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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 35058/2018
Allegato al verbale di udienza del 6/2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35058 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 proposta da:
con gli Avv. Francesco Di Parte_1
Giovanni e Andrea Recchia;
PARTE ATTRICE
E
(già , con l'Avv. Sorrentino Domenico;
Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di fornitura, pagamento somme, inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 16.01.2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Con sentenza non definitiva del 25.03.2024 veniva rigettata la domanda proposta da
[...]
rimessa la causa sul ruolo per compiere Parte_1
l'istruttoria mediante l'espletamento di una nuova CTU in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da Controparte_2
inadempimento contrattuale per il ritardo e la mancata consegna, da parte dell'attrice, dei materiali previsti dal contratto di fornitura intercorso tra le parti che avrebbero determinato un rallentamento della produzione.
Con ordinanza del 25.03.2024 veniva disposta CTU, con incarico affidato all'Ing. Persona_1
avente ad oggetto il seguente quesito: “accerti il CTU, sulla base dei documenti contrattuali e alla luce dei documenti prodotti, se sussistano i ritardi lamentati dalla convenuta in relazione alle forniture ad opera di S.P.S. In caso positivo, quantifichi nel dettaglio i ritardi e le motivazioni nonché i maggiori costi e i danni sofferti dalla convenuta con particolare riguardo al dedotto rallentamento della produzione dei conci prefabbricati, anche con riferimento alla necessità di sostenere un maggior numero di turni di lavoro o alla ritardata fatturazione”.
Con ordinanza del 31.12.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 16.01.2025 e, successivamente, all'odierna udienza.
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La domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata.
La controversia in esame, nella parte oggetto dell'odierna decisione, riguarda l'accertamento dell'asserito inadempimento contrattuale dell'attrice costituito dal ritardo e la mancata consegna del materiale previsto dal contratto di fornitura con la conseguente domanda riconvenzionale della convenuta di risarcimento del danno per rallentamento nella produzione e ritardo nella fatturazione.
Orbene, in materia di inadempimento contrattuale, secondo il costante insegnamento della
Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
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costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovràdimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Inoltre, sempre seguendo i dettami delle citate Sezioni Unite, l'anzidetta attenuazione dell'onere probatorio non esonera il creditore dalla dimostrazione delle conseguenze economiche causate dall'inadempimento del debitore. Pertanto, creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento, pur essendo esonerato dalla prova della colpa e della causalità materiale che si presumono ex art. 1218 c.c., deve, invece, provare il danno conseguenza, sia nell'an che nel quantum, ai sensi dell'art. 1223 c.c., con la conseguenza che il pregiudizio patrimoniale causato dall'inadempimento non può ritenersi mai insito nell'inadempimento stesso.
Nel caso in questione parte convenuta ha allegato, anche attraverso il deposito di una consulenza tecnica di parte, l'inadempimento della convenuta sostenendo che questo si sarebbe configurato in quanto l'attrice non avrebbe consegnato puntualmente le forniture previste (con particolare riferimento ai mesi di ottobre 2014, novembre 2014 dicembre 2015, maggio 2016 e giugno 2016) determinando un rallentamento nella produzione e un maggior impiego di operai oltre ad un ritardo nella fatturazione.
Tuttavia, tali circostanze fattuali e il conseguente inadempimento della SPS contrattuale della non hanno trovato riscontro a seguito dell'espletamento della CTU disposta dalla quale è
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emersa la non sussistenza o non addebitabilità all'attrice degli asseriti ritardi e delle mancate consegne lamentate dalla convenuta.
Par In particolare il CTU ha affermato che: “si può così affermare che nel mese di ottobre 2014 la ha rispettato il numero di consegne richiesto (…) si può pertanto affermare che mediamente nel
Par mese di novembre 2014 la ha rispettato il numero di consegne settimanali richiesto (…) alla
Par non è attribuibile nessun ritardo per le consegne del mese di dicembre 2015 (…) il mancato rispetto della fornitura richiesta per il mese di maggio 2016 non può costituire elemento di
Par violazione contrattuale da parte di (…) la mancata consegna del quantitativo richiesto per
Par giugno 2016 non può costituire elemento di violazione contrattuale da parte di .
Inoltre, sempre in relazione alle mensilità di maggio e giugno 2016, il CTU nell'escludere l'inadempimento dell'attrice ha evidenziato che era già stato “raggiunto anche il limite superiore del quantitativo contrattuale aumentato del 20%” anche perche “a maggio 2016 si era ben oltre il tempo di fornitura definito dal programma di consegna contrattuale secondo il quale la fornitura Par sarebbe dovuta terminare all'inizio di febbraio 2015 (…) quindi la non aveva a disposizione una programmazione di lungo periodo che le consentisse di effettuare con anticipo gli ordinativi dell'acciaio dai propri fornitori, organizzare la manodopera ed organizzare il proprio ciclo produttivo anche in relazione ad altre commesse”. Par Dunque, il CTU ha concluso affermando che: “la mancata consegna da parte di dei quantitativi richiesti da per i mesi di maggio e giugno 2016 non può essere considerata CP_2
una omissione di quanto previsto in contratto. Conseguentemente per lo scrivente non possono Par essere addebitati alla oneri conseguenti a un rallentamento della produzione dei conci prefabbricati”.
Dalle conclusioni della CTU – dalle quali si evince il rispetto da parte dell'attrice delle pattuizioni contrattuali con l'avvenuta consegna del materiale oggetto di fornitura anche oltre i limiti contrattualmente previsti – e in ragione della mancata dimostrazione da parte della convenuta del nesso di causalità tra il presunto inadempimento e il maggior impiego di operai per evitare il rallentamento produttivo deriva il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
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Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, pienamente rispondenti ai quesiti posti, adeguatamente supportate e suffragate da ineccepibili accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su logiche e rigorose indagini, vanno senz'altro condivise dal Tribunale e sono senz'altro idonee a fondare la decisione anche perché il CTU ha esaminato, superandole, le osservazioni critiche trasmesse dalle parti (cfr. par. --- della consulenza).
In proposito mette conto evidenziare che "il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Attesa la soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite e di CTU vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio e di CTU.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6/2/2025 ore 12:10.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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