Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL IA LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Redivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via Cesare Battisti 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di Valutazione ed Avanzamento, prot. n. 17/14, dd. 23.5.2024, notificato il 28.5.2024, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, ivi incluso il verbale della Commissione di Valutazione ed Avanzamento n. 18/4 CC del 22.5.2024, con il quale il ricorrente è stato dichiarato NON IDONEO all'avanzamento, incluso altresì il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di Valutazione ed Avanzamento, prot. n. 17/14-3, dd. 27.6.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, ha impugnato, invocandone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe indicato e il verbale ad esso presupposto, con cui - preso in esame, quale pretermesso, per l’avanzamento al grado superiore con l’aliquota del 31 dicembre 2023 e sottoposto a valutazione della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (di seguito Co.V.A.) – è stato giudicato “non idoneo all’avanzamento” per le aliquote 31 dicembre 1999, 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001 e dichiarato “idoneo” appena per l’aliquota 31 dicembre 2002.
1.1. Ne assume l’illegittimità sulla scorta di motivi così rubricati:
1) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nell’individuazione dei periodi da sottoporre a scrutinio”;
2) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, violazione dell’art. 1059 Codice Ordinamento Militare, eccesso di potere per incompetenza”;
3) “Violazione degli artt. 1021 e 1032 COM, eccesso di potere per violazione di circolari”;
4) “Violazione degli artt. 1021 e 1032 COM sotto un altro profilo, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”;
5) “Violazione degli artt. 1021 e 1032 COM sotto un altro profilo, eccesso di potere per contraddittorietà”.
2. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza al ricorso con memoria di stile, dimettendo, tra la documentazione a supporto, la relazione del Capo del II Reparto della Direzione generale per il personale militare in data 23 ottobre 2024 recante considerazioni finalizzate alla difesa in giudizio, ove viene ventilata la possibile “incompetenza del T.A.R. adito dal ricorrente a favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma, in ossequio a quanto previsto dall’art. 13 del CPA”.
3. Il ricorrente, con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica del 7 maggio 2025, fissata per la trattazione del gravame, oltre a ribadire gli assunti difensivi già svolti, ha replicato a tale rilievo preliminare, ancorché, in allora, non formalmente formulato dalla difesa erariale, ritenendo che la procedura di avanzamento che qui specificamente rileva “non ha avuto conseguenze a livello nazionale, non essendo andata ad incidere sulle posizioni degli altri interessati”, in quanto “fino al grado di Maresciallo Capo incluso, (…), l'avanzamento avviene esclusivamente per anzianità, senza la formazione di alcuna graduatoria”. Inoltre, “è stata effettuata nell'aliquota di valutazione 2023, in posizione di pretermesso ("ora per allora") dall’aliquota di avanzamento del 1999, per cui a maggior ragione nessuna incidenza, neanche a livello potenziale, poteva avere ed ha avuto sulle posizioni dei colleghi, che nel frattempo erano ulteriormente avanzati nella loro carriera”. Infine, “nessuna variazione alla consistenza organica del ruolo ispettori produrrebbe l'accoglimento del ricorso, atteso che andrebbe ad incidere unicamente sull'anzianità giuridica del grado, trattandosi di posizioni già previste sin dalla nomina conseguente alla conclusione del corso presso la Scuola Sottufficiali, ma in maniera ancor più evidente, perché non potrebbe ovviamente più produrre alcun effetto sulle attuali dotazioni organiche del ruolo, atteso il lunghissimo lasso di tempo intercorso”.
4. All’udienza su indicata il ricorrente ha, inoltre, invocato il rinvio della trattazione ai fini della riunione del ricorso in esame con quelli contraddistinti dai nn. R.G. 415/2024 e 197/2025, concernenti, rispettivamente, l’impugnazione del provvedimento di non idoneità all’avanzamento al grado di Maresciallo Capo per l’aliquota del 31 dicembre 2009 (ma appena per quella dell’anno 2010) e di quello, con cui, pur avendo ottenuto parere positivo per l’avanzamento al grado di Maresciallo Maggiore per l’aliquota del 31 dicembre 2018, non è stato inserito in tale aliquota per carenza dei posti disponibili, ma solo in quella del 31 dicembre 2019 e promosso a tale grado appena con decorrenza 2 novembre 2019.
4.1. Il Presidente di questo Tribunale, interpellato l’Avvocato distrettuale dello Stato circa l’eventuale volontà di formalizzare l’eccezione preliminare in nuce contenuta nella su indicata relazione e ottenutane risposta negativa, ha formulato d’ufficio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a. rilievo di possibile incompetenza territoriale del TAR per il UL IA LI.
4.2. All’esito dell’udienza sono stati disposti incombenti istruttori tesi proprio a consentire di fare chiarezza in ordine a tale profilo e fissata per l’ulteriore corso l’udienza pubblica del 18 giugno 2026 (ord. coll. n. 200 in data 12 maggio 2025).
5. Il Ministero intimato ha puntualmente assolto all’onere istruttorio posto a suo carico, dimettendo in data 3 giugno 2025 una breve relazione esplicativa, supportata da produzione documentale.
6. Celebrata l’udienza da ultimo indicata, nel corso della quale il difensore del ricorrente si è riportato alle difese svolte e l’Avvocato distrettuale dello Stato ha richiamato le argomentazioni difensive sviluppate nella relazione versata in atti al momento della costituzione in giudizio, l’affare è stato introitato per la decisione.
7. Il Collegio dà, in primo luogo, atto di ritenere superato il dubbio circa il difetto di competenza territoriale di questo TAR, atteso che l’istruttoria svolta ha consentito di appurare, in via definitiva, che la procedura di avanzamento al grado di maresciallo ordinario che qui interessa è avvenuta, ai sensi degli artt. 1056 e 1292, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010, secondo la modalità della “anzianità”.
7.1. Sicché, sono mutuabili le argomentazioni svolte, al riguardo, dal ricorrente nella memoria dimessa in vista dell’udienza pubblica del 7 maggio 2025, cui si rinvia.
8. Ritiene, poi, di disattendere la richiesta formulata dal ricorrente medesimo nel corso dell’udienza da cui proviene quella odierna, volta al rinvio della trattazione del ricorso qui in esame ai fini della sua riunione con quelli ulteriori dal medesimo proposti innanzi a questo TAR, recanti rispettivamente nn. R.G. 415/2024 e 197/2025, ad oggi non ancora chiamati ad alcuna udienza pubblica.
8.1. La presente causa può, infatti, essere decisa indipendentemente da quelle diverse instaurate. Peraltro, la riunione dei ricorsi è pur sempre una facoltà e non un obbligo per il Giudice, come si evince dal chiaro tenore testuale della norma che ne reca la disciplina (art. 70 c.p.a.).
9. Nel merito, il ricorso non è fondato.
10. Giova, invero, premettere che il ricorrente, preso in esame, quale pretermesso, per l’avanzamento al grado superiore con l’aliquota del 31 dicembre 2023, è stato così valutato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (di seguito Co.V.A.):
- aliquota 31 dicembre 1999: “Non idoneo all’avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto reiterate condotte censurate sotto il profilo penale e disciplinare, che hanno rivelato gravissime e deplorevoli carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”;
- aliquota 31 dicembre 2000: “Non idoneo all’avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravissime e deplorevoli carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”;
- aliquota 31 dicembre 2001: “Non idoneo all’avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravissime e deplorevoli carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore” (Verbale Co.V.A. n. 18/4 CC in data 22 maggio 2024 - All. 1 fascicolo doc. Ministero).
10.1. E’ stato, invece, dichiarato “idoneo” per l’aliquota 31 dicembre 2002.
11. Ad avviso del Collegio, il Ministero intimato, nella relazione difensiva dimessa cui si è specificamente richiamato l’Avvocato distrettuale dello Stato nel corso dell’odierna udienza, ha, invero, offerto intellegibile lettura delle motivazioni che sorreggono i giudizi di non idoneità formulati nei confronti del ricorrente per le aliquote 31 dicembre 1999, 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001, mettendo adeguatamente in evidenza le circostanze fattuali e/o le condotte tenute dal ricorrente che valgono di per sé ad appalesare la ragionevolezza dei giudizi stessi, nonché a giustificare il suo mancato avanzamento già per l’aliquota 31 dicembre 1998.
12. Segnatamente, con riguardo al primo motivo, con cui il ricorrente deduce che “inspiegabilmente, la Co.V.A. ha deciso di valutare il suo servizio a partire dal 2.5.1997 (quindi come se lo stesse valutando dall’aliquota di avanzamento del 31.12.1999), non considerando affatto il suo primo anno di lavoro” e, quindi, facendo slittare di un anno la sua valutazione, si osserva che, come precisato dal Ministero intimato, “l’iniziale anzianità di grado del sottufficiale de quo, così come indicato a pagina 4 del foglio matricolare (cit. All. 16), decorreva dal 9 gennaio 1996 (...). Per effetto, poi, delle diverse detrazioni d’anzianità ricevute, ben note al ricorrente, la sua nuova anzianità di grado è stata nel tempo così rideterminata: - detrazione d’anzianità di grado di mesi 4 (quattro), dal 9 gennaio al 9 maggio 1996, giusta Decreto n. 1347 in data 10 maggio 2006 (All. 18); - detrazione d’anzianità di grado di mesi 2 (due), dal 9 maggio al 9 luglio 1996, giusta Decreto n. 2357 in data 3 settembre 2010 (All. 19); - detrazione d’anzianità di grado di giorni 116 (centosedici), dal 9 luglio al 2 novembre 1996, giusta Decreto n. 3846 in data 7 settembre 2015 (All. 20); - detrazione d’anzianità di grado di mesi 6 (sei), dal 2 novembre 1996 al 2 maggio 1997, giusta Decreto REG2017 0612921 in data 26 novembre 2019 (All. 21)”.
12.1. Un tanto basta, ad avviso del Collegio, ad appalesare la correttezza della valutazione operata, ora per allora, dalla Commissione competente a partire dall’aliquota del 31 dicembre 1999, in conseguenza della rideterminata anzianità di grado alla data del 2 maggio 1997.
12.2. Il motivo va, quindi, disatteso.
13. Manifestamente infondato (se non addirittura inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale) è, poi, il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole del fatto che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel trasmettergli il giudizio espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento si sarebbe illegittimamente preso la libertà di modificarlo/integrarlo, precisando, con riguardo all’inidoneità espressa per l’aliquota del 31 dicembre 1999, anche (cosa che la Co.V.A. non aveva fatto) che “nel periodo oggetto di scrutinio, ha fornito, talvolta, un rendimento complessivo al di sotto della sufficienza”.
13.1. E’ pacifico, infatti, che, al di là delle reali ragioni per cui il giudizio relativo alla su indicata aliquota era stato in tali termini riprodotto nella comunicazione in data 23 maggio 2024 recante l’esito delle valutazioni, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, con successiva nota n. 17/14-3 di prot. del 27 giugno 2024, notificata al ricorrente in data 1° luglio 2024, ha provveduto a rettificare la motivazione in senso conforme a quanto deciso dalla Commissione valutatrice e riportato nel verbale n. 18/4 CC. Di un tanto l’interessato è, peraltro, venuto a conoscenza in epoca ampiamente antecedente alla notifica del ricorso introduttivo, come appalesa la documentazione dallo stesso versata agli atti al momento del suo deposito (all. 1, 5 e 6 – fascicolo doc. ricorrente).
13.2. La doglianza è, pertanto, del tutto pretestuosa.
14. Destituiti di fondatezza sono, poi, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che, data la loro complementarietà, possono essere scrutinati assieme, con cui il ricorrente contesta i giudizi espressi nei suoi confronti, in quanto:
- da un lato, viziati dal fatto che la documentazione matricolare e caratteristica, sulla cui scorta vanno, per l’appunto, formulati a mente dell’art. 1032 Codice Ordinamento Militare (COM), non sarebbe stata tempestivamente aggiornata e avrebbe recato delle annotazioni pregiudizievoli, che hanno sicuramente condizionato, in negativo, la sua valutazione;
- dall’altro, difettano della valutazione della detta documentazione nel suo insieme per avere, segnatamente, trascurato di prendere adeguatamente in considerazione, valorizzandoli, gli elementi idonei a far propendere per un giudizio positivo circa la sua idoneità a rivestire il grado superiore nonostante l’esistenza di un procedimento penale e/o disciplinare. Il riferimento è, in particolare, ai “giudizi lusinghieri espressi dai superiori (...), che continuavano a stimare il ricorrente ed a valutarlo positivamente nonostante fossero a conoscenza della sua situazione personale” (cfr. giudizi riportati nelle schede valutative cui il ricorrente fa specifico riferimento alle pag. 8, 9 e 10 del ricorso), nonché ai “numerosi periodi di comando interinale di vari reparti, tutti che avrebbero presupposto il possesso del grado di Maresciallo Capo, per i quali il ricorrente è stato valutato in modo positivo e lusinghiero”.
14.1. Premesso che, per costante giurisprudenza del giudice amministrativo, il giudizio di inidoneità all'avanzamento per anzianità del militare è caratterizzato da una amplissima discrezionalità tecnica e non richiede una motivazione particolarmente analitica ed approfondita, risolvendosi in una valutazione tipicamente discrezionale (tra le tante, si vedano Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2023, n.4042; id., sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2639; id., sez. IV, n. 8278 del 17 dicembre 2003), il Collegio ritiene che, nella fattispecie, il provvedimento impugnato ha dato conto, seppure in estrema sintesi, dell’ iter logico seguito dalla Commissione valutatrice e degli elementi presi in considerazione per addivenire al reiterato giudizio di inidoneità del ricorrente a svolgere le funzioni proprie del grado superiore, risultando pertanto privo di quei profili di illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, assenza o insufficienza della motivazione denunciati.
14.2. I giudizi espressi evidenziano, invero, come l’organo collegiale (CO.VA.) abbia considerato determinante, ai fini della loro formulazione in senso sfavorevole al ricorrente, le gravissime e deplorevoli carenze nelle qualità di base ritraibili dalle condotte censurate sotto il profilo penale e/o disciplinare, tali da rendere recessivi i positivi giudizi caratteristici, riportati dal militare nei periodi oggetto di valutazione.
14.2.1. Il Ministero intimato, nella relazione dimessa, ha, peraltro, a tale riguardo opportunamente evidenziato che:
- «con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 1999, l’organo valutativo ha rilevato, nel periodo oggetto di valutazione (02 maggio 1997 - 31 dicembre 1999), una condotta dell’interessato caratterizzata da una mancanza censurata con la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 4 (quattro), disposta (...) con D.D. n. 243/III-7/2005 del 24 giugno 2005 (All. 7), con la seguente motivazione: “Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, all’epoca dei fatti effettivo all’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Campobasso, apponeva i timbri del comando di appartenenza e trasmetteva come corrispondenza d’ufficio due raccomandate a.r. che, pur essendo indirizzate a due militari dell’arma, erano in realtà di natura personale, consistenti in due citazioni testimoniali intimate a sua firma e relative ad un processo in cui egli risultava imputato, procurandosi un ingiusto profitto di lire 11.600, con pari danno per l’amministrazione militare. Tale condotta, già sanzionata penalmente, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza di esemplarità propri dello status di miliare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché lesiva del prestigio dell’istituzione”;
- con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2000, l’organo valutativo, ha rilevato, nel periodo oggetto di valutazione (01 gennaio - 31 dicembre 2000), una condotta dell’interessato caratterizzata da una mancanza censurata con la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 2 (due), disposta (...) con D.D. n. 0402/III-9/2009 del 29 ottobre 2009 (All. 8), con la seguente motivazione: “Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, all’epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia CC di Campobasso, apponeva sulle distinte di spedizione di diverse lettere, aventi carattere personale, il timbro del reparto, inducendo così in errore l’Amministrazione, procurandosi un ingiusto profitto equivalente ai costi di affrancatura e spedizione delle stesse pari a € 118,94. Tale condotta è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire del militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza di esemplarità propri dello status di miliare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri.” Fatto commesso nell’anno 2000. (...);
- con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2001, l’organo valutativo ha rilevato, nel periodo oggetto di valutazione (01 gennaio - 31 dicembre 2001), una condotta dell’interessato caratterizzata da una mancanza censurata con la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 12 (dodici), disposta (...) con D.D. n. 655/I-3/2003 del 23 dicembre 2013 (All. 13), con la seguente motivazione: “Maresciallo, all’epoca dei fatti addetto alla Stazione Carabinieri di Roccaraso (AQ), in una denuncia, presentata il 7 giugno 2001 al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Campobasso, accusava falsamente, consapevole della sua innocenza, l’allora Comandante della citata Stazione Carabinieri di avere: a. cancellato, con una linea, da un ordine di servizio la dicitura “resoconto come da allegata relazione di servizio” e di avere apposto a fianco della cancellatura la firma falsa del -OMISSIS-, ciò con l’intento di evitare a una terza persona, con il quale intratteneva rapporti economici e di amicizia, la sottoposizione a un procedimento penale; b. testimoniato falsamente, innanzi al Tribunale Militare di Roma, che tale cancellatura e la conseguente firma erano state apposte dal -OMISSIS- alla presenza del citato Comandante di Stazione. Tali condotte, accertate in sede istruttoria e per le quali non si addiveniva ad un proscioglimento nel merito in quella penale, sono da ritenersi biasimevoli sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza di esemplarità propri dello status di miliare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri.” Fatto commesso nell’anno 2001. La predetta sospensione disciplinare di mesi 12 (dodici), con D.D. n. 034/I-3/2015 del 26 gennaio 2015 (All. 14) è stata successivamente annullata, fatto salvo il periodo dal 23 gennaio al 19 maggio 2014».
14.3. La valutazione in senso fortemente negativo delle vicende disciplinari e/o penali da cui è stato attinto il ricorrente basta, ad avviso del Collegio, ad appalesare la ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi nei suoi confronti, atteso che le condotte sanzionate (e negativamente apprezzate) sono certamente capaci di incidere sul prestigio, sulla credibilità istituzionale e sulla affidabilità del militare che aspira all’avanzamento di carriera e tali da rendere recessivo ogni altro eventuale elemento positivo.
14.4. E dunque, se la motivazione addotta dal Ministero intimato si sottrae, come è nella specie, alle censure di manifesta irrazionalità o incongruità, non vi è spazio di sindacato giurisdizionale in relazione all’ampia discrezionalità riconosciuta al Ministero stesso nel valutare le proporzionate conseguenze, rispetto alla procedura di avanzamento di specie, delle applicate sanzioni e delle condotte che le diedero origine (cfr., Cons. Stato n. 4042/2023 cit, Sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2639; id., 17 maggio 2012, n. 2850).
14.5. Il Ministero ha, in ogni caso, evidenziato, a confutazione, in particolare, degli assunti su cui poggia il terzo motivo di impugnazione che:
- «la sanzione disciplinare del “rimprovero”, riscontrata dal ricorrente all’interno del documento matricolare, non poteva, di fatto, essere stata materialmente cancellata, atteso che la sentenza del T.A.R. per il UL IA LI (Sent. n. 231/2024 - All. 17), è intervenuta solo in data 9 luglio 2024, successivamente, quindi, sia alla chiusura del documento matricolare, parificato alla data dell’aliquota di riferimento (31 dicembre 2023), che al termine dei lavori della commissione, chiusi in data 22 maggio 2024 con il verbale n. 18/4 CC (cit. All. 1). Come chiarito, tra l’altro, dallo stesso organo valutativo negli elementi conoscitivi (cit. All. 6), la sanzione oggetto di annullamento non poteva in ogni caso produrre alcun effetto in quanto non riferita al periodo oggetto di valutazione nel grado di Maresciallo (dal 1999 al 2002) e -essendo stata di fatto annullata- non produrrà, ovviamente, alcun effetto nelle successive valutazioni»;
- «(...) il sottufficiale de quo, con l’atto odiernamente impugnato, è stato valutato, ora per allora, per le aliquote dal 1999 al 2002. Pertanto, va da sé che mai la Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avrebbe potuto prendere in considerazione il Procedimento Penale richiamato dal ricorrente (-OMISSIS-. incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona) che, come detto, si colloca temporalmente in un periodo storico della sua carriera diverso da quello effettivamente preso in considerazione ai fini dell’avanzamento al grado di Maresciallo Ordinario».
14.6. Nonché, con specifico riguardo al quinto motivo di impugnazione, che diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, «le funzioni di comandante interinale (il quale svolge l’ordinario compito di servizio senza espletare vere e proprie funzioni di rango superiore) in assenza temporanea del comandante titolare, vengono assunte in automatico dal militare di grado più anziano presente al reparto. Ciò a significare che lo svolgimento di tale incarico consegue soltanto a temporanee necessità dell’Amministrazione e non per scelte intuitu personae (Consiglio di Stato, Sez. terza, decisione n. 2081 del 17 giugno 2003)».
14.7. I motivi esaminati sono, dunque, privi di pregio.
15. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso va rigettato, in quanto infondato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico del ricorrente, vengono liquidate a favore del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL IA LI, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero della Difesa, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del medesimo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.