5- l'insussistenza di una somministrazione fraudolenta tra M&G CO.; Pt_5
6- l'erroneità delle somme richieste a titolo di sanzione;
7- la validità della certificazione del contratto di appalto;
pagina 4 di 14 8- la congruità del livello E attribuito dall'azienda al Sig. sulla base delle Parte_6 mansioni esercitate e la infondatezza della contestazione dello straordinario da questo effettuato;
9- la negazione dell'attività lavorativa prestata dal Sig. dal 1.6.17 al 8.6.18; Parte_7
10- l'illegittimità della pretesa contributiva per il lavoro assertivamente prestato dai Sig.ri
CP_5 CP_6
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
In materia di somministrazione di manodopera l'art. 30 del D. Lgs. 5 giugno 2015, n. 81, prevede: “1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse
e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”.
Dunque, il potere organizzativo e direttivo datoriale compete all'utilizzatore, mentre il potere disciplinare viene esercitato, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del predetto D. L.gs., dal somministratore.
Sebbene i trattamenti retributivi e contributivi siano posti dalla norma a carico del somministratore, l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere detti trattamenti, salvo diritto di rivalsa (art. 35, comma 2).
L'art. 33, al comma 1, lett. b) impone, oltre alla forma scritta del contratto di somministrazione, anche l'indicazione il numero dei lavoratori da somministrare: “1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: .... b) il numero dei lavoratori da somministrare;
…”.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 36, comma 3: “3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato,
pagina 5 di 14 comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.”.
Le eventuali violazioni delle norme appena richiamate, secondo l'art. 40 del D. Lgs. 81/2015, vengono sanzionate nel modo che segue: “1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.”.
Risultano pertanto legittimamente contestate ed applicate all'utilizzatore entrambe le sanzioni indicate nei punti 1 e 2 dell'O.I. opposta riferite, da un lato, alla mancanza di forma scritta, con riferimento all'obbligo di indicazione nel contratto di somministrazione del corretto numero di lavoratori interessati dalla somministrazione e, dall'altro, alla omessa comunicazione dei contratti di somministrazione conclusi, per non aver comunicato alle
OOSS il numero dei contratti di somministrazione conclusi.
Corretta appare anche la determinazione della sanzione rispettivamente applicata, come descritta nella medesima ordinanza, pari, quanto alla lettera a), riferita alla violazione n. 1 ad
€ 416,67 e quanto alla lettera b), per la violazione di cui al punto n. 2 ad € 416,67, in quanto corrispondenti ad un terzo del massimo della sanzione edittale, in luogo del doppio del minimo previsto dalla norma che sarebbe risultato meno favorevole per l'ingiunto.
Ne sussistono dubbi che alla violazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 81/2015, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, debba ritenersi applicabile la sanzione prevista sia nei confronti del somministratore che dell'utilizzatore e, del resto, la violazione dell'art. 36, comma 3, è specificatamente prevista per il solo utilizzatore, odierno ricorrente.
Quanto all'appalto di manodopera l'art. 29, comma 1, prevede che: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche pagina 6 di 14 risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”, mentre, l'art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016, a sua volta dispone: “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1,
l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione
… .”.
Come correttamente riporta l'O.I. opposta, l'importo della suddetta sanzione, che in ogni caso non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016), deve essere inoltre maggiorato del 20% a decorrere dal
01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
L'art. 1655 c.c. a sua volta prevede che: “L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”.
In particolare, la condizione minimale, stabilita per legge, deve almeno consistere nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto da parte dell'appaltatore, oltreché nella assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
E le prove testimoniali assunte in corso di causa, nonché le dichiarazioni dei lavoratori rese nella fase ispettiva dell'accertamento, peraltro integralmente confermate in udienza da parte dei dichiaranti, hanno fornito la prova certa che il contratto di appalto, stipulato dalla parte ricorrente con la società appaltatrice, configura un'ipotesi di somministrazione illecita.
Il primo teste di parte ricorrente, sig. affermava senza ombra di dubbio che CP_7 durante la vigenza dei contratti di appalto tra M&G Co., stipulato dal Parte_2 giugno 2017 e successivamente rinnovati, le direttive, sia in termini di organizzazione e modalità di espletamento dei servizi, sia in termini di orari di espletamento degli stessi non erano in alcun modo impartite dai referenti della società appaltatrice, ma dal sig. Parte_1
Allo stesso modo, il lavoratore confermava di ricevere le direttive di lavoro Pt_7 esclusivamente dal Parte_1
pagina 7 di 14 Dalle dichiarazioni dei lavoratori in atti, e emergeva poi che il contratto di Parte_6 Pt_7 lavoro con la società appaltatrice era stato loro sottoposto per la firma dal presso Parte_1 la sede della soc. n Corciano e che i lavoratori non avevano intrattenuto rapporti CP_8 con dipendenti della M&G Co., salvo che per le questioni burocratiche e/o contrattuali.
Difettava dunque totalmente l'organizzazione del servizio in capo all'appaltatore ed il potere di direzione e vigilanza di tutto il personale era quindi concentrato in capo al committente, circostanze queste totalmente incompatibili con la sussistenza di un appalto.
Deve pertanto ritenersi confermata, sotto questo profilo, la tesi della resistente
Amministrazione e dunque il quarto ed il quinto motivo di ricorso debbono essere disattesi.
Infondato è inoltre il primo dei motivi di ricorso, riferito all'errata indicazione dei dati anagrafici e del Codice Fiscale del responsabile aziendale e trasgressore, in quanto le notifiche degli atti di accertamento sono state rivolte allo stesso ed alla società Parte_1 dovendosi ritenere che l'errore è stato peraltro emendato nella Parte_2
Ordinanza di Ingiunzione opposta.
Né vi è stata violazione dell'art. 14 della l. n. 689/81, dedotta con il secondo motivo di ricorso, per intervenuta decadenza dei termini di contestazione delle violazioni, alla luce del noto arresto della S.C. per il quale: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.” Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681.
Detto termine, riferibile al periodo intercorrente tra la data del primo accesso ispettivo del 22 novembre 2018 e quella del verbale ispettivo conclusivo dell'accertamento, verbale unico di accertamento del 7 maggio 2019, deve tenere conto sia della complessa attività di indagine, che dunque non può farsi coincidere con la generica e approssimativa percezione del fatto da parte degli accertatori, ma con la conclusione delle indagini ivi incluso il tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti.
L'ITL, in comparsa ha peraltro indicato puntualmente le numerose attività ispettive compiute nel periodo, tenendo conto che l'accertamento, come riferisce la resistente difesa, non era pagina 8 di 14 circoscritto al solo rapporto tra la soc. e la M&G Co., ma alla Parte_2 complessiva attività di somministrazione di manodopera di quest'ultima.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere dunque disatteso.
Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce l'illegittimità del verbale di accertamento e degli atti conseguenti per la violazione degli articoli 75, 79 - 80 e 84 del D. Par Lgs. n. 276/2003 e della circolare n. 9 del 1.6.18.
Nella sostanza si deduce che le sanzioni conseguenti all'illecita somministrazione di manodopera e, per quanto di interesse in questa sede all'appalto illecito di manodopera, non potevano essere comminate se non prima dell'esperimento della procedura conciliativa ai sensi del comma 4, dell'art. 80, del D. lgs n. 276/2003: “Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile” e solo dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo
(obbligatorio) di conciliazione, è possibile per l'organo di vigilanza promuovere ricorso al
Giudice del Lavoro ex art. 413 c.p.c. o al T.a.r..
Quanto precede tuttavia non può prescindere dalla legittima costituzione della che, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 276/03, può rilasciare la certificazione di CP_9 quei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro e dunque anche del contratto di appalto di cui si discute del 5.8.17, intervenuto tra M&G CO e la società Parte_2
Quanto agli organi abilitati alla certificazione, l'art. Art. 76, comma 1, prevede per quanto di interesse: “1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
…”.
La certificazione ottenuta dalla parte ricorrente è stata rilasciata dalla Commissione di
Certificazione costituita presso l'Ente Paritetico Bilaterale ENBLI di Roma, versata in atti in data
16 aprile 2018, dunque successivamente alla conclusione del contratto di appalto, in relazione alla quale l'ITL ne deduce l'inefficacia o comunque l'invalidità in quanto rilasciata da soggetto costituito in assenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del D.
Lgs. n. 276/2003 ove si chiarisce la natura degli enti bilaterali: “h) "enti bilaterali": organismi
pagina 9 di 14 costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
”.
La parte ricorrente si limitata a fornire la certificazione rilasciata in suo favore, chiedendo poi al giudice, a sostegno della legittimità della stessa ed ai sensi dell'art. 210 e/o 213 c.p.c., di acquisire informazioni e/o di disporre la produzione di documentazione da parte “della
Commissione di certificazione unitaria dei 9 macro settori, come individuata in ricorso e nella documentazione allegata allo stesso, e nella specie: copia conforme della convenzione stipulata tra gli Enti Bilaterali che ha portato alla costituzione della medesima Commissione di certificazione e/o di documentazione comprovante gli Enti Bilaterali e/o le parti sociali che hanno costituito la stessa, nonché eventuali pronunce giurisprudenziale e/o altri attestati di riconoscimento della validità sul piano giuridico di certificazioni di contratti eseguite dalla
Commissione stessa.”.
Ha chiesto inoltre, di acquisire, informazioni e/o di disporre la produzione di documentazione da parte dell e/o degli Enti Bilaterali, di copia delle convenzioni stipulate tra numerosi CP_2 enti Bilaterali e l nonché di indicazione dei rispettivi codici UNIEMENS, per la riscossione CP_2 delle trattenute previste dal CCNL di emanazione e di informazioni e documentazione comprovante le parti sociali che hanno dato luogo alla costituzione dei suddetti Enti bilaterali.
L'istanza, tuttavia, non è stata accolta in quanto in contrasto con il dettato dell'art. 210
c.p.c.: “Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118,
l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte
[94 disp. att.], può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento
o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.”, tenendo conto che l'ordine di esibizione non può essere disposto se la parte istante non dimostra che la prova non sia acquisibile in altro modo: “… secondo consolidata giurisprudenza di questa pagina 10 di 14 Corte, il potere di ordinare l'esibizione di documenti rappresenta una deroga al principio di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. n. 12782/2003), con la conseguenza che la cosa o il documento possono formare oggetto di una richiesta di esibizione soltanto nel caso in cui risulti provato che non possano essere diversamente acquisiti (Cass. n. 9522/2012) e, d'altro lato, siano indispensabili alla parte per provare un determinato fatto (Cass. n. 10916/2003).
In ogni caso, ogni statuizione del giudice di merito in materia non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 9852/2022).
Occorre qui ribadire il principio (più volte affermato da questa Corte: cfr. tra le tante Cass. n.
5908/2004), secondo cui non è dato addivenire ad una esibizione officiosa di documentazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde.” Cassazione Civile,
Sezione terza, ordinanza n. 32166 del 20 novembre 2023.
Detta richiesta, a prescindere dalla sua ampiezza e genericità, deve ritenersi inammissibile in quanto tendente ad invertire l'onere della prova, che indubitabilmente, gravava sulla medesima parte ricorrente, trattandosi di documenti comunque reperibili dalla medesima parte nel rispetto del principio dispositivo e, peraltro la parte ricorrente non ha in alcun modo provato che la documentazione richiesta non potesse essere diversamente acquisita.
Per contro la parte resistente ha prodotto in giudizio una Sentenza del Tribunale di Trento (n.
128 del 2020) che ha ben chiarito la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 276/2003 in capo alla Commissione certificatrice istituita presso l'EMBLI di Roma in una controversia che vedeva coinvolta la società M&G, pur in diversa ragione sociale.
La Sentenza, in toto condivisibile, in primo luogo per le motivazioni circa la ripartizione dell'onere della prova, fornisce inoltre una diffusa disamina tesa a verificare se le associazioni dei datori e dei lavoratori che avevano costituito l'ente bilaterale ENBLI di Roma, fossero le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative: “Ne consegue che era onere della società opponente offrire la prova dell'esistenza della circostanza contestata, vale a dire che le associazioni dei datori e dei lavoratori, che hanno costituito l'ente bilaterale ENBLI di Roma, fossero le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Sennonché la società opponente, né in sede di ricorso introduttivo, né nelle note di trattazione scritta ex ari 83 co,7, lett. h) DI 17.3.2020, n. 18 conv. in L 24.4.2020, n. 27, pagina 11 di 14 depositate in data 12.6.2010, ha allegato e tanto meno offerto di provare alcun elemento di fatto pertinente alla circostanza che l'ente bilaterale ENBLI di Roma, presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di appalto de quo, fosse stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, Ciò anche in ragione del fatto che le difese svolte sul punto dalla società opponente sono consistite nella contestazione del criterio utilizzato dal SERVIZIO RO (che l'opponente, come si è già evidenziato, ha erroneamente individuato in quello della ''maggiore rappresentatività", mentre il SERVIZIO RO ha applicato quello della "maggiore rappresentatività comparativa").
In definitiva la certificazione, effettuata in data 28.5.2018, dalla commissione istituita presso
l'ente bilaterale ENBLI, in ordine al contratto di appalto stipulato, in data 9.4.2018, tra la società (……..) quale committente, e la società opponente, quale appaltatrice, non può rivestire l'efficacia giuridica prevista dall'art. 79 co 1 d.lgs. 276/2003 perché le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, che hanno costituito quell'ente bilaterale, non sono le associazioni comparativamente più rappresentative.”.
Par Quanto precede trova riscontro anche nella Circolare n. 4 del 12/02/2018, la quale, in riferimento alle numerose attività di certificazione dei contratti di lavoro da parte di soggetti totalmente privi dei requisiti per svolgere tale attività, avverte: “In particolare ci si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R.
n. 177/2011, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – ivi compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione.
In primo luogo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Va da sé che, qualora tale requisito sia carente – e quindi l'Ente sia costituito da
Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l'Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D. Lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l'attività di certificazione.
pagina 12 di 14 Sulla base di quanto rappresentato il personale ispettivo potrà quindi operare, nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche dell'atto certificativo, adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio.”.
Anche il terzo motivo di ricorso deve essere in conseguenza di quanto precede disatteso, non essendo stata prodotta la prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma
1, lettera h) del D. Lgs. n. 276/2003 in capo alla Commissione certificatrice istituita presso l'EMBLI di Roma e per le stesse ragioni anche il settimo motivo di ricorso, riferito alla dedotta validità della certificazione del contratto di appalto.
Con il sesto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l'erroneità delle somme richieste a titolo di sanzione, quale conseguenza dell'illeceità dell'appalto.
Il motivo è infondato.
Come emerge dal punto n. 3 dell'O.I. opposta e come sostenuto dalla resistente
Amministrazione, il calcolo delle somme ingiunte è stato effettuato, con riferimento all'occupazione dei lavoratori e per il periodo dell'attività Parte_6 Parte_7 lavorativa prestata in costanza di appalto, full time, rispettivamente, dal 9.8.17 al 31.1.19 e dal 9.8.17 al 29.3.18.
La sanzione, riportata in precedenza quale punto 3 dell'Ordinanza ingiunzione, si riferisce ad ogni lavoratore occupato e ad ogni giornata di occupazione per i periodi ivi indicati e con la e per il periodo dell'attività lavorativa prestata in costanza di Parte_6 Parte_7 appalto, full time, rispettivamente, dal 9.8.17 al 31.1.19 e dal 9.8.17 al 29.3.18, ed è stata correttamente calcolata, ai sensi dell'art. 18 comma 5-bis, Decreto Legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e s.m.i. in € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, successivamente maggiorata del 20% a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
I residui motivi di ricorso, riferiti alla congruità del livello retributivo attribuito dall'azienda al Sig.
e dello straordinario effettuato da quest'ultimo, alla contestazione circa Parte_6
l'attività lavorativa prestata dal Sig. dal 1.6.17 al 8.6.18 ed alla illegittimità della Parte_7 pretesa contributiva per il lavoro assertivamente prestato dai lavoratori e CP_5 debbono ritenersi infine inammissibili in sede di ricorso di Opposizione ad CP_6
Ordinanza di Ingiunzione, non essendo state applicate sanzioni di sorta per le violazioni contestate.
pagina 13 di 14 Infatti dalla riqualificazione del livello retributivo e di mancata attribuzione dello straordinario al sig. non sono derivate sanzioni amministrative, tenendo conto che gli obblighi Parte_6 retributivi, previdenziali e assicurativi, eventualmente connessi, sarebbero semmai maturati e dunque opponibili nei confronti del lavoratore o dei competenti enti di previdenza ed assicurativi, ma non in sede di impugnazione dell'Ordinanza ingiunzione.
Ciò vale anche per la posizione del lavoratore di nel periodo precedente alla Persona_1 riassunzione del lavoratore alle dipendenze di così come per i lavoratori CP_10
CP_5 CP_6
Pertanto, per tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
− rigetta il ricorso proposto dal ricorrente in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della società e, per l'effetto, Parte_2 conferma l'Ordinanza Ingiunzione opposta, n. 603/2021 prot. n. 29493 del 7.12.21, emanata dall di;
Controparte_1 CP_1
− revoca la disposta sospensione della provvisoria esecutività dell'O.I. opposta;
− pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente amministrazione nella misura di €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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