Articolo 13 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Articolo 12Articolo 14
Versione
23 agosto 1962
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Versione
8 marzo 1963
Art. 13. ((Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del
Provveditorato agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A. - Casas, e quando si verificano casi di ritardo da parte degli stessi Enti a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti.
Entro un anno dall'entrata in vigore dalla presente legge il Ministro per la pubblica istruzione emanera', di concerto col Ministro per l'interno, le norme per gli adempimenti di cui al precedente comma))
Entrata in vigore il 8 marzo 1963