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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 177 del 2024 R. G., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Bianco e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudia Spezziga, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Viddalba, via Gramsci 56,
Ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...] (c.f. )., CP_1 C.F._2
Resistente – contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 26.3.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.2.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 20.9.1999 in Taranto, trascritto nel Registro atti di matrimonio CP_1 del predetto Comune dell'anno 1999, alla parte II, serie B, atto n. 2, che dal matrimonio erano nati, nel 2003 e nel 2008, i figli e e che il Tribunale di Tempio Pausania aveva pronunciato Per_1 Per_2 la separazione dei coniugi, esponeva che la separazione si era protratta sino all'attualità senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed accolte le ulteriori domande in atti.
All'udienza di comparizione dinanzi al Presidente si presentava la sola ricorrente, che insisteva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
La ricorrente ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario con il 20.9.1999 in Taranto e di aver ottenuto dal Tribunale di Tempio CP_1
Pausania sentenza di separazione.
E' altresì provato che nel periodo intercorrente tra la pronuncia della separazione ed il deposito del ricorso la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, non contestate dal resistente, non costituitosi in giudizio.
Il Tribunale deve pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto il 20.9.1999 in Taranto tra e con il conseguente Parte_1 CP_1 ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Devono confermarsi, inoltre, le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione in ordine alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio Per_2
Va poi accolta la domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere l'aumento ad €. 300,00 mensili l'importo dell'assegno che il resistente deve versare a titolo di mantenimento per i figli, entrambi non economicamente indipendenti, in considerazione delle loro aumentate esigenze, in ragione dell'età, degli interessi e delle scelte scolastiche.
Si dispone altresì che il resistente versi la somma di €. 300,00 direttamente al figlio mentre la Per_1 somma di €. 300,00, da versarsi a titolo di contributo per il mantenimento del figlio dovrà Per_2 essere versata alla ricorrente, in qualità di genitore collocatario, senza alcun obbligo di rendicontazione semestrale da parte di quest'ultima.
Dato atto della disponibilità della ricorrente a provvedere in via esclusiva al pagamento delle spese mediche straordinarie necessarie nell'interesse dei figli, il resistente deve essere esonerato dal relativo obbligo.
2 Deve dichiararsi, infine, l'inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere l'introduzione di una data certa di fine/inizio godimento dell'immobile sito in Cannigione.
Osserva infatti il Tribunale che l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi.
Di conseguenza, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme di divisione mobiliare e\o immobiliare ecc.), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e, come tali, sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25- 03-2003).
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della causa e della mancata opposizione all'accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20.9.1999 in Taranto tra Pt_1
e trascritto nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
[...] CP_1
1999, alla parte II, serie B, atto n. 2;
conferma le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione in ordine alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio Per_2
dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, escluse quelle mediche, poste a carico della madre, senza obbligo di rendicontazione semestrale;
dispone che il resistente corrisponda direttamente al figlio a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, escluse quelle mediche, poste a carico della madre;
dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
3 Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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