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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Gop
lette le note in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. unicamente dall'Avv. Federica Di Benedetto, difensore e procuratrice speciale di parte resistente/opposta, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO RA
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2192 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
Genova n°22, presso lo studio dell'Avv. Sergio Arquilla, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ricorrente/opponente
CONTRO
CP 1 ( c.f. C.F. 2
), elettivamente domiciliata in Pescara, Viale
Muzii, n.100, presso lo studio dell'Avv. Federica Di Benedetto, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta resistente/opposta
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso (iscritto al n°1576/2024 R.G.), in qualità di proprietaria e di locatrice dell'appartamento sito in Pescara, CP 1
Via San Martino n°43, premesso che il conduttore Parte 1 non aveva provveduto al pagamento delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, né al versamento pro quota (al 50 %) dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione relativa agli anni 2020, 2021, compresa quella di cessazione del contratto avvenuta nell'anno 2022 per recesso manifestato dallo stesso conduttore, né al versamento dell'imposta sulla tassa dei rifiuti per l'anno 2020 e 2021, né infine all'utenza dell'acqua, come da conteggi effettuati dall'amministratore dello stabile condominiale, avendo la ricorrente dovuto provvedere al pagamento dei relativi importi (essendo a lei intestate le utenze di gas, luce e TARI, essendo coobbligata nei confronti del Condominio, quale proprietaria del predetto immobile concesso in locazione, al pagamento dei consumi di acqua ed essendo coobbligata anche nel pagamento delle imposte di registrazione del contratto di locazione in oggetto), tanto ciò premesso, otteneva in data 29/05/2024 dal
Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°617/2024, in forza del quale veniva intimato a
Parte 1 il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.925,71, per tutte le causali dianzi cennate, oltre interessi e spese della procedura.
2) Con ricorso regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto Parte 1
,
ingiuntivo, deducendo, tra le altre, la illeggibilità del contratto di locazione, la ricomprensione delle somme intimate nel canone di locazione, la circostanza secondo cui la ricorrente avrebbe mantenuto la residenza nell'abitazione oggetto del contratto di locazione
(adombrando in siffatto modo la certezza del soggetto che avrebbe prodotto i consumi di utenze luce, gas e acqua, come tale tenuto al relativo pagamento), nonché il difetto di comunicazione da parte della locatrice delle bollette e delle ricevute di versamento effettuato dalla medesima, deducendo che la locatrice aveva illegittimamente trattenuto il deposito cauzionale relativo al mese di settembre 2022. Chiedeva quindi in via principale, di accertare e dichiarare che la locatrice non aveva mai previamente comunicato al Sig. la documentazione idonea a provare l'importo degli oneri accessori per cui è Pt 1
giudizio, né gli esborsi asseritamente sopportati, di accertare e dichiarare che la locatrice non aveva mai effettuato alcun esborso per spese condominiali relativamente al canone idrico e che il relativo credito di euro 1.190,37 è sfornito di prova per l'effetto, dichiarare di nulla dovere a tale titolo, di accertare e dichiarare che la locatrice aveva illegittimamente trattenuto per sé il deposito cauzionale di euro 700,00, su cui erano maturati interessi dal
31.10.2022 fino al saldo. Chiedeva in via riconvenzionale disporre la compensazione tra il credito riconosciuto in proprio favore a titolo di deposito cauzionale ed interessi con i crediti riconosciuti in via eventuale alla locatrice, con condanna della stessa al pagamento della differenza tra le somme compensate e la differenza a credito al conduttore riconosciuta, con revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese del giudizio.
3) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva CP 1 deducendo di aver promosso in data 26/02/2023 il procedimento obbligatorio di mediazione, previsto quale condizione di procedibilità della domanda, conclusosi con verbale negativo stante la mancata partecipazione del Pt 1 debitamente invitato, insistendo nella pretesa creditoria avanzata, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata, con vittoria di spese del giudizio. 4) Nel corso del giudizio, ferme le produzioni documentali versate dalle parti, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte opposta. All'udienza del 19/12/2024 veniva raccolta la prova orale ammessa e in quella sede la difesa di parte opponente rappresentava di aver rinunziato al mandato professionale conferitogli a suo tempo dal Pt_1 ma che non era stato contattata da altro professionista al fine del subentro nell'incarico professionale.
5) La causa veniva rinviata al 30/01/2025 per discussione orale con termini per il deposito di note conclusionali, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza fissata.
6) Va premesso che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente. Né d'altra parte con l'opposizione può ritenersi consentita una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167 c.p.c., di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Sul punto va rilevato che qualora la parte contro cui sono allegati precisi fatti costitutivi della domanda, non li contesti, i detti fatti esulano dal thema probandum ed il giudice deve ritenerli come pacifici e non più dubitabili. Va del pari rammentato che, secondo giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, il creditore, tanto in causa di adempimento che di risoluzione, è tenuto a provare la sola esistenza dell'obbligazione, spettando al debitore, ai sensi del secondo comma dell'articolo
2697 c.c., la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa (cfr., per tutte, Cass. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
7) Venendo al caso in esame l'attrice sostanziale ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1 comma, c.c., fin dalla fase monitoria. In tal senso ha prodotto il contratto di locazione posto a fondamento della domanda (stipulato in Pescara il 30/09/2019, debitamente registrato il 29/10/2019 al n°9934, Serie 3 T), dalla cui disamina viene in rilievo la pattuizione delle obbligazioni di pagamento dei canoni di locazione nella misura richiesta e delle spese accessorie. Nello specifico, all'art. 7 del contratto, è stato prevista la corresponsione di un canone annuo di locazione, comprensivo delle spese condominiali, pari ad euro 8.400,00, da corrispondersi in ratei mensili dell'importo di euro
700,00 cadauno, all'art. 15 è stato previsto che sono interamente a carico del conduttore le spese per le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, del riscaldamento e la tassa sui rifiuti (TARI), con impegno del conduttore stesso a volturare a proprio nome le suddette utenze entro giorni dieci dalla stipula del contratto medesimo;
all'art. 16 è stato previsto che l'imposta di registrazione del contratto stesso è a carico di locatrice e conduttore in parti eguali;
che sempre all'art.7 è stato dato atto del versamento del conduttore alla locatrice, all'atto della stipula del contratto la somma di euro 700,00 a titolo di deposito cauzionale che la locatrice ha trattenuto, non avendo il conduttore, a seguito di recesso manifestato, provveduto a versare la mensilità del canone del mese di settembre 2022. Inoltre l'attrice sostanziale, mediante deposito in atti delle relative ricevute di versamento, ha dato prova di aver dovuto sopperire alla colpevole inerzia del conduttore, provvedendo a pagare quanto dovuto a titolo di utenze per la fornitura di energia elettrica (euro 96,09), gas (euro 21,40), a titolo di imposta di registrazione pro quota (euro 211,50), a titolo di TARI, per gli anni
2020 (euro 199,76) e 2021 (euro 206,59), nonché per la fornitura di acqua secondo le ripartizione dell'amministratore del condominio ove è ricompresa l'unità abitativa dell'opposta (1.190,37). Risulta poi versata in atti l'atto di diffida tesa ad ottenere il recupero delle somme in questione.
8) Viceversa, nessun motivo di opposizione ha trovato riscontro nel presente giudizio.
9) Posta l'indubbia esistenza del contratto di locazione ripassato tra le parti in giudizio e la conseguente operatività delle clausole di tale regolamento negoziale, risulta smentito per tabulas (cfr. certificato storico di residenza anagrafica di CP 1 l'assunto del convenuto sostanziale secondo cui la locatrice avrebbe mantenuto la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di causa (ciò per adombrare dubbi e perplessità in merito all'attribuzione dei consumi oggetto della pretesa monitoria), risultando invero che l'opposta ha trasferito colà la propria residenza dal 16/06/2023.
10) Quanto alla debenza in capo al conduttore degli importi per le causali specificate nei punti precedenti, tale aspetto di centrale rilevanza risulta suffragato, come detto, dal contratto, così come del pari comprovati sono gli importi versati dalla locatrice.
11) Quanto al deposito cauzionale trattenuto dalla locatrice non è in contestazione il mancato pagamento da parte del conduttore della mensilità del mese di settembre 2022: del resto, la finalità della cauzione nell'economia di tale rapporto è proprio quella di garantire il locatore per l'adempimento di tutti obblighi gravanti sul conduttore tra cui quello inerente il pagamento del canoni.
12) Quanto alla fornitura di acqua al condominiale è stato escusso sub judice il teste [...]
Tes 1 amministratore del condominio in cui è ricompreso l'appartamento oggetto di causa, il quale ha confermato che nei bilanci del Condominio relativi all'anno 2019 ed agli anni successivi e nelle relative ripartizioni di spesa l'unità immobiliare è stata spesso indicata con il nominativo Persona 1 e che v'è piena conformità tra l'appartamento di proprietà di CP 1 con quello identificato con il cennato nominativo.
13) In questi termini, l'opposizione proposta deve essere rigettata e, di conseguenza, confermato il decreto d'ingiunzione opposto.
14) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, valori medi avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4 co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione; per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto d'ingiunzione opposto;
condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio
-
liquidate in complessivi euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 10 Febbraio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi