TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11243 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7107 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Gianfranco Autiero presso Parte_1 il cui studio, sito in Napoli, al Corso Garibaldi n. 298 elegge domicilio
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.03.2025, – premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Napoli, il 03.05.1997, dal quale nascevano (il 12.08.1997) e (il Controparte_1 Per_1 Per_2 09.12.2002) – adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, il esponeva che, con sentenza del 18.03.2024, il Tribunale di Napoli pronunciava la Pt_1 separazione personale tra i coniugi e così disponeva: “1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'rt. 151 /1° co.c.c.; 2. assegna la casa coniugale alla sig.ra ;
3. pone a Controparte_1 carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € Controparte_1 Per_2 200,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a decorrere dal marzo 2025; 4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie Parte_1 secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018. 5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 22, parte II, s. A Sez. S, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
6. Compensa le spese di lite”. Ciò posto, parte ricorrente, decorso il termine previsto dalla legge sul divorzio e non essendo mai stata ricostruita l'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia e, nel resto, di confermare le Per_2 condizioni statuite in sede di separazione.
Regolarmente notificato il ricorso, la rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 04.11.2025 il ricorrente, tramite collegamento Teams, dichiarava: “mi riporto al ricorso e chiedo di revocare l'assegno per Ora sono in carcere e finirò tra 30 anni”. Per_2 Il GI riservava la causa al Collegio.
Orbene, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione n. 3040/2024 pronunciata dal Tribunale di Napoli e depositata il 18.03.2024. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore
1 2
della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa l'assegno di mantenimento per la figlia nulla dispone il Collegio in assenza di Per_2 domanda, essendo rimasta la resistente contumace. La , unica legittimata a proporre istanza di mantenimento per la figlia, non si è costituita in CP_1 giudizio. Analogamente, in ordine alla casa coniugale, nulla va disposto in assenza di domanda.
In ordine alle spese di lite, stante la contumacia della resistente, le stesse vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 03.05.1997 in Napoli, tra e Parte_1
, come trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Controparte_1 Napoli al n. 22, P. II, s.A, sez. S;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. Dichiara non ripetibili spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7107 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Gianfranco Autiero presso Parte_1 il cui studio, sito in Napoli, al Corso Garibaldi n. 298 elegge domicilio
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.03.2025, – premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Napoli, il 03.05.1997, dal quale nascevano (il 12.08.1997) e (il Controparte_1 Per_1 Per_2 09.12.2002) – adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, il esponeva che, con sentenza del 18.03.2024, il Tribunale di Napoli pronunciava la Pt_1 separazione personale tra i coniugi e così disponeva: “1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'rt. 151 /1° co.c.c.; 2. assegna la casa coniugale alla sig.ra ;
3. pone a Controparte_1 carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € Controparte_1 Per_2 200,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a decorrere dal marzo 2025; 4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie Parte_1 secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018. 5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 22, parte II, s. A Sez. S, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
6. Compensa le spese di lite”. Ciò posto, parte ricorrente, decorso il termine previsto dalla legge sul divorzio e non essendo mai stata ricostruita l'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia e, nel resto, di confermare le Per_2 condizioni statuite in sede di separazione.
Regolarmente notificato il ricorso, la rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 04.11.2025 il ricorrente, tramite collegamento Teams, dichiarava: “mi riporto al ricorso e chiedo di revocare l'assegno per Ora sono in carcere e finirò tra 30 anni”. Per_2 Il GI riservava la causa al Collegio.
Orbene, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione n. 3040/2024 pronunciata dal Tribunale di Napoli e depositata il 18.03.2024. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore
1 2
della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa l'assegno di mantenimento per la figlia nulla dispone il Collegio in assenza di Per_2 domanda, essendo rimasta la resistente contumace. La , unica legittimata a proporre istanza di mantenimento per la figlia, non si è costituita in CP_1 giudizio. Analogamente, in ordine alla casa coniugale, nulla va disposto in assenza di domanda.
In ordine alle spese di lite, stante la contumacia della resistente, le stesse vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 03.05.1997 in Napoli, tra e Parte_1
, come trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Controparte_1 Napoli al n. 22, P. II, s.A, sez. S;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. Dichiara non ripetibili spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
2