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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12484 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 5 dicembre 2024, all'esito della camera di consiglio (ore
19,30), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4115 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui sono riunite le cause iscritte al n. 8679 ed al n. 18032 dell'anno 2024, vertente
T R A
1) 2) 3) Parte_1 Parte_2 Parte_3
, 4) 5) 6)
[...] Parte_4 Parte_5
7) 8) Parte_6 Parte_7 Parte_8
, 9) 10) 11)
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
, 12) elettivamente domiciliati in Roma, al Parte_11 Parte_12 viale G. Mazzini, n. 25, presso lo studio dell'avv. Barbara STARNA, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Sabina DI GIACOMO, giusta pro- cure in calce ai ricorsi introduttivi
RICORRENTI
E
in persona dell'amministratore Controparte_1
delegato, dott. – elettivamente domiciliata in Roma, al- Controparte_2
la via della Conciliazione, n. 10, presso lo studio Toffoletto De Luca Tamajo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele DE LUCA TAMAJO, Federica
1 , Francesco BARTOLOTTA e Maria Carmela LAMPARIELLO, CP_3
giusta procura in calce alle memorie di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione per i periodi di ferie
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I) Gli avv.ti B. Starna e S. Di Giacomo, per i ricorrenti, nel procedimento n.
4115/2024: “In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità e comun- que l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comu- nitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui preve- dono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio ba- se e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo ora- ria (IVO); b) per l'effetto disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate;
sempre per l'effetto, accertare il di- ritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che do- vesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o co- munque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, condannare la a CP_4
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compen- so per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati, elaborati considerando 2,5 ore di Ivo per ogni giorno di ferie, parte integrante del presente atto, relativi al periodo gennaio 2009 / dicembre 2014, come di seguito indicato e come speci- ficato nei conteggi, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
2 Nome Cognome Causa TOTALE
OV BE causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.34127,37 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.70885,09 Parte_2 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.49.363,67 Parte_3
causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.43.011,56 Parte_4
d) in via subordinata, sempre per l'effetto, condannare la a corri- CP_4
spondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compenso per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati sub doc. 13 e parte integrante del presen- te atto, elaborati sulla media dell'IVO annuale calcolata per ciascun ricorren- te, relativi al periodo gennaio 2009/ dicembre 2014, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
Nome Cognome Causa TOTALE causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.21.848,34 Parte_1
Contr causa ferie periodo 009-2014 €.45.755,18 Parte_2
causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.36.406,45 Parte_3 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.27.290,00 Parte_4
e) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi per il presente giudizio in favo- re dei sottoscritti avvocati che ivi si dichiarano antistatari”.
Gli avv.ti R. De Luca Tamajo, F. Paternò, F. Bartolotta e M. C. Lampariello, per la convenuta: “…in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ricorso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché in- fondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via su- bordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del
2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la
3 questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4
d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e del- la Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero
l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle fe- rie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settem- bre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contra- Per_1
sto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; in subordine, rimettere, ex art. 267
TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante,
“se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamen- to di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conse- guenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ol- tre IVA e CPA come per legge”.
II) Gli avv.ti B. Starna e S. Di Giacomo, per i ricorrenti, nel procedimento n.
8679/2024: “In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità e comun- que l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comu- nitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui preve- dono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio ba- se e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo ora- ria (IVO); b) per l'effetto disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle
4 di diritto con le norme imperative violate;
sempre per l'effetto, accertare il di- ritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che do- vesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o co- munque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, condannare la a CP_4
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compen- so per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati, elaborati considerando 2,5 ore di Ivo per ogni giorno di ferie, parte integrante del presente atto, relativi al periodo gennaio 2009/dicembre 2014, la sig.ra e 2010/2014 il sig. Pt_6
come di seguito indicato e come specificato nei conteggi, ovvero Parte_5
nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
Nome Cognome Causa TOTALE causa ferie periodo CAI 2010-2014 €.13.006,95 Parte_5 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.7833,61 Parte_6
d) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi per il presente giudizio in fa- vore dei sottoscritti avvocati che ivi si dichiarano antistatari”.
Gli avv.ti R. De Luca Tamajo, F. Bartolotta e F. Paternò, per la convenuta: “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ri- corso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, ove code- sto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzional- mente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005,
Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costitu-
5 zionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi ri- spettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria inte- grativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la
Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. Per_1
British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41
Cost.; in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferi- mento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale col- lettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive lega- te al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al con- tempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Con vittoria di spese e compensi ol- tre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
III) Gli avv.ti B. Starna e S. Di Giacomo, per i ricorrenti, nel procedimento n.
18032/2024: “In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità e comun- que l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comu- nitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui preve- dono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio ba- se e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo ora- ria (IVO); b) per l'effetto, disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate;
sempre per l'effetto, accertare il di-
6 ritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che do- vesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o co- munque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, condannare la a CP_4
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compen- so per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati sub doc. 14, elaborati conside- rando 2,5 ore di Ivo per ogni giorno di ferie, parte integrante del presente at- to, relativi al periodo gennaio 2009 / dicembre 2010 ovvero gennaio
2009/dicembre 2014, come di seguito indicato e come specificato nei conteggi, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
P causa ferie periodo CAI 2009-2010 9.278,92 Parte_7
causa ferie periodo CAI 2010-2014 11.585,46 Parte_13
AV causa ferie periodo CAI 2009-2014 12.947,12 Parte_9
P causa ferie periodo CAI 2009-2010 2.393,54 Parte_10
C causa ferie periodo CAI 2009-2014 49.392,11 Parte_11
C causa ferie periodo CAI 2010-2014 42.055,32 Parte_12
d) in via subordinata, sempre per l'effetto, condannare la a corri- CP_4
spondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compenso per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati sub doc. 14 e parte integrante del presen- te atto, elaborati sulla media dell'IVO annuale calcolata per ciascun ricorren- te, relativi al periodo gennaio 2009 / novembre 2010 ovvero gennaio 2009/ dicembre 2014, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà rite- nuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
P causa ferie periodo CAI 2009-2010 9.205,02 Parte_7
7 causa ferie periodo CAI 2010-2014 7.637,62 Parte_13
Contr AV causa ferie periodo 009-2014 10.396,87 Parte_9
P causa ferie periodo CAI 2009-2010 1.038,68 Parte_10
C causa ferie periodo CAI 2009-2014 53.478,75 Parte_11
C causa ferie periodo CAI 2010-2014 32.652,61 Parte_12
e) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi per il presente giudizio in favo- re dei sottoscritti avvocati che ivi si dichiarano antistatari”.
Gli avv.ti R. De Luca Tamajo, F. Bartolotta e F. Paternò, per la convenuta: “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ri- corso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, ove code- sto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzional- mente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005,
Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costitu- zionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi ri- spettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria inte- grativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la
Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. Per_1
British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41
Cost.; in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferi- mento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale col-
8 lettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive lega- te al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al con- tempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Con vittoria di spese e compensi ol- tre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
A) Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, , Parte_1
e – premes- Parte_2 Parte_3 Parte_4
so di aver lavorato alle dipendenze della soc. Controparte_1
dal 13 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014, allorquando il loro rapporto di lavo- ro è proseguito ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della soc. Controparte_5
(della quale , on sono più dipendenti Parte_1 Pt_2 Pt_4
rispettivamente dal 31.3.2023, dal 31.12.2021 e dal 14.10.2021, mentre il lo è tuttora), e di aver svolto mansioni di pilota a bordo dei veli- Pt_3
voli – hanno esposto che, in virtù delle clausole dei contratti collettivi ed aziendali applicati ai rapporti di lavoro, la retribuzione dovuta per ogni giorno di ferie viene determinata prendendo in considerazione, oltre allo stipendio ba- se, la sola indennità di volo minima garantita (IVMG), laddove è dovuta anche una indennità di volo oraria (IVO), commisurata appunto a ciascuna ora di ef- fettivo servizio a bordo di aeromobili;
che l'indennità di volo oraria costituisce una quota rilevante della complessiva remunerazione;
e che, pertanto, la retri- buzione per i giorni di ferie contrattualmente riconosciuta è molto inferiore a quella media complessiva del personale navigante e comunque inferiore ri- spetto al parametro di proporzionalità e sufficienza sancito dall'art. 36 Cost.
Tanto premesso e richiamate le disposizioni di legge ed europee in mate- ria di diritto alle ferie retribuite, come interpretate dalla Corte di Giustizia (in particolare dalla sentenza 15.9.2011 e altri contro British Airways – Per_1
causa C-155/2010) e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, i ricorrenti hanno sostenuto di aver diritto alla inclusione, nella base di calcolo della retri-
9 buzione per i giorni di ferie, anche della indennità di volo oraria, e di essere rimasti creditori di differenze retributive da quantificare, in via principale, in base al numero medio di ore di volo giornaliere del personale navigante, cioè all'incirca 2,5, moltiplicando tale numero per i giorni di ferie ed indi per l'indennità di volo oraria, così da ottenere la quota di retribuzione per i giorni di ferie riferibile alla indennità di volo oraria, o, in via subordinata, facendo ri- ferimento al valore medio per ogni singolo lavoratore e per ogni anno.
Hanno pertanto chiesto: in via principale: a) accertare la nullità e co- munque l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2, CE, alle Direttive comunitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle norme italiane di settore, delle disposizioni dei contratti collettivi relativi alla retribuzione dei periodi feriali;
b) per l'effetto, disapplicare tali norme contrattuali e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate;
c) accertare il diritto di percepire, durante il periodo di fe- rie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo mi- nima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equiva- lente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie;
d) per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere a ciascun ricorrente le somme indicate in analitici conteggi;
e) in via subordinata, condannare la società a corrispondere le minori somme pure indicate nel ricorso medesimo.
Con memoria difensiva depositata il 10 aprile 2024, la Controparte_1
– premesso che la condotta dei ricorrenti si inserisce in un con-
[...]
testo di richieste seriali sollevate da dipendenti della stessa, idonee a scompa- ginare i conti della azienda sino a portarla sul baratro del dissesto, e che essa si
è sempre attenuta in buona fede agli orientamenti giurisprudenziali ed alle in- dicazioni dei contratti collettivi del tutto uniformi sul tema della non onni- comprensività della retribuzione – ha esposto, in estrema sintesi, le seguenti argomentazioni:
10 a- i diritti vantati dai ricorrenti sono prescritti ai sensi dell'art. 937 cod. nav., in virtù del decorso del termine biennale, in quanto i rapporti di la- voro intercorsi tra le parti si sono conclusi in data 31 dicembre 2014 mentre la notificazione del ricorso ha avuto luogo l'8 febbraio 2024 e non idonee alla interruzione del termine sono le missive prodotte non es- sendo sottoscritte dai lavoratori ed essendo priva di riscontro di ricezione quella riferibile al ricorrente;
in via subordinata, i diritti van- Pt_3
tati dai ricorrenti risultano altresì estinti ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., per il decorso del termine di prescrizione quinquennale;
b- i ricorrenti hanno solo genericamente dedotto che i loro rapporti di lavo- ro sarebbero proseguiti alle dipendenze della soc. in AS, CP_5
soggetto terzo neppure convenuto in giudizio;
è comunque inapplicabile l'art. 2112 c.c. in virtù di accordi sindacali intervenuti e delle speciali di- sposizioni di legge (art. 47, comma 4-bis l. n. 428/1990);
c- dal 1° gennaio 2015 sono stati revocati alla società convenuta il certifica- to di operatore aeronautico e la licenza di volo, e tutto il personale ha vi- sto cessare la validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessa- rie per l'espletamento delle prestazioni lavorative;
la convenuta è del tut- to estranea alle vicende riguardanti i rapporti di lavoro intercorsi tra i ri- correnti ed altre compagnie aeree, ragion per cui la stessa è priva di legit- timazione passiva;
d- in base alla normativa dettata dall'art. 7 Convenzione O.I.L., dall'art. 3 della direttiva 2000/79/CE, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dall'art. 4 d.lgs. 185/2005 e dall'art. 10 d.lgs. 66/2003, per la determina- zione della retribuzione delle ferie occorre far riferimento alla disciplina contrattuale ed alla espressa volontà delle parti;
l'indennità di volo ora- ria/giornaliera non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti;
11 e- il personale di volo ha ricevuto, per la retribuzione feriale, oltre alla paga base, un'ulteriore indennità (indennità di volo minima garantita -
IVMG); nel nostro ordinamento non sussiste un principio di onnicom- prensività della retribuzione operante con riferimento alla retribuzione feriale;
l'autonomia negoziale delle parti sociali può decidere legittima- mente di non includere l'IVO come elemento di calcolo della retribuzio- Part ne feriale;
nella contrattazione collettiva di CAI, l' è limitata alle so- le giornate in cui vi sia stata l'effettiva presenza del lavoratore nel luogo di lavoro;
le previsioni contrattuali che comprendono l'IVMG e non l'IVO nel computo della retribuzione feriale sono satisfattive del requisi- to di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost.;
f- dalla lettura della sentenza della CGUE del 15 settembre 2011, in causa
C-155/10, emerge chiaramente il principio secondo cui nella retribuzione feriale debbano computarsi tutti gli elementi connessi all'effettivo esple- tamento delle mansioni svolte;
tale principio è soddisfatto mediante l'inserimento dell'indennità di volo standardizzata nel conto della retri- buzione feriale, come avviene per i dipendenti CAI;
comunque, il princi- pio di tendenziale onnicomprensività, che la Corte di giustizia avrebbe affermato, riguarderebbe solo il periodo minimo di quattro settimane di ferie di cui all'art. 7 della Direttiva n. 88 del 2003;
g- gli artt. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e 4 del d.lgs. n. 185/2005, attuativi ri- spettivamente delle direttive 2003/88/CE e 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che l'IVO debba essere inclusa nel computo della retribuzione feriale, si pongono in contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., in quan- to lesivi dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della certezza del diritto;
è altresì costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge 2 ago- sto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone l'applicazione delle direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE così co- me interpretate dalla CGUE nella causa C-155/10; in ragione di tutto ciò,
12 la società convenuta ha chiesto rimettere alla Corte costituzionale la que- stione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 e
4 del d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della direttiva
2003/88/CE e della direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che essi impongano di includere l'indennità di volo oraria nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto
2008, n. 130; in subordine, ha proposto di sollevare questione pregiudi- ziale di interpretazione dinanzi alla CGUE dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE e dell'art. 4 della direttiva 2000/79/CE chiedendo, con rife- rimento alla normativa nazionale, “se tali disposizioni ostino ad una di- sciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al con- tempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”;
h- la modalità di calcolo adoperata dai ricorrenti in via principale è erronea, giacché essa utilizza come parametro non il numero di ore di volo effet- tivamente svolte dal singolo lavoratore, bensì le ore astrattamente volabi- li, calcolate in misura pari a 2,5 per ogni giorno di ferie, parametro appli- cato indistintamente a tutti i lavoratori;
inoltre, il calcolo è operato per un numero di giorni di ferie di gran lunga superiori a 28 giorni annui previ- sti dalla legge. Anche quella proposta in via subordinata è erronea perché il valore medio annuo dell'IVO corrisposta è determinato ponendo al numeratore un numero di giorni ottenuto sottraendo i giorni di assenza stabiliti in modo arbitrario, non considerando quindi giorni che sono stati retribuiti dall'azienda o indennizzati dall' , come le assenze ordina- CP_6
rie dovute ai riposi, i permessi ex lege n. 104/1992, i permessi per dona- zioni di sangue, le sospensioni del lavoro per “solidarietà” o integrazione salariale;
13 i- anche in caso di ritenuta nullità delle clausole del contratto collettivo che includono nella base di calcolo soltanto l'indennità minima garantita e non anche quella oraria, nulla sarebbe dovuto poiché il contratto colletti- vo contiene espressa clausola di inscindibilità, per cui, dichiarata la nulli- tà, cadrebbero anche le clausole che introducono le indennità.
B) Con analogo ricorso depositato il 1° marzo 2024 ed iscritto con il n.
8679/2024, ed , parimenti, han- Parte_5 Parte_6
no dedotto di aver lavorato alle dipendenze della detta Compagnia dal 13 gen- naio 2009 al 31 dicembre 2014, proseguendo poi il rapporto alle dipendenze della soc. con mansioni di assistenti di volo e, formulate le CP_5 CP_5
medesime argomentazioni in diritto, hanno rassegnato le conclusioni sopra ri- portate.
La società convenuta, costituitasi con memoria depositata l'11 aprile
2024, ha formulato analoghe difese in fatto, eccependo, in particolare, che
è transitata alle dipendenze della soc. ITA Airways nel Parte_6
2021 per cui i suoi eventuali crediti sono certamente prescritti, avendo propo- sto azione soltanto nel 2024; ha spiegato poi analoghe difese in diritto ed ha rassegnato analoghe conclusioni.
C) Con ulteriore analogo ricorso depositato il 10 maggio 2024 ed iscritto con il n. 18032/2024, , , Parte_7 Parte_13 [...]
, e , parimenti, hanno de- Pt_15 Parte_11 Parte_12
dotto di aver lavorato alle dipendenze della detta Compagnia dal 13 gennaio
2009 al 31 dicembre 2014, con mansioni il ed il di pilo- Parte_7 Pt_10
ta, la d il i assistente di volo, il Pt_16 Parte_9 Pt_11
ed il di comandante, e proseguendo poi il rapporto alle dipenden- Pt_12
ze della soc. formulate le medesime argomentazioni in di- Controparte_5
ritto, hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La società convenuta, costituitasi con memoria depositata il 24 giugno
2024, ha formulato analoghe difese in fatto, eccependo, in particolare, che i ri-
14 correnti , e sono transitati alle Pt_13 Parte_9 Pt_11
dipendenze della soc. ITA Airways nel 2021 per cui i loro eventuali crediti so- no certamente prescritti, avendo proposto azione soltanto nel 2024; ha spiega- to poi analoghe difese in diritto ed ha rassegnato analoghe conclusioni.
Con sentenza non definitiva del 04/07/2024, n. 7985, il Tribunale ha di- chiarato che i ricorrenti hanno diritto di percepire, per i periodi indicati nei ri- corsi, per ogni giorno di ferie goduto, fino al massimo di 28 giorni per ciascun anno, le differenze retributive tra quanto spettante e quanto percepito inclu- dendo nella base di calcolo della retribuzione per ogni giorno di ferie l'importo medio dell'indennità di volo oraria, da determinarsi dividendo il to- tale della detta indennità percepita nel singolo anno civile (1° gennaio – 31 di- cembre) per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di gior- ni di assenza per ferie, malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause relativi al singolo anno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il CTU, dott. con relazione depositata il 17 no- Persona_2
vembre 2024, con corretti criteri di calcolo e tenendo conto delle osservazioni formulate dalle parti, ha elaborato due distinti conteggi: il primo è fondato sul- la determinazione del valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita in nel corso di ciascun anno civile, sottraendo da 365 il numero di giorni di as- senza sia per ferie sia per ogni altra causa, specie i giorni che la convenuta, tramite il proprio consulente, indica come “non computabili”, ovvero i riposi mensili, i riposi aggiuntivi, la messa a disposizione e la riserva; il secondo, in- vece, esclude tali assenze “non computabili” e contempla quindi solo le assen- ze per malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale e simili.
Deve ritenersi corretto tale secondo tipo di calcolo poiché conforme a quanto già contenuto nella sentenza non definitiva, sebbene non esplicitato nel quesito.
15 Si deve, quindi, in questa sede ribadire che, al fine di individuare il valo- re effettivo medio dell'indennità di volo integrativa, devono escludersi i giorni di assenza dal servizio per ragioni che implicano l'applicazione di criteri per la determinazione della retribuzione differenti da quelli ordinari applicati nel pe- riodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione, mentre nei giorni di assenza dal servizio effettivo ma durante i quali i lavoratori rimangono comunque a dispo- sizione del datore di lavoro (come i riposi mensili o di riserva) è dovuta l'ordinaria retribuzione e, quindi, il rapporto di lavoro ha ugualmente esecu- zione.
Pertanto, facendo riferimento alla seconda ipotesi sviluppata dal CTU (v. documento allegato alla relazione e denominato “terza parte di quattro”), pos- sono individuarsi, come di seguito riportato, le somme dovute dalla convenuta per sorte capitale a ciascuno dei ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria ed in- teressi legali, sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle sin- gole scadenze fino al soddisfo:
1) €11.403,24 Parte_1
2) €21.996,56 Parte_2
3) €23.647,25 Parte_3
4) €24.467,66 Parte_4
5) €5.379,20 Parte_5
6) €3.368,78 Parte_6
7) €5.096,46 Parte_7
8) €4.870,98 Parte_13
9) €6.744,17 Parte_9
10) €1.065,80 Parte_10
11) €33.155,15 Parte_11
12) €22.096,13 Parte_12
2. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate sia in ra- gione dell'accoglimento delle domande di condanna in misura notevolmente
16 inferiore a quanto richiesto sia in considerazione della oggettiva controvertibi- lità delle questioni esaminate, attestata dai precedenti di questo Tribunale, an- che recentissimi, prodotti dalla convenuta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico esclusivo della società convenuta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, con ri- Parte_1
corsi depositati il 31 gennaio 2024, il 1° marzo 2024 ed il 10 maggio 2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) condanna la soc. al pagamento, in favo- CP_1 Controparte_1
re dei ricorrenti di seguito elencati, delle somme scritte accanto a ciascun nominativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo:
1) €11.403,24 Parte_1
2) €21.996,56 Parte_2
3) €23.647,25 Parte_3
4) €24.467,66 Parte_4
5) €5.379,20 Parte_5
6) €3.368,78 Parte_6
7) €5.096,46 Parte_7
8) €4.870,98 Parte_13
9) €6.744,17 Parte_9
10) €1.065,80 Parte_10
11) €33.155,15 Parte_11
12) €22.096,13 Parte_12
B) dichiara interamente compensate le spese di lite;
17 C) pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della con- sulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto.
Roma, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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