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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13360 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48131/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.48131/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Bruno e dall'avv. Elisabetta Lapucci, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.04.1985, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Piscitelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 15.11.2024 , premesso che dalla Parte_1 relazione intrapresa con era nato il figlio Controparte_1 Per_1
(Roma, 16.04.2021), riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore. Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso del figlio Per_1
e l'obbligo in capo al di versare euro 400,00 mensili, oltre all'80% delle CP_1 spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del minore.
, nel costituirsi in giudizio, rappresentava che nelle Controparte_1 more le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio.
All'udienza del 04.09.2025, svoltasi con modalità cartolare, le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Il figlio
[...]
viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Roma, Via Marco Dino Rossi
12, dove abitano anche i nonni materni, e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2) In particolare il padre avrà con sé a settimane alterne Per_1 nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica, con pernottamento presso di lui. In più, tutte le settimane, il padre avrà con sé il lunedì ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Per_1
Le parti si danno fin d'ora atto, inoltre, che - in ossequio ai turni di lavoro del Sig. il bimbo potrà venire da lui prelevato, oltre che a scuola, direttamente CP_1
a casa della nonna materna, ove il piccolo risiede;
3) Dal mese di novembre 2025 il padre, avrà con sé a settimane alterne nei seguenti giorni ed orari: Per_1 dalle ore 16,30 del venerdì alle ore 19,30 della domenica, sempre con pernottamento presso di lui. In più, tutte le settimane, il padre avrà con sé Per_1 il lunedì ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Le parti si danno fin d'ora atto, inoltre, che - in ossequio ai turni di lavoro del Sig. il CP_1 bimbo potrà venire da lui prelevato, oltre che a scuola, direttamente a casa della
2 nonna materna, ove il piccolo risiede;
4) Le parti concordano che, in relazione alle
Festività Natalizie il figlio trascorrerà alternativamente i giorni 24 Per_1 dicembre (vigilia di Natale); 25 dicembre;
26 dicembre;
31 dicembre (vigilia di
Capodanno); 1 gennaio e 6 gennaio (Epifania) un anno con un genitore ed il successivo con l'altro; parimenti ciò accadrà per le Festività Pasquali e per le ulteriori festività di calendario. I genitori concordano che nelle giornate del 24 e
31 dicembre il piccolo trascorrerà anche la notte con il genitore che da turnazione lo avrà con sé, con accompagnamento o prelevamento del bambino presso la casa materna entro le ore 11 del giorno seguente. Il piccolo trascorrerà la festa della mamma e quella del papà con il rispettivo genitore;
parimenti come accadrà in occasione del compleanno di ciascun genitore. Il compleanno del piccolo per quanto possibile verrà celebrato insieme dai genitori. Per quanto concerne le ferie estive il padre comunicherà la data del 31 maggio la propria disponibilità per trascorrere i 15 giorni di ferie con il figlio. La madre potrà trascorrere con il figlio un ugual periodo di 15 giorni consecutivi di vacanza. Per l'anno 2026 il papà cercherà, ove concesso dal datore di lavoro, di trascorrere con il piccolo tal periodo in due tranches di una settimana ciascuna;
in ogni caso il papà potrà avere con sé consecutivamente al massimo 9 pernottamenti;
5) Le parti si danno Per_1 atto che il Sig. ha messo in sicurezza le ringhiere dei balconi Controparte_1 dell'immobile dove abita, sito in Roma Via Arrigo Davila 58, di proprietà della di lui madre-immobile sul quale la Sig.ra rinuncia a qualsivoglia pretesa;
6) Pt_1
Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il sig.
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio verserà alla CP_1 Per_1 sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di €300,00 Parte_1
(trecento/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa, sull'IBAN che verrà dalla stessa indicato con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo oltre ISTAT come per legge, e quindi a partire dal mese di agosto 2025; 7) Il Sig. con la sottoscrizione del Controparte_1 presente atto rinuncia espressamente alla percezione della propria quota del 50% dell'Assegno Unico per i Figli INPS, concordando che lo stesso, nella sua totalità, venga corrisposto fino al 21 anno di età del figlio, alla Sig.ra Il Sig. Parte_1
si impegna a versare, unitamente al mantenimento, quanto percepito a CP_1 titolo di assegno unico alla Sig. fino a quando lo stesso non verrà versato Pt_1
3 direttamente alla madre;
8) Le spese straordinarie per il figlio minore saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% ciascuno. Le sole spese straordinarie obbligatorie (retta scuola privata già in corso e relativa mensa, le spese per tasse scolastiche o universitarie, libri di testo, spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private) sostenute da un genitore saranno rimborsate all'altro indipendentemente dal previo accordo.
Sempre con riferimento alla recente giurisprudenza, di seguito si elencano le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: -Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: a) Scolastiche:
Iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitters se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che le utilizza;
b)
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici ,analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Per le spese subordinate al consenso, il genitore,
a fronte della richiesta scritta (Sms, Whatsapp o Mail) dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di 10 giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. -Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è prevista la previa concertazione: d) Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) Le parti comunque rinviano al
4 protocollo attualmente in vigore del Tribunale di Roma in materia di separazione per quanto innanzi non previsto, che depositano all'interno del fascicolo telematico. 9) Il Sig. corrisponde alla Sig.ra la somma di CP_1 Pt_1
€2.500,00 a saldo e stralcio di quanto non versato dal mese di dicembre 2024 fino al 31 luglio 2025 a titolo di mantenimento e spese straordinarie;
tal somma verrà corrisposta in cinque rate mensili da euro 500 che verranno versate unitamente all'assegno di mantenimento del mese di riferimento a partire dal mese di agosto
2025; 10) I ricorrenti dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa;
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi- si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12) I genitori si impegnano altresì a favorire il diritto di visita dei nonni, paterni e materni, e la frequentazione di con tutti i familiari, nell'ottica di favorire Per_1 lo sviluppo emotivo e psicologico del piccolo in un contesto familiare sereno e armonioso;
13) Le parti dichiarano di approvare il piano genitoriale già in atti;
14) Le spese e competenze legali relative al presente procedimento si intendono compensate tra le parti con rinuncia al principio di solidarietà.”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti in quanto conformi all'interesse della prole minorenne.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
48131/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto Per_1 integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 19.09.2025
5 Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.48131/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Bruno e dall'avv. Elisabetta Lapucci, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.04.1985, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Piscitelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 15.11.2024 , premesso che dalla Parte_1 relazione intrapresa con era nato il figlio Controparte_1 Per_1
(Roma, 16.04.2021), riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore. Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso del figlio Per_1
e l'obbligo in capo al di versare euro 400,00 mensili, oltre all'80% delle CP_1 spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del minore.
, nel costituirsi in giudizio, rappresentava che nelle Controparte_1 more le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio.
All'udienza del 04.09.2025, svoltasi con modalità cartolare, le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Il figlio
[...]
viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Roma, Via Marco Dino Rossi
12, dove abitano anche i nonni materni, e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2) In particolare il padre avrà con sé a settimane alterne Per_1 nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica, con pernottamento presso di lui. In più, tutte le settimane, il padre avrà con sé il lunedì ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Per_1
Le parti si danno fin d'ora atto, inoltre, che - in ossequio ai turni di lavoro del Sig. il bimbo potrà venire da lui prelevato, oltre che a scuola, direttamente CP_1
a casa della nonna materna, ove il piccolo risiede;
3) Dal mese di novembre 2025 il padre, avrà con sé a settimane alterne nei seguenti giorni ed orari: Per_1 dalle ore 16,30 del venerdì alle ore 19,30 della domenica, sempre con pernottamento presso di lui. In più, tutte le settimane, il padre avrà con sé Per_1 il lunedì ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Le parti si danno fin d'ora atto, inoltre, che - in ossequio ai turni di lavoro del Sig. il CP_1 bimbo potrà venire da lui prelevato, oltre che a scuola, direttamente a casa della
2 nonna materna, ove il piccolo risiede;
4) Le parti concordano che, in relazione alle
Festività Natalizie il figlio trascorrerà alternativamente i giorni 24 Per_1 dicembre (vigilia di Natale); 25 dicembre;
26 dicembre;
31 dicembre (vigilia di
Capodanno); 1 gennaio e 6 gennaio (Epifania) un anno con un genitore ed il successivo con l'altro; parimenti ciò accadrà per le Festività Pasquali e per le ulteriori festività di calendario. I genitori concordano che nelle giornate del 24 e
31 dicembre il piccolo trascorrerà anche la notte con il genitore che da turnazione lo avrà con sé, con accompagnamento o prelevamento del bambino presso la casa materna entro le ore 11 del giorno seguente. Il piccolo trascorrerà la festa della mamma e quella del papà con il rispettivo genitore;
parimenti come accadrà in occasione del compleanno di ciascun genitore. Il compleanno del piccolo per quanto possibile verrà celebrato insieme dai genitori. Per quanto concerne le ferie estive il padre comunicherà la data del 31 maggio la propria disponibilità per trascorrere i 15 giorni di ferie con il figlio. La madre potrà trascorrere con il figlio un ugual periodo di 15 giorni consecutivi di vacanza. Per l'anno 2026 il papà cercherà, ove concesso dal datore di lavoro, di trascorrere con il piccolo tal periodo in due tranches di una settimana ciascuna;
in ogni caso il papà potrà avere con sé consecutivamente al massimo 9 pernottamenti;
5) Le parti si danno Per_1 atto che il Sig. ha messo in sicurezza le ringhiere dei balconi Controparte_1 dell'immobile dove abita, sito in Roma Via Arrigo Davila 58, di proprietà della di lui madre-immobile sul quale la Sig.ra rinuncia a qualsivoglia pretesa;
6) Pt_1
Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il sig.
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio verserà alla CP_1 Per_1 sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di €300,00 Parte_1
(trecento/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa, sull'IBAN che verrà dalla stessa indicato con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo oltre ISTAT come per legge, e quindi a partire dal mese di agosto 2025; 7) Il Sig. con la sottoscrizione del Controparte_1 presente atto rinuncia espressamente alla percezione della propria quota del 50% dell'Assegno Unico per i Figli INPS, concordando che lo stesso, nella sua totalità, venga corrisposto fino al 21 anno di età del figlio, alla Sig.ra Il Sig. Parte_1
si impegna a versare, unitamente al mantenimento, quanto percepito a CP_1 titolo di assegno unico alla Sig. fino a quando lo stesso non verrà versato Pt_1
3 direttamente alla madre;
8) Le spese straordinarie per il figlio minore saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% ciascuno. Le sole spese straordinarie obbligatorie (retta scuola privata già in corso e relativa mensa, le spese per tasse scolastiche o universitarie, libri di testo, spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private) sostenute da un genitore saranno rimborsate all'altro indipendentemente dal previo accordo.
Sempre con riferimento alla recente giurisprudenza, di seguito si elencano le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: -Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: a) Scolastiche:
Iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitters se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che le utilizza;
b)
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici ,analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Per le spese subordinate al consenso, il genitore,
a fronte della richiesta scritta (Sms, Whatsapp o Mail) dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di 10 giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. -Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è prevista la previa concertazione: d) Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) Le parti comunque rinviano al
4 protocollo attualmente in vigore del Tribunale di Roma in materia di separazione per quanto innanzi non previsto, che depositano all'interno del fascicolo telematico. 9) Il Sig. corrisponde alla Sig.ra la somma di CP_1 Pt_1
€2.500,00 a saldo e stralcio di quanto non versato dal mese di dicembre 2024 fino al 31 luglio 2025 a titolo di mantenimento e spese straordinarie;
tal somma verrà corrisposta in cinque rate mensili da euro 500 che verranno versate unitamente all'assegno di mantenimento del mese di riferimento a partire dal mese di agosto
2025; 10) I ricorrenti dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa;
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi- si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12) I genitori si impegnano altresì a favorire il diritto di visita dei nonni, paterni e materni, e la frequentazione di con tutti i familiari, nell'ottica di favorire Per_1 lo sviluppo emotivo e psicologico del piccolo in un contesto familiare sereno e armonioso;
13) Le parti dichiarano di approvare il piano genitoriale già in atti;
14) Le spese e competenze legali relative al presente procedimento si intendono compensate tra le parti con rinuncia al principio di solidarietà.”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti in quanto conformi all'interesse della prole minorenne.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
48131/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto Per_1 integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 19.09.2025
5 Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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