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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29534/2023 promossa da:
Parte_1
(P. IVA , in persona del direttore generale e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, (cod. fisc. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 CodiceFiscale_1 SIMONA FALCONIERI (cod. Fisc. ) legale interno dell'Agenzia, ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 52 presso la propria sede legale Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. NT C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv.ti MARTINA MONTANARI e GUIDO C.F._4
BERGAMO, elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA MARIA, 18 presso lo studio dei Pt_1 difensori avv.ti MARTINA MONTANARI e GUIDO BERGAMO
RESISTENTI
Oggetto: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'esistenza di una occupazione senza titolo dell'immobile sito in Via Ponte Pt_1
Nuovo n. 5 – piano primo – n. catasto 397 Foglio 148 sub 18 -, da parte di e NT
per l'effetto Controparte_2 Part Condannare gli stessi al rilascio, alla restituzione e riconsegna di detto immobile alla proprietaria
di , in persona del suo legale Parte_1 Controparte_3 Pt_1 rappresentante pro tempore, libero da beni mobili e, o cose.
- Condannare e in via solidale tra loro al pagamento in favore di NT Controparte_2
di , in persona del suo legale Parte_3 Pt_1
pagina 1 di 8 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € 14.031,59 (euro quattordicimilazerotrentuno/59) a titolo di indennità di occupazione, aggiornamento Istat e spese,
oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, ovvero della maggiore e o minore somma che verrà accertata
e risulterà dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi legali sino al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA … Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico “ATS della Città Metropolitana di . Pt_1
CONCLUSIONI delle PARTI RESISTENTI da comparsa di risposta:
In via preliminare
- accertare l'esistenza del titolo contrattuale di locazione e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande proposte
In via subordinata e preliminare nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non provvedesse in prima udienza alla predetta dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità,
- disporre in prima udienza, con ordinanza, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui articolo 183 c.p.c. In ogni caso
- accertare il difetto di legittimazione passiva del signor in quanto non titolare del Controparte_2 contratto di locazione in essere
In via principale e nel merito:
- rigettare integralmente le domande avverse, in quanto le somme richieste non sono mai stato oggetto di alcuna richiesta di pagamento, non avendo mai ricevuto alcun MAV in relazione alle predette somme, ovvero, accertare l'effettiva debenza dovuta dalla signora , escludendo le somme NT prescritte così come indicato in narrativa;
- concedere un termine di grazia non inferiore a 120 giorni per il pagamento delle eventuali somme dovute che saranno accertate;
In via istruttoria
- ordinare ex art. 210 c.p.c. all di l'esibizione dell'originale del Parte_1 Controparte_3 Pt_1 contratto di locazione sottoscritto oggetto del presente giudizio, dell'ordinanza di assegnazione dell'alloggio, ovvero del documento equipollente, nonché tutti gli atti relativi al procedimento di assegnazione stesso che parte attrice non solo non può conoscere autonomamente, ma di cui non può in alcun modo entrare in possesso;
- disporre l'interrogatorio formale dell'attore (ovvero dei responsabili dei procedimenti relativi all'immobile in oggetto) sui capitoli di prova di cui in narrativa, espunti da qualsivoglia forma valutativa e formulati positivamente. Con espressa riserva di articolare i summenzionati capitoli una volta disposta la prosecuzione del giudizio con rito ordinario.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936, Cass.
28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord. n.
363).
Con ricorso ex art.281-decies cpc del 03.08.2023, adiva questo Tribunale, chiedendo, Parte_1 accertata e dichiarata l'occupazione senza titolo dell'unità immobiliare di sua proprietà da parte di e , la condanna di questi ultimi al rilascio NT Controparte_2 della stessa ed al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di €.14.031,59 a titolo di indennità di occupazione, aggiornamento Istat e spese, oltre interessi legali.
Esponeva:
- di essere subentrata, a decorrere dal 01.01.2016, all' Controparte_4 nella proprietà del patrimonio immobiliare, nel quale era confluito anche l'immobile oggetto del presente giudizio situato in Via Ponte Nuovo n. 5, piano primo, identificato catastalmente al Pt_1
397 Foglio 148, Particella 397 sub 18;
- che dalla documentazione pervenuta risultava che aveva sottoscritto una NT bozza di “contratto di locazione” con decorrenza dal 1.1.2008 relativo alla detta unità immobiliare con il quale si era impegnata a corrispondere la somma annua pari ad € 2.975,70 a titolo di canone, oltre €
450,00 per spese, salvo conguaglio, ripartita in quattro rate di pari importo (doc. 2);
- che, pur non essendo mai stato sottoscritto detto contratto, risultava l'occupazione da parte della resistente, che peraltro aveva provveduto a corrispondere le somme relative all'occupazione, mediante il pagamento dei MAV emessi dalla proprietà SL prima e ATS poi, in misura corrispondente Pt_1
a quanto indicato nel contratto dalla stessa sottoscritto, e tutto ciò sino al terzo trimestre del 2011;
- che dal IV trimestre 2011 i pagamenti avevano iniziato ad essere irregolari ovvero omessi;
- che l'immobile, a far data perlomeno dal 12.04.2010, risultava altresì essere occupato da
(doc. 3), figlio della ricorrente, come constatato in sede di sopralluogo a Controparte_2
maggio 2017 (doc. 4);
Parte
- che, con raccomandata 03.08.2018, aveva intimato ai due occupanti il rilascio Pt_1 dell'immobile, contestando anche il mancato pagamento delle indennità di occupazione non corrisposte per €.6.660,85 (doc. 5);
pagina 3 di 8 - che, nonostante le reiterate richieste, i resistenti non avevano provveduto a riconsegnare l'immobile e che gli stessi, dal 2011 e al 2020, avevano accumulato un debito di €.14.031.59 per indennità, costi e aggiornamenti Istat non corrisposti (doc. 6), riprendendo i pagamenti a decorrere dal gennaio 2021
Parte onorando i MAV emessi da
Parte
- che, con raccomandata 29.06.2021, aveva diffidato nuovamente i resistenti al Pt_1 pagamento del dovuto, nonché al rilascio dell'immobile (doc. 7), senza ottenere riscontro;
- che la mediazione aveva esito negativo per la mancata adesione di entrambe le parti convenute (doc.
8).
Con comparsa di risposta del 05.01.2024, si costituivano in giudizio i resistenti, i quali chiedevano in via preliminare di accertare l'esistenza del contratto di locazione con conseguente improcedibilità o inammissibilità delle domande proposte, ovvero disporre in prima udienza la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
in ogni caso, di accertare la carenza di legittimazione passiva di
(ospite della madre, unica titolare del contratto di locazione); nel merito, Controparte_2
di rigettare le domande avversarie, non essendo mai stato ricevuto alcun MAV in relazione alle somme richieste, ovvero accertare l'effettiva debenza escludendo le somme prescritte, con concessione di un termine di grazia di almeno 120 giorni per il pagamento delle eventuali somme accertate come dovute
(posto che la ricorrente avrebbe potuto procedere con lo sfratto per morosità). Nel merito, evidenziavano che aveva intrapreso la procedura di assegnazione di un NT
alloggio abitativo in data 25.09.2007 (doc. 1), in accoglimento della quale la stessa aveva ricevuto e sottoscritto il contratto di locazione, con decorrenza dal 01.01.2008, prodotto come doc. 5 dalla stessa ricorrente, ricevendo le chiavi dell'immobile ed i MAV relativi ai canoni di locazione, peraltro regolarmente pagati per diversi anni, ciò comportando un'evidente conoscenza e quindi tacito accordo da parte dell'ATS di locare l'immobile in oggetto alla resistente;
ATS, inoltre, in data 21.03.2017, aveva inviato una raccomandata alla resistente avente ad oggetto l'Accordo territoriale di integrativo Pt_1 dell'accordo quadro nazionale per l'applicazione dell'art. 2 comma 3 ex lege 431/98 per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo, nella quale invitava la conduttrice a far visionare l'immobile locato e a stipulare un nuovo contratto di locazione (doc. 2); in ogni caso, gli importi richiesti relativi agli anni 2011
e 2012 erano prescritti, essendo stati richiesti per la prima volta in data 03.08.2018 a fronte di un termine prescrizionale di cinque anni e non essendovi peraltro prova del perfezionamento della consegna della relativa raccomandata.
All'udienza del 16.01.2024, tenutasi in forma scritta, entrambe le parti depositavano note. La parte ricorrente si riportava al ricorso, precisando di non possedere altra documentazione inerente alcun contratto intercorso, se non il documento unilateralmente firmato dalla convenuta e già prodotto e che, necessitando il contratto di locazione della forma scritta, non poteva dirsi esistente alcun contratto;
che trattandosi di pagina 4 di 8 illecito permanente, il termine prescrizionale era da considerarsi decennale;
che la procedura utilizzata era corretta, per cui chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies quarto comma cpc. La parte resistente si riportava integralmente alle già rassegnate istanze istruttorie e conclusioni così come indicate nel proprio atto di costituzione.
Il Giudice, a scioglimento della riserva ivi assunta, assegnava i termini per il deposito di memorie e, all'esito, rigettava la richiesta di prova orale per interrogatorio formale proposta dai resistenti e ordinava all'attrice, ex art.210 cpc, la produzione in giudizio dell'atto di assegnazione dell'alloggio in favore di Parte
ovvero di qualsivoglia documento equipollente in possesso di , che non NT Pt_1 veniva prodotto.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva rinviata all'udienza dell'8.4.2025, in cui veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione svolta, mediante il deposito di note, dalle parti ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
ha agito chiedendo l'accertamento dell'occupazione senza titolo da parte di Parte_1
in forza di una bozza di “contratto di locazione” con decorrenza NT
01.01.2008 sottoscritta solo dalla stessa, e mai da SL AN (dante causa della ricorrente), con il quale questa si era impegnata a corrispondere la somma annua pari ad € 2.975,70 a titolo di canone, oltre € 450,00 per spese (salvo conguaglio) ripartita in quattro rate di pari importo con scadenza il giorno 1 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, oltre aggiornamento Istat in misura pari al 75%, come da copia di documento che si allega, avendo la conduttrice provveduto per un certo periodo anche al pagamento delle somme relative all'occupazione, mediante il pagamento dei
MAV emessi prima da SL AN e poi da (doc. 2 fasc. ricorrente). Inoltre, Parte_1
quantomeno dal 12.04.2010 e come verificato a maggio 2017 in occasione dei sopralluoghi del maggio 2017, effettuati ai fini del censimento e della verifica dello stato del patrimonio immobiliare dalla proprietà, si apprendeva la presenza anche di , figlio di Controparte_2 CP_1
(doc. 4). Dal IV trimestre 2011 i pagamenti avevano iniziato ad essere irregolari ovvero
[...]
omessi.
I resistenti, costituendosi, hanno evidenziato il fatto che , prima di NT
sottoscrivere il contratto di locazione, aveva partecipato ad una procedura di assegnazione di alloggio, depositando la relativa domanda in data 25.09.2007 (doc. 1 fasc. resistenti), cui erano appunto seguiti la sottoscrizione del contratto, la consegna delle chiavi e l'invio mensili dei MAV,
pagina 5 di 8 peraltro pagati per diversi anni. Alla luce di ciò, l'occupazione non poteva definirsi senza titolo, anche in ragione della comunicazione inviata alla conduttrice in data 21.03.2017 (doc. 2 fasc. resistenti). Il fatto, poi, che il contratto indicasse una decorrenza di poco successiva alla domanda di assegnazione di alloggio protocollata dalla resistente, lasciava presumere che il contratto fosse stato redatto da SL AN in conseguenza dell'accoglimento della predetta domanda. Inoltre, non avendo il locatore provveduto a comunicare alcunché al conduttore ed avendo lasciato allo stesso la detenzione dell'immobile in oggetto, il contratto si era rinnovato ai sensi dell'art. 1597 c.c. sia il 1° gennaio 2016 sia il 1° gennaio 2024.
Quanto a , lo stesso non poteva avere alcuna legittimazione passiva nel Controparte_2
presente giudizio, essendo ospite, in qualità di figlio, della conduttrice, unica firmataria del contratto.
Ciò premesso, si rileva che, anche a seguito di ordine di esibizione, la ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di produrre un contratto sottoscritto dalla ex Controparte_4
, né i convenuti lo hanno prodotto. Pertanto, non è documentato che, per qualsiasi motivo non Pt_1
ricostruito da nessuna delle parti, nonostante la bozza del contratto indicasse una decorrenza di poco successiva alla domanda di assegnazione di alloggio protocollata dalla resistente, il contratto sia stato poi effettivamente sottoscritto da . Controparte_4
Per la ricorrente non si tratta solo della carenza della forma scritta del contratto di locazione ad uso abitativo o della carenza di registrazione, ma della carenza stessa del contratto, che non è stata in grado di documentare. Ora, vero è che l'unico soggetto legittimato a far valere la nullità di un contratto verbale di locazione non registrato è il conduttore, trattandosi peraltro di nullità relativa non rilevabile d'ufficio (Cass. SS.UU. n.9475/2021), ma, nel caso di specie, il soggetto che aveva stipulato il contratto in qualità di locatore era l' di e, come Controparte_4 Pt_1
correttamente dedotto dalla ricorrente, tutti i contratti della Pubblica Amministrazione devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità ex art 1418 c.c..
Per costante giurisprudenza sia civile sia amministrativa, pertanto, tutti i contratti di cui sia parte la
P.A., anche quando agisca iure privatorum, devono essere stipulati in forma scritta ad substantiam, non potendosi pertanto né desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, né ritenere possibile la conversione in altro titolo e il rinnovo tacito degli stessi (Cons. Stato, sez. V sent. 3575/2019; Cons. Stato sez. III sent. n.
6151/2019; Cass civ. sez I sent. n. 142/2020).
La forma scritta dei contratti e degli altri negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale stipulati dalle
Pubbliche Amministrazioni è pertanto necessaria e la sottoscrizione è elemento essenziale e imprescindibile del contratto stesso. Pertanto, non essendo documentato nel caso di specie un contratto pagina 6 di 8 scritto, l'occupazione non può che essere ritenuta senza titolo, in quanto l'eventuale contratto verbale sarebbe nullo.
Pacifico è poi il fatto che ha comunque consegnato il bene a Parte_1 CP_1
(consegna che potrebbe anche essere stata anticipata in vista della stipula del contratto di
[...]
locazione), la quale inizialmente ha pagato le indennità di occupazione, come dalla bozza del contratto.
Alla luce di ciò, sussiste la legittimazione passiva di , anche se la stessa risieda e NT
viva stabilmente a Messina, atteso che la stessa ha comunque la disponibilità del bene, non avendolo restituito alla ricorrente. Sussiste anche la legittimazione passiva di , atteso che lo Controparte_2 stesso risiede stabilmente nell'immobile sin dal 12.04.2010, come risulta dal certificato storico di residenza (documento n. 3 fasc. ricorrente) e anche nel sopralluogo del 2017 nell'unità immobiliare era presente solo (doc. 4 fasc. ricorrente). Ora, posto che l'azione proposta non è contrattuale, CP_2 ma di occupazione senza titolo, , quale occupante effettivo dell'unità immobiliare Controparte_2
in oggetto, privo di titolo proprio, è dotato di legittimazione passiva nel presente giudizio.
La domanda di rilascio del bene, pertanto, merita accoglimento.
Merita, poi, accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle somme non corrisposte dalla resistente come maturate sino a dicembre 2020, che sono state qualificate come indennità di occupazione, la cui debenza non risulta sostanzialmente contestata dalla stessa resistente, sebbene a titolo di canoni di locazione, per cui è stata eccepita la prescrizione per gli anni 2011 e 2012.
Detta ultima eccezione è fondata, dato che l'occupazione abusiva costituisce un illecito permanente, rientrante nel genus dell'art. 2043 c.c., perciò il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria e restitutoria è quinquennale. Esso decorre dalla singola annualità, per la domanda risarcitoria per equivalente della perdita del godimento, con la conseguenza che la prescrizione estingue il diritto al risarcimento da mancato godimento del bene, per gli anni precedenti al quinquennio antecedente la messa in mora.
L'importo è stato quantificato in €.14.031,59, (di cui: anno 2011 - 4 trim € 607,37; anno 2012 – 2 trim
€ 1.496,42; anno 2017 – 1, 2 e 3 trim € 2.728,50; anno 2018 – 1, 2, 3 e 4 trim € 3.657,12; anno 2019 –
1 e 2 trim € 1.846,58; anno 2020 – 1, 3 e 4 trim € 3.695,60).
Dall'importo quantificato in €.14.031,59, tuttavia, vanno escluse le somme richieste in relazione agli anni 2011 e 2012 (€.607,37 + €.1.496,42), risultando le stesse prescritte per decorso del termine quinquennale applicabile nel caso di specie (la giurisprudenza citata da nelle note Parte_1
d'udienza del 09.01.2024 è inconferente), posto che il primo atto interruttivo risulta la raccomandata del 03.08.2018 inviata dalla ricorrente, perfezionatasi per compiuta giacenza. Pertanto, i resistenti vanno condannati al pagamento di €.11.927,80, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
pagina 7 di 8 A prescindere da ogni altra considerazione la domanda di aggiornamento Istat è generica e va rigettata.
Quanto alla richiesta della resistente di un termine di grazia per sanare la morosità accumulata, si rileva che si tratta di indennità di occupazione e non di canoni, con conseguente inapplicabilità del termine di grazia, osservandosi, per inciso, che i resistenti, anche a prescindere dalla concessione di un termine di grazia, non risulta abbiano provveduto al pagamento delle somme richieste nel corso del giudizio.
I su esposti rilievi sono assorbenti rispetto a qualsiasi altra considerazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, vengono poste a carico delle parti resistenti e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accertata e dichiarata l'esistenza di una occupazione senza titolo dell'immobile sito in Via Ponte Pt_1
Nuovo n. 5 – piano primo – n. catasto 397 Foglio 148 sub 18 -, da parte di e NT
, condanna gli stessi al rilascio dell'immobile predetto, a favore della ricorrente Controparte_2 [...]
di , riconsegnandolo libero da persone e Parte_3 Pt_1
sgombro da cose;
-fissa per l'esecuzione la data del 12.7.2025;
-condanna e , in via solidale tra loro, al pagamento, in favore di NT Controparte_2
, in persona del suo legale Parte_4 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € €.11.927,80 a titolo di indennità di occupazione e spese, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
-rigetta ogni altra domanda o eccezione;
-condanna e , in solido, a rifondere alla NT Controparte_2
ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in € 4237 per compensi e € 264 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre oneri riflessi
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29534/2023 promossa da:
Parte_1
(P. IVA , in persona del direttore generale e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, (cod. fisc. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 CodiceFiscale_1 SIMONA FALCONIERI (cod. Fisc. ) legale interno dell'Agenzia, ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 52 presso la propria sede legale Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. NT C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv.ti MARTINA MONTANARI e GUIDO C.F._4
BERGAMO, elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA MARIA, 18 presso lo studio dei Pt_1 difensori avv.ti MARTINA MONTANARI e GUIDO BERGAMO
RESISTENTI
Oggetto: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'esistenza di una occupazione senza titolo dell'immobile sito in Via Ponte Pt_1
Nuovo n. 5 – piano primo – n. catasto 397 Foglio 148 sub 18 -, da parte di e NT
per l'effetto Controparte_2 Part Condannare gli stessi al rilascio, alla restituzione e riconsegna di detto immobile alla proprietaria
di , in persona del suo legale Parte_1 Controparte_3 Pt_1 rappresentante pro tempore, libero da beni mobili e, o cose.
- Condannare e in via solidale tra loro al pagamento in favore di NT Controparte_2
di , in persona del suo legale Parte_3 Pt_1
pagina 1 di 8 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € 14.031,59 (euro quattordicimilazerotrentuno/59) a titolo di indennità di occupazione, aggiornamento Istat e spese,
oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, ovvero della maggiore e o minore somma che verrà accertata
e risulterà dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi legali sino al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA … Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico “ATS della Città Metropolitana di . Pt_1
CONCLUSIONI delle PARTI RESISTENTI da comparsa di risposta:
In via preliminare
- accertare l'esistenza del titolo contrattuale di locazione e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande proposte
In via subordinata e preliminare nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non provvedesse in prima udienza alla predetta dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità,
- disporre in prima udienza, con ordinanza, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui articolo 183 c.p.c. In ogni caso
- accertare il difetto di legittimazione passiva del signor in quanto non titolare del Controparte_2 contratto di locazione in essere
In via principale e nel merito:
- rigettare integralmente le domande avverse, in quanto le somme richieste non sono mai stato oggetto di alcuna richiesta di pagamento, non avendo mai ricevuto alcun MAV in relazione alle predette somme, ovvero, accertare l'effettiva debenza dovuta dalla signora , escludendo le somme NT prescritte così come indicato in narrativa;
- concedere un termine di grazia non inferiore a 120 giorni per il pagamento delle eventuali somme dovute che saranno accertate;
In via istruttoria
- ordinare ex art. 210 c.p.c. all di l'esibizione dell'originale del Parte_1 Controparte_3 Pt_1 contratto di locazione sottoscritto oggetto del presente giudizio, dell'ordinanza di assegnazione dell'alloggio, ovvero del documento equipollente, nonché tutti gli atti relativi al procedimento di assegnazione stesso che parte attrice non solo non può conoscere autonomamente, ma di cui non può in alcun modo entrare in possesso;
- disporre l'interrogatorio formale dell'attore (ovvero dei responsabili dei procedimenti relativi all'immobile in oggetto) sui capitoli di prova di cui in narrativa, espunti da qualsivoglia forma valutativa e formulati positivamente. Con espressa riserva di articolare i summenzionati capitoli una volta disposta la prosecuzione del giudizio con rito ordinario.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936, Cass.
28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord. n.
363).
Con ricorso ex art.281-decies cpc del 03.08.2023, adiva questo Tribunale, chiedendo, Parte_1 accertata e dichiarata l'occupazione senza titolo dell'unità immobiliare di sua proprietà da parte di e , la condanna di questi ultimi al rilascio NT Controparte_2 della stessa ed al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di €.14.031,59 a titolo di indennità di occupazione, aggiornamento Istat e spese, oltre interessi legali.
Esponeva:
- di essere subentrata, a decorrere dal 01.01.2016, all' Controparte_4 nella proprietà del patrimonio immobiliare, nel quale era confluito anche l'immobile oggetto del presente giudizio situato in Via Ponte Nuovo n. 5, piano primo, identificato catastalmente al Pt_1
397 Foglio 148, Particella 397 sub 18;
- che dalla documentazione pervenuta risultava che aveva sottoscritto una NT bozza di “contratto di locazione” con decorrenza dal 1.1.2008 relativo alla detta unità immobiliare con il quale si era impegnata a corrispondere la somma annua pari ad € 2.975,70 a titolo di canone, oltre €
450,00 per spese, salvo conguaglio, ripartita in quattro rate di pari importo (doc. 2);
- che, pur non essendo mai stato sottoscritto detto contratto, risultava l'occupazione da parte della resistente, che peraltro aveva provveduto a corrispondere le somme relative all'occupazione, mediante il pagamento dei MAV emessi dalla proprietà SL prima e ATS poi, in misura corrispondente Pt_1
a quanto indicato nel contratto dalla stessa sottoscritto, e tutto ciò sino al terzo trimestre del 2011;
- che dal IV trimestre 2011 i pagamenti avevano iniziato ad essere irregolari ovvero omessi;
- che l'immobile, a far data perlomeno dal 12.04.2010, risultava altresì essere occupato da
(doc. 3), figlio della ricorrente, come constatato in sede di sopralluogo a Controparte_2
maggio 2017 (doc. 4);
Parte
- che, con raccomandata 03.08.2018, aveva intimato ai due occupanti il rilascio Pt_1 dell'immobile, contestando anche il mancato pagamento delle indennità di occupazione non corrisposte per €.6.660,85 (doc. 5);
pagina 3 di 8 - che, nonostante le reiterate richieste, i resistenti non avevano provveduto a riconsegnare l'immobile e che gli stessi, dal 2011 e al 2020, avevano accumulato un debito di €.14.031.59 per indennità, costi e aggiornamenti Istat non corrisposti (doc. 6), riprendendo i pagamenti a decorrere dal gennaio 2021
Parte onorando i MAV emessi da
Parte
- che, con raccomandata 29.06.2021, aveva diffidato nuovamente i resistenti al Pt_1 pagamento del dovuto, nonché al rilascio dell'immobile (doc. 7), senza ottenere riscontro;
- che la mediazione aveva esito negativo per la mancata adesione di entrambe le parti convenute (doc.
8).
Con comparsa di risposta del 05.01.2024, si costituivano in giudizio i resistenti, i quali chiedevano in via preliminare di accertare l'esistenza del contratto di locazione con conseguente improcedibilità o inammissibilità delle domande proposte, ovvero disporre in prima udienza la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
in ogni caso, di accertare la carenza di legittimazione passiva di
(ospite della madre, unica titolare del contratto di locazione); nel merito, Controparte_2
di rigettare le domande avversarie, non essendo mai stato ricevuto alcun MAV in relazione alle somme richieste, ovvero accertare l'effettiva debenza escludendo le somme prescritte, con concessione di un termine di grazia di almeno 120 giorni per il pagamento delle eventuali somme accertate come dovute
(posto che la ricorrente avrebbe potuto procedere con lo sfratto per morosità). Nel merito, evidenziavano che aveva intrapreso la procedura di assegnazione di un NT
alloggio abitativo in data 25.09.2007 (doc. 1), in accoglimento della quale la stessa aveva ricevuto e sottoscritto il contratto di locazione, con decorrenza dal 01.01.2008, prodotto come doc. 5 dalla stessa ricorrente, ricevendo le chiavi dell'immobile ed i MAV relativi ai canoni di locazione, peraltro regolarmente pagati per diversi anni, ciò comportando un'evidente conoscenza e quindi tacito accordo da parte dell'ATS di locare l'immobile in oggetto alla resistente;
ATS, inoltre, in data 21.03.2017, aveva inviato una raccomandata alla resistente avente ad oggetto l'Accordo territoriale di integrativo Pt_1 dell'accordo quadro nazionale per l'applicazione dell'art. 2 comma 3 ex lege 431/98 per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo, nella quale invitava la conduttrice a far visionare l'immobile locato e a stipulare un nuovo contratto di locazione (doc. 2); in ogni caso, gli importi richiesti relativi agli anni 2011
e 2012 erano prescritti, essendo stati richiesti per la prima volta in data 03.08.2018 a fronte di un termine prescrizionale di cinque anni e non essendovi peraltro prova del perfezionamento della consegna della relativa raccomandata.
All'udienza del 16.01.2024, tenutasi in forma scritta, entrambe le parti depositavano note. La parte ricorrente si riportava al ricorso, precisando di non possedere altra documentazione inerente alcun contratto intercorso, se non il documento unilateralmente firmato dalla convenuta e già prodotto e che, necessitando il contratto di locazione della forma scritta, non poteva dirsi esistente alcun contratto;
che trattandosi di pagina 4 di 8 illecito permanente, il termine prescrizionale era da considerarsi decennale;
che la procedura utilizzata era corretta, per cui chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies quarto comma cpc. La parte resistente si riportava integralmente alle già rassegnate istanze istruttorie e conclusioni così come indicate nel proprio atto di costituzione.
Il Giudice, a scioglimento della riserva ivi assunta, assegnava i termini per il deposito di memorie e, all'esito, rigettava la richiesta di prova orale per interrogatorio formale proposta dai resistenti e ordinava all'attrice, ex art.210 cpc, la produzione in giudizio dell'atto di assegnazione dell'alloggio in favore di Parte
ovvero di qualsivoglia documento equipollente in possesso di , che non NT Pt_1 veniva prodotto.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva rinviata all'udienza dell'8.4.2025, in cui veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione svolta, mediante il deposito di note, dalle parti ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
ha agito chiedendo l'accertamento dell'occupazione senza titolo da parte di Parte_1
in forza di una bozza di “contratto di locazione” con decorrenza NT
01.01.2008 sottoscritta solo dalla stessa, e mai da SL AN (dante causa della ricorrente), con il quale questa si era impegnata a corrispondere la somma annua pari ad € 2.975,70 a titolo di canone, oltre € 450,00 per spese (salvo conguaglio) ripartita in quattro rate di pari importo con scadenza il giorno 1 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, oltre aggiornamento Istat in misura pari al 75%, come da copia di documento che si allega, avendo la conduttrice provveduto per un certo periodo anche al pagamento delle somme relative all'occupazione, mediante il pagamento dei
MAV emessi prima da SL AN e poi da (doc. 2 fasc. ricorrente). Inoltre, Parte_1
quantomeno dal 12.04.2010 e come verificato a maggio 2017 in occasione dei sopralluoghi del maggio 2017, effettuati ai fini del censimento e della verifica dello stato del patrimonio immobiliare dalla proprietà, si apprendeva la presenza anche di , figlio di Controparte_2 CP_1
(doc. 4). Dal IV trimestre 2011 i pagamenti avevano iniziato ad essere irregolari ovvero
[...]
omessi.
I resistenti, costituendosi, hanno evidenziato il fatto che , prima di NT
sottoscrivere il contratto di locazione, aveva partecipato ad una procedura di assegnazione di alloggio, depositando la relativa domanda in data 25.09.2007 (doc. 1 fasc. resistenti), cui erano appunto seguiti la sottoscrizione del contratto, la consegna delle chiavi e l'invio mensili dei MAV,
pagina 5 di 8 peraltro pagati per diversi anni. Alla luce di ciò, l'occupazione non poteva definirsi senza titolo, anche in ragione della comunicazione inviata alla conduttrice in data 21.03.2017 (doc. 2 fasc. resistenti). Il fatto, poi, che il contratto indicasse una decorrenza di poco successiva alla domanda di assegnazione di alloggio protocollata dalla resistente, lasciava presumere che il contratto fosse stato redatto da SL AN in conseguenza dell'accoglimento della predetta domanda. Inoltre, non avendo il locatore provveduto a comunicare alcunché al conduttore ed avendo lasciato allo stesso la detenzione dell'immobile in oggetto, il contratto si era rinnovato ai sensi dell'art. 1597 c.c. sia il 1° gennaio 2016 sia il 1° gennaio 2024.
Quanto a , lo stesso non poteva avere alcuna legittimazione passiva nel Controparte_2
presente giudizio, essendo ospite, in qualità di figlio, della conduttrice, unica firmataria del contratto.
Ciò premesso, si rileva che, anche a seguito di ordine di esibizione, la ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di produrre un contratto sottoscritto dalla ex Controparte_4
, né i convenuti lo hanno prodotto. Pertanto, non è documentato che, per qualsiasi motivo non Pt_1
ricostruito da nessuna delle parti, nonostante la bozza del contratto indicasse una decorrenza di poco successiva alla domanda di assegnazione di alloggio protocollata dalla resistente, il contratto sia stato poi effettivamente sottoscritto da . Controparte_4
Per la ricorrente non si tratta solo della carenza della forma scritta del contratto di locazione ad uso abitativo o della carenza di registrazione, ma della carenza stessa del contratto, che non è stata in grado di documentare. Ora, vero è che l'unico soggetto legittimato a far valere la nullità di un contratto verbale di locazione non registrato è il conduttore, trattandosi peraltro di nullità relativa non rilevabile d'ufficio (Cass. SS.UU. n.9475/2021), ma, nel caso di specie, il soggetto che aveva stipulato il contratto in qualità di locatore era l' di e, come Controparte_4 Pt_1
correttamente dedotto dalla ricorrente, tutti i contratti della Pubblica Amministrazione devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità ex art 1418 c.c..
Per costante giurisprudenza sia civile sia amministrativa, pertanto, tutti i contratti di cui sia parte la
P.A., anche quando agisca iure privatorum, devono essere stipulati in forma scritta ad substantiam, non potendosi pertanto né desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, né ritenere possibile la conversione in altro titolo e il rinnovo tacito degli stessi (Cons. Stato, sez. V sent. 3575/2019; Cons. Stato sez. III sent. n.
6151/2019; Cass civ. sez I sent. n. 142/2020).
La forma scritta dei contratti e degli altri negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale stipulati dalle
Pubbliche Amministrazioni è pertanto necessaria e la sottoscrizione è elemento essenziale e imprescindibile del contratto stesso. Pertanto, non essendo documentato nel caso di specie un contratto pagina 6 di 8 scritto, l'occupazione non può che essere ritenuta senza titolo, in quanto l'eventuale contratto verbale sarebbe nullo.
Pacifico è poi il fatto che ha comunque consegnato il bene a Parte_1 CP_1
(consegna che potrebbe anche essere stata anticipata in vista della stipula del contratto di
[...]
locazione), la quale inizialmente ha pagato le indennità di occupazione, come dalla bozza del contratto.
Alla luce di ciò, sussiste la legittimazione passiva di , anche se la stessa risieda e NT
viva stabilmente a Messina, atteso che la stessa ha comunque la disponibilità del bene, non avendolo restituito alla ricorrente. Sussiste anche la legittimazione passiva di , atteso che lo Controparte_2 stesso risiede stabilmente nell'immobile sin dal 12.04.2010, come risulta dal certificato storico di residenza (documento n. 3 fasc. ricorrente) e anche nel sopralluogo del 2017 nell'unità immobiliare era presente solo (doc. 4 fasc. ricorrente). Ora, posto che l'azione proposta non è contrattuale, CP_2 ma di occupazione senza titolo, , quale occupante effettivo dell'unità immobiliare Controparte_2
in oggetto, privo di titolo proprio, è dotato di legittimazione passiva nel presente giudizio.
La domanda di rilascio del bene, pertanto, merita accoglimento.
Merita, poi, accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle somme non corrisposte dalla resistente come maturate sino a dicembre 2020, che sono state qualificate come indennità di occupazione, la cui debenza non risulta sostanzialmente contestata dalla stessa resistente, sebbene a titolo di canoni di locazione, per cui è stata eccepita la prescrizione per gli anni 2011 e 2012.
Detta ultima eccezione è fondata, dato che l'occupazione abusiva costituisce un illecito permanente, rientrante nel genus dell'art. 2043 c.c., perciò il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria e restitutoria è quinquennale. Esso decorre dalla singola annualità, per la domanda risarcitoria per equivalente della perdita del godimento, con la conseguenza che la prescrizione estingue il diritto al risarcimento da mancato godimento del bene, per gli anni precedenti al quinquennio antecedente la messa in mora.
L'importo è stato quantificato in €.14.031,59, (di cui: anno 2011 - 4 trim € 607,37; anno 2012 – 2 trim
€ 1.496,42; anno 2017 – 1, 2 e 3 trim € 2.728,50; anno 2018 – 1, 2, 3 e 4 trim € 3.657,12; anno 2019 –
1 e 2 trim € 1.846,58; anno 2020 – 1, 3 e 4 trim € 3.695,60).
Dall'importo quantificato in €.14.031,59, tuttavia, vanno escluse le somme richieste in relazione agli anni 2011 e 2012 (€.607,37 + €.1.496,42), risultando le stesse prescritte per decorso del termine quinquennale applicabile nel caso di specie (la giurisprudenza citata da nelle note Parte_1
d'udienza del 09.01.2024 è inconferente), posto che il primo atto interruttivo risulta la raccomandata del 03.08.2018 inviata dalla ricorrente, perfezionatasi per compiuta giacenza. Pertanto, i resistenti vanno condannati al pagamento di €.11.927,80, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
pagina 7 di 8 A prescindere da ogni altra considerazione la domanda di aggiornamento Istat è generica e va rigettata.
Quanto alla richiesta della resistente di un termine di grazia per sanare la morosità accumulata, si rileva che si tratta di indennità di occupazione e non di canoni, con conseguente inapplicabilità del termine di grazia, osservandosi, per inciso, che i resistenti, anche a prescindere dalla concessione di un termine di grazia, non risulta abbiano provveduto al pagamento delle somme richieste nel corso del giudizio.
I su esposti rilievi sono assorbenti rispetto a qualsiasi altra considerazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, vengono poste a carico delle parti resistenti e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accertata e dichiarata l'esistenza di una occupazione senza titolo dell'immobile sito in Via Ponte Pt_1
Nuovo n. 5 – piano primo – n. catasto 397 Foglio 148 sub 18 -, da parte di e NT
, condanna gli stessi al rilascio dell'immobile predetto, a favore della ricorrente Controparte_2 [...]
di , riconsegnandolo libero da persone e Parte_3 Pt_1
sgombro da cose;
-fissa per l'esecuzione la data del 12.7.2025;
-condanna e , in via solidale tra loro, al pagamento, in favore di NT Controparte_2
, in persona del suo legale Parte_4 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € €.11.927,80 a titolo di indennità di occupazione e spese, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
-rigetta ogni altra domanda o eccezione;
-condanna e , in solido, a rifondere alla NT Controparte_2
ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in € 4237 per compensi e € 264 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre oneri riflessi
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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