TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giuseppe Disabato - presidente -
2. Dott.ssa Valeria Guaragnella - giudice rel. -
3. Dott.ssa Sara Mazzotta - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 undecies c.p.c., art. 70 D.Lgs. n. 267/2000
e 22 D. Lgs. 150/11, iscritto al n. 8344/2024 R.G.
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Ascanio Amenduni, Parte_1
Giuseppe Mariani e Marco Cornaro;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Ida Maria Dentamaro e CP_1
Nicola Dentamaro;
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENIENTE EX LEGE
*******
Il Tribunale, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 18.3.2025;
OSSERVA
Con ricorso ex artt. 70 D.Lgs. n. 267/2000, 22 D. Lgs. N. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., depositato in Cancelleria in data 8.8.2024 e ritualmente notificato, , quale cittadino iscritto nelle Parte_1 liste elettorali del Comune di Bari nonchè candidato consigliere alle ultime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Bari, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della ineleggibilità di e la conseguente declaratoria della decadenza dello CP_1 stesso dalla carica di Sindaco di Bari, alla quale il resistente era stato eletto all'esito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei componenti del Consiglio Comunale del 2024 ed a seguito di proclamazione del 9.7.2024 dall'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Bari.
Precisava che il dott. si trovasse in una situazione d'ineleggibilità ai sensi dell'art. 60 comma CP_1
1 n. 5) e comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 per aver ricoperto, anche dopo l'accettazione della candidatura a Sindaco del Comune di Bari, oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature e per tutto il periodo dei comizi elettorali, fino al turno di ballottaggio per l'elezione a Sindaco di Bari, l'incarico di Capo di Gabinetto nonché di dipendente che dirigeva e coordinava l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Bari e, comunque, per non aver mai cessato dalle funzioni di Capo di Gabinetto né di essersi effettivamente astenuto da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
In particolare, assumeva che il dott. che rivestiva la funzione di Capo di Gabinetto del CP_1
Sindaco in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato del 23.7.2019 con scadenza il
23.7.2024 (previo collocamento in aspettativa da parte del suo datore di lavoro Università degli Studi di Bari), avesse continuato ad esercitare le predette funzioni anche oltre il 31.12.2023, in seguito al collocamento in pensione da parte dell'Università degli Studi di Bari. Evidenziava che in data 14.6.2023 l'Università degli Studi di Bari aveva comunicato al dott. CP_1
e al Comune di Bari il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per collocamento a riposo del CP_1 con decorrenza dal 1.1.2024; che il Comune ne aveva preso atto, con nota del 31.10.2023, e aveva comunicato al dott. che dalla predetta data si intendeva risolto il contratto di lavoro CP_1 sottoscritto con il Comune;
che tuttavia il contratto del 23.7.2019 tra il dott. e il Comune di CP_1
Bari non si era risolto in conseguenza del collocamento a riposo del in quanto la normativa CP_1 che vietava l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti collocati in quiescenza (art. 5 co. 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014), espressamente richiamata dal dirigente della Ripartizione Personale del Comune con nota del 31.10.2023, era stata modificata con l'art. 11 co. 3 del D.L. 10.8.2023 n. 105, conv. in l.
9.10.2023 n. 127, che ha stabilito che il predetto divieto non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
che con contratto del 29.12.2023 il Comune aveva concluso con il un nuovo CP_1 contratto di collaborazione a titolo gratuito, al fine “di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze maturate, e di supportare l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco”, sebbene il contratto del 23.7.2019 fosse ancora in essere e solo erroneamente ritenuto risolto.
Allegava che il nuovo contratto di consulenza costituirebbe una soluzione giuridica simulata per permettere al di continuare a svolgere le funzioni di capo di gabinetto senza soluzione di CP_1 continuità; che, difatti, il con nota del 14.2.2024, comunicava al Sindaco che, data la CP_1 possibilità di una sua eventuale candidatura, preferiva evitare sovrapposizioni inopportune con il suo ruolo di Capo di Gabinetto, seppure a titolo gratuito e volontario;
che poi in data 2.5.2024 il dott. si dimetteva dall'incarico di collaborazione professionale a titolo gratuito conferitogli il CP_1
29.12.2023 e con determina del 3.5.2023 il dirigente della Ripartizione Personale del Comune dava atto della risoluzione dell'incarico di collaborazione a titolo gratuito, nulla disponendo in merito alla persistente efficacia e validità del contratto del 23.7.2019, erroneamente ritenuto risolto.
Deduceva, dunque, la condizione di oggettiva ineleggibilità del al momento dell'accettazione CP_1
e presentazione della candidatura a Sindaco e per tutto il periodo dei comizi elettorali, ritenendo che egli non si fosse mai dimesso dall'Ufficio di Capo di Gabinetto, atteso che il contratto del 23.7.2019 non si sarebbe mai risolto nelle forme di legge ed avrebbe avuto scadenza naturale in data 23.7.2024, ad elezioni ormai concluse, pur volendo prescindere dal perpetuato esercizio di fatto delle suddette funzioni.
Domandava, pertanto, dichiararsi l'ineleggibilità a e la sua conseguente Controparte_2 decadenza per la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 60 comma 1 n. 5) e comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 17.10.2024 con apposita comparsa
, il quale contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto;
più in particolare, CP_1 deduceva la validità ed efficacia della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro del 23.7.2019 da parte del Comune, a cui egli non si era opposto. Evidenziava, inoltre, di essersi effettivamente astenuto dal compimento di qualsiasi atto inerente al suo pregresso incarico di Capo di Gabinetto dal
1.1.2024 e, comunque, di essersi dimesso anche dall'incarico a titolo gratuito per il supporto all'Ufficio di Gabinetto a far data dal 2.5.2024, prima del termine stabilito per la presentazione delle candidature dell'11.5.2024. Precisava, infine, che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova che il fosse venuto meno all'obbligo di astenersi da ogni atto inerente all'ufficio, così come CP_1 testualmente richiesto dall'art. 60 T.U.E.L. Documentava che, nel periodo precedente alle dimissioni dall'incarico a titolo gratuito di supporto all'Ufficio di Gabinetto, tutte le attività di Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto erano state coordinate dal Direttore Generale avv. Davide Pellegrino, producendo una serie di atti formali, di competenza del Capo di Gabinetto, a firma del predetto Direttore Generale.
Sulla base di tali considerazioni il resistente concludeva per il rigetto della domanda di controparte con liquidazione a proprio favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita esclusivamente tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in ragione del suo carattere meramente cartolare. Con ordinanza del 14.1.2025 il Giudice assegnatario, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione dinanzi al
Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 275 bis cpc, su richiesta di parte ricorrente. Indi, all'udienza collegiale del 18.3.2025 le parti discutevano la causa ed il Collegio riservava la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M.
Va detto preliminarmente che l'art. 22 del D. Lgs. N. 150/2011 (“Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali”) prevede che ai giudizi elettorali sia applicabile il rito semplificato di cognizione, disciplinato dagli artt. 281 decies e segg. c.p.c.; il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Ancora, in via preliminare va precisato che le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente (in particolare, ordine di esibizione al Comune di Bari della posta elettronica non certificata in entrata e in uscita dalla casella di posta istituzionale giacente sul server per il periodo Email_1 dal 2.5.2024 al 9.7.2024) con la memoria del 15.11.2024, rigettate con ordinanza del Giudice assegnatario del 14.1.2025 e reiterate dal ricorrente nella nota di precisazione delle conclusioni e nella nota conclusiva, sono inammissibili in quanto tardive e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione.
Ed invero, in merito alla tempestività, si osserva che il ricorrente ha presentato due istanze di accesso al Comune di Bari successivamente alla proposizione del ricorso (in data 11.9.2024 e 23.10.2024); orbene, sarebbe stato onere del presentare le predette istanze prima di agire in giudizio, Pt_1 dovendo corredare la domanda della prova documentale su cui si fonda. In ogni caso, la documentazione di cui si chiede l'acquisizione mediante ordine di esibizione al Comune è irrilevante ai fini della decisione, in quanto si tratta di mera corrispondenza e non di “atti inerenti all'ufficio” di capo di gabinetto, da cui potrebbe derivare una situazione di ineleggibilità.
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e che pertanto debba essere rigettato.
Il ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'ineleggibilità e, conseguentemente, la decadenza di CP_1
dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 60 comma 1 n. 5) e comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 a
[...] causa dell'assenza di dimissioni dall'Ufficio di Capo di Gabinetto, rivestito, secondo la prospettazione di parte ricorrente, fino al 23.7.2024, ossia oltre la data della sua proclamazione
(9.7.2024).
La normativa di riferimento per il caso di specie è l'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000 che, al co. 1 n. 5) prevede che non sono eleggibili a sindaco “i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici”; il comma 6 dispone che
“La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito”. Ai sensi del co. 3 la causa di ineleggibilità di cui al punto 5) non ha effetto “se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno di presentazione delle candidature”. Nel caso che ci occupa, la presentazione delle candidature era fissata per il 10 e 11 maggio 2024, con termine ultimo l'11 maggio alle ore 12,00.
Secondo la prospettazione del ricorrente, il dott. avrebbe conservato la carica di Capo di CP_1
Gabinetto, acquisita con contratto di lavoro del 23.7.2019, fino alla scadenza naturale del contratto, ossia in data 23.7.2024, in tal modo violando la normativa di settore in materia di ineleggibilità, poiché il predetto contratto non si sarebbe mai risolto e, dunque, il avrebbe continuato a CP_1 svolgere le funzioni di Capo di Gabinetto oltre la data prevista per la presentazione delle candidature e, comunque, non si sarebbe mai effettivamente astenuto da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
In particolare, sostiene il ricorrente che la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro del CP_1
- comunicata al Comune in data 14.6.2023 dal suo datore di lavoro Università degli Studi di Bari per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1.1.2024, di cui il Comune aveva preso atto con nota del 31.10.2023, comunicando al dott. la risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto con il CP_1
Comune il 23.7.2019 per svolgere le funzioni di capo di gabinetto- era priva di efficacia, essendo intervenuta ad agosto 2023 una modifica legislativa di deroga al divieto di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti collocati in quiescenza (art. 5 co. 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, modificato con l'art. 11 co. 3 del D.L. 10.8.2023 n. 105, conv. in l.
9.10.2023 n. 127, che ha stabilito che il predetto divieto non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche).
Orbene, ritiene il Collegio che la tesi di parte ricorrente sia destituita di fondamento, in quanto parte dall'errato presupposto che la deroga introdotta ad agosto 2023 operi automaticamente, ipso iure. Ed invero, la disposizione in esame si limita ad eliminare gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche dal novero degli incarichi non attribuibili a soggetti in quiescenza da altre amministrazioni. In definitiva, la norma in questione elimina il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza ma non pone obblighi o vincoli in positivo a carico delle amministrazioni, che rimangono libere di utilizzare o meno la deroga. Sicchè, il Comune di Bari, sulla base della norma derogatoria introdotta ad agosto 2023, avrebbe potuto mantenere il rapporto di lavoro con il dott. per lo svolgimento delle funzioni di capo di gabinetto, ma non ne era CP_1 obbligato. Nel caso di specie, il Comune ha inteso risolvere il contratto del 23.7.2019, non avvalendosi della deroga. Inoltre, vale la pena evidenziare che il che avrebbe potuto eccepire CP_1
e richiedere l'applicazione della norma derogatoria, nulla ha opposto, prestando acquiescenza alla risoluzione e accettando l'incarico gratuito conferitogli dal Comune con decorrenza dal 1.1.2024.
Peraltro, la risoluzione del contratto ha spiegato i suoi effetti con la sospensione della retribuzione e l'adempimento delle formalità necessarie ai fini pensionistici (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte resistente).
Ad abundantiam, si osserva che il contratto di lavoro stipulato nel 2019 tra il Comune ed il CP_1 prevedeva tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro il collocamento in quiescenza, avvenuto nel caso di specie a seguito del recesso dell'amministrazione di appartenenza del Università CP_1 degli Studi di Bari. Inoltre, vale la pena evidenziare che la comunicazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro disposta dall'Università, risale a giugno 2023, ben prima della modifica legislativa dell'art. 5 co. 9 D.L. n. 95/2012, intervenuta ad agosto 2023. Pertanto, sulla base dell'interpretazione della normativa e delle evidenze documentali, non vi sono dubbi sulla intervenuta risoluzione del contratto di lavoro del 23.7.2019 relativo al conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto, con decorrenza dal 1.1.2024.
Sotto altro profilo, il ricorrente assume che il nuovo incarico di consulenza a titolo gratuito conferito dal Comune al dott. in data 29.12.2023 costituirebbe una “soluzione giuridica simulata” per CP_1 permettere al di continuare a svolgere le funzioni di capo di gabinetto senza soluzione di CP_1 continuità fino all'elezione a sindaco.
Tuttavia, non vi è prova che il abbia svolto, anche solo sul piano sostanziale, le funzioni di CP_1
Capo di Gabinetto dal 1.1.2024 e, comunque, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, ossia dopo il 10.5.2024.
Giova premettere che “costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione;
sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione” (in tal senso Corte Cost. sent. n. 283/2010). Ed invero, le norme che disciplinano le cause di ineleggibilità, ponendo dei limiti al diritto di elettorato passivo, diritto fondamentale e inviolabile riconosciuto e garantito dall'art. 51 Cost., costituiscono norme eccezionali, di stretta interpretazione, sicchè le restrizioni a tale diritto sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (arg. da Corte
Cost. sent. n. 141/1996).
Ciò posto, nel caso che ci occupa, si osserva che, dalla documentazione versata in atti da parte resistente, emerge la prova tranquillizzante che il dott. si è astenuto, sia sul piano formale sia CP_1 sul piano sostanziale, dal compimento di atti inerenti all'ufficio di capo di gabinetto nel periodo successivo alla presentazione delle candidature ed anche nel periodo antecedente, almeno da febbraio
2024.
Ordunque, già con la nota informale indirizzata al Sindaco in data 14.2.2024, il dott. CP_3 CP_1 data la possibilità di una sua eventuale candidatura a sindaco, annunciava la sua intenzione di rinunciare all'incarico a titolo gratuito e volontario conferitogli a fine dicembre 2023. Con la successiva comunicazione del 2.5.2024 rivolta al dirigente della Ripartizione personale del Comune di Bari, l'odierno resistente formalizzava le proprie dimissioni dall'incarico a titolo gratuito di collaborazione con l'Ufficio di Capo di Gabinetto, evidenziando che da febbraio 2024 “tutte le attività di Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto sono state coordinate dal Direttore
Generale”. Di tanto vi è valido riscontro documentale, in quanto la difesa di parte resistente ha prodotto (all. 12 comparsa di costituzione) una serie di atti formali di competenza del Capo di
Gabinetto (inerenti a funzioni di assistenza nei rapporti istituzionali e di supporto per l'attuazione del programma del sindaco e degli indirizzi politici degli organi di governo), relativi al periodo marzo- luglio 2024, sottoscritti dal Direttore Generale avv. Davide Pellegrino.
Per contro, parte ricorrente non ha prodotto alcun atto inerente all'ufficio di capo di gabinetto compiuto dal dopo il 10.5.2024 (e neppure nel periodo 1.1.2024-10.5.2024), limitandosi a CP_1 riportare circostanze ed elementi del tutto insufficienti a dimostrare l'esercizio delle funzioni di capo di gabinetto da parte del resistente, soprattutto alla luce della interpretazione restrittiva che deve essere data alle cause di ineleggibilità. In particolare, non assume rilievo dirimente il rilascio di un'intervista televisiva in data 24.2.2024
(mesi prima dalla presentazione delle candidature) nel corso della quale il viene qualificato CP_1 dal giornalista come Capo di Gabinetto. Ed invero, è evidente che il giornalista, con una certa approssimazione, si riferisce al ruolo che il ha comunque svolto per vent'anni; peraltro, deve CP_1 considerarsi anche la consuetudine di continuare ad appellare chi ha svolto un ruolo di rilievo pubblico con la carica rivestita in precedenza (semel semper). Neppure si possono desumere elementi rilevanti ai fini della decisione dalle indicazioni del sito del Comune di Bari, ove si consideri che, notoriamente, tali siti istituzionali non vengono aggiornati con tempestività. Del pari, non può essere attribuita rilevanza né all'uso da parte del della casella di posta istituzionale del Comune CP_1
(non certificata), trattandosi di mera corrispondenza e non di “atti inerenti all'ufficio”, né alla mancata nomina di un altro capo di gabinetto in sostituzione del dott.
considerato che
tale nomina CP_1 costituisce una mera facoltà del sindaco.
Conseguentemente deve essere respinto il ricorso in oggetto, in quanto dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente che il all'epoca della sua candidatura non versava in alcuna causa CP_1 di ineleggibilità, essendosi risolto il rapporto di lavoro quale Capo di Gabinetto dal 1.1.2024 ed essendo cessato anche l'incarico a titolo gratuito dal 2.5.2024.
Al rigetto della domanda consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente, che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. 147/22), valore indeterminabile complessità alta (con riduzione della fase istruttoria del 50%) in ragione della peculiarità della materia del contendere nonché della concreta attività difensiva espletata.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte resistente nel Parte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.271,00 per compensi, oltre ad accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
MANDA la Cancelleria per ogni comunicazione e ulteriore adempimento di legge e competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sez. I Civile, il 20.5.2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Guaragnella dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giuseppe Disabato - presidente -
2. Dott.ssa Valeria Guaragnella - giudice rel. -
3. Dott.ssa Sara Mazzotta - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 undecies c.p.c., art. 70 D.Lgs. n. 267/2000
e 22 D. Lgs. 150/11, iscritto al n. 8344/2024 R.G.
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Ascanio Amenduni, Parte_1
Giuseppe Mariani e Marco Cornaro;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Ida Maria Dentamaro e CP_1
Nicola Dentamaro;
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENIENTE EX LEGE
*******
Il Tribunale, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 18.3.2025;
OSSERVA
Con ricorso ex artt. 70 D.Lgs. n. 267/2000, 22 D. Lgs. N. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., depositato in Cancelleria in data 8.8.2024 e ritualmente notificato, , quale cittadino iscritto nelle Parte_1 liste elettorali del Comune di Bari nonchè candidato consigliere alle ultime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Bari, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della ineleggibilità di e la conseguente declaratoria della decadenza dello CP_1 stesso dalla carica di Sindaco di Bari, alla quale il resistente era stato eletto all'esito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei componenti del Consiglio Comunale del 2024 ed a seguito di proclamazione del 9.7.2024 dall'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Bari.
Precisava che il dott. si trovasse in una situazione d'ineleggibilità ai sensi dell'art. 60 comma CP_1
1 n. 5) e comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 per aver ricoperto, anche dopo l'accettazione della candidatura a Sindaco del Comune di Bari, oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature e per tutto il periodo dei comizi elettorali, fino al turno di ballottaggio per l'elezione a Sindaco di Bari, l'incarico di Capo di Gabinetto nonché di dipendente che dirigeva e coordinava l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Bari e, comunque, per non aver mai cessato dalle funzioni di Capo di Gabinetto né di essersi effettivamente astenuto da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
In particolare, assumeva che il dott. che rivestiva la funzione di Capo di Gabinetto del CP_1
Sindaco in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato del 23.7.2019 con scadenza il
23.7.2024 (previo collocamento in aspettativa da parte del suo datore di lavoro Università degli Studi di Bari), avesse continuato ad esercitare le predette funzioni anche oltre il 31.12.2023, in seguito al collocamento in pensione da parte dell'Università degli Studi di Bari. Evidenziava che in data 14.6.2023 l'Università degli Studi di Bari aveva comunicato al dott. CP_1
e al Comune di Bari il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per collocamento a riposo del CP_1 con decorrenza dal 1.1.2024; che il Comune ne aveva preso atto, con nota del 31.10.2023, e aveva comunicato al dott. che dalla predetta data si intendeva risolto il contratto di lavoro CP_1 sottoscritto con il Comune;
che tuttavia il contratto del 23.7.2019 tra il dott. e il Comune di CP_1
Bari non si era risolto in conseguenza del collocamento a riposo del in quanto la normativa CP_1 che vietava l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti collocati in quiescenza (art. 5 co. 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014), espressamente richiamata dal dirigente della Ripartizione Personale del Comune con nota del 31.10.2023, era stata modificata con l'art. 11 co. 3 del D.L. 10.8.2023 n. 105, conv. in l.
9.10.2023 n. 127, che ha stabilito che il predetto divieto non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
che con contratto del 29.12.2023 il Comune aveva concluso con il un nuovo CP_1 contratto di collaborazione a titolo gratuito, al fine “di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze maturate, e di supportare l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco”, sebbene il contratto del 23.7.2019 fosse ancora in essere e solo erroneamente ritenuto risolto.
Allegava che il nuovo contratto di consulenza costituirebbe una soluzione giuridica simulata per permettere al di continuare a svolgere le funzioni di capo di gabinetto senza soluzione di CP_1 continuità; che, difatti, il con nota del 14.2.2024, comunicava al Sindaco che, data la CP_1 possibilità di una sua eventuale candidatura, preferiva evitare sovrapposizioni inopportune con il suo ruolo di Capo di Gabinetto, seppure a titolo gratuito e volontario;
che poi in data 2.5.2024 il dott. si dimetteva dall'incarico di collaborazione professionale a titolo gratuito conferitogli il CP_1
29.12.2023 e con determina del 3.5.2023 il dirigente della Ripartizione Personale del Comune dava atto della risoluzione dell'incarico di collaborazione a titolo gratuito, nulla disponendo in merito alla persistente efficacia e validità del contratto del 23.7.2019, erroneamente ritenuto risolto.
Deduceva, dunque, la condizione di oggettiva ineleggibilità del al momento dell'accettazione CP_1
e presentazione della candidatura a Sindaco e per tutto il periodo dei comizi elettorali, ritenendo che egli non si fosse mai dimesso dall'Ufficio di Capo di Gabinetto, atteso che il contratto del 23.7.2019 non si sarebbe mai risolto nelle forme di legge ed avrebbe avuto scadenza naturale in data 23.7.2024, ad elezioni ormai concluse, pur volendo prescindere dal perpetuato esercizio di fatto delle suddette funzioni.
Domandava, pertanto, dichiararsi l'ineleggibilità a e la sua conseguente Controparte_2 decadenza per la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 60 comma 1 n. 5) e comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 17.10.2024 con apposita comparsa
, il quale contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto;
più in particolare, CP_1 deduceva la validità ed efficacia della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro del 23.7.2019 da parte del Comune, a cui egli non si era opposto. Evidenziava, inoltre, di essersi effettivamente astenuto dal compimento di qualsiasi atto inerente al suo pregresso incarico di Capo di Gabinetto dal
1.1.2024 e, comunque, di essersi dimesso anche dall'incarico a titolo gratuito per il supporto all'Ufficio di Gabinetto a far data dal 2.5.2024, prima del termine stabilito per la presentazione delle candidature dell'11.5.2024. Precisava, infine, che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova che il fosse venuto meno all'obbligo di astenersi da ogni atto inerente all'ufficio, così come CP_1 testualmente richiesto dall'art. 60 T.U.E.L. Documentava che, nel periodo precedente alle dimissioni dall'incarico a titolo gratuito di supporto all'Ufficio di Gabinetto, tutte le attività di Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto erano state coordinate dal Direttore Generale avv. Davide Pellegrino, producendo una serie di atti formali, di competenza del Capo di Gabinetto, a firma del predetto Direttore Generale.
Sulla base di tali considerazioni il resistente concludeva per il rigetto della domanda di controparte con liquidazione a proprio favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita esclusivamente tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in ragione del suo carattere meramente cartolare. Con ordinanza del 14.1.2025 il Giudice assegnatario, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione dinanzi al
Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 275 bis cpc, su richiesta di parte ricorrente. Indi, all'udienza collegiale del 18.3.2025 le parti discutevano la causa ed il Collegio riservava la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M.
Va detto preliminarmente che l'art. 22 del D. Lgs. N. 150/2011 (“Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali”) prevede che ai giudizi elettorali sia applicabile il rito semplificato di cognizione, disciplinato dagli artt. 281 decies e segg. c.p.c.; il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Ancora, in via preliminare va precisato che le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente (in particolare, ordine di esibizione al Comune di Bari della posta elettronica non certificata in entrata e in uscita dalla casella di posta istituzionale giacente sul server per il periodo Email_1 dal 2.5.2024 al 9.7.2024) con la memoria del 15.11.2024, rigettate con ordinanza del Giudice assegnatario del 14.1.2025 e reiterate dal ricorrente nella nota di precisazione delle conclusioni e nella nota conclusiva, sono inammissibili in quanto tardive e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione.
Ed invero, in merito alla tempestività, si osserva che il ricorrente ha presentato due istanze di accesso al Comune di Bari successivamente alla proposizione del ricorso (in data 11.9.2024 e 23.10.2024); orbene, sarebbe stato onere del presentare le predette istanze prima di agire in giudizio, Pt_1 dovendo corredare la domanda della prova documentale su cui si fonda. In ogni caso, la documentazione di cui si chiede l'acquisizione mediante ordine di esibizione al Comune è irrilevante ai fini della decisione, in quanto si tratta di mera corrispondenza e non di “atti inerenti all'ufficio” di capo di gabinetto, da cui potrebbe derivare una situazione di ineleggibilità.
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e che pertanto debba essere rigettato.
Il ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'ineleggibilità e, conseguentemente, la decadenza di CP_1
dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 60 comma 1 n. 5) e comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 a
[...] causa dell'assenza di dimissioni dall'Ufficio di Capo di Gabinetto, rivestito, secondo la prospettazione di parte ricorrente, fino al 23.7.2024, ossia oltre la data della sua proclamazione
(9.7.2024).
La normativa di riferimento per il caso di specie è l'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000 che, al co. 1 n. 5) prevede che non sono eleggibili a sindaco “i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici”; il comma 6 dispone che
“La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito”. Ai sensi del co. 3 la causa di ineleggibilità di cui al punto 5) non ha effetto “se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno di presentazione delle candidature”. Nel caso che ci occupa, la presentazione delle candidature era fissata per il 10 e 11 maggio 2024, con termine ultimo l'11 maggio alle ore 12,00.
Secondo la prospettazione del ricorrente, il dott. avrebbe conservato la carica di Capo di CP_1
Gabinetto, acquisita con contratto di lavoro del 23.7.2019, fino alla scadenza naturale del contratto, ossia in data 23.7.2024, in tal modo violando la normativa di settore in materia di ineleggibilità, poiché il predetto contratto non si sarebbe mai risolto e, dunque, il avrebbe continuato a CP_1 svolgere le funzioni di Capo di Gabinetto oltre la data prevista per la presentazione delle candidature e, comunque, non si sarebbe mai effettivamente astenuto da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
In particolare, sostiene il ricorrente che la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro del CP_1
- comunicata al Comune in data 14.6.2023 dal suo datore di lavoro Università degli Studi di Bari per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1.1.2024, di cui il Comune aveva preso atto con nota del 31.10.2023, comunicando al dott. la risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto con il CP_1
Comune il 23.7.2019 per svolgere le funzioni di capo di gabinetto- era priva di efficacia, essendo intervenuta ad agosto 2023 una modifica legislativa di deroga al divieto di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti collocati in quiescenza (art. 5 co. 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, modificato con l'art. 11 co. 3 del D.L. 10.8.2023 n. 105, conv. in l.
9.10.2023 n. 127, che ha stabilito che il predetto divieto non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche).
Orbene, ritiene il Collegio che la tesi di parte ricorrente sia destituita di fondamento, in quanto parte dall'errato presupposto che la deroga introdotta ad agosto 2023 operi automaticamente, ipso iure. Ed invero, la disposizione in esame si limita ad eliminare gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche dal novero degli incarichi non attribuibili a soggetti in quiescenza da altre amministrazioni. In definitiva, la norma in questione elimina il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza ma non pone obblighi o vincoli in positivo a carico delle amministrazioni, che rimangono libere di utilizzare o meno la deroga. Sicchè, il Comune di Bari, sulla base della norma derogatoria introdotta ad agosto 2023, avrebbe potuto mantenere il rapporto di lavoro con il dott. per lo svolgimento delle funzioni di capo di gabinetto, ma non ne era CP_1 obbligato. Nel caso di specie, il Comune ha inteso risolvere il contratto del 23.7.2019, non avvalendosi della deroga. Inoltre, vale la pena evidenziare che il che avrebbe potuto eccepire CP_1
e richiedere l'applicazione della norma derogatoria, nulla ha opposto, prestando acquiescenza alla risoluzione e accettando l'incarico gratuito conferitogli dal Comune con decorrenza dal 1.1.2024.
Peraltro, la risoluzione del contratto ha spiegato i suoi effetti con la sospensione della retribuzione e l'adempimento delle formalità necessarie ai fini pensionistici (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte resistente).
Ad abundantiam, si osserva che il contratto di lavoro stipulato nel 2019 tra il Comune ed il CP_1 prevedeva tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro il collocamento in quiescenza, avvenuto nel caso di specie a seguito del recesso dell'amministrazione di appartenenza del Università CP_1 degli Studi di Bari. Inoltre, vale la pena evidenziare che la comunicazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro disposta dall'Università, risale a giugno 2023, ben prima della modifica legislativa dell'art. 5 co. 9 D.L. n. 95/2012, intervenuta ad agosto 2023. Pertanto, sulla base dell'interpretazione della normativa e delle evidenze documentali, non vi sono dubbi sulla intervenuta risoluzione del contratto di lavoro del 23.7.2019 relativo al conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto, con decorrenza dal 1.1.2024.
Sotto altro profilo, il ricorrente assume che il nuovo incarico di consulenza a titolo gratuito conferito dal Comune al dott. in data 29.12.2023 costituirebbe una “soluzione giuridica simulata” per CP_1 permettere al di continuare a svolgere le funzioni di capo di gabinetto senza soluzione di CP_1 continuità fino all'elezione a sindaco.
Tuttavia, non vi è prova che il abbia svolto, anche solo sul piano sostanziale, le funzioni di CP_1
Capo di Gabinetto dal 1.1.2024 e, comunque, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, ossia dopo il 10.5.2024.
Giova premettere che “costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione;
sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione” (in tal senso Corte Cost. sent. n. 283/2010). Ed invero, le norme che disciplinano le cause di ineleggibilità, ponendo dei limiti al diritto di elettorato passivo, diritto fondamentale e inviolabile riconosciuto e garantito dall'art. 51 Cost., costituiscono norme eccezionali, di stretta interpretazione, sicchè le restrizioni a tale diritto sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (arg. da Corte
Cost. sent. n. 141/1996).
Ciò posto, nel caso che ci occupa, si osserva che, dalla documentazione versata in atti da parte resistente, emerge la prova tranquillizzante che il dott. si è astenuto, sia sul piano formale sia CP_1 sul piano sostanziale, dal compimento di atti inerenti all'ufficio di capo di gabinetto nel periodo successivo alla presentazione delle candidature ed anche nel periodo antecedente, almeno da febbraio
2024.
Ordunque, già con la nota informale indirizzata al Sindaco in data 14.2.2024, il dott. CP_3 CP_1 data la possibilità di una sua eventuale candidatura a sindaco, annunciava la sua intenzione di rinunciare all'incarico a titolo gratuito e volontario conferitogli a fine dicembre 2023. Con la successiva comunicazione del 2.5.2024 rivolta al dirigente della Ripartizione personale del Comune di Bari, l'odierno resistente formalizzava le proprie dimissioni dall'incarico a titolo gratuito di collaborazione con l'Ufficio di Capo di Gabinetto, evidenziando che da febbraio 2024 “tutte le attività di Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto sono state coordinate dal Direttore
Generale”. Di tanto vi è valido riscontro documentale, in quanto la difesa di parte resistente ha prodotto (all. 12 comparsa di costituzione) una serie di atti formali di competenza del Capo di
Gabinetto (inerenti a funzioni di assistenza nei rapporti istituzionali e di supporto per l'attuazione del programma del sindaco e degli indirizzi politici degli organi di governo), relativi al periodo marzo- luglio 2024, sottoscritti dal Direttore Generale avv. Davide Pellegrino.
Per contro, parte ricorrente non ha prodotto alcun atto inerente all'ufficio di capo di gabinetto compiuto dal dopo il 10.5.2024 (e neppure nel periodo 1.1.2024-10.5.2024), limitandosi a CP_1 riportare circostanze ed elementi del tutto insufficienti a dimostrare l'esercizio delle funzioni di capo di gabinetto da parte del resistente, soprattutto alla luce della interpretazione restrittiva che deve essere data alle cause di ineleggibilità. In particolare, non assume rilievo dirimente il rilascio di un'intervista televisiva in data 24.2.2024
(mesi prima dalla presentazione delle candidature) nel corso della quale il viene qualificato CP_1 dal giornalista come Capo di Gabinetto. Ed invero, è evidente che il giornalista, con una certa approssimazione, si riferisce al ruolo che il ha comunque svolto per vent'anni; peraltro, deve CP_1 considerarsi anche la consuetudine di continuare ad appellare chi ha svolto un ruolo di rilievo pubblico con la carica rivestita in precedenza (semel semper). Neppure si possono desumere elementi rilevanti ai fini della decisione dalle indicazioni del sito del Comune di Bari, ove si consideri che, notoriamente, tali siti istituzionali non vengono aggiornati con tempestività. Del pari, non può essere attribuita rilevanza né all'uso da parte del della casella di posta istituzionale del Comune CP_1
(non certificata), trattandosi di mera corrispondenza e non di “atti inerenti all'ufficio”, né alla mancata nomina di un altro capo di gabinetto in sostituzione del dott.
considerato che
tale nomina CP_1 costituisce una mera facoltà del sindaco.
Conseguentemente deve essere respinto il ricorso in oggetto, in quanto dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente che il all'epoca della sua candidatura non versava in alcuna causa CP_1 di ineleggibilità, essendosi risolto il rapporto di lavoro quale Capo di Gabinetto dal 1.1.2024 ed essendo cessato anche l'incarico a titolo gratuito dal 2.5.2024.
Al rigetto della domanda consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente, che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. 147/22), valore indeterminabile complessità alta (con riduzione della fase istruttoria del 50%) in ragione della peculiarità della materia del contendere nonché della concreta attività difensiva espletata.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte resistente nel Parte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.271,00 per compensi, oltre ad accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
MANDA la Cancelleria per ogni comunicazione e ulteriore adempimento di legge e competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sez. I Civile, il 20.5.2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Guaragnella dott. Giuseppe Disabato