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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 4441/2021
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Palma Presidente
Germana Maffei Giudice relatore
Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. con l'Avv. CUNDARI Parte_1 C.F._1
FABIO, per mandato in atti;
contro
C.F. , con l'Avv. CASSIANO ALFONSO, per CP_1 C.F._2 mandato in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1651/2023, emessa il 12.10.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla scorta dei rispettivi atti di causa, il perimetro del giudizio è circoscritto alle questioni relative all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei minori.
Venendo partitamente alla disamina di tali profili, si evidenzia che la richiesta di affido esclusivo dei minori è stata formulata dall'istante sulla scorta delle condotte aggressive e persecutorie assunte dal resistente nelle fasi successive alla separazione giudiziale, di matrice psichiatrica, essendo il affetto da una psicosi affettiva di tipo CP_1 delirante/ossessivo, scaturite nell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente, ed, ancora, alla stregua dell'accertata impossibilità di instaurare una comunicazione genitoriale adeguata nei confronti dei minori, peraltro spettatori di svariati episodi di aggressione fisica e verbale del resistente nei confronti dell'ex coniuge e di condotte improprie da parte del per cui era stato avviato un CP_1
monitoraggio dei Servizi sociali per disposizione del Tribunale dei Minorenni (investito della richiesta di provvedimenti ex articolo 333 cc da parte del pm).
Ha assunto, quindi, che la gravità dei comportamenti tenuti dal idonei a CP_1 compromettere il benessere psicofisico dei minori, avrebbe autorizzato una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo al padre della prole.
Il resistente ha contrastato tale prospettazione, evidenziando che il disturbo psichiatrico dedotto – collegato ad uno stato di prostrazione scaturente da presunte violazione dei doveri coniugali da parte dell'ex coniuge - doveva ritenersi ormai compensato, e che comunque la difficoltà di instaurare una relazione affettiva equilibrata con i figli era conseguente alla condotta ostruzionistica frapposta dalla . Pt_1
Sul fronte processuale, deve evidenziarsi che sono stati sentiti i minori, acquisita la relazione dei servizi sociali di Cosenza redatta il 10.11.2022, nominato un curatore speciale all'esito dell'ascolto dei minori, ed, infine, espletata ctu medica.
All'udienza successiva al deposito della relazione peritale, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo rafforzato dei minori, ferme le ulteriori istanze.
Venendo al merito, deve premettersi che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. All'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater (già 155 bis, co. 1, c.c.).
All'uopo, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando, anche in ambito del collocamento prevalente, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n. 28244/2019 e n. 14728/2016).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Deve, all'uopo, farsi applicazione del principio giurisprudenziale, da questo Collegio condiviso, alla stregua del quale "L'incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità incide sulle modalità dell'affidamento, dovendosi tutelare il superiore interesse del minore. In via di principio la mera conflittualità tra genitori non coniugati che vivono separati non è di per sé ostativa all'affidamento condiviso dei figli. Ciò a condizione che si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la prole e non si traduca invece in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli." (Cass 10/12/2018, n. 31902 Cass n.
9691/2022 del 24/03/2022).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con, provvedimento motivato: così, ipotesi di affidamento esclusivo sono state individuate, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento, o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
Ciò chiarito, deve, innanzitutto, evidenziarsi che ha rifiutato sin dalla presa in Per_1 carico del nucleo familiare qualsivoglia incontro fisico con il padre, mentre con Per_2
è stato è stato avviato un tentativo di ripristino di incontri protetti, tuttavia interrotto dal
Servizio competente dopo sole tre visite.
Ed invero, nell'osservazione svolta durante gli incontri tra il ed CP_1 Per_2
avvenuti in data 26.9.2022, 24.10.2022 e 7.11.2022, l'assistente sociale dott.ssa CP_2
e l'educatore professionale dott. hanno registrato
[...] Persona_3
l'impossibilità di costruire un dialogo adeguato tra il padre ed il figlio, per l'incapacità del resistente di mettere a proprio agio il minore e per le insistenti richieste allo stesso di convincere la a ritirare la denuncia sporta in suo confronto. Pt_1 A ciò si aggiunga che entrambi i minori hanno confermato di aver assistito a reiterate, gravissime, minacce verbali del resistente nei confronti della madre nonché vissuto in prima persona condotte improprie da parte dello stesso, di significativa gravità sul piano educativo/affettivo.
Hanno, quindi, descritto una relazione problematica e obiettivamente carente con il
CP_1
In particolare, ha riferito all'udienza del 26.6.2024: “Ho visto mio padre un mese e Per_1 mezzo fa. Lui aveva chiesto a mio fratello di avere il mio numero e mi ha scritto, però mi stressava e quindi l'ho bloccato, poi mio fratello mi ha chiesto di sbloccarlo e che lui si era impegnato a non stressarmi. L'ho sbloccato e siamo usciti, ma era di nuovo strano ed andava troppo forte in auto, quindi l'ho di nuovo bloccato. Di recente mi ha scritto con un nuovo numero e mi ha fatto gli auguri di compleanno ma il giorno (successivo) rispetto al mio compleanno.
È sempre stato un po' strano, in alcuni periodi di meno. Fa commenti strani su mia madre e mia nonna. Mio padre a volta mi fa paura, va fortissimo in auto ed una volta stavamo facendo un incidente, poi dice che mia nonna materna deve morire. Quando sto con lui ho un po' paura, so che ha una malattia, ma non so quale. Se mi chiedete di un episodio specifico, mi ricordo che ha detto a mia madre durante una discussione “vati ammazza”.”
dal canto suo, pur evidenziando di avere una maggiore costanza nelle Per_2
frequentazioni col padre, ha riferito: “Sono uscito di recente con mio padre, qualche giorno fa, e si è messo a sgommare in curva, dopo avermi fatto mettere la cintura. Mio padre fa così quando sta male, quindi spesso, quando sta bene è più tranquillo. In questi giorni non lo sento molto perché sta male, dice che sono morto e sono sosia. Mio padre è schizofrenico, ma dice che sta benissimo e non vuole curarsi, e quando sta male litiga con tutta la sua famiglia.
Quando siamo andati al Metropolis abbiamo incontrato una persona che gli ha chiesto se faceva le punture e lui ha detto si, poi in macchina mi ha mi ha detto che non era vero e che quello era un medico che faceva le punture in ospedale.
Ogni giorno scrive a mia madre dicendo che sono morto e che mi ha ucciso lei, quando sta meglio si limita a scriverle minacciandola. Negli ultimi mesi è stato violento solo verbalmente, prima anche fisicamente.
Abbiamo interrotto gli incontri alla presenza dei servizi sociali perché stava male e non volevo vederlo, poi ho ripreso a vederlo perché stava meglio. Di recente ha chiamato mia madre e l'ha insultata e minacciata, finché lei non è stata male ed ha chiamato l'ambulanza. Io ho ripreso a vederlo perché stava meglio e veniva a prendermi a scuola, ma si comportava bene, poi ha iniziato di nuovo a stare male, a dire che mia nonna doveva morire e che avrebbe sputato nella sua tomba. Da quando ha detto che sono morto nel 2009 con un incidente e poi che mamma mi ha buttato nel balcone, ha smesso di scrivermi e cercarmi, se mi fa qualche chiamata poi mi chiude il telefono in faccia”.
In tale contesto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio onde valutare “le competenze genitoriali del resistente, indagando la personalità dello stesso in relazione alla condizione psicologica e psicopatologica”.
Il CTU, che ha svolto colloqui con le parti ed i minori, anche alla presenza del curatore speciale nominato, avv. Magnelli, ha concluso che gli elementi raccolti indirizzino con sufficiente certezza verso una diagnosi di disturbo psicotico e che “la personalità del appare preponderante con tendenza alla frammentazione e all'annientamento all'insegna CP_1 della fantasia incontrollata e dell'ostilità, con poca capacità di formulare giudizi sensati (…)”.
Ha, quindi, evidenziato disfunzioni delle competenze genitoriali attinenti all'area regolativa, normativa, protettiva e affettiva che rendono precaria ed instabile, oltre che eventualmente pericolosa, la relazione con i figli.
La dott.ssa , in termini convincenti e motivati, ha, nel dettaglio, evidenziato che “la Per_4
capacità genitoriale del signor risulta compromessa in alcune aree chiave della CP_1 genitorialità, in particolare:
1. La gestione delle esigenze quotidiane dei minori: sebbene non vi siano segnali di negligenza grave, la sua instabilità emotiva e cognitiva può interferire con la capacità di decidere in maniera critica sulle scelte pratiche e non solo della vita quotidiana degli adolescenti;
2. Le abilità emotive ed affettive: il Signor manifesta un affetto genuino nei confronti dei CP_1 figli, ma ha difficoltà a regolare le proprie emozioni, in particolare in situazioni di stress. La sua condizione psicotica lo ha portato più volte ad anteporre le sue esigenze ai bisogni dei figli e ad interpretare erroneamente la rabbia dei figli, a volte reagendo in modo inappropriato;
3. La comunicazione e l'interazione: la sua capacità di comunicare in modo chiaro e coerente è compromessa e questo può pregiudicare la capacità di stabilire regole chiare e di rispondere ai bisogni emotivi dei minori in modo adeguato;
4. La sicurezza dei minori: nei momenti in cui non riesce a gestire l'emotività ed a prevedere e percepire correttamente i rischi di alcuni suoi comportamenti eccessivi (come per esempio la sua guida spericolata), la tutela dei minori è compromessa. La compromissione di tali aree della genitorialità non consente al signor di rispondere in CP_1 modo adeguato ai bisogni dei figli e di stabilire con loro un legame affettivo sicuro, di fornire un ambiente stabile e protettivo, di intercettare, comprendere e rispettare le esigenze dei minori”.
A ciò si aggiunga che la consulente ha escluso l'efficacia dirimente – al fine di ottenere una prognosi favorevole della relativa idoneità genitoriale - del legame più solido instaurato da con il padre (rispetto a quello pressoche inesistente con , sul rilievo, Per_2 Per_1 condivisibile, per cui l'esistenza di un substrato affettivo tra i due non basta a ritenere sufficienti le competenze genitoriali espresse dal nella relazione con il minore, a CP_1
fronte del riscontro di una condizione di forte disconnessione emotiva, mancanza di un legame sicuro e dell'evidente frustrazione dei bisogni del figlio, da questi più volte manifestata.
La consulente ha pure escluso che la svalutazione del padre da parte dei minori sia frutto di un condizionamento materno, evidenziando che “non si ritiene siano emersi nell'iter peritale elementi concreti che rimandino a tali contenuti, atteso che dalla ricostruzione della storia familiare, anzi, emerge che la madre dei minori è sembrata interessata per diversi anni ad aiutare il marito che invece rifiutava le cure”.
A comprova di ciò, la consulente ha evidenziato che, in presenza di una manipolazione da parte della genitrice, avrebbe dovuto escludersi la relazione affettiva tra ed il Per_2
padre, invece esistente.
Quanto alla condotta di – interpretata come un rifiuto da parte della ragazzina Per_1 della figura paterna – la consulente ha evidenziato che la minore “non ha mai avuto la possibilità di costruire un rapporto autentico e profondo con il padre a causa dei comportamenti messi in atto dal genitore. La figlia non possiede gli strumenti per comprendere il modo di agire imprevedibile ed incoerente del padre e non ha proprio introiettato un legame affettivo e sicuro con lui;
pertanto, non sembra corretto parlare di rifiuto, appare più opportuno riferirsi a comportamenti della minore radicati nella frustrazione dei suoi fisiologici bisogni di figlia e conseguente necessità di difendersi e proteggersi dalla sofferenza che ciò le procura.
Entrambi i figli, dunque, all'interno del contesto familiare descritto, per fare chiarezza dentro di sé e nella propria vita relazionale e mantenere un punto di riferimento stabile, cercano di soddisfare il loro bisogno di sicurezza emotiva nella relazione con la madre;
non vi è dunque bisogno che esista un'influenza della genitrice, per spiegare l'atteggiamento che i figli hanno nei confronti del padre.
Nessuno dei due figli sembra rifiutare il padre, ma entrambi hanno bisogno di essere tutelati dall'angoscia che vivono nel percepire il padre incapace di soddisfare i loro bisogni emotivi e psicologici”.
Nel resto rileva la CTU le buone capacità genitoriali della madre, apparsa adeguata nella comprensione dei bisogni psico-affettivi ed emotivi dei figli.
Il curatore speciale dei minori ha concluso in senso adesivo a tale valutazione, avendo i minori manifestato la volontà di concentrare tutte le decisioni importanti per loro in capo alla madre, sia perché il padre non ha una conoscenza approfondita dei ragazzi, sia in quanto spesso, in passato, il consenso del padre è stato negato dal in maniera CP_1
strumentale ed immotivata, ovvero in ragione dei sentimenti di astio avvertiti nei confronti della madre.
In definitiva, ritenuta l'evidenza di un significativo disagio psicologico del che ne CP_1
ha comportato già in passato il comportamento ampiamente disfunzionale e che, pur compensato allo stato, si ritiene attualmente necessitante di adeguato e costante controllo, innestandosi su una personalità caratterizzata da un nucleo psicotico, il Collegio conclude dunque in conformità alle richieste di parte attrice – e delle conclusioni della curatrice speciale - nel senso di disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Il carattere imprevedibile e altalenante della malattia rende il convenuto un genitore inadeguato alla cura dei due minori, sebbene egli presenti - allo stato - maggiore coscienza di malattia e compliance alla cura farmacologica.
Il netto rifiuto opposto dai minori alle frequentazioni con il padre, motivato da comportamenti inappropriati di quest'ultimo, fonte di turbamento per entrambi, e l'impossibilità di acquisire elementi utili ad operare una prognosi favorevole circa la capacità effettiva del di superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le esigenze CP_1
e i desideri dei figli, da tenere in debita considerazione ai fini delle determinazioni da assumere nel suo interesse, attesa l'età oramai adolescenziale, inducono a ritenere conforme all'interesse del minore l'affido esclusivo nella forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), riservando alla madre anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c.
Nel rispetto dell'autodeterminazione dei minori, apparsi dotati, in sede di ascolto, di adeguate capacità di discernimento e tenuto conto di quanto evidenziato dalla curatrice speciale sul punto (cfr. comparsa conclusionale dell'avv. Magnelli), si ritiene, allo stato, opportuno non predisporre un calendario predeterminato di frequentazioni con il padre, rimettendo esclusivamente alla volontà di e la possibilità di incontrarlo Per_2 Per_1
(cfr. Cass. 29999/20, in motivazione), evidenziandosi al riguardo che il diritto alla bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore, prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il migliore interesse del minore e che il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel migliore interesse di quest'ultimo e assume carattere recessivo qualora ciò non possa essere garantito nella fattispecie concreta (cfr.
Cass. 19305/22).
Deve inoltre imporsi al convenuto un contributo per il mantenimento dei minori (artt. 147
e 337 – ter, comma 4, c.c.).
Sul punto, tenuto conto del fatto che gli ex coniugi percepiscono redditi da lavoro pressochè equivalenti (pari a circa 1.700,00 euro al mese), del fatto che gli oneri di accudimento gravano prevalentemente sulla madre, a cagione della estrema discontinuità della relazione tra il ed i figli, le cui esigenze devono ritenersi accresciute con l'età CP_1 rispetto all'epoca della separazione, nonché del fatto che la genitrice ha diritto all'intero assegno unico, si ritiene equo porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al relativo mantenimento corrispondendo la somma di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DISPONE l'AFFIDO ESCLUSIVO RAFFORZATO dei minori alla ricorrente;
➢ REGOLAMENTA l'esercizio di visita tra genitore non collocatario e minori nei termini indicati in parte motiva;
➢ PONE a carico di l'OBBLIGO di versare in favore di CP_1 [...]
, per il mantenimento dei minori, la somma complessiva di Parte_1 euro 500,00 al mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
➢ CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Cundari, dichiaratosene anticipatario.
➢ PONE definitivamente a carico del convenuto le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Germana Maffei Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 4441/2021
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Palma Presidente
Germana Maffei Giudice relatore
Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. con l'Avv. CUNDARI Parte_1 C.F._1
FABIO, per mandato in atti;
contro
C.F. , con l'Avv. CASSIANO ALFONSO, per CP_1 C.F._2 mandato in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1651/2023, emessa il 12.10.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla scorta dei rispettivi atti di causa, il perimetro del giudizio è circoscritto alle questioni relative all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei minori.
Venendo partitamente alla disamina di tali profili, si evidenzia che la richiesta di affido esclusivo dei minori è stata formulata dall'istante sulla scorta delle condotte aggressive e persecutorie assunte dal resistente nelle fasi successive alla separazione giudiziale, di matrice psichiatrica, essendo il affetto da una psicosi affettiva di tipo CP_1 delirante/ossessivo, scaturite nell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente, ed, ancora, alla stregua dell'accertata impossibilità di instaurare una comunicazione genitoriale adeguata nei confronti dei minori, peraltro spettatori di svariati episodi di aggressione fisica e verbale del resistente nei confronti dell'ex coniuge e di condotte improprie da parte del per cui era stato avviato un CP_1
monitoraggio dei Servizi sociali per disposizione del Tribunale dei Minorenni (investito della richiesta di provvedimenti ex articolo 333 cc da parte del pm).
Ha assunto, quindi, che la gravità dei comportamenti tenuti dal idonei a CP_1 compromettere il benessere psicofisico dei minori, avrebbe autorizzato una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo al padre della prole.
Il resistente ha contrastato tale prospettazione, evidenziando che il disturbo psichiatrico dedotto – collegato ad uno stato di prostrazione scaturente da presunte violazione dei doveri coniugali da parte dell'ex coniuge - doveva ritenersi ormai compensato, e che comunque la difficoltà di instaurare una relazione affettiva equilibrata con i figli era conseguente alla condotta ostruzionistica frapposta dalla . Pt_1
Sul fronte processuale, deve evidenziarsi che sono stati sentiti i minori, acquisita la relazione dei servizi sociali di Cosenza redatta il 10.11.2022, nominato un curatore speciale all'esito dell'ascolto dei minori, ed, infine, espletata ctu medica.
All'udienza successiva al deposito della relazione peritale, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo rafforzato dei minori, ferme le ulteriori istanze.
Venendo al merito, deve premettersi che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. All'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater (già 155 bis, co. 1, c.c.).
All'uopo, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando, anche in ambito del collocamento prevalente, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n. 28244/2019 e n. 14728/2016).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Deve, all'uopo, farsi applicazione del principio giurisprudenziale, da questo Collegio condiviso, alla stregua del quale "L'incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità incide sulle modalità dell'affidamento, dovendosi tutelare il superiore interesse del minore. In via di principio la mera conflittualità tra genitori non coniugati che vivono separati non è di per sé ostativa all'affidamento condiviso dei figli. Ciò a condizione che si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la prole e non si traduca invece in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli." (Cass 10/12/2018, n. 31902 Cass n.
9691/2022 del 24/03/2022).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con, provvedimento motivato: così, ipotesi di affidamento esclusivo sono state individuate, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento, o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
Ciò chiarito, deve, innanzitutto, evidenziarsi che ha rifiutato sin dalla presa in Per_1 carico del nucleo familiare qualsivoglia incontro fisico con il padre, mentre con Per_2
è stato è stato avviato un tentativo di ripristino di incontri protetti, tuttavia interrotto dal
Servizio competente dopo sole tre visite.
Ed invero, nell'osservazione svolta durante gli incontri tra il ed CP_1 Per_2
avvenuti in data 26.9.2022, 24.10.2022 e 7.11.2022, l'assistente sociale dott.ssa CP_2
e l'educatore professionale dott. hanno registrato
[...] Persona_3
l'impossibilità di costruire un dialogo adeguato tra il padre ed il figlio, per l'incapacità del resistente di mettere a proprio agio il minore e per le insistenti richieste allo stesso di convincere la a ritirare la denuncia sporta in suo confronto. Pt_1 A ciò si aggiunga che entrambi i minori hanno confermato di aver assistito a reiterate, gravissime, minacce verbali del resistente nei confronti della madre nonché vissuto in prima persona condotte improprie da parte dello stesso, di significativa gravità sul piano educativo/affettivo.
Hanno, quindi, descritto una relazione problematica e obiettivamente carente con il
CP_1
In particolare, ha riferito all'udienza del 26.6.2024: “Ho visto mio padre un mese e Per_1 mezzo fa. Lui aveva chiesto a mio fratello di avere il mio numero e mi ha scritto, però mi stressava e quindi l'ho bloccato, poi mio fratello mi ha chiesto di sbloccarlo e che lui si era impegnato a non stressarmi. L'ho sbloccato e siamo usciti, ma era di nuovo strano ed andava troppo forte in auto, quindi l'ho di nuovo bloccato. Di recente mi ha scritto con un nuovo numero e mi ha fatto gli auguri di compleanno ma il giorno (successivo) rispetto al mio compleanno.
È sempre stato un po' strano, in alcuni periodi di meno. Fa commenti strani su mia madre e mia nonna. Mio padre a volta mi fa paura, va fortissimo in auto ed una volta stavamo facendo un incidente, poi dice che mia nonna materna deve morire. Quando sto con lui ho un po' paura, so che ha una malattia, ma non so quale. Se mi chiedete di un episodio specifico, mi ricordo che ha detto a mia madre durante una discussione “vati ammazza”.”
dal canto suo, pur evidenziando di avere una maggiore costanza nelle Per_2
frequentazioni col padre, ha riferito: “Sono uscito di recente con mio padre, qualche giorno fa, e si è messo a sgommare in curva, dopo avermi fatto mettere la cintura. Mio padre fa così quando sta male, quindi spesso, quando sta bene è più tranquillo. In questi giorni non lo sento molto perché sta male, dice che sono morto e sono sosia. Mio padre è schizofrenico, ma dice che sta benissimo e non vuole curarsi, e quando sta male litiga con tutta la sua famiglia.
Quando siamo andati al Metropolis abbiamo incontrato una persona che gli ha chiesto se faceva le punture e lui ha detto si, poi in macchina mi ha mi ha detto che non era vero e che quello era un medico che faceva le punture in ospedale.
Ogni giorno scrive a mia madre dicendo che sono morto e che mi ha ucciso lei, quando sta meglio si limita a scriverle minacciandola. Negli ultimi mesi è stato violento solo verbalmente, prima anche fisicamente.
Abbiamo interrotto gli incontri alla presenza dei servizi sociali perché stava male e non volevo vederlo, poi ho ripreso a vederlo perché stava meglio. Di recente ha chiamato mia madre e l'ha insultata e minacciata, finché lei non è stata male ed ha chiamato l'ambulanza. Io ho ripreso a vederlo perché stava meglio e veniva a prendermi a scuola, ma si comportava bene, poi ha iniziato di nuovo a stare male, a dire che mia nonna doveva morire e che avrebbe sputato nella sua tomba. Da quando ha detto che sono morto nel 2009 con un incidente e poi che mamma mi ha buttato nel balcone, ha smesso di scrivermi e cercarmi, se mi fa qualche chiamata poi mi chiude il telefono in faccia”.
In tale contesto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio onde valutare “le competenze genitoriali del resistente, indagando la personalità dello stesso in relazione alla condizione psicologica e psicopatologica”.
Il CTU, che ha svolto colloqui con le parti ed i minori, anche alla presenza del curatore speciale nominato, avv. Magnelli, ha concluso che gli elementi raccolti indirizzino con sufficiente certezza verso una diagnosi di disturbo psicotico e che “la personalità del appare preponderante con tendenza alla frammentazione e all'annientamento all'insegna CP_1 della fantasia incontrollata e dell'ostilità, con poca capacità di formulare giudizi sensati (…)”.
Ha, quindi, evidenziato disfunzioni delle competenze genitoriali attinenti all'area regolativa, normativa, protettiva e affettiva che rendono precaria ed instabile, oltre che eventualmente pericolosa, la relazione con i figli.
La dott.ssa , in termini convincenti e motivati, ha, nel dettaglio, evidenziato che “la Per_4
capacità genitoriale del signor risulta compromessa in alcune aree chiave della CP_1 genitorialità, in particolare:
1. La gestione delle esigenze quotidiane dei minori: sebbene non vi siano segnali di negligenza grave, la sua instabilità emotiva e cognitiva può interferire con la capacità di decidere in maniera critica sulle scelte pratiche e non solo della vita quotidiana degli adolescenti;
2. Le abilità emotive ed affettive: il Signor manifesta un affetto genuino nei confronti dei CP_1 figli, ma ha difficoltà a regolare le proprie emozioni, in particolare in situazioni di stress. La sua condizione psicotica lo ha portato più volte ad anteporre le sue esigenze ai bisogni dei figli e ad interpretare erroneamente la rabbia dei figli, a volte reagendo in modo inappropriato;
3. La comunicazione e l'interazione: la sua capacità di comunicare in modo chiaro e coerente è compromessa e questo può pregiudicare la capacità di stabilire regole chiare e di rispondere ai bisogni emotivi dei minori in modo adeguato;
4. La sicurezza dei minori: nei momenti in cui non riesce a gestire l'emotività ed a prevedere e percepire correttamente i rischi di alcuni suoi comportamenti eccessivi (come per esempio la sua guida spericolata), la tutela dei minori è compromessa. La compromissione di tali aree della genitorialità non consente al signor di rispondere in CP_1 modo adeguato ai bisogni dei figli e di stabilire con loro un legame affettivo sicuro, di fornire un ambiente stabile e protettivo, di intercettare, comprendere e rispettare le esigenze dei minori”.
A ciò si aggiunga che la consulente ha escluso l'efficacia dirimente – al fine di ottenere una prognosi favorevole della relativa idoneità genitoriale - del legame più solido instaurato da con il padre (rispetto a quello pressoche inesistente con , sul rilievo, Per_2 Per_1 condivisibile, per cui l'esistenza di un substrato affettivo tra i due non basta a ritenere sufficienti le competenze genitoriali espresse dal nella relazione con il minore, a CP_1
fronte del riscontro di una condizione di forte disconnessione emotiva, mancanza di un legame sicuro e dell'evidente frustrazione dei bisogni del figlio, da questi più volte manifestata.
La consulente ha pure escluso che la svalutazione del padre da parte dei minori sia frutto di un condizionamento materno, evidenziando che “non si ritiene siano emersi nell'iter peritale elementi concreti che rimandino a tali contenuti, atteso che dalla ricostruzione della storia familiare, anzi, emerge che la madre dei minori è sembrata interessata per diversi anni ad aiutare il marito che invece rifiutava le cure”.
A comprova di ciò, la consulente ha evidenziato che, in presenza di una manipolazione da parte della genitrice, avrebbe dovuto escludersi la relazione affettiva tra ed il Per_2
padre, invece esistente.
Quanto alla condotta di – interpretata come un rifiuto da parte della ragazzina Per_1 della figura paterna – la consulente ha evidenziato che la minore “non ha mai avuto la possibilità di costruire un rapporto autentico e profondo con il padre a causa dei comportamenti messi in atto dal genitore. La figlia non possiede gli strumenti per comprendere il modo di agire imprevedibile ed incoerente del padre e non ha proprio introiettato un legame affettivo e sicuro con lui;
pertanto, non sembra corretto parlare di rifiuto, appare più opportuno riferirsi a comportamenti della minore radicati nella frustrazione dei suoi fisiologici bisogni di figlia e conseguente necessità di difendersi e proteggersi dalla sofferenza che ciò le procura.
Entrambi i figli, dunque, all'interno del contesto familiare descritto, per fare chiarezza dentro di sé e nella propria vita relazionale e mantenere un punto di riferimento stabile, cercano di soddisfare il loro bisogno di sicurezza emotiva nella relazione con la madre;
non vi è dunque bisogno che esista un'influenza della genitrice, per spiegare l'atteggiamento che i figli hanno nei confronti del padre.
Nessuno dei due figli sembra rifiutare il padre, ma entrambi hanno bisogno di essere tutelati dall'angoscia che vivono nel percepire il padre incapace di soddisfare i loro bisogni emotivi e psicologici”.
Nel resto rileva la CTU le buone capacità genitoriali della madre, apparsa adeguata nella comprensione dei bisogni psico-affettivi ed emotivi dei figli.
Il curatore speciale dei minori ha concluso in senso adesivo a tale valutazione, avendo i minori manifestato la volontà di concentrare tutte le decisioni importanti per loro in capo alla madre, sia perché il padre non ha una conoscenza approfondita dei ragazzi, sia in quanto spesso, in passato, il consenso del padre è stato negato dal in maniera CP_1
strumentale ed immotivata, ovvero in ragione dei sentimenti di astio avvertiti nei confronti della madre.
In definitiva, ritenuta l'evidenza di un significativo disagio psicologico del che ne CP_1
ha comportato già in passato il comportamento ampiamente disfunzionale e che, pur compensato allo stato, si ritiene attualmente necessitante di adeguato e costante controllo, innestandosi su una personalità caratterizzata da un nucleo psicotico, il Collegio conclude dunque in conformità alle richieste di parte attrice – e delle conclusioni della curatrice speciale - nel senso di disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Il carattere imprevedibile e altalenante della malattia rende il convenuto un genitore inadeguato alla cura dei due minori, sebbene egli presenti - allo stato - maggiore coscienza di malattia e compliance alla cura farmacologica.
Il netto rifiuto opposto dai minori alle frequentazioni con il padre, motivato da comportamenti inappropriati di quest'ultimo, fonte di turbamento per entrambi, e l'impossibilità di acquisire elementi utili ad operare una prognosi favorevole circa la capacità effettiva del di superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le esigenze CP_1
e i desideri dei figli, da tenere in debita considerazione ai fini delle determinazioni da assumere nel suo interesse, attesa l'età oramai adolescenziale, inducono a ritenere conforme all'interesse del minore l'affido esclusivo nella forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), riservando alla madre anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c.
Nel rispetto dell'autodeterminazione dei minori, apparsi dotati, in sede di ascolto, di adeguate capacità di discernimento e tenuto conto di quanto evidenziato dalla curatrice speciale sul punto (cfr. comparsa conclusionale dell'avv. Magnelli), si ritiene, allo stato, opportuno non predisporre un calendario predeterminato di frequentazioni con il padre, rimettendo esclusivamente alla volontà di e la possibilità di incontrarlo Per_2 Per_1
(cfr. Cass. 29999/20, in motivazione), evidenziandosi al riguardo che il diritto alla bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore, prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il migliore interesse del minore e che il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel migliore interesse di quest'ultimo e assume carattere recessivo qualora ciò non possa essere garantito nella fattispecie concreta (cfr.
Cass. 19305/22).
Deve inoltre imporsi al convenuto un contributo per il mantenimento dei minori (artt. 147
e 337 – ter, comma 4, c.c.).
Sul punto, tenuto conto del fatto che gli ex coniugi percepiscono redditi da lavoro pressochè equivalenti (pari a circa 1.700,00 euro al mese), del fatto che gli oneri di accudimento gravano prevalentemente sulla madre, a cagione della estrema discontinuità della relazione tra il ed i figli, le cui esigenze devono ritenersi accresciute con l'età CP_1 rispetto all'epoca della separazione, nonché del fatto che la genitrice ha diritto all'intero assegno unico, si ritiene equo porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al relativo mantenimento corrispondendo la somma di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DISPONE l'AFFIDO ESCLUSIVO RAFFORZATO dei minori alla ricorrente;
➢ REGOLAMENTA l'esercizio di visita tra genitore non collocatario e minori nei termini indicati in parte motiva;
➢ PONE a carico di l'OBBLIGO di versare in favore di CP_1 [...]
, per il mantenimento dei minori, la somma complessiva di Parte_1 euro 500,00 al mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
➢ CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Cundari, dichiaratosene anticipatario.
➢ PONE definitivamente a carico del convenuto le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Germana Maffei Dott. Andrea Palma