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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 141/2015 RGAC;
tra
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Stefano Putignano e Nicola SAsonetti;
attore contro
( c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappr. e dif. dall'avv. Gatto Rosalba;
nonché
c.f. ), quale impresa designata dal Fondo di Controparte_2 P.IVA_1
Garanzia vittime della strada per la regione Puglia, in persona del procuratore speciale, rappr. e dif. dall'avv. Bellanova Giuseppe Antonio;
convenuti nonché
( c.f. ) - già - in Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
persona del legale rapp.te, rappr. e dif. dagli avv.ti Gianfranco D'Autilia e Nicola D'Autilia; nonché
( c.f. , CP_5 C.F._3
rappr. e dif. dall'avv.to Gaetano Vissicchio;
terzi chiamati nonché
( c.f. ) CP_6 C.F._4 rappr. e dif. dall'avv. Gaetano Vissicchio;
intervenuto
Oggetto: risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 07.03.2024;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Parte_1
e la compagnia nella sua qualità di impresa Controparte_1 Controparte_2
designata del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il sig. responsabile, ex artt. 2043 e 2054 Controparte_1
c.c., dell'incidente stradale automobilistico in premessa descritto;
2) accertare e dichiarare che il veicolo dallo stesso condotto era sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile;
3) per l'effetto, condannare la compagnia nella sua qualità di impresa Controparte_2
designata del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, e il sig. in solido Controparte_1
tra loro, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla medesima subiti nel sinistro in premessa descritto ed ammontanti alla complessiva somma di Euro
1.035.916,59, già detrtto l'acconto ricevuto di Euro 20.000,00, o nell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, all'esisto dell'espletanda istruttoria, ricorrendo, ove occorra, ai principi equitativi;
4) rivalutare le accertande somme di interessi e svalutazione monetaria, decorrenti dal dì del sinistro sino al saldo definitivo;
5) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese, compensi professionali, oltre accessori”.
L'attrice a fondamento della propria pretesa risarcitoria adduceva quanto segue: il giorno
23.05.2013, alle ore 21.10 alla guida della Fiat Punto tg CW 122 KR, assicurata per la RCA con la di proprietà di mentre percorreva a velocità Controparte_7 CP_5
regolamentare la SP 75 che collega SA CI con , giunta a circa 1 km fuori Controparte_8
dal centro abitato entrava in collisione con il carrello rimorchio lungo circa 5 metri trainato dalla trattrice agricola tg BR 08688 di proprietà e condotto da il quale, provenendo da Controparte_1
una strada interpoderale, ometteva di fermarsi al segnale di STOP e svoltava repentinamente a destra per immettersi sulla SP 75, direzione , rendendo inevitabile lo scontro con CP_8
l'autovettura condotta dalla che sopraggiungeva;
che a causa del sinistro la aveva Pt_1 Pt_1
subito lesioni che richiedevano un triplice intervento chirurgico di osteosintesi femore, osteosintesi osso iliaco, subendo una invalidità totale del 65%. con una incidenza medio grave sulla capacità lavorativa (all'epoca del sinistro svolgeva l'attività di macellaio).
, tempestivamente costituitosi, attraverso l'atto di comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta in via preliminare eccepiva “la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del giudice”, rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: “1)previa integrazione del contraddittorio differendo a tal uopo la prima udienza per consentire la citazione nei termini di legge, rigettare la richiesta di provvisionale in quanto non sussistono i presupposti stabiliti dall'art. 147 cod. ass.; 2) nel merito rigettare domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto riconoscere
e dichiarare che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Punto targata CW122KR, sig.ra ; 3) per l'effetto Parte_1
condannare, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale la sig.ra , la sig.ra Parte_1
e la in solido e/o ciascuno per il loro titolo al CP_5 Controparte_4
risarcimento in favore dell'esponente, agente in riconvenzionale, al pagamento della domma complessiva di euro 227.001,00 di cui euro 182.853,00 per i danni fisici, psicofisici, morali, euro
10.238,59 per i danni materiali, euro 4.000,00 per spese mediche, euro 30.000,00 danno patrimoniale o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al dovuto;
4) condannare parte attrice al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali IVA e CAP come per legge”.
L ha addotto a fondamento delle proprie conclusioni, la responsabilità esclusiva o CP_1 maggioritaria dell'attrice, derivante dall'eccessiva velocita' con la quale viaggiava e del mancato rispetto della distanza di sicurezza, laddove, al contrario degli avversi assunti la trattrice ed il suo rimorchio sarebbero stati visibili della luce naturale ancore persistente e dei dispositivi di illuminazione di cui erano dotati trattrice agricola e rimorchio. quale impresa designata per la Regione Puglia alla gestione del Fondo di CP_2
Garanzia per le vittime della strada, ritualmente costituitasi, domandava il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e “in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, contenere la misura dell'eventuale risarcimento nei limiti di quanto dovesse risultare effettivamente provato e dovuto”, “con vittoria di spese e compensi di lite”.
l' nella indicata qualità, contestava l'an della domanda, rilevando che il sinistro si CP_2 era verificato per colpa maggioritaria della SI.ra , conducente l'autovettura Fiat Parte_1
Punto tg. CW122KR, la quale percorreva la S.P. 75 a velocità superiore al limite massimo consentito e non consona allo stato dei luoghi, quindi tutt'altro che prudenziale. L'Impresa
Designata evidenziava nell'an, che l'attrice, anche a causa della elevata velocità, non si avvedeva della presenza della macchina agricola, che si era già completamente immessa sulla Strada
Provinciale 75, tamponandola quando questa aveva già percorso qualche metro e nel quantum che la pretesa risarcitoria era particolarmente esosa e priva di valido supporto probatorio, evidenziando di aver già offerto all'attrice, a puri fini transattivi, la somma di € 20.000,00.
quale terza chiamata in causa, si costituiva mediante atto depositato presso la CP_5
Cancelleria in data 24.09.2015 spiegando domanda riconvenzionale nei confronti di
[...] in solido con e Consap S.p.a., rassegnando le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni: “1) rigettare la domanda di risarcimento proposta da in via Controparte_1
riconvenzionale poiché infondata sia nella ricostruzione dei fatti che in diritto e proposta con chiaro ed inequivocabile intendimento temerario al fine di veder ridotta l'esposizione personale di rivalsa che, in ipotesi di condanna, sarà eseguita dall'obbligato Fondo di garanzia;
2) conseguentemente, accogliere la domanda di risarcimento proposta da in via CP_5
riconvenzionale ovvero riconoscere in favore della stessa il risarcimento del danno al mezzo targato CW122KR per il valore complessivo di € 3.500,00 come certificato ed attestato dalla quotazione di quattroruote al momento dell'evento, nonché € 266,00 ed € 145,00 per trasporto mezzo e demolizione dello stesso nonché € 450,00 per la conseguente re immatricolazione di nuovo veicolo, sempre in favore di della somma di € 10.000,00 quale voce di danno non CP_5
patrimoniale di tipo morale nonché € 10.000,00 quale voce di danno non patrimoniale di tipo riflesso per l'effetto condannare, solidalmente, e per quanto obbligati per legge: , Controparte_1
come in atti generalizzato ed nella qualità di impresa designata dal Controparte_2
Fondo di Garanzie Vittime della strada per la Regione Puglia al pagamento delle su indicate somme o quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa secondo saggio e prudente apprezzamento del Giudice Adito oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento; 3) spese e competenze di lite in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario delle spese di giustizia della proposta domanda riconvenzionale”.
La compagnia assicurativa quale terza chiamata in causa, Controparte_4
si costituiva domandando il rigetto della domanda spiegata in via riconvenzionale dal convenuto con vittoria di spese e competenze di giudizio. CP_1
, mediante atto di intervento ex art. 105 c.p.c. depositato presso la Cancelleria CP_6
in data 21.10.2015, in adesione alle domande promosse da e Parte_1 CP_5 rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda principale proposta da Pt_1
; 2) rigettare la domanda di risarcimento proposta da in via
[...] Controparte_1
riconvenzionale poiché infondata sia nella ricostruzione dei fatti che in diritto e proposta con chiaro ed inequivocabile intendimento temerario al fine di veder ridotta l'esposizione personale di rivalsa che, in ipotesi di condanna, sarà eseguita dall'obbligato Fondo di garanzia;
2) conseguentemente, accogliere la domanda di risarcimento proposta da con il CP_6 presente atto d'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. ovvero riconoscere in favore dello stesso il risarcimento della somma di € 10.000,00 quale voce di danno morale nonché € 10.000,00 quale voce di danno non patrimoniale riflesso per l'effetto condannare, solidalmente, e per quanto obbligati per legge: , come in atti generalizzato ed Controparte_1 Controparte_2 nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzie Vittime della strada per la Regione
Puglia al pagamento delle su indicate somme o quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa secondo saggio e prudente apprezzamento del Giudice Adito oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento; 3) spese e competenze di lite in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
La causa veniva istruita attraverso ampia prova documentale, interrogatorio formale, prova per testi,
CTU meccanica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro e CTU medico legale.
Con ordinanza del 26/3/2023, a seguito delle richieste di ulteriori approfondimenti istruttori, questo giudicante formula la seguente proposta conciliativa ex art.185-bis c.p.c.: “la Compagnia
[...]
quale impresa designata per il FGVS, si impegna a versare in favore Controparte_2 dell'attrice , ad integrale ristoro delle varie voci di danno dalla stessa pretese, la Parte_1 somma complessiva di €.230.000,00 al lordo degli acconti già versati, oltre alle spese processuali in favore dell'Erario nella misura che risulterà dal c.d. foglio delle notizie;
la Controparte_9
si impegna a versare in favore del convenuto ad integrale
[...] Controparte_1 ristoro delle varie voci di danno dallo stesso pretese, la somma complessiva di €.40.000,00 al lordo degli acconti già versati, oltre alle spese processuali che si liquidano in €.780,00 per esborsi ed
€.5.000,00 per compensi oltre CAP e IVA”.
In difetto di accoglimento della proposta, all'udienza del 07.03.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccepita nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del giudice competente, tenuto conto che nel caso di specie parte attrice indicava erroneamente quale giudice innanzi al quale comparire il Tribunale Civile di Lecce, rilevandosi pertanto un vizio afferente la vocatio in ius, sanabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 3, c.p.c. mediante la regolare costituzione in giudizio delle parti convenute.
Prima di passare all'analisi delle domande promosse dalle parti in questo giudizio, va anzitutto rilevato che la disposta CTU meccanica condotta dall'Ing. e volta alla ricostruzione della Per_1
“più probabile” dinamica del sinistro aveva consentito di rilevare segnatamente: 1) che “il sinistro si
è verificato nella strada provinciale SA CI – S.P.. 75 in prossimità Controparte_8 dell'intersezione a raso con la strada interpoderale – SA CI”, avente un Controparte_8 tratto di strada “pianeggiante”, “costituita da due corsie (una per ogni senso di marcia)” e con le seguenti caratteristiche: “larghezza carreggiata pari a 6,80m, larghezza corsie pari a 3,15m, nastro asfaltato esterno alla segnaletica orizzontale pari a 0,25m circa, banchine erbose su entrambi i lati 0,80m”; 2) che si rileva “la presenza, in corrispondenza dell'intersezione a raso, di materiale civile compatto che viene solitamente sfruttato dall'utente medio che effettua la manovra di immissione dalle strade secondarie nella strada provinciale o dalla manovra di svolta dall'utente che intende abbandonare la viabilità principale per immettersi nelle strade interpoderali”, e che “l'intersezione stradale ad oggi si caratterizza per l'assenza di elementi che possano influire sul triangolo di visibilità degli utenti che dalla strada interpoderale intendono immettersi nella viabilità principale” potendosi “ragionevolmente ritenere che al momento del sinistro i triangoli di visibilità si presentavano così come oggi”; 3) che in relazione al sinistro avvenuto in data 23.05.2013, ore 21.10 circa, si rilevano i seguenti veicoli coinvolti: autovettura Fiat punto tg. CW122KR, di proprietà della e condotta dalla , assicurata dalla compagnia assicuratrice CP_5 Parte_1
” con n. polizza GAUT 000553.33.402116; Trattrice agricola marca mod. CP_4 CP_10
Supertigre 3600, tg. BR008688, privo di assicurazione, con rimorchio di fattura artigianale, non immatricolato, privo di dispositivi visivi e di illuminazione, sul quale veniva trasportata una trattrice agricola cingolata marca Fiat mod. 505C tg. BR004302; 4) che in relazione ai danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro – sulla base dei rilevi fotografici e del verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo – “il veicolo Fiat Punto di colore grigio risultava, a seguito del sinistro, sfondato soprattutto nella parte anteriore destra e centrale con evidenti deformazioni”, “il veicolo trattrice agricola marca mod. Supertigre 3600, a seguito del sinistro riportava la rottura CP_10
del gancio di traino e del sedile di guida, le ruote bloccate e la piegatura del parafango posteriore sx e dx”, il “rimorchio artigianale, a seguito del sinistro, riportava ammaccature nella parte posteriore sx” e, infine, “la trattrice agricola cingolata Fiat 505C riportava a seguito dell'urto abrasioni varie”; 5) che in relazione al punto d'urto relativo “le deformazioni e lo sfondamento prevalente nella parte anteriore centrale e destra induce lo scrivente a ritenere che sia stato proprio questo lato a colpire la parte posteriore sinistra del rimorchio artigianale”, essendo difatti
“compatibile con le ammaccature riportate dal rimorchio nella parte posteriore sinistra, pertanto si ritengono gli assi longitudinali paralleli tra di loro”; 6) che in relazione alle posizioni occupate dai veicoli a seguito dell'avvenuta collisione, è possibile rilevare che “la Fiat Punto era finita oltre la carreggiata della corsia di marcia – SA CI ed era orientata con la parte anteriore CP_8 diretta verso SA CI”; la trattrice agricola marca si era fermata “sul ciglio stradale, CP_10
corsia , in senso opposto a quello di marcia distaccato dal rimorchio artigianale Controparte_8
a causa della rottura del gancio di traino”; il rimorchio artigianale “si adagiava esternamente alla carreggiata (lato direzione SA CI) in senso opposto a quello di marcia”; la Trattrice agricola cingolata “(la quale era trasportata mediante in carrello artigianale) era, a seguito dell'urto, adagiata lungo il ciglio della carreggiata (corsia avente direzione di marcia ), in Controparte_8 senso opposto a quello di marcia”; 7) che rilevato che il veicolo Fiat Punto fosse dotato del
“sistema di frenata con ABS”, altresì tenuto conto che “dal rilievo dei Carabinieri non si evincono segni di frenata presenti sul tracciato stradale”, “l'assenza sull'asfalto di evidenti segni di frenata non permette (…) di escludere che il conducente della Fiat punto abbia effettuato una frenata energica, in quanto il sistema ABS avrebbe potuto evitare il blocco delle ruote, lo scivolamento delle stesse e il relativo deposito sul tracciato stradale di materiale gommoso derivante dagli pneumatici”; 8) che il sinistro avveniva alle ore 20:40 del giorno 23.05.2013 lungo la strada provinciale SP75 – SA CI (a circa 2km dal comune di ) Controparte_8 Controparte_8 in corrispondenza dell'intersezione a raso tra la detta strada provinciale e la strada interpoderale
Cellino SA Marco/SA CI, “in condizioni di visibilità non ottimali, in cui è oggettivamente possibile ritenere che il conducente della Fiat punto possa non aver visto con immediatezza e alla opportuna distanza l'ingombro del mezzo agricolo ed in particolare del rimorchio artigianale, il quale non risultava provvisto di dispositivi di illuminazione”; 9) che, in particolare, la Fiat punto condotta dalla “percorreva la strada provinciale – SA CI, in Pt_1 Controparte_8 direzione ” e “a circa 4m dopo l'intersezione a raso, tra la detta strada Controparte_8
provinciale e la strada interpoderale , con la parte anteriore destra tamponava Controparte_8 la parte posteriore sinistra” del rimorchio artigianale, quest'ultimo trainato dalla trattrice agricola marca , che a propria volta trasportava una trattrice cingolata;
10) che, a seguito di impatto, CP_10 il veicolo Fiat “finiva la corsa sulla corsia di marcia opposta, oltre il ciglio stradale rivolto verso
SA CI”, mentre il gancio di traino della trattrice agricola marca si rompeva, sicché il CP_10 veicolo terminava “la sua corsa sul ciglio stradale, corsia , in senso opposto a Controparte_8 quello di marcia”, ruotando di 180°; 11) che “la causa della rotazione è da individuarsi nella posizione relativa d'urto: infatti la forza derivante dal tamponamento della Fiat punto veniva applicata in una posizione distante dalla linea d'asse del baricentro”, invece la trattrice agricola cingolata “(la quale era trasportata mediante il carrello artigianale), a seguito della forza impressa dall'urto e causa della rototraslazione del carrello artigianale, cadeva dallo stesso e si adagiava lungo il ciglio della carreggiata (corsia avente direzione di marcia ), Controparte_8 in senso opposto a quello di marcia”; 12) che “è impossibile definire con esattezza il valore della velocità (o un range di velocità che abbia valore probatorio in campo di ricostruzione cinematica di incidenti) con la quale la Fiat punto percorreva la strada provinciale 75”, nonché “rilevare le deformazioni subite dai veicoli coinvolti, e conseguentemente ricavarne le energie dissipate”; 13) che “è da considerarsi rilevante l'elevato numero di mezzi coinvolti e la tipologia di urti nonché di moti riguardanti” la trattrice agricola marca “e il relativo rimorchio”, altresì rilevato che “il CP_10
tratto di strada interessato risulta essere pianeggiante, e (così come affermato dal perito della parte convenuta) l'ingombro del veicolo B era visibile ad una distanza di 200m”, sicché “visto
l'andamento planimetrico pianeggiante, considerata l'assenza di dossi o differenti ingombri fisici, si può affermare che in condizioni di visibilità ordinarie tale valore sia esatto”; 14) che “al fine di ipotizzare le cause che hanno portato all'avvenimento del sinistro, si calcola la distanza di arresto della Fiat punto imponendo ad essa la velocità di 102,00 km/h”, pertanto “pur non potendo definire con esattezza la velocità della Fiat punto, si intende voler verificare lo spazio necessario alla stessa per arrestare la propria corsa, azionando i freni della autovettura, con una ipotetica velocità iniziale pari a 102 km/h (stima effettuata dai tecnici della parte convenuta)”, dunque “anche se la fiat punto stesse percorrendo la strada provinciale SP 75 alla velocità pari a 102,5 km/h
(eventualità questa non confermabile dallo scrivente per le motivazioni sopra esposte) necessiterebbe per effettuare l'arresto della propria corsa di 79,8 m”; 15) che si può inoltre ritenere che la trattrice agricola marca “per effettuare la manovra di svolta di immissione nella CP_10 strada provinciale abbia impiegato un tempo minimo pari a 3s”, sebbene “non vi sono segni che indicano l'effettivo sviluppo di tale manovra, ma solo le dichiarazioni del sig. quale CP_1 conducente” del medesimo veicolo, cosicché “il conducente della Fiat punto (…) mentre percorreva il tratto di strada provinciale ha avuto minimo 3 secondi di tempo dalla percezione del pericolo al momento di impatto” e “in questi 3 secondi, assumendo nuovamente per assurdo che stesse percorrendo la strada alla velocità di 102 km/h pari a 28,3 m/s, avrebbe percorso una distanza pari a” 85 metri “(spazio percorso dalla percezione del pericolo all'impatto), superiore allo spazio necessario per frenare la propria corsa”; 16) che “ne consegue che in condizioni di visibilità ottimali e in condizioni di guida medie (tempo psicotecnico di reazione, attenzione alla guida, etc…) il veicolo A sarebbe riuscito ad evitare l'impatto”, pertanto “l'assenza di dispositivi luminosi da parte del rimorchio in un orario caratterizzato da condizioni di visibilità dettate dal crepuscolo civile, ha svolto un ruolo determinante nel causare il sinistro”; 17) che, da un lato, il danno subito dalla parte attrice può essere così quantificato: “il risarcimento del danno del mezzo
Fiat punto targato CW122KR per il valore complessivo di € 3500,00 così come richiesto dalla parte e secondo le indicazioni delle quotazioni 'Quattroruote' al momento dell'evento; € 266,00 +
154,00 per trasporto mezzo e demolizione del mezzo;
€ 450,00 per la conseguente re immatricolazione di un nuovo veicolo”; mentre, dall'altro, “il danno subito dalla parte convenuta e da riconoscere, a parere dello scrivente, solo le spese per riparazioni dei mezzi agricoli sostenute e fatturate dalla stessa: € 363,00 per lavori effettuati dalla “autocarrozzeria Tarantini Gianfranco” di
SA Pietro Vernotico (BR) in data 06.07.2013; € 100,00 per la sostituzione della batteria così come si evince dalla Fattura del 06.07.2013 dalla 'Tutto Auto di Spedicati Palmiro'; € 9775,59 per lavori di riparazione trattrici e attrezzatura agricola come da preventivo rilasciato dalla Ditta 'F.lli
Capodieci s.n.c.' in data 15.07.2013”, per un importo complessivo di € 10.238,59.
A seguito delle osservazioni pervenute dai Ctp, il CTU rispondeva segnatamente: 1) che in relazione al mancato riferimento alla segnaletica stradale sulla SP 75 “non si ritiene influente per la descrizione della dinamica del sinistro”, sebbene sia possibile rilevare la seguente segnaletica posta in direzione di marcia del veicolo condotto dalla : “segnale di intersezione con diritto di Pt_1 precedenza, il quale ai sensi dell'art. 112 Reg. Cds indica la presenza di un'intersezione con strade subordinate”; “segnale di dosso, ai sensi dell'art. 85 del Cds presegnala un'anomalia altimetrica… che limita la visibilità”; “segnale di Stop presente sulla strada interpoderale”, quest'ultimo anch'esso ininfluente nella dinamica del sinistri su descritta, tenuto che si tratta di “tamponamento in quanto (…) la trattrice con il relativo rimorchio artigianale aveva completato la manovra di svolta a destra e il punto d'urto si trova a circa 4 m dal ciglio esterno della strada interpoderale”;
2) che “dal sinistro sono trascorsi alcuni anni solari e lo stato di conservazione dei mezzi è tale per cui la visione degli stessi, ad oggi, non risulterebbe affidabile nel definire lo stato degli stessi al momento dell'urto”, ribadendo inoltre che “il rimorchio di fattura artigianale (…) era privo di dispositivi visivi e di illuminazione ('luci posteriori di posizione rosse')”; 3) che la velocità assunta dal veicolo Fiat punto condotto dalla non è stata oggetto di calcolo, essendo invece stata Pt_1 ipotizzata un'elevata velocità “(che derivava dalla consulenza di parte dell'ing. – Persona_2
al fine di dimostrare che anche in tali condizioni di velocità il veicolo Fiat punto avrebbe CP_1
avuto spazio sufficiente per poter arrestare la propria marcia al fine di evitare il tamponamento della trattrice agricola e relativo rimorchio del sig. . CP_1
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU che qui pienamente si condividono, frutto di un'indagine scevra da vizi logici e metodologici, si ritiene che il sinistro per cui è causa sia imputabile alla corresponsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro stradale occorso in data 23.05.2013, ore 21:00 circa, tra l'autovettura Fiat punto, tg. CW122KR, condotta dalla Parte_1
e di proprietà della assicurata per la r.c.a. dalla compagnia assicurativa
[...] CP_5
( polizza n. 00055333402116 ), e il rimorchio agganciato al veicolo agricolo di Controparte_7
proprietà del conducente , tg. BR08688, sprovvisto di assicurazione per r.c.a., a Controparte_1 seguito dell'impatto avvenuto tra la parte antero-destra del veicolo Fiat e la parte postero-sinistra del rimorchio agganciato al veicolo agricolo in fase di immissione presso la SP 75 e sprovvisto di apposita illuminazione del veicolo, in condizioni non ottimali di visibilità.
In particolare, sebbene l'espletata CTU non abbia consentito di rilevare la presunta velocità tenuta dalla , – il CTU si limita ad ipotizzare una velocità del veicolo Fiat di 102 km/h, al solo Pt_1
fine del calcolo deduttivo dello spazio di frenata – va rilevato come la strada di percorrenza ( SP 75 ) fosse una strada extraurbana secondaria che impone ai sensi dell'art. 142 Cds un limite di velocità pari a 90 km/h, limite destinato ad essere ridotto in particolari condizioni della strada, del traffico, di visibilità, ecc.
Deve inoltre ritenersi accertato in base agli atti, ivi compresa la CTU, che le condizioni di visibilità non fossero ottimali in ragione del crepuscolo atteso periodo dell'anno, luogo e orario del sinistro (
20:40 circa ): da ciò si può desumere che sebbene il veicolo condotto dall' non fosse CP_1
rilevabile dalla in ragione dei mancati dispositivi luminosi del rimorchio non omologato e Pt_1
dunque abbia costituito un ostacolo improvviso e comunque non percepibile alla ordinaria distanza qualora i predetti dispositivi vi fossero stati – il che porta ad escludere che alla possa essere CP_1
contestata la violazione del mancato rispetto della distanza di sicurezza ai sensi dell'art. 149 Cds –, non di meno quest'ultima non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto con il veicolo dell' CP_1
Difatti, l'art. 141, comma 3, Cds, impone ai conducenti dei veicoli l'obbligo di regolare la velocità, fra l'atro “… in prossimità delle intersezioni … nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause …”, dovendosi in tal senso rilevare che sebbene il CTU abbia ritenuto che il fattore velocità del veicolo condotto dalla , quand'anche superiore al Pt_1
consentito, non potrebbe di per sé potuto costituire causa esclusiva della collisione, tuttavia non vi è dubbio che la presunta velocità assunta dal predetto veicolo abbia inciso causalmente nel determinismo degli eventi – e delle conseguenze -, e che pertanto sarebbe stato onere della Pt_1
dimostrare, per sottrarsi completamente da responsabilità, adottare un'adeguata velocità in relazione allo stato dei luoghi – essenzialmente in presenza di una intersezione ed in orario serale posto che alle ore 20,36 si registrava l'inizio del crepuscolo civile -.
Quanto, invece, alla condotta di guida dell' si evidenzia la violazione oltre che del divieto di CP_1
condurre veicoli o rimorchi non omologati, altresì della violazione dell'art. 153 Cds inerente all'obbligo di adottare dispositivi di segnalazione visiva anche in ordine ai rimorchi trainati ( tanto più in orario crepuscolare, condizione che se non annullava completamente, sicuramente influiva sulla visibilità della presenza sulla sede stradale del predetto rimorchio ), nonché la violazione dell'art.145, comma 4, C.d.S., essendo la strada percorsa dalla trattrice, sopposto all'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che percorrevano la SP 75.
Tali violazioni di doverose norme comportamentali da parte dell' hanno avuto una CP_1
indiscutibile efficienza causale nel determinismo del sinistro, posto che hanno influito in modo determinante sulla concreta possibilità per la di operare un tempestivo avvistamento del Pt_1
veicolo antagonista, che come detto, si immettava nel flusso della circolazione di strada avente diritto di precedenza, in orario serale, trainando un rimorchio non omologato e privo di idonei dispositivi di illuminazione.
Va peraltro osservato che il punto d'urto dei veicoli coinvolti evidenziato in sede di CTU rileva una presunta dinamica del sinistro definita “tamponamento da tergo”, a fronte della quale la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa trovare applicazione “la presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale - operando in deroga
a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui” e che “la non imputabilità della causa del tamponamento, risulta integrata da 'una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico”, sicché spetta 'al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione' (…), evenienza da escludersi in caso di 'normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli', dovendo quindi, in linea generale, negarsi
l'operatività dell'art. 2054, comma 2, c.c. - in caso di tamponamento da tergo - nelle "ipotesi di scontro tra veicoli in movimento” ( Cass., n. 3398/2023 ).
Invero, si ritiene che nel caso di specie non possano trovare applicazione i principi di diritto innanzi espressi dalla Suprema Corte, tenuto conto che l'inosservanza della distanza di sicurezza operante quale presunzione “de facto” nei tamponamenti da tergo presuppone che il veicolo tamponante proceda nel proprio senso di marcia nella consapevole visibilità dei veicoli seguenti, evenienza questa esclusa dalla circostanza per la quale il mancato avvistamento del veicolo tamponato - in ragione delle non ottimali condizioni di visibilità e in difetto di dispositivi luminosi che segnalavano l'ingombro - e la mancata presunta velocità tenuta dalla non possono Pt_1 costituire il presupposto applicativo dell'art. 149 Cds, trovando invero applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 2054 c.c.
Difatti, come è noto “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” ( Cass., n. 124/2016 ), tenuto conto che vige la regola di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. in base alla quale la responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli antagonisti si presume, e dunque solo la prova della esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti e la prova della regolare condotta tenuta dall'altro “libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto il possibile per evitare il danno” ( Cass., n.
13672/2019 ).
Tornando al caso di specie, alla luce delle emergenze istruttorie si ritiene che il sinistro occorso in data 23.05.2015, ore 20:40 circa, lungo la strada provinciale SP 75 – SA Controparte_8
CI, in corrispondenza dell'intersezione a raso tra la strada provinciale e la strada interpoderale
Cellino S. Marco – SA CI, tra l'autovettura Fiat punto, tg. CW122KR, condotta dalla Parte_1
e di proprietà della assicurata per la r.c.a. dalla compagnia assicurativa
[...] CP_5
( polizza n. 00055333402116 ), e il rimorchio agganciato al veicolo agricolo di Controparte_7
proprietà del conducente , tg. BR08688, sprovvisto di assicurazione per r.c.a., sia Controparte_1 imputabile alla paritetica corresponsabilità dei conducenti i veicoli antagonisti ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., che ai sensi dell'art. 2055 c.c. sono tenuti in solido al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro.
Prima di passare all'analisi delle singole domande risarcitorie, va inoltre rilevato come la disposta
CTU medico legale condotta dal dott. ha consentito di valutare la natura ed entità delle Per_3 lesioni subite a causa del sinistro tanto dalla che dall' . Parte_1 Controparte_1
In ordine alla prima, il CTU ha rilevato segnatamente: 1) che dall'esame della documentazione sanitaria della non emergono patologie o precedenti traumatologici significativi, e che in Pt_1
occasione del sinistro avvenuto in data 23/05/2013 la stessa riferisce che durante il tragitto di rientro presso la propria abitazione mentre la stessa conduceva l'autovettura di proprietà della CP_5
improvvisamente si avvedeva dell'impatto avvenuto con un mezzo agricolo con rimorchio, a
[...] seguito del quale veniva trasportata mediante 118 presso l'Ospedale “A. Perrino” di Brindisi in
UTI, ed ivi ricoverata per gg. 11, e successivamente trasferita presso il reparto U.O. di ortopedia e traumatologia del medesimo nosocomio;
2) che, dalla documentazione sanitaria agli atti, si rileva come in sede di ricovero ( dal 23.05.2013 al 01.07.2013 ) i sanitari del nosocomio evidenziavano
“frattura scomposta osso iliaco dx, frattura pluriframmentaria femore dx, frattura polso sin, ferita lacero-contusa ginocchio e mano dx, paresi del n. faccial dx”, dipoi trattati mediante “osteosintesi femore (25.5), sutura (24.5), osteosintesi osso iliaco (30.5)”; 3) che dagli esami diagnostico- strumentali più rilevanti eseguiti presso il nosocomio brindisino si rilevavano fratture in sede di bacino - “frattura pluriframmentaria scomposta della ala iliaca dx con distacco di alcuni frammenti. Frattura con distacco di un frammento della branca pubica sx. diastasi dell'articolazione sacro iliaca sx, con concomitante disallineamento della sinfisi pubica. Femore dx
a partenza sottotrocanterica si osserva frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio diafisario con presenza di alcuni frammenti e distasi dei monconi” -, di polso e ginocchio sinistri
(24.05.2013) – “frattura pluriframmentaria e lievemente scomposta metaepifisaria del radio” – e di ginocchio e femore destri (25.05.2013) – “frattura della diafisi femorale con placca e viti metalliche”; 4) che dal 23.05.2013 al 02.06.2013 la veniva ricoverata presso il centro di Pt_1
rianimazione del P.O. Perrino di Brindisi e successivamente trasferita presso il reparto di Ortopedia del medesimo nosocomio, e dipoi dimessa in data 01.07.2013 con la seguente prescrizione terapeutica: “carico proibito, mobilizzazione attiva fuori carico degli arti inferiori”; 5) che successivamente alle dimissioni, la stessa veniva sottoposta a controlli specialistici – controlli ortopedici del 04.11.2013 e del 08.01.2014, Rm eseguita sul ginocchio destro in data 14.10.2013 -,
a seguito dei quali venivano rilasciati n. 2 certificati medici di attestazione dello stato di salute –
Certificato ortopedico del 13.11.2013 con “prescrizione di FKT, prognosi 2 mesi s.c.” e Certificato ostetrico-ginecologico del 09.06.2014 cui veniva riferita l'impossibilità per la pazienza di
“espletare il parto spontaneo”; 6) che l'attuale sintomatologia riferita dalla paziente comprende:
“algie del segmento medio-laterale femore dx, per cui non può assumere il decubito dx e lungo tempo in posizione eretta”; “algie in regione sacrale” nella posizione da seduta;
“pregressa paresi facciale dx con recupero funzionale”; e sviluppi di “una sindrome post-traumatica da stress”; 7) che dall'esame obiettivo è possibile dedurre “il nesso causale tra il trauma stradale della signora
e gli esiti delle lesioni riportate ed i danni a carico del femore dx, bacino, polso sinistro, Pt_1 tendine rotuleo dx, legamenti crociati dx, nonché gli esisti invalidanti”; 8) che dall'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti è possibile ritenere che “i postumi del trauma subito da
sono conseguenza dell'evento lesivo occorso in data 23.05.2013”, e che Parte_1 determinò “frattura pluriframmentaria femore dx, frattura pluriframmentaria e lievemente scomposta radio dx, frattura pluriframmentaria e scomposta ala iliaca e branca pubica dx, paresi del n. facciale dx (regredita), ferita V metacarpo falange lato palmare, vasta ferita perirotulea con lesione del tendine rotuleo a destra”; 9) che dall'esame obiettivo si evidenziano “postumi funzionali evidenti nella deambulazione”, quali “zoppia con supporto di 1 bastone canadese per dismetria del bacino sottolivellato a dx” nella misura del 7%, nonché la presenza di “n. 5 cicatrici peraltro normotrofiche, piane e lineari, eccetto quella presente a livello del ginocchio e deltoide dx (postumi di guarigione in seconda e lieve cheloide)”, rilevandosi un danno estetico nella misura del 9%; 10) che, ancora, in ordine agli esiti della frattura interessante il bacino si evidenziano “impotentia parturiendi” nella misura del 7% e “impotentia coeundi moderata” nella misura del 15%, nonché
“limitazioni funzionale dell'anca dx per riduzione della forza di flesso-estensione del piede (8%) e lieve del ginocchio dx (5%)”, e “sindrome ansioso-depressiva reattiva post-traumatica lieve” del
6%; 11) che, in difetto di ulteriori limitazioni funzionali, è possibile concludere ritenendo che vi sia un danno biologico così ripartito: danno biologico/estetico nella misura del 49%; gg. 60 da ITT;
gg. 60 di ITP al 75%; gg. 30 di ITP al 50%; gg. 60 di ITP al 25%; e, infine, spese mediche documentate e accertate per l'importo di €.1.589,26.
Quanto, invece, alla valutazione delle lesioni personali riportate dall' , il CTU ha Controparte_1
consentito di rilevare specificamente: 1) che dalla documentazione sanitaria agli atti non emergono patologie degne di nota né precedenti traumatologici, e che a seguito del sinistro lo stesso veniva trasportato mediante 118 presso il P.O. “A. Perrino” di Brindisi in UTI e ricoverato presso il reparto di Ortopedia dal 23.05.2013 al 02.08.2013, con diagnosi in ingresso di “trauma lombare in politrauma della strada”; 2) che in sede di ricovero furono eseguiti: “angiografia” (24.05.2013), intervento chirurgico (30.05.2013) per “riduzione della frattura dell'ileo e della S.I… stabilizzazione della S.I. con placche e viti. Stabilizzazione dell'osso iliaco con 2 placche e viti, … con vite 35 mm”; Rx bacino (30.05.2013), che rilevava “frattura dell'acetabolo dx, frattura della branca ischio-pubica dx, frattura dell'ala iliaca sn con presenza di mezzi di sintesi”; Rx bacino e anche (15.05.2013); Rm lombo-sacrale (03.07.2013); 3) che in data 02.08.2013 l' veniva CP_1 ricoverato con diagnosi di “frattura bacino (ileo, acetabolo dx – colonna anteriore) + lussazione sacro-iliaca sn con paresi SPE in ematoma sub-fasciale coscia sn. Trauma toraco-addominale.
Intervento 30.05.2013 riduzione e osteosintesi con placca e viti… controllo tra 30 gg … si consiglia trattamento riabilitativo. Non carichi”; 4) che il programma riabilitativo a letto del 27.06.2013 prevedeva “rieducazione arto inf. dx e sx, piede sx, ginnastica respiratoria (periodo di trattamento
4 settimane, necessita di assistenza nella ADL)” e successivamente (16.07.2013) “rieducazione arto inf. dx e sx, estensore del piede sx, esercizi posturali (necessita di assistenza nelle ADL)”; 5) che in data 28.09.2013 veniva trasferito presso il reparto di Malattia infettive del predetto nosocomio e dimesso in data 01.10.2013 con diagnosi di “recente frattura bacino e acetabolo dx (presenza mezzi Parte di sintesi) in paziente portatore asintomatico di CPE (Klebsiella)”, con prescrizione di “lettino ortopedico a 2 manovelle, materasso antidecubito ad aria” e successive visite specialistiche;
6) che dall'esame obiettivo emerge “deambulazione strisciante con l'arto inferiore sinistro. Limitazione severa nella flesso-estensione del piede, lieve asimmetria dell'arto inferiore sn (<dx cicatrice lineare fossa iliaca sinistra>”; 7) che dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria agli atti
“i postumi del trauma subiti da sono conseguenza dell'evento lesivo occorso in Controparte_1 data 23.05.2013” e in particolare: “frattura bacino (ileo, acetabolo dx – colonna anteriore), lussazione sacro-iliaca sn con paresi SPE in ematoma sub-fasciale coscia sn., trauma toraco- addominale, deformazione a cuneo parziale anteriore del soma D12, compatibile con esito di pregressa frattura”; 8) che l'esame obiettivo “ha evidenziato postumi funzionali evidenti nella deambulazione: deambulazione strisciante con l'arto inferiore sinistro (8%). Limitazione severa nella flesso-estensione del piede (6%), lieve asimmetria dell'arto inferiore sn (
60 di ITT;
gg. 60 di ITP al 50%; gg. 30 di ITP al 25% - con l'ulteriore precisazione che “dagli esami strumentali espletati, il signor risulta affetto da degenerazione artrosica con CP_1
discoartrosi e stenosi del rachide lombo-sacrale, non collegabili al trauma stradale subito, ma che determinano parte delle limitazioni funzionali”; e, infine, spese mediche documentate per un importo complessivo di €.3.223,88.
A seguito delle osservazioni pervenute dai procuratori delle parti in causa, e parzialmente condivise, il CTU ha così rilevato, per quanto di interesse: 1) che in ordine all' la “deformazione a CP_1 cuneo parziale anteriore del soma di D12.. compatibile pertanto con esito di pregressa frattura… non evidenti patologici disallineamenti in L2-L3” può essere valutata nella misura del 4%; che, inoltre, “le limitazioni funzionali complessive del rachide vanno, tuttavia, ascritte alla degenerazione discoartrosica ad eziologia non traumatica”, e che il danno biologico/estetico vada rimodulato nella misura del 21%; 2) che in ordine alle osservazioni pervenute e interessanti la
, “il CTU ha definito 60 gg di ITT, durante i quali, eccetto gg. 38 di ricovero ospedaliero, Pt_1
ha avuto bisogno di assistenza continua, non essendo stata in grado di attendere Parte_1 autonomamente ai comuni atti della vita”, confermando il danno biologico nella misura del 49%.
Prima di passare alla liquidazione dei danni per come innanzi accertati, appare necessaria una premessa di carattere generale in materia di danno non patrimoniale.
Chi giudica ritiene infatti di dover aderire a quanto notoriamente statuito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, in cui è stato a ribadita la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).
In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “Identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n.
209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
Va più in particolare osservato, che sull'annosa questione della risarcibilità del c.d. danno morale, quale componente del danno non patrimoniale non ( necessariamente ) sussumibile nel danno biologico, ha ormai trovato un sicuro punto di approdo pur dopo le c.d. sentenze di SA Martino delle Sezioni Unite, nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte ed in quella del Giudice delle Leggi.
In particolare la Corte Costituzionale con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione;
dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del Trattato dell'Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate.
Afferma fra l'altro la Corte nella menzionata sentenza che “È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”.
Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito
(nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – “rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.”.
D'altra parte la stessa Suprema Corte, sia pur a Sezioni Semplici, ha avuto modo di ribadire la liquidabilità del danno morale – quale componente del danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico -, sia proponendo una lettura più attenta e meno sclerotizzata delle richiamate sentenze delle SS.UU. sia evidenziando l'evoluzione normativa successiva “La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: nè avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.
3.5. L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n. 37 del
2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni;
-che "la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del, valore percentuale del danno biologico".
3.6. Nella relazione introduttiva alle "nuove" tabelle milanesi per la liquidazione "del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale", difatti, si legge che i criteri con esse applicati "prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, con personalizzazione di questo sino all'aumento del 30% dei valori standard".- "A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale" si prosegue in via ulteriormente esplicativa "rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria e constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale" (id est, del danno biologico,) "e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale".
3.7. Nessuna cancellazione del danno morale è stata, pertanto, operata, in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.
3.8. Nella stessa giurisprudenza di questa corte regolatrice, d'altronde, in ossequio ad una esigenza adeguatrice dell'interpretazione giurisprudenziale alla non equivoca voluntas legis espressa dagli organi deputati alla produzione normativa post 2008, numerose sono state le pronunce che hanno confermato sentenze di merito predicative del principio e del criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato, quest'ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione”( Cassazione civile sez. III del 12/09/2011 , N.18641; Cass.
28407/2008; Cass. 29191/2008; Cass. 5770/010; Cass.; Cass. 22585/2013; Cass. 11850/2015).
Tornando al caso di specie, ritenute corrette ed immuni da vizi le conclusioni cui è giunto il CTU
Dott. nella relazione peritale, alla luce della quale, come detto, deve riconoscersi che la Per_3
in conseguenza del sinistro oggetto di causa ha subìto “frattura pluriframmentaria Parte_1
femore dx, frattura pluriframmentaria e lievemente scomposta radio dx, frattura pluriframmentaria
e scomposta ala iliaca e branca pubica dx, paresi del n. facciale dx (regredita), ferita V metacarpo falange lato palmare, vasta ferita perirotulea con lesione del tendine rotuleo a destra”, con gg. 60 da ITT, gg. 60 di ITP al 75%, gg. 30 di ITP al 50%, gg. 60 di ITP al 25%, con un'invalidità permanente nella misura del 49% (rilevata in ordine agli esiti funzionali ed estetici emersi nonché in ragione delle potenziali opportunità lavorative della ), oltre ad €.1.589,26 per danni Pt_1
patrimoniali derivanti dalle spese mediche sostenute, per come documentate e ritenute congrue dal
CTU, e che all' vadano riconosciuti gg. 60 di ITT, gg. 60 di ITP al 50%, gg. 30 di Controparte_1
ITP al 25% e un'invalidità permanente nella misura del 21% ( “frattura bacino - ileo, acetabolo dx
– colonna anteriore, lussazione sacro-iliaca sn con paresi SPE in ematoma sub-fasciale coscia sn., trauma toraco-addominale, deformazione a cuneo parziale anteriore del soma D12, compatibile con esito di pregressa frattura” ), oltre ad €.3.223,88 per danni patrimoniali derivanti dalle spese mediche sostenute, per come documentate e ritenute congrue dal CTU.
In virtù delle condivisibili conclusioni del CTU, al fine della liquidazione del c.d. danno biologico
(così qualificato, sempre a mero titolo definitorio, nel rispetto del principio della omnicomprensività del danno non patrimoniale), chi giudica, in difetto di parametri di legge ( invero applicabili soltanto per le c.d. micropermanenti e cioè fino a 9 punti di invalidità ed essendo ratione temporis inapplicabili le tabelle di recente adottate in materia per le macropermanenti ) ritiene di dover fare riferimento alle tabelle di liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di Milano nel
2024, aderendo all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (così Cass. sent. n. 12464/2011), utilizzo che trova il suo fondamento nel potere - dovere del giudice di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Alla stregua di quanto innanzi vanno, dunque, così liquidate:
- in favore della , in ragione delle lesioni subite e della età che questi aveva al Parte_1 momento del sinistro (20 anni), le seguenti somme: €.322.942,00 a titolo di postumi permanenti
(49%), €.6.900,00 a titolo di ITT ( per gg. 60 ) al 100% €.5.175,00 a titolo di ITP ( per gg. 60 ) al
75%, €.1.725,00 a titolo di ITP ( per gg. 30 ) al 50% e €.1.725,00 a titolo di ITP ( per gg. 60 ) al
25%;
- in favore di , in ragione delle lesioni subite e della età che questi aveva al Controparte_1 momento del sinistro ( 79 anni), le seguenti somme: €.50.342,00 a titolo di postumi permanenti
(21%), €.6.900,00 a titolo di ITT ( per gg. 60 ) al 100%, €.3.450,00 a titolo di ITP ( per gg. 60 ) al
50% e €.862,50 a titolo di ITP ( per gg. 30 ) al 25%.
Alla , va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale ( con personalizzazione Parte_1
massima del 25% del danno biologico, che si giustifica tenuto conto del fatto che i postumi invalidanti hanno colpito differenti distretti, ciascuno dei quali incidente su una parte della vita quotidiana e di quella di relazione ), la complessiva somma €. 580.675,00 ed a titolo di danno patrimoniale l'importo di €. 1.589,26 per spese mediche sostenute valutate dal CTU congrue e documentate, così per un totale di €582.264,26; mentre all' va riconosciuto Controparte_1
sempre a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di €.61.554,50 ( senza alcuna personalizzazione ) ed a titolo di danno patrimoniale l'importo di €.3.223,88 per spese mediche sostenute valutate dal CTU congrue e documentate nonché l'importo di €.10.238,59 per i costi di riparazione dei veicoli e delle attrezzature agricole ivi montate per come stimati dal CTU e così per un totale di €.75.016,97.
Dovendosi escludere, per quanto più che alcuna delle parti abbia fornito la prova idonea al superamento della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e di quella di cui all'art. 2055, comma 3, c.c., onde per cui ciascuna parte deve ritenersi responsabile in egual misura e, di conseguenza, alle stesse va riconosciuto il diritto a ricevere un risarcimento pari al 50% dei danni per come innanzi liquidati, e su tali importi, già attualizzati, andranno calcolati gli interessi nella misura del tasso legale a far data dal 23.05.2013 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo, via via devalutato, al lordo, per la , dell'importo di €.20.000,00 a titolo di acconto Pt_1
già versato dalla compagnia assicurativa Controparte_2
Venendo alle domande proposte da ( madre della e proprietaria CP_5 Parte_1
dell'autovettura da questa condotta ) e da ( padre della ) di CP_6 Parte_1
risarcimento dei danni c.d. riflessi, appare necessario preliminarmente rilevare che di recente la Suprema Corte ( v. Cass., n. 13540/2023 ) ha avuto modo di affermare il seguente principio “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti
a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun
"limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati
(Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte
(Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022)”.
Nella medesima sentenza, vengono offerte importanti indicazioni sulle modalità attraverso le quali operare la liquidazione dei predetti danni riflessi ed in particolare: “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle
"domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).”.
Tornando al caso di specie, si ritiene tuttavia di effettuare la liquidazione in forma equitativa "pura", perché giustificata dalla particolarità delle circostanze e segnatamente dal fatto che la condizione di invalidità della vittima principale, così penosa per lei, non ha tuttavia intaccato nei suoi prossimi congiunti alcuno dei rapporti di interrelazione reciproca e peraltro non è ha, se non per il determinato periodo di assistenza prestata da essi una volta che la vittima era stata dimessa – le normali abitudini di vita.
Si ritiene dunque, che quale danno riflesso i congiunti abbiano diritti a vedersi ristorato il solo patema d'animo conseguente al momento successivo al sinistro ed al non breve periodo di assistenza e cura, che ben può essere liquidato in €.20.000,00 per ciascuno di essi e dunque nei limiti delle rispettive domande, da dimidiarsi al 50%, per effetto del concorso di colpa, oltre gli interessi nella misura del tasso legale a far data dal 23 maggio 2013 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo, via via devalutato.
Quanto al risarcimento dei danni patrimoniali (consistenti nei danni subiti al veicolo Fiat, tg.
CW122KR, di proprietà di questi e condotto dalla , costo di trasporto e demolizione del Pt_1
mezzo e re immatricolazione di nuovo veicolo ) domandati dalla questi vanno CP_5
liquidati nella misura richiesta di €.4.056,00, alla luce delle valutazioni del CTU sulla congruenza e della loro stima: anche per tale voce di danno, alla va riconosciuto il diritto a percepire il CP_5
50% di tali danni oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ordine alla domanda spiegata in via riconvenzionale da e volta ad ottenere la Controparte_1
condanna di e tutti in solido, al Parte_1 CP_5 Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali ( consistenti nelle riparazioni dei veicoli danneggiati per la somma complessiva di €.10.238,59 ), alla luce della espletata CTU il danno va effettivamente liquidato in €.10.238,59, con conseguente diritto dell' ad ottenere condanna per il 50%, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria.
Assorbita ogni altra domanda, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il principio della reciproca soccombenza e per l'effetto l ed il FGVS si dovranno fare carico CP_1
in ragione del 50% delle spese processuali tanto di parte attrice che della terza chiamata e dell'intervenuto, mentre la e la , dovranno farsi carico CP_11 Controparte_12
del 50% delle spese processuali dell' sussistono giusti motivi per compensare CP_1
integralmente le spese processuali fra le due compagnie assicurative ponendo esclusivamente a loro carico le spese di CTU.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve intendersi tacitamente rinunciata dalla attrice per effetto della revoca del mandato all'originario difensore, per affidare l'incarico a Parte_3
due nuovi difensori ( peraltro di un foro diverso da quello di questo circondario e rispetto ai quali si ignora la iscrizione nell'elenco speciali dei difensori patrocinanti le parti ammesse al gratuito patrocinio ), avendo peraltro questi espressamente rappresentato la circostanza nella comparsa conclusionale.
Ciò comporta l'obbligo della di provvedere, salvo recupero, al versamento del contributo Pt_1
unificato di quant'altro prenotato a debito o anticipato dall'Erario.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Francesco Giliberti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di e quale impresa designata dal FGVS per Controparte_1 Controparte_2
la Puglia nonché sulla riconvenzionale dell' e sulle domande proposte da e contro i terzi CP_1
chiamati in causa e e dall'intervenuto , CP_5 Controparte_12 CP_6
disattesa ogni diversa o ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. riconosce che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente e paritaria responsabilità di e;
Parte_1 Controparte_1
2. condanna e nella sua qualità, in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di della somma di €.291.132,13, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale, oltre gli interessi nella misura del tasso legale, a far data dal
23.05.2013 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo, via via devalutato quanto ai soli danni non patrimoniali, da cui va detratto l'importo di €.20.000,00 siccome già ricevuto dalla compagnia assicurativa Controparte_13
3. condanna altresì e nella sua qualità, in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore della sola dell'importo di €.2.028,00 a titolo di danno CP_5 patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata a far data dal 23.05.2013 al soddisfo;
4. condanna inoltre e nella sua qualità, in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore della sola della somma di €.10.000,00 e di CP_5 CP_6
della somma di €.10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre gli interessi nella misura
[...] del tasso legale, a far data dal 23.05.2013 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo, via via devalutato quanto ai soli danni non patrimoniali;
4. condanna e in solido fra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_14
in favore di della somma complessiva di €.37.508,48, a titolo di danno Controparte_1
patrimoniale e non patrimoniale, da dimidiarsi nella misura del 50%, oltre gli interessi nella misura del tasso legale, a far data dal 23.05.2013 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo, via via devalutato quanto ai soli danni non patrimoniali;
6. in applicazione del principio della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno regolamentate come segue: a) condanna in solido fra loro e Controparte_1 Controparte_2
quale impresa designata dal FGVS per la Puglia, della metà delle spese processuali in favore
[...]
di che si liquidano, in misura già dimidiata, in € 893,00 per le borsuali ed € Parte_1
11.000,00 per compensi, oltre 15% per rimb. for., CAP e IVA;
b) condanna e Parte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_14 Controparte_1
della metà delle spese processuali che si liquidano, in misura già dimidiata, in € 380,00 per le borsuali ed € 3.808,00 per compensi, oltre 15% per rimb. for., CAP e IVA con distrazione in favore dell'avv. dichiaratosi anticipatario;
c) condanna in solido fra loro e Controparte_1 [...]
quale impresa designata dal FGVS per la Puglia, al pagamento della metà delle Controparte_2
spese processuali in favore di che si liquidano, in misura già dimidiata, in € 137,00 CP_5
per le borsuali ed € 2.417,00 per compensi, oltre 15% per rimb. for., CAP e IVA;
d) condanna in solido fra loro e quale impresa designata dal FGVS Controparte_1 Controparte_2
per la Puglia, al pagamento della metà delle spese processuali in favore di che si CP_6
liquidano, in misura già dimidiata, in € 137,00 per le borsuali ed € 2.417,00 per compensi, oltre
15% per rimb. for., CAP e IVA;
7. compensa integralmente tra le due compagnie assicurative le spese di CTU.
Brindisi, lì 13.05.2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.