Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 48 / 2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 20/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. EMMA SALVATORE ed C.F._1
elettivamente domiciliato in San Cataldo via Trento n. 11.
- ricorrente contro
– codice Controparte_1
fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, P.IVA_1 Controparte_2
in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Persona_1
Rep. n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. CP_1
47.
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18/01/2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha dedotto di essere impiegato quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato con qualifica di ostetrico, presso l' di Serradifalco e che durante lo Controparte_3 svolgimento dell'attività lavorativa ha subito un infortunio in data 04/07/2022. Ha evidenziato di aver denunciato l'infortunio all' e che l' , a seguito di accertamento medico- CP_1 CP_1
1
Tanto premesso e ritenuto che la misura della sua invalidità permanente debba essere almeno il 16% punti percentuale, o comunque, nella diversa percentuale ed ha chiesto al Giudice di
“accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. Parte_1
in data 4-7-2022, ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari ad almeno il
16% punti percentuale, o comunque, nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
- condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente e legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere al Sig. odierno ricorrente, la dovuta Parte_1
rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio allo stesso occorso in data 4-7-2022, valutabile in 16% punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati spettanti, come per legge. - con vittoria e competenze professionali”
Si costituiva ritualmente in giudizio L' sostenendo la correttezza della valutazione CP_1 operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata per l'infortunio sul lavoro, senza postumi permanenti, appare rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000.
Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Al fine di valutare l'esistenza di postumi permanenti residuati al ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico- legale.
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
II ricorso non è adeguatamente fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Giova preliminarmente osservare che tra le parti non sono sorte contestazioni in ordine all'infortunio in questione ed alla sua copertura assicurativa.
La sola contestazione, infatti, riguarda la misura dei postumi permanenti indennizzabili e per accertare gli stessi è stata disposta idonea C.T.U. medico legale.
Giova, altresì, ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
2 Il successivo D.Lgs n. 38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi (ed alle malattie professionali denunciate) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del
25.7.2000.
Ed invero, la Consulenza medica espletata ha accertato che al ricorrente dall'infortunio in questione non sono derivati postumi permanenti, confermando così il giudizio già espresso dall' . CP_1
Al riguardo il CTU ha affermato che: “Dallo studio degli atti processuali, dalla anamnesi, dall'esame obbiettivo si conclude che il sig. di anni 65 è affetto da: Parte_1
“Pregresso trauma contusivo-distorsivo del rachide lombare in paziente con preesistente spondilodiscoartrosi lombare. Gonartrosi destra con alterazioni capsuloligamentose su base degenerativa.”
Conclude il CTU: “1. Relativamente alla denunziata “Esiti di trauma colonna lombare con fratture di L5 successivamente avvallamento del soma di L5”, come argomentato nella
discussione medico legale l'esame delle immagini RMN acquisite in fase peritali escludono che il periziato abbia subito la frattura della V^ vertebra lombare.
2. Relativamente alla denunziata patologia “Esiti traumatici a carico del ginocchio dx con lesioni meniscali e legamentose”, come argomentato nella discussione la lesione meniscale accertata ha le caratteristiche medico-legali di lesione su base degenerativa ... Si conclude pertanto che a seguito del sinistro del 04/07/2022 non risultano essere residuati postumi a carattere permanente.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno, in definitiva, condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione del ricorrente di possedere redditi in misura inferiori alla soglia indicata dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese dell'espletata CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata:
3 - rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Caltanissetta 24/03/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
4