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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/09/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4682/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4682/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI SALVATORE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MANCINI, 20 87100 COSENZA ITALIA presso il difensore avv. NARDI SALVATORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPOSATO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CAMINONA, 55 87069 SAN DEMETRIO
CORONE presso il difensore avv. SPOSATO ANTONIO
CONVENUTA
(C.F. ), - convenuta contumace - Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) - convenuto contumace - CP_3 C.F._3
OGGETTO: risarcimento danni
All'udienza cartolare del 15 maggio 2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice: come in atti pagina 1 di 4 per parte convenuta: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni patiti in Parte_1 seguito al sinistro occorsole in data 19.01.2019, allorquando, viaggiando quale terzo trasportata a bordo dell'autovettura Lancia Y tg BG 191VZ assicurato con
[...]
, di proprietà della SI.ra , e nell'occasione condotta dal Controparte_4 Controparte_2 questi perdeva il controllo del veicolo, finendo per impattare violentemente CP_3 contro due veicoli in sosta sul lato destro della strada.
L'attrice accedeva pertanto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza dal quale veniva dimessa con la diagnosi “frattura chiusa delle ossa nasali, contusioni della gamba destra e traumatismo alla testa” e con un'iniziale prognosi di guarigione di “gg 10 s.c.”. Di fatto, tuttavia, l'attrice espone di aver necessitato di ulteriori cure mediche e di essere poi stata dichiarata guarita solo in data 26 aprile 2019.
A seguito di formale diffida e messa in mora, la convenuta Controparte_4
Pt_ provvedeva all'apertura del sinistro e sottoponeva a visita medico-legale la SI.ra .
Lamenta l'attrice l'assoluta incongruità del risarcimento offerto dalla compagnia convenuta, ammontante ad euro 2.000,00, in raffronto ai reali danni dalla stessa patiti e quantificati giusta perizia medico-legale di parte a firma del dott. , in: inabilità temporanea Persona_1 totale di giorni 10; inabilità temporanea parziale, ottantasette (87) giorni, di cui 30 giorni al
75%; 30 giorni al 50% e 27 giorni al 25%. Infine, il danno biologico da postumi permanente, tenuto conto del danno estetico riportato e della giovane età della danneggiata, è stato valutato nella misura dell'8%. A tale somma debbono aggiungersi, nella prospettazione attorea, le spese mediche sostenute e documentate dalla SI.ra , per un Parte_1 ammontare di euro 826,63.
Veniva pertanto esperita la procedura di negoziazione assistita, che rimaneva senza esito.
Conseguentemente, l'odierna attrice conclude oggi per veder accertato e liquidato il danno così come indicato nella perizia di parte, e chiede condannarsi la convenuta al pagamento delle spese legali anche per la fase stragiudiziale.
Si è costituita resistendo alla pretesa sulla scorta del danno così Controparte_4
pagina 2 di 4 come accertato e liquidato dal proprio fiduciario Dott. , e contestando la Persona_2 richiesta di refusione delle spese per l'attività stragiudiziale in quanto detta attività non si era discostata dagli atti connessi e collegati alla normale attività giudiziale.
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc veniva disposta CTU medico-legale, affidata successivamente al dott. , e, in esito al deposito Persona_3 della consulenza, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 15 maggio 2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda attrice merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Incontestato l'an della pretesa, avendo peraltro la compagnia convenuta provveduto a formulare un'offerta stragiudiziale a tacitazione della stessa, la consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di causa, le cui conclusioni questo giudice condivide e fa proprie in quanto esenti da vizi logici e errori fattuali, ha accertato che l'attrice, a seguito del sinistro per cui è causa, ha riportato un danno biologico micropermanente individuato in 5 punti percentuali.
A tale danno vanno aggiunti gg. 10 di ITP al 75%, 20 gg. al 50% e 30 gg. al 25%.
Il CTU inoltre ha determinato come congrue le spese mediche nella misura di euro 490,00.
Pertanto, ritenuto equo riconoscere all'attrice un danno morale nella misura del 33,3%, alla stessa deve riconoscersi un risarcimento ammontante ad euro 11.659,20. Da tale somma deve essere decurtato l'acconto di euro 2000,00 versato dalla compagnia.
La residua somma di euro 9.659,20 andrà poi devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data dell'effettivo soddisfo, giusta Cass. Civ., sez. Un, n. 1712/1995.
Deve invece essere rigettata la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle spese legali per la fase stragiudiziale.
Coglie nel segno, sul punto, la difesa della convenuta che evidenzia come le attività stragiudiziali poste in essere dal patrono dell'attrice e documentate in atti consistano esclusivamente nella pec di diffida e messa in mora e nel successivo invito alla stipula della negoziazione assistita, l'una e l'altra logicamente e necessariamente antecedenti all'attività giudiziale – la seconda peraltro indicata dal legislatore quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - e pienamente sussumibile nella fase di studio della controversia tabellarmente riconosciuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo comprese quelle di CTU. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di e per l'effetto condanna Parte_1
, e in solido a risarcire il Controparte_4 Controparte_2 CP_3 danno da questa subito e liquidato in euro 9.659,20, somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data dell'effettivo soddisfo, giusta Cass. Civ. Sez UN., n.
1712 del 1995;
Condanna, inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese e degli onorari di causa, che compensa per un terzo stante la reciproca soccombenza e liquida in euro 264,00 per spese vive, ed euro 3.401,59 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Nardi che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Pone le spese di CTU a carico di . Controparte_4
Cosenza, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4682/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI SALVATORE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MANCINI, 20 87100 COSENZA ITALIA presso il difensore avv. NARDI SALVATORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPOSATO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CAMINONA, 55 87069 SAN DEMETRIO
CORONE presso il difensore avv. SPOSATO ANTONIO
CONVENUTA
(C.F. ), - convenuta contumace - Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) - convenuto contumace - CP_3 C.F._3
OGGETTO: risarcimento danni
All'udienza cartolare del 15 maggio 2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice: come in atti pagina 1 di 4 per parte convenuta: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni patiti in Parte_1 seguito al sinistro occorsole in data 19.01.2019, allorquando, viaggiando quale terzo trasportata a bordo dell'autovettura Lancia Y tg BG 191VZ assicurato con
[...]
, di proprietà della SI.ra , e nell'occasione condotta dal Controparte_4 Controparte_2 questi perdeva il controllo del veicolo, finendo per impattare violentemente CP_3 contro due veicoli in sosta sul lato destro della strada.
L'attrice accedeva pertanto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza dal quale veniva dimessa con la diagnosi “frattura chiusa delle ossa nasali, contusioni della gamba destra e traumatismo alla testa” e con un'iniziale prognosi di guarigione di “gg 10 s.c.”. Di fatto, tuttavia, l'attrice espone di aver necessitato di ulteriori cure mediche e di essere poi stata dichiarata guarita solo in data 26 aprile 2019.
A seguito di formale diffida e messa in mora, la convenuta Controparte_4
Pt_ provvedeva all'apertura del sinistro e sottoponeva a visita medico-legale la SI.ra .
Lamenta l'attrice l'assoluta incongruità del risarcimento offerto dalla compagnia convenuta, ammontante ad euro 2.000,00, in raffronto ai reali danni dalla stessa patiti e quantificati giusta perizia medico-legale di parte a firma del dott. , in: inabilità temporanea Persona_1 totale di giorni 10; inabilità temporanea parziale, ottantasette (87) giorni, di cui 30 giorni al
75%; 30 giorni al 50% e 27 giorni al 25%. Infine, il danno biologico da postumi permanente, tenuto conto del danno estetico riportato e della giovane età della danneggiata, è stato valutato nella misura dell'8%. A tale somma debbono aggiungersi, nella prospettazione attorea, le spese mediche sostenute e documentate dalla SI.ra , per un Parte_1 ammontare di euro 826,63.
Veniva pertanto esperita la procedura di negoziazione assistita, che rimaneva senza esito.
Conseguentemente, l'odierna attrice conclude oggi per veder accertato e liquidato il danno così come indicato nella perizia di parte, e chiede condannarsi la convenuta al pagamento delle spese legali anche per la fase stragiudiziale.
Si è costituita resistendo alla pretesa sulla scorta del danno così Controparte_4
pagina 2 di 4 come accertato e liquidato dal proprio fiduciario Dott. , e contestando la Persona_2 richiesta di refusione delle spese per l'attività stragiudiziale in quanto detta attività non si era discostata dagli atti connessi e collegati alla normale attività giudiziale.
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc veniva disposta CTU medico-legale, affidata successivamente al dott. , e, in esito al deposito Persona_3 della consulenza, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 15 maggio 2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda attrice merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Incontestato l'an della pretesa, avendo peraltro la compagnia convenuta provveduto a formulare un'offerta stragiudiziale a tacitazione della stessa, la consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di causa, le cui conclusioni questo giudice condivide e fa proprie in quanto esenti da vizi logici e errori fattuali, ha accertato che l'attrice, a seguito del sinistro per cui è causa, ha riportato un danno biologico micropermanente individuato in 5 punti percentuali.
A tale danno vanno aggiunti gg. 10 di ITP al 75%, 20 gg. al 50% e 30 gg. al 25%.
Il CTU inoltre ha determinato come congrue le spese mediche nella misura di euro 490,00.
Pertanto, ritenuto equo riconoscere all'attrice un danno morale nella misura del 33,3%, alla stessa deve riconoscersi un risarcimento ammontante ad euro 11.659,20. Da tale somma deve essere decurtato l'acconto di euro 2000,00 versato dalla compagnia.
La residua somma di euro 9.659,20 andrà poi devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data dell'effettivo soddisfo, giusta Cass. Civ., sez. Un, n. 1712/1995.
Deve invece essere rigettata la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle spese legali per la fase stragiudiziale.
Coglie nel segno, sul punto, la difesa della convenuta che evidenzia come le attività stragiudiziali poste in essere dal patrono dell'attrice e documentate in atti consistano esclusivamente nella pec di diffida e messa in mora e nel successivo invito alla stipula della negoziazione assistita, l'una e l'altra logicamente e necessariamente antecedenti all'attività giudiziale – la seconda peraltro indicata dal legislatore quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - e pienamente sussumibile nella fase di studio della controversia tabellarmente riconosciuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo comprese quelle di CTU. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di e per l'effetto condanna Parte_1
, e in solido a risarcire il Controparte_4 Controparte_2 CP_3 danno da questa subito e liquidato in euro 9.659,20, somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data dell'effettivo soddisfo, giusta Cass. Civ. Sez UN., n.
1712 del 1995;
Condanna, inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese e degli onorari di causa, che compensa per un terzo stante la reciproca soccombenza e liquida in euro 264,00 per spese vive, ed euro 3.401,59 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Nardi che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Pone le spese di CTU a carico di . Controparte_4
Cosenza, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4