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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1678/2024 da
SI.ra (c.f. ), nata a Motta di Livenza (TV) in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
08.04.1993, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Angonese (c.f. ) CodiceFiscale_2
e Carlo Maria Cavinato (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro CodiceFiscale_3
studio in Cittadella (PD), Via John Fitzgerald Kennedy n. 1, come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
: , Controparte_1 Controparte_2
, , in persona del Direttore Generale pro-tempore
[...] Controparte_3
dell' , rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_2
comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n, 80 e succ. modificaz.
congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , Controparte_3
sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4
resistente
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Tribunale di Treviso
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, IN VIA
PRINCIPALE: - Accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto soggettivo
della ricorrente, SI.ra , al riconoscimento della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall' art. 1, comma 121, della L. 13 luglio
2015, n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e,
dunque, dell'importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al
saldo effettivo. IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese, CPA di legge, oltre al rimborso delle spese
generali nella misura del 15%, in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93
c.p.c.”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
“Per tutti i motivi sopra spiegati, l'Amministrazione resistente, come rappresentata e difesa,
conclude perché l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
voglia così accogliere le seguenti Conclusioni Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale: -
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge. -
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c. In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di
accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la prescrizione quinquennale e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2024, la SI.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale del Lavoro per chiedere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, istituita dall'art. 1, comma
121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
- 2 - Tribunale di Treviso
2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 2.500,00.
La ricorrente, in qualità di docente precaria della scuola secondaria di primo grado, lamentava di non aver beneficiato di tale diritto nonostante i servizi lavorativi resi e la preventiva diffida ad adempiere notificata al . CP_1
Si è costituita l'Amministrazione, in persona del Direttore Generale pro-tempore dell'
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Controparte_2
Giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, ha contestato l'infondatezza delle domande avverse, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, e sostenendo che la formazione obbligatoria,
permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l. n. 107/2015) si imponga solo per gli assunti a tempo indeterminato. Ha altresì eccepito la mancata presentazione tempestiva della richiesta da parte della ricorrente e il fatto che il munus non fosse un incremento stipendiale. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di tenere in considerazione la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, limitando l'eventuale riconoscimento al quinquennio precedente il primo atto introduttivo, e di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso, dato che la somma è complessivamente determinata per docenti con rapporto stabile e non soggetta a parcellizzazione.
Con provvedimento datato 11.06.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 26.06.2025
con il deposito di note scritte.
Espletato l'incombente, la causa viene decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. La questione controversa nel presente giudizio non attiene, infatti, alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della
- 3 - Tribunale di Treviso
Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di macro-organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza di un emolumento erogato tramite la cosiddetta carta elettronica del docente. Poiché tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione, atteso che la parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente, e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di Euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015, il quale stabilisce che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
- 4 - Tribunale di Treviso
accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito,
all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28
novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come, fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata per il 2023,
i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Nel corso degli anni scolastici interessati dalla domanda, la ricorrente, SI.ra , ha Parte_1
svolto continuativamente servizio quale docente precaria della scuola secondaria di primo grado,
dapprima alle dipendenze dell' Controparte_4
e, successivamente, dell'
[...] Controparte_5
. In particolare, ha prestato servizio presso l' di Chions
[...] CP_6
(PN), quale docente supplente per un posto “NORMALE”, dal 11.10.2019 al 30.06.2020 per n. 6
- 5 - Tribunale di Treviso
ore settimanali. Nell'anno scolastico 2020/2021, ha svolto attività presso l'I.C. FARRA DI SOLIGO
di Farra di Soligo (TV), come docente supplente per un posto “NORMALE”, dal 07.10.2020 al
30.06.2021 per n. 12 ore settimanali, e presso l'I.C. GORGO AL MONTICANO di Gorgo al
Monticano (TV), come docente supplente per un posto “NORMALE”, dal 21.10.2020 al 30.06.2021
per n. 4 ore settimanali. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha continuativamente prestato servizio presso l' di Salgareda (TV), quale docente CP_7
supplente per un posto “SOSTEGNO PSICOFISICO”, con decorrenza rispettivamente dal
08.09.2021 al 30.06.2022, dal 02.09.2022 al 30.06.2023 e dal 02.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18
ore settimanali in ciascun periodo. La ricorrente è inoltre attualmente in servizio presso l'I.C. Gorgo
al Monticano in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 07.09.2024 al 31.08.2025.
Per tutti gli anni scolastici sopra indicati, il servizio prestato dalla ricorrente ha superato i 180 giorni effettivi.
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato come la scelta ministeriale di escludere i docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica determini una vera e propria discriminazione a loro danno, non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che tale sistema forgi una formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è
obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta economicamente con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque,
alcun sostegno economico. Secondo il Consiglio di Stato, tale sistema “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo […] sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.”. Viene sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, e non solo su una parte di esso, poiché diversamente si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, compromettendo la complessiva qualità
- 6 - Tribunale di Treviso
dell'insegnamento. L'insostenibilità dell'assunto secondo cui la Carta del docente compenserebbe un preteso maggior onere formativo dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta
stessa è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Giudice amministrativo ha inoltre interpretato la normativa in chiave costituzionalmente orientata, rilevando che la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Tra tali strumenti, la Carta del docente può e deve essere compresa, colmando così la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, in virtù dell'indiscutibile identità di ratio di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea
con l'Ordinanza emessa nella causa C-450/21 il 18.05.2022. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei
500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente. L'indennità in questione è
stata considerata rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in quanto destinata a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato, e a valorizzarne le competenze professionali. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro osta a una normativa nazionale che riserva un tale vantaggio finanziario al solo personale docente a tempo indeterminato. Ciò in applicazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento riconosciuti e garantiti a livello europeo,
internazionale e nazionale, in considerazione del fatto che insegnanti di ruolo e precari svolgono le stesse mansioni e sono in possesso delle medesime competenze.
- 7 - Tribunale di Treviso
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa la Corte di
Cassazione, sez. lav., con l'ordinanza n. 29961 del 27.10.2023, esprimendo i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1,
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di CP_1
cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Nel caso in esame, è pacifico che la parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti sino al termine delle attività didattiche o annuali negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, avendo superato in ogni anno il requisito di almeno 180 giorni di servizio effettivo. Il non ha allegato e offerto di dimostrare CP_1
l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo.
Non coglie nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. Questa tesi non persuade perché, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto, l'art.
- 8 - Tribunale di Treviso
6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati. Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso ed è pertanto interna al sistema scolastico.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato il 22.11.2024 e il più risalente degli anni in contestazione è il 2019/2020.
Anche considerando quale atto interruttivo la notifica del ricorso del 22.11.2024, il diritto al quinquennio precedente a tale data non risulterebbe prescritto per nessuno degli anni oggetto della domanda.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale,
utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato. Di conseguenza, il va condannato a mettere a CP_1
disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica.
- 9 - Tribunale di Treviso
Le spese di lite possono essere compensate per metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con il decisivo intervento sia della recente pronuncia della Corte di Giustizia
UE che della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite,
pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. I procuratori della ricorrente si sono dichiarati antistatari nelle loro conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, SI.ra (c.f. Parte_1 [...]
), ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici dal C.F._1
2019/2020 al 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, , , a
[...] Controparte_2 Controparte_3
mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente, che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. Filippo
Angonese e Carlo Maria Cavinato, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 03/07/2025 Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1678/2024 da
SI.ra (c.f. ), nata a Motta di Livenza (TV) in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
08.04.1993, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Angonese (c.f. ) CodiceFiscale_2
e Carlo Maria Cavinato (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro CodiceFiscale_3
studio in Cittadella (PD), Via John Fitzgerald Kennedy n. 1, come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
: , Controparte_1 Controparte_2
, , in persona del Direttore Generale pro-tempore
[...] Controparte_3
dell' , rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_2
comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n, 80 e succ. modificaz.
congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , Controparte_3
sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4
resistente
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Tribunale di Treviso
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, IN VIA
PRINCIPALE: - Accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto soggettivo
della ricorrente, SI.ra , al riconoscimento della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall' art. 1, comma 121, della L. 13 luglio
2015, n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e,
dunque, dell'importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al
saldo effettivo. IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese, CPA di legge, oltre al rimborso delle spese
generali nella misura del 15%, in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93
c.p.c.”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
“Per tutti i motivi sopra spiegati, l'Amministrazione resistente, come rappresentata e difesa,
conclude perché l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
voglia così accogliere le seguenti Conclusioni Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale: -
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge. -
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c. In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di
accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la prescrizione quinquennale e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2024, la SI.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale del Lavoro per chiedere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, istituita dall'art. 1, comma
121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
- 2 - Tribunale di Treviso
2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 2.500,00.
La ricorrente, in qualità di docente precaria della scuola secondaria di primo grado, lamentava di non aver beneficiato di tale diritto nonostante i servizi lavorativi resi e la preventiva diffida ad adempiere notificata al . CP_1
Si è costituita l'Amministrazione, in persona del Direttore Generale pro-tempore dell'
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Controparte_2
Giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, ha contestato l'infondatezza delle domande avverse, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, e sostenendo che la formazione obbligatoria,
permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l. n. 107/2015) si imponga solo per gli assunti a tempo indeterminato. Ha altresì eccepito la mancata presentazione tempestiva della richiesta da parte della ricorrente e il fatto che il munus non fosse un incremento stipendiale. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di tenere in considerazione la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, limitando l'eventuale riconoscimento al quinquennio precedente il primo atto introduttivo, e di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso, dato che la somma è complessivamente determinata per docenti con rapporto stabile e non soggetta a parcellizzazione.
Con provvedimento datato 11.06.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 26.06.2025
con il deposito di note scritte.
Espletato l'incombente, la causa viene decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. La questione controversa nel presente giudizio non attiene, infatti, alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della
- 3 - Tribunale di Treviso
Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di macro-organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza di un emolumento erogato tramite la cosiddetta carta elettronica del docente. Poiché tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione, atteso che la parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente, e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di Euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015, il quale stabilisce che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
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accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito,
all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28
novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come, fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata per il 2023,
i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Nel corso degli anni scolastici interessati dalla domanda, la ricorrente, SI.ra , ha Parte_1
svolto continuativamente servizio quale docente precaria della scuola secondaria di primo grado,
dapprima alle dipendenze dell' Controparte_4
e, successivamente, dell'
[...] Controparte_5
. In particolare, ha prestato servizio presso l' di Chions
[...] CP_6
(PN), quale docente supplente per un posto “NORMALE”, dal 11.10.2019 al 30.06.2020 per n. 6
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ore settimanali. Nell'anno scolastico 2020/2021, ha svolto attività presso l'I.C. FARRA DI SOLIGO
di Farra di Soligo (TV), come docente supplente per un posto “NORMALE”, dal 07.10.2020 al
30.06.2021 per n. 12 ore settimanali, e presso l'I.C. GORGO AL MONTICANO di Gorgo al
Monticano (TV), come docente supplente per un posto “NORMALE”, dal 21.10.2020 al 30.06.2021
per n. 4 ore settimanali. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha continuativamente prestato servizio presso l' di Salgareda (TV), quale docente CP_7
supplente per un posto “SOSTEGNO PSICOFISICO”, con decorrenza rispettivamente dal
08.09.2021 al 30.06.2022, dal 02.09.2022 al 30.06.2023 e dal 02.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18
ore settimanali in ciascun periodo. La ricorrente è inoltre attualmente in servizio presso l'I.C. Gorgo
al Monticano in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 07.09.2024 al 31.08.2025.
Per tutti gli anni scolastici sopra indicati, il servizio prestato dalla ricorrente ha superato i 180 giorni effettivi.
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato come la scelta ministeriale di escludere i docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica determini una vera e propria discriminazione a loro danno, non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che tale sistema forgi una formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è
obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta economicamente con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque,
alcun sostegno economico. Secondo il Consiglio di Stato, tale sistema “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo […] sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.”. Viene sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, e non solo su una parte di esso, poiché diversamente si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, compromettendo la complessiva qualità
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dell'insegnamento. L'insostenibilità dell'assunto secondo cui la Carta del docente compenserebbe un preteso maggior onere formativo dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta
stessa è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Giudice amministrativo ha inoltre interpretato la normativa in chiave costituzionalmente orientata, rilevando che la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Tra tali strumenti, la Carta del docente può e deve essere compresa, colmando così la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, in virtù dell'indiscutibile identità di ratio di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea
con l'Ordinanza emessa nella causa C-450/21 il 18.05.2022. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei
500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente. L'indennità in questione è
stata considerata rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in quanto destinata a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato, e a valorizzarne le competenze professionali. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro osta a una normativa nazionale che riserva un tale vantaggio finanziario al solo personale docente a tempo indeterminato. Ciò in applicazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento riconosciuti e garantiti a livello europeo,
internazionale e nazionale, in considerazione del fatto che insegnanti di ruolo e precari svolgono le stesse mansioni e sono in possesso delle medesime competenze.
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Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa la Corte di
Cassazione, sez. lav., con l'ordinanza n. 29961 del 27.10.2023, esprimendo i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1,
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di CP_1
cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Nel caso in esame, è pacifico che la parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti sino al termine delle attività didattiche o annuali negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, avendo superato in ogni anno il requisito di almeno 180 giorni di servizio effettivo. Il non ha allegato e offerto di dimostrare CP_1
l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo.
Non coglie nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. Questa tesi non persuade perché, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto, l'art.
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6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati. Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso ed è pertanto interna al sistema scolastico.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato il 22.11.2024 e il più risalente degli anni in contestazione è il 2019/2020.
Anche considerando quale atto interruttivo la notifica del ricorso del 22.11.2024, il diritto al quinquennio precedente a tale data non risulterebbe prescritto per nessuno degli anni oggetto della domanda.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale,
utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato. Di conseguenza, il va condannato a mettere a CP_1
disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica.
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Le spese di lite possono essere compensate per metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con il decisivo intervento sia della recente pronuncia della Corte di Giustizia
UE che della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite,
pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. I procuratori della ricorrente si sono dichiarati antistatari nelle loro conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, SI.ra (c.f. Parte_1 [...]
), ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici dal C.F._1
2019/2020 al 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, , , a
[...] Controparte_2 Controparte_3
mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente, che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. Filippo
Angonese e Carlo Maria Cavinato, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 03/07/2025 Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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