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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 11578/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 11,08 innanzi alla dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza celebrata previo invio del link per la connessione alla Piattaforma Teams sono comparsi: per l'avv. DALLA VALLE PAOLA e l'avv. TICOZZI MARCO, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Elisa Buso;
per l'avv. AURIEMMA GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. Marco Olomo Controparte_1 raggiunto per telefono;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti, riportandosi in pCOlare alle note conclusive da ultimo depositate. Parte attrice eccepisce la tardività delle note conclusive. Parte convenuta si oppone.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 19,51.
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 06.03.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 19,51 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella controversia iscritta al n. 11578 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Venezia- Parte_1 C.F._1
Mestre (Ve), via Torino n. 180, presso lo studio dell'avv. Marco Ticozzi e dell'avv. Paola Dalla Valle che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-attore- contro
(c.f. , elettivamente domiciliata in ME Controparte_1 C.F._2
(Ve), via Caneve n. 77/b, presso lo studio dell'avv. Veronica Marchiori che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-convenuta- in punto: scioglimento comunione legale e de residuo;
All'udienza di discussione fissata per il 06.03.2025, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere: 1) l'accertamento dell'intervenuto scioglimento della comunione legale esistente tra i coniugi e il conseguente diritto a procedere con la divisione del patrimonio comune;
2) l'accertamento dell'appartenenza alla suddetta comunione dell'immobile sito a FI d'TI (VE), Via Gioacchino
Rossi, n.15 (catastalmente censito al Foglio 5, particella 136, sub 7, Via Gioacchino Rossini n. 15, piano T-
1, cat. A/3, cl.2, vani 6, mq 101, r.c. Euro 266,49 - foglio 5, particella 136, sub. 8, Via Gioacchino Rossini pagina 2 di 12 n. 15, piano T, cat. C/2, cl. 7, consistenza 23 mq, superficie catastale 25 mq, r.c. Euro 22,57; - foglio 5, particella 136, sub.9, Via Gioacchino Rossini n.15, piano T, cat. C/6, cl.5, consistenza 18 mq, superficie catastale 19 mq, r.c. Euro 27,89), dell'immobile sito a EL (VE) Via Ca Lin 5/A acquistato in data 30 settembre 1997 e venduto in data 22 giugno 2005, dell'immobile sito a CO (VE), Via Monte Marmolada
n. 40 nonché degli arredi e corredi presenti nella casa coniugale al momento dello scioglimento della comunione;
3) l'accertamento della proprietà esclusiva, in capo a sé, dei beni esistenti nella casa coniugale ed arbitrariamente distratti da;
4) l'accertamento dell'appartenenza alla comunione de Controparte_1 residuo della somme prelevate dalla moglie tra il 2019 e il 2020 per un ammontare pari ad euro 31.609,00; 5)
l'accertamento della mancata restituzione da parte della convenuta delle somme anticipatele per complessivi euro 28.876,00 per mutui concessi da quest'ultima al di lei fratello;
5) la divisione del compendio relitto e, in pCOlare, delle unità immobiliari site a FI d'TI (Ve) in via Gioacchino Rossi n. 15, con attribuzione in proprio favore della quota in titolarità di , tenuto conto dei maggiori Controparte_1 crediti vantati nei confronti della stessa;
6) la condanna della suddetta al rimborso di euro 112.500,00 (pari al 50% dell'importo ricavato dalla vendita dell'immobile sito in SC (VE), Via Monte Marmolada n. 40), della somma di euro 57.686,00 (pari al 50% del valore degli arredi e corredi comuni della casa familiare), della somma di euro 8.455,00 (pari al 100% del valore dei beni personali), della somma di euro 28.876,00 nonché, infine, della somma di euro 15.804,50 (pari al 50% delle somme riconducibili alla comunione de residuo perché indebitamente prelevate dalla signora per scopi diversi dai bisogni della famiglia) CP_1 ovvero delle diverse somme ritenute di giustizia oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva in pCOlare:
- di aver contratto matrimonio con in data 22.04.1995, optando per il regime della Controparte_1 comunione legale dei beni;
- che la suddetta aveva avviato il procedimento per ottenere la separazione, nel corso del quale era stata pronunciata sentenza parziale sullo status;
- che il Presidente f.f., con ordinanza n. cronol. 4470/2021, li aveva autorizzati a vivere separati, con conseguente scioglimento della comunione legale;
- che, alla data di avvio alla notifica del presente giudizio, risulta ancora appartenente alla comunione l'immobile sito in FI d'TI (Ve);
- che nella comunione deve ritenersi rientrare altresì l'immobile adibito a residenza familiare assegnato, con il suddetto provvedimento, assieme agli arredi e corredi sempre appartenenti alla comunione, a , la quale aveva poi provveduto ad alienarlo a terzi trattenendo per Controparte_1 sé il relativo prezzo;
- che l'immobile sito in SC, nonostante formalmente intestato alla convenuta, deve ritenersi anch'esso facente parte della comunione legale ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), c.c.; pagina 3 di 12 - che l'acquisto dell'immobile sito in EL Via Ca' Lin 5/A, dove avevano vissuto fino al 2005, era stato finanziato per la maggior parte con i denari provenienti dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Venezia;
- di aver concordemente deciso di intestare l'abitazione di EL alla moglie al fine di beneficiare delle agevolazioni della prima casa, essendo egli stesso, all'epoca del relativo rogito, ancora intestatario dell'immobile di Venezia;
- che tale acquisto, nonostante la dichiarazione ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), c.c. non era stato effettuato con risorse personali della convenuta, non avendo quest'ultima mai posseduto beni propri;
- che l'immobile sito in SC, via Marmolada n. 40, nonostante fosse stato ancora una volta intestato alla sola , era stato acquistato con denari provenienti dalla vendita del Controparte_1 cespite di EL, con la conseguenza che anch'esso deve ritenersi rientrante nella comunione legale;
- che, in data 16.06.2022, aveva venduto il suddetto immobile senza avergli Controparte_1 riferito alcunché in merito a tale operazione;
- di aver diritto, per le ragioni sopra dette, alla metà del prezzo incassato dalla vendita del bene adibito a residenza familiare pari ad euro 112.500,00;
- che rientra nella comunione de residuo la somma di circa euro 30.000,00 prelavata dalla convenuta per soddisfare esigenze estranee ai bisogni della famiglia da cui il diritto ad ottenere la restituzione della metà;
- che fanno parte della comunione anche tutti gli arredi e i beni mobili presenti nell'abitazione di
SC medio tempore alienata del valore complessivo di euro 110.000,00;
- che si era indebitamente appropriata anche dei beni di sua esclusiva proprietà, Controparte_1 da cui il diritto ad ottenere quantomeno il relativo controvalore monetario pari ad euro 8.455,00;
- di aver prestato alla convenuta la complessiva somma di euro 30.000,00 che la medesima, dopo averla a sua volta versata al di lei fratello, non gli aveva mai più restituito.
Si costituiva nel presente giudizio chiedendo: 1) in via pregiudiziale di rito, la Controparte_1 declaratoria di improcedibilità delle domande attoree a fronte del mancato esperimento del tentativo di mediazione, della pendenza del giudizio di separazione personale e della mancata disponibilità dei beni oggetto di causa;
2) l'inammissibilità delle domande attoree in quanto indeterminate;
3) nel merito, il loro rigetto in quanto infondate;
5) la divisione del compendio immobiliare costituito dalle unità immobiliari site a FI d'TI (VE), Via Giacchino Rossini n. 15 con conseguente attribuzione del medesimo all'attore ed obbligo di conguaglio in capo al predetto;
6) in via riconvenzionale, la condanna di Parte_1
a rimborsarle la somma di euro 62.500,00 (pari al 50% del valore dell'immobile sito in Venezia Mestre, pagina 4 di 12 Corso del Popolo n. 227/C venduto dall'attore a sua insaputa) e il 50% dei canoni di locazione percepiti dal suddetto immobile;
7) la condanna dell'attore al pagamento dell'importo pari al 50% del saldo dei conti correnti e degli investimenti personali esistenti al momento dello scioglimento della comunione;
8) la condanna a restituirle il 50% dell'importo che verrà accertato in corso di causa essere stato indebitamente prelevato dal marito dal c/c cointestato n. 000004440463 filiale di SC per scopi diversi dai CP_2 bisogni della famiglia dalla data della relativa apertura alla sua estinzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno delle proprie difese, parte convenuta eccepiva in pCOlare: 1) l'improcedibilità sia della domanda riguardante la divisione dell'immobile sito in SC, in quanto medio tempore alienato, sia della richiesta di divisione dei beni mobili e conti correnti in quanto non preceduta da un tentativo di mediazione;
2) in ogni caso, l'improcedibilità della domanda di divisione in quanto ancora pendente il giudizio di separazione;
3) di aver acquistato l'immobile di SC con denaro proveniente dalla vendita dell'immobile di EL, al tempo compravenduto con denari frutto della propria attività lavorativa e mediante elargizioni da parte dei propri parenti;
4) il valore confessorio delle dichiarazioni rese dall'attore in sede di redazione di entrambi i rogiti notarili;
5) che, ad ogni modo, graverebbe su controparte dimostrare di aver versato denaro proprio per l'acquisto dei suddetti cespiti;
6) di aver accreditato il proprio stipendio nel conto comune, avendo al contrario parte attrice versato i propri incassi da professionista in conti a lui stesso titolati in via esclusiva oppure in quelli di titolarità della di lui madre;
7) che la scelta di intestare l'immobile a sé era stata fatta non solo in ragione del sacrificio compiuto sul piano professionale per favorire, invece, la carriera del marito, ma anche alla luce dell'obbligo, in capo a costui, in quanto coniuge con reddito più alto, di contribuire in misura maggiore al menage familiare;
8) che, ad ogni modo,
l'intestazione della casa così come i conferimenti patrimoniali devono considerarsi donazione indiretta effettuata in proprio favore;
9) che l'immobile sito in FI d'TI via Gioacchini Rossini n. 15/A dev'essere diviso, essendo pacificamente un bene facente parte della comunione legale;
10) di aver diritto alla metà del prezzo, presumibilmente pari ad euro 95.000,00, ricavato dall'attore dalla vendita, avvenuta a sua insaputa, dell'immobile sito in ME, Corso del Popolo n. 227/C appartenente alla suddetta comunione;
11) il diritto alla divisione anche dell'ammontare pari ad euro 30.000,00 dei canoni percepiti dal marito derivanti dalla locazione di tale immobile a terzi;
12) che il conto cointestato Bancoposta è alimentato unicamente dal suo stipendio, avendo l'attore versato i propri proventi in conti personali;
13) la necessità di dividere, invece, il saldo dei conti correnti intestati a e di quanto da Parte_1 quest'ultimo investito;
14) la genericità della domanda volta all'accertamento dei prelievi per complessivi euro 30.000,00 asseritamente indebitamente effettuati negli anni;
15) che anche l'attore aveva prelevato a sua volta somme dal conto corrente cointestato n. 000004440463 filiale di SC per utilizzarle CP_2 per scopi diversi dalle esigenze familiari;
16) che gli arredi della residenza familiare erano stati a lei assegnati pagina 5 di 12 unitamente a quest'ultima con provvedimento del Tribunale e che, per quanto riguarda gli effetti personali, parte attrice aveva già asportato quanto di suo interesse nei termini indicati dal Giudice;
17) lo scarso valore degli arredi;
18) che l'arpa indicata dall'attore è di sua esclusiva proprietà mentre il pianoforte è di loro figlia;
19) che i beni indicati da controparte come propri non corrispondono a quelli dallo stesso elencati nell'atto di costituzione nel diverso giudizio di separazione;
20) l'assenza di legittimazione in capo all'attore in merito alla richiesta di restituzione del debito a suo fratello.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., previo tentativo di conciliazione tra le parti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda di divisione avanzata da parte attrice è fondata nei termini che seguono.
Come detto in punto di fatto, ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere: 1) Parte_1
l'accertamento dell'intervenuto scioglimento della comunione legale;
2) l'accertamento dell'appartenenza alla suddetta comunione dell'immobile sito a FI d'TI (VE), Via Gioacchino Rossi, n.15, dell'immobile sito a EL (VE) Via Ca Lin 5/A, dell'immobile sito a CO (VE), Via Monte
Marmolada n. 40 e degli arredi e corredi presenti nella casa coniugale al momento dello scioglimento della comunione;
3) l'accertamento della proprietà esclusiva, in capo a sé, dei beni personali esistenti nella casa coniugale;
4) l'accertamento dell'appartenenza alla comunione de residuo della somme prelevate dalla convenuta per euro 31.609,00; 5) l'accertamento della mancata restituzione da parte della predetta delle somme anticipatele per complessivi euro 28.876,00; 5) la divisione del compendio relitto e, in pCOlare, delle unità immobiliari site a FI d'TI (Ve) in via Gioacchino Rossi n. 15, con attribuzione in proprio favore della quota in titolarità di , tenuto conto dei maggiori crediti vantati nei confronti Controparte_1 della stessa;
6) la condanna della suddetta al rimborso del 50% dell'importo ricavato dalla vendita dell'immobile sito in SC (VE), della somma di euro 57.686,00 (pari al 50% del valore degli arredi e corredi comuni della casa familiare), della somma di euro 8.455,00 (pari al 100% del valore dei beni personali), della somma di euro 28.876,00 nonché, infine, della somma di euro 15.804,50 (pari al 50% delle somme riconducibili alla comunione de residuo perché indebitamente prelevate dalla convenuta per scopi diversi dai bisogni della famiglia) ovvero delle diverse somme ritenute di giustizia oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
Ebbene, occorre innanzitutto premettere come non risulti cogliere nel segno eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda introduttiva del presente giudizio in ragione dell'attuale pendenza del procedimento di separazione giudiziale.
A tal proposito, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, alla luce dell'intervenuta modifica apportata dal legislatore con la l. n. 55/2015, come, con riferimento ai rapporti tra giudizio di separazione e quello relativo alla divisione della comunione tra coniugi “la domanda restitutoria avanzata dal Ch. con atto di pagina 6 di 12 citazione del 04.07.2018 (quindi nelle more della procedura di separazione, conclusasi con sentenza del 15.06.2018, depositata in data 21.06.2018) risulta certamente ammissibile, essendo stata la stessa formulata dopo lo scioglimento della comunione legale, che nella fattispecie deve intendersi coincidente con la data del provvedimento previdenziale che ha autorizzato
i coniugi a vivere separati, ovvero il 25.03.2014. Ed invero, l'art. 191, comma 2, c.c. dispone che “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”. Tale disposizione, aggiunta dalla Legge n. 55/2015 (che ha introdotto “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”), è infatti immediatamente applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge medesima, ai procedimenti di separazione pendenti alla data di entrata in vigore della stessa” (Trib. Taranto, sez. I, 15 settembre 2023 n.2093).
Orbene, considerato che, nel caso di specie, è stato già emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati (doc. 3 di parte attrice), la domanda volta ad ottenere la divisione dei beni di cui alla comunione legale deve ritenersi ammissibile.
Tanto precisato, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di improcedibilità sollevata in ragione dell'intervenuta alienazione a terzi dell'immobile sito in SC (Ve) ancor prima della proposizione della domanda di mediazione, posto che la predetta risulta datata 17.06.2022, ovverosia solamente un giorno dopo rispetto alla data della stipula del rogito notarile avvenuto il 16.06.2022 (doc. nn. 10 e 12), quando ancora la trascrizione dell'atto di compravendita (adempimento necessario, oltre che ai fini dell'opponibilità del negozio a terzi, a renderlo noto ad ), non poteva ragionevolmente essere stata, per Parte_1 le rilevate tempistiche, effettuata né diversa dimostrazione risulta essere stata fornita in tal senso.
Allo stesso modo, deve ritersi infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata con riferimento all'asserita mancata corrispondenza tra l'oggetto della procedura di mediazione introdotta da parte attrice e quello del presente giudizio con riferimento alla divisione dei beni mobili, dei saldi presenti nei conti correnti bancari e le richieste restitutorie reciprocamente avanzate e rappresentate per la prima volta in causa: a tal riguardo, infatti, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza la quale ha precisato che “la condizione di procedibilità del previo tentativo obbligatorio di mediazione si può dire realizzata quando i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale siano gli stessi enunciati nella domanda di mediazione, non essendo di contro necessaria una perfetta simmetria tra il contenuto dell'istanza di mediazione e la domanda giudiziale” (cfr. Trib. Piacenza, sez. I, 23 settembre 2024,
n.683), risulta evidente come le richieste formulate da entrambe le parti in sede di mediazione e, successivamente, riproposte in questo giudizio sono tutte accomunate dal fine di procedere alla divisione della comunione comprendente, oltre agli immobili di cui in premessa, anche i beni mobili e le liquidità, da cui la possibilità di procedere con il presente giudizio, stante, appunto, l'estensione dell'oggetto dello stesso solamente sotto il profilo del quantum.
pagina 7 di 12 Passando, dunque, alla richiesta di divisione del compendio in comunione tra i coniugi, parte convenuta non risulta cogliere nel segno deducendo di essere la proprietaria esclusiva dell'immobile sito in SC (Ve)
e, prima ancora, dell'immobile di EL (Ve): a tal riguardo, infatti, non risulta sufficiente la dichiarazione ex art. 179, primo comma, lett. f) resa dall'attore nei rispettivi rogiti notarili al fine escludere i suddetti immobili dal regime di comunione legale (doc. nn. 2 e 3 di parte convenuta) posto che non risulta specificato il bene, di proprietà esclusiva di , che sarebbe stato alienato da quest'ultima Controparte_1 per far fronte al pagamento del prezzo d'acquisto dei suddetti immobili (sul punto, cfr. Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2022, n.35086 la quale ha chiarito che: “nel caso in cui la dichiarazione del coniuge acquirente, resa al fine di sottrarre l'oggetto del relativo acquisto al regime della comunione legale, non contenga l'esatta indicazione del bene, già a sua volta personale in forza di una delle lettere da a) a e) del comma 1 dell'art. 179 c.c., la cui vendita o scambio ha costituito il corrispettivo dell'acquisto in parola, la partecipazione all'atto del coniuge non acquirente, per l'ipotesi di immobili o mobili registrati, non pregiudica a quest'ultimo l'azione di accertamento della comunione legale su detto bene poiché, in tal caso, la dichiarazione da lui resa ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c. non può avere portata confessoria e come tale è esclusa dai limiti posti dall'art. 2732 c.c.”).
Peraltro, sulla base della documentazione versata in atti (in pCOlare doc. nn. 4 e 5 depositati da
), risulta che l'immobile di EL (Ve) non sia stato acquistato, nella sua interezza, con Controparte_1 denaro di appartenenza esclusiva della suddetta, considerato che il prestito di Lire 50.000,00 da parte degli zii della convenuta è stato effettuato a favore di entrambi i coniugi e la donazione di Lire 20.000,00 ad opera dei genitori della stessa è stata disposta attraverso un bonifico nel conto corrente n. 18474-00 in titolarità esclusiva dell'attore, da cui la mancata prova, da parte di in ordine alla Controparte_1 proprietà esclusiva dell'immobile di EL (Ve) e di quello, successivamente acquisito, sito a SC (Ve): da quanto sopra deriva, pertanto, la conseguente riconducibilità di entrambi i cespiti al regime di comunione legale e il riconoscimento del diritto in capo a ad ottenere la somma di Parte_1 euro 112.500,00 corrispondente alla metà del prezzo incassato dalla moglie dalla vendita del secondo dei due immobili.
Né, ai fini dell'esclusione dalla comunione legale dell'immobile de quo, può risultare sufficiente quanto meramente argomentato da parte convenuta in merito ad un presunto adempimento, da parte dell'attore, all'obbligo di contribuzione ai bisogni familiari: a tal riguardo, infatti, occorre osservare come l'art. 143, terzo coma, c.c. specificatamente richiamato da , disponendo che “entrambi i coniugi sono Controparte_1 tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”, precisa che il dovere di contribuzione è previsto per il soddisfacimento delle necessità del nucleo familiare, e non di quelle specifiche dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ. sez. II, 13 dicembre 2023,
n.34883 in base alla quale “il dovere di contribuzione che nasce dal matrimonio è per i bisogni della famiglia e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) e pagina 8 di 12 ampio (ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per
l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni ….), per cui deve escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune”).
A tali conclusioni si aggiunga, poi, l'incompatibilità tra la prima ricostruzione prospettata da parte convenuta, in base alla quale sarebbe stata ella stessa ad acquistare con denaro proprio entrambe le abitazioni e la seconda, per cui , intestandole l'immobile, avrebbe adempiuto al proprio Parte_1 obbligo di contribuzione ai bisogni familiari (peraltro sulla base di una sorta di non comprovata compensazione tra l'avvio della carriera professionale di quest'ultimo a scapito di quella della moglie).
Dopotutto, delle due l'una: o il denaro è stato a lei versato interamente dal marito oppure essa stessa ha provveduto a pagare l'intero prezzo con risorse proprie.
Valgano le medesime considerazioni di incompatibilità logica anche con riferimento all'ulteriore inquadramento della vicenda acquisitiva de qua nella diversa fattispecie della donazione indiretta indicata da parte convenuta in via gradata, considerato altresì che rispetto all'asserita liberalità non è neppure stata fornita prova quantomeno dell'elemento oggettivo, ossia della dazione di denaro da parte di Parte_1
specificamente preordinata all'acquisto del bene.
[...]
Tanto precisato, anche con riguardo alla cessione, questa volta da parte dell'attore, dell'immobile di
ME, non può ritenersi applicabile l'art. 179, primo comma, lett. f), posto che dal relativo atto di acquisto non risulta, ancora una volta, specificato il bene, di appartenenza esclusiva del suddetto, venduto per far fronte a tale spesa, con la conseguenza che tale cespite dev'essere ricondotto al regime di comunione legale e che deve essere riconosciuto il diritto in capo a all'ottenimento della Controparte_1 somma di euro 29.000,00, corrispondente alla metà del ricavato della vendita (non può, infatti, essere riconosciuta la maggior somma di euro 47.500,00 in ragione della mancata prova del maggior incasso asseritamente ottenuto dall'attore).
Sempre con riferimento al suddetto bene, non risulta, poi, fondata, la richiesta svolta in via riconvenzionale da parte convenuta al fine di ottenere la corresponsione della somma di euro 15.000,00 pari alla metà dei canoni percepiti personalmente dal marito considerato che, non solo non vi è prova del fatto che il canone effettivamente pagato fosse maggiore di quello indicato in contratto, ma il suddetto importo, costituendo frutto civile di un bene che risulta rientrare, per le anzidette ragioni, in comunione, può essere suddiviso solamente con riferimento al relativo saldo.
Infine, con riferimento all'immobile di FI D'TI (Ve), indicato da entrambe le parti come bene pacificamente rientrante nel regime di comunione legale, esso, alla luce della domanda avanzata da parte pagina 9 di 12 attrice, dev'essere attribuito a quest'ultima, considerato che parte convenuta non solo non vi si è opposta ma ha altresì aderito alla richiesta, con conseguente diritto per la suddetta ad ottenere un conguaglio pari ad euro 20.000,00 (corrispondente alla metà del valore stimato nella perizia di cui al doc. n. 26 di Parte_1
, non avendo le parti insistito per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che procedesse alla
[...] relativa valutazione).
Passando, dunque, alla richiesta di corresponsione della metà del valore degli arredi presenti nell'abitazione familiare stimati complessivamente da parte attrice in euro 115.372,00, essa merita accoglimento, seppur per la minor somma di euro 18.554,36 (corrispondente alla metà dell'importo pari ad euro 37.108,73 risultante dai doc. nn. da 28 a n. 112 con esclusione del doc. nn. 84 e 97 in quanto già depositati quali doc. nn. 28 e 83).
E invero, non risulta aver contestato la riconducibilità di tali acquisti, che, a ben vedere, Controparte_1 hanno ad oggetto proprio l'arredo di un'abitazione, al regime di comunione legale, da cui l'obbligo, in capo a quest'ultima, di corrispondere, appunto, la metà del relativo valore, a nulla rilevando l'assegnazione disposta in favore della convenuta in sede di provvedimenti provvisori (in punto cessazione del diritto d'uso sui beni mobili con conseguente diritto del coniuge di procedere alla relativa divisione, cfr. Cass. civ, sez. I, 09 dicembre 1983, n. 7303 in base alla quale “nel giudizio di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 155 comma 4 c.c., ricomprende, per la necessaria tutela della prole minore, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari del coniuge privato del godimento della casa familiare. Tale diritto di uso dei mobili, essendo strumentale al godimento dell'immobile, è destinato a cessare quando l'assegnatario perda la disponibilità dello stabile, con la conseguenza che il coniuge che è stato privato del godimento di tali mobili, può reclamare quelli di sua appartenenza esclusiva o richiedere la divisione di quelli comuni, salvo che, in considerazione del permanere di fondate esigenze del nucleo familiare, il giudice autorizzi il trasferimento dei mobili fino ad allora goduti nel nuovo alloggio”).
Viceversa, non può essere accolta la richiesta avanzata da volta ad ottenere la Parte_1 corresponsione in suo favore della somma di euro 8.455,00 pari al valore dei propri beni personali considerato, da un lato, l'intervenuta scadenza del termine assegnato in sede presidenziale per l'asporto di tali beni e, dall'altro, il disinteresse di parte attrice a recuperare quelli rimasti, nonostante l'invito di parte convenuta a provvedere in tal senso (vedasi messagistica intercorsa tra le parti di cui al doc. n. 15 di parte convenuta).
Non risulta, poi, fondata l'ulteriore domanda promossa da parte attrice e volta ad ottenere la restituzione della somma asseritamente versata alla moglie e da questa, a sua volta, mutuata al di lei fratello, non risultando prodotto agli atti alcun documento attestante siffatto versamento;
allo stesso modo, non risulta provato quanto allegato da entrambe le parti in merito a prelievi asseritamente effettuati da ciascuna di esse dal conto cointestato, in quanto dagli estratti conto prodotti da quali doc. nn. 18 e 19 Parte_1 pagina 10 di 12 non è evincibile chi, tra i due coniugi, abbia effettuato siffatti prelievi e se il denaro in questione sia stato destinato a scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Infine, merita accoglimento la richiesta di scioglimento della comunione de residuo con riferimento al saldo al 28.07.2020 indicato nell'estratto conto prodotto quale doc. n. 19, non risultando agli atti documentazione più recente e tenuto conto che non è stata accolta la richiesta di esibizione formulata genericamente dei conti correnti e/o degli investimenti di in quanto esplorativa, con la conseguenza che Parte_1 la somma di euro 1.276,73 indicata nel suddetto conto estratto deve, dunque, ritenersi di spettanza di ciascuna parte per la quota del 50%.
Alla luce di tutto quanto esposto, sulla base dell'accertata appartenenza dell'immobile sito in FI
d'TI (Ve), di quello sito in SC (Ve) (oltre ai relativi arredi) e, ancor prima, di quello sito in EL
(Ve), nonché, infine, dell'immobile sito in ME (Ve) alla comunione legale, a Parte_1
deve essere assegnato, per l'intero, l'immobile sito in FI D'TI (con conseguente obbligo,
[...] in capo a quest'ultimo, di versare in favore di la somma di euro 20.000,00 a titolo di Controparte_1 conguaglio), la somma di euro 112.500,00 corrispondente alla metà del prezzo incassato dalla vendita dell'immobile sito in SC (Ve), la somma di euro 18.554,36 pari alla metà del valore degli arredi presenti nell'abitazione coniugale e, infine, euro 638,365 pari alla metà del saldo residuo del c/c cointestato;
alla convenuta, invece, deve essere riconosciuta la somma di euro 29.000,00 corrispondente alla metà del prezzo di vendita dell'immobile di Mestre-EL nonché la restante metà del saldo del c/c pari ad euro
638,365; a parziale compensazione tra quanto complessivamente dovuto da pari ad Parte_1 euro 49.000,00 (di cui euro 20.000 a titolo d conguaglio per l'assegnazione della casa di FI d'TI ed euro 29.000,00 derivanti dalla vendita dell'appartamento di Venezia Mestre) e quanto dovuto da CP_1
nei suoi confronti pari ad euro 131.054,36 (di cui euro 112.500,00 derivante dalla vendita della casa
[...] coniugale ed euro 18.554,36 corrispondente al valore degli arredi della medesima), parte convenuta deve, dunque, corrispondere a parte attrice, la somma di euro 82.054,36.
La soccombenza reciproca delle parti alle diverse domande proposte giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 11578/22 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione,
- accerta l'appartenenza alla comunione legale dell'immobile sito in EL (Ve), via Ca' Lin 5°, dell'immobile sito in SC (Ve), via Marmolada n. 40, dell'immobile sito in FI D'CO (Ve) via Gioacchino Rossini n. 15 e dell'immobile sito in Mestre-Venezia (Ve), Corso del Popolo n.
227/C alla comunione legale nonché degli arredi presenti nell'immobile sito in SC (Ve), via
Marmolada n. 40; pagina 11 di 12 - accerta l'intervenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
- assegna a l'immobile sito in FI D'CO (Ve) via Gioacchino Rossini n. 15 Parte_1 così catastalmente censito: Foglio 5, particella 136, sub 7, Via Gioacchino Rossini n. 15, piano T-1, cat. A/3, cl.2, vani 6, mq 101, r.c. Euro 266,49 - foglio 5, particella 136, sub. 8, Via Gioacchino
Rossini n. 15, piano T, cat. C/2, cl. 7, consistenza 23 mq, superficie catastale 25 mq, r.c. Euro
22,57; - foglio 5, particella 136, sub.9, Via Gioacchino Rossini n.15, piano T, cat. C/6, cl.5, consistenza 18 mq, superficie catastale 19 mq, r.c. Euro 27,89;
- assegna a la somma di euro 638,365 o di quella diversa risultante dal saldo del Parte_1
c/c aggiornato;
- rigetta la domanda di volta al riconoscimento del controvalore monetario dei Parte_1 beni personali quantificato in euro 8.455,00;
- rigetta la domanda di volta all'accertamento della mancata restituzione delle Parte_1 somme anticipate a per complessivi euro 28.876,00; Controparte_1
- rigetta la domanda di volta al riconoscimento in proprio favore del diritto alla Parte_1 corresponsione dell'ulteriore somma di euro 15.804,50;
- assegna a la somma di euro 638,365 o di quella diversa risultante dal saldo del Controparte_1
c/c aggiornato;
- rigetta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la corresponsione della metà dei frutti civili percepiti dalla locazione dell'immobile di ME (Ve) nonché del 50% del saldo dei conti correnti personali e degli investimenti in titolarità esclusiva di nonché ancora Parte_1 del 50% dell'importo asseritamente prelevato indebitamente da dal c/c Parte_1 cointestato n. 000004440463 filiale di SC;
CP_2
- condanna a corrispondere a , in compensazione tra le Controparte_1 Parte_1 reciproche poste di dare e avere, la somma di euro 82.054,36;
- compensa integralmente le spese di lite;
- ordina al Conservatore dei RR.II competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Venezia, 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Sentenza resa ex COlo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti esonerate dalla presenza ed allegazione al verbale.
Venezia, 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti pagina 12 di 12