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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N.4090/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
AM AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI LIDEO F., MICELI W. E GANCI F.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/03/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. Accertare e dichiarare che l'attuale ricorrente ha diritto al riconoscimento degli
“scatti contrattuali di anzianità” con le modalità di calcolo indicate nella sentenza numero 1753/2020 del Tribunale di Milano;
2. Condannare l'amministrazione scolastica convenuta a pagare, in favore di parte ricorrente, la somma in solo conto capitale di € 2.534,10 a titolo di differenze retributive tra quanto erogato in forza dei contratti a termine stipulati, e quanto, invece, avrebbe dovuto percepire sino alla conferma in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta e interrogatorio formale del legale rappresentante all'odierna udienza dopo la discussione, la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex articolo 429 c.p.c.
2. La ricorrente, docente assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
(doc. n.
1 - Contratto di lavoro a tempo indeterminato), in Controparte_2 servizio presso l'Istituto Istruzione Superiore “Caterina Da Siena” di Milano (MI), prima dell'immissione in ruolo, ha lavorato alle dipendenze del convenuto , dall'a.s. CP_1
1984/1985 fino al 2014/2015 con una serie di contratti a tempo indeterminato allegati all'atto introduttivo (tutti allegati unitamente ai certificati di servizio doc. n. 2).
Nel mese di dicembre 2019, la docente ha proposto innanzi al Tribunale di Milano, sezione Lavoro, il ricorso n. 11835/2019 R.G.L per ottenere il riconoscimento della
"progressione economica" correlata all'anzianità di servizio, con conseguente condanna generica del al pagamento delle differenze retributive maturate (doc. n.
3- Ricorso CP_3 ex art 414 c.p.c. e notifiche). In particolare, con il suddetto ricorso, , Parte_1 deducendo di aver sempre percepito lo scatto 0 anni in tutti i contratti a termine, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 1984/1985, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari
CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e, per l'effetto, condannare il a CP_3 collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e con conseguente diritto a
Pag. 2 di 6 percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
La causa è stata decisa dal Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 1753/2020 (doc.
n.
4- Sentenza), ha pronunciato il seguente dispositivo: “accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della progressione economica per effetto dell'anzianità maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con la parte resistente CP_ dall' 1984/85 secondo le previsioni dei CCNL succedutisi nel tempo (…)”.
Il Tribunale ha dunque riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, della medesima progressione economica riconosciuta al personale docente a tempo indeterminato.A pag.10 della sentenza si legge
“la ricorrente, pur avendo ottenuto un decreto di ricostruzione carriera che non ha impugnato, rivendica in giudizio differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo.”
Previa disapplicazione delle disposizioni contrattuali, è stato così riconosciuto alla ricorrente, durante il precariato, la stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.
La sentenza è stata notificata con formula esecutiva in data 15.12.2020 (doc. n. 5) ed è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dal . CP_1
L'amministrazione soccombente ha emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, 19.02.2021 (doc. n. 7) che ha liquidato la somma di euro 1.504,91 non già a titolo di differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo, ma come “arretrato ricostruzione carriera” sul cedolino di novembre 2021 (doc. n. 8).
Dalla comunicazione del 26.01.2021 allegata al decreto di ricostruzione carriera e trasmessa dall'Ambito territoriale di Milano all' si evince che Controparte_5
l'amministrazione scolastica non ha riconosciuto differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo sul presupposto che “i servizi antecedenti l'a.s. 2014/2015 sono stati dichiarati prescritti dal giudice” (doc. n. 8).
Pag. 3 di 6 3.Col presente giudizio, la docente contesta le modalità in cui l'amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza. Osserva, infatti, che il provvedimento del si fonda su CP_1 presupposto errato avendo applicato la prescrizione quinquennale all'anzianità di servizio, anziché sulle somme dovute a titolo di progressione economica.
Il rilievo svolto da parte ricorrente coglie nel segno. In effetti, la giurisprudenza ha da tempo osservato che la prescrizione opera sulle differenze retributive ma non sulla maturazione del livello stipendiale poiché “l'anzianità del lavoratore, quale fattispecie costitutiva di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc. configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali” (così Cass. n. 8228 del 23/05/2003).
Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive rivendicate dal dipendente nei limiti della prescrizione quinquennale, ancorché tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio, quale situazione di fatto come tale imprescrittibile.
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il medesimo principio, nella sentenza n. 2232 del 30.01.2020: “ (…) l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354;
Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio
2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio;
essa, pertanto, (…) è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma
Pag. 4 di 6 esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 ).
Ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un.,
6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass.
12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791
-), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente
l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
4.Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, considerato che il riconoscimento dell'anzianità è stato proposto nel mese di dicembre del 2019 e che la prescrizione quinquennale opera sulle differenze retributive e non sull'anzianità di servizio, deve ritenersi che per la fascia “3-8” scatti a far data dal Parte_1
14.10.1987 e la fascia”9-14” dal 01.01.2007. Conseguentemente, la progressione economica correlata all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato e fino alla conferma in ruolo € 2.534,10, come da conteggio allegato al ricorso (doc. n. 9)
Pag. 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il convenuto CP_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 2.534,10 oltre la Parte_1 maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali
2) Condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
28/05/2025 Il Giudice
AM AN
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
AM AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI LIDEO F., MICELI W. E GANCI F.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/03/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. Accertare e dichiarare che l'attuale ricorrente ha diritto al riconoscimento degli
“scatti contrattuali di anzianità” con le modalità di calcolo indicate nella sentenza numero 1753/2020 del Tribunale di Milano;
2. Condannare l'amministrazione scolastica convenuta a pagare, in favore di parte ricorrente, la somma in solo conto capitale di € 2.534,10 a titolo di differenze retributive tra quanto erogato in forza dei contratti a termine stipulati, e quanto, invece, avrebbe dovuto percepire sino alla conferma in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta e interrogatorio formale del legale rappresentante all'odierna udienza dopo la discussione, la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex articolo 429 c.p.c.
2. La ricorrente, docente assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
(doc. n.
1 - Contratto di lavoro a tempo indeterminato), in Controparte_2 servizio presso l'Istituto Istruzione Superiore “Caterina Da Siena” di Milano (MI), prima dell'immissione in ruolo, ha lavorato alle dipendenze del convenuto , dall'a.s. CP_1
1984/1985 fino al 2014/2015 con una serie di contratti a tempo indeterminato allegati all'atto introduttivo (tutti allegati unitamente ai certificati di servizio doc. n. 2).
Nel mese di dicembre 2019, la docente ha proposto innanzi al Tribunale di Milano, sezione Lavoro, il ricorso n. 11835/2019 R.G.L per ottenere il riconoscimento della
"progressione economica" correlata all'anzianità di servizio, con conseguente condanna generica del al pagamento delle differenze retributive maturate (doc. n.
3- Ricorso CP_3 ex art 414 c.p.c. e notifiche). In particolare, con il suddetto ricorso, , Parte_1 deducendo di aver sempre percepito lo scatto 0 anni in tutti i contratti a termine, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 1984/1985, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari
CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e, per l'effetto, condannare il a CP_3 collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e con conseguente diritto a
Pag. 2 di 6 percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
La causa è stata decisa dal Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 1753/2020 (doc.
n.
4- Sentenza), ha pronunciato il seguente dispositivo: “accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della progressione economica per effetto dell'anzianità maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con la parte resistente CP_ dall' 1984/85 secondo le previsioni dei CCNL succedutisi nel tempo (…)”.
Il Tribunale ha dunque riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, della medesima progressione economica riconosciuta al personale docente a tempo indeterminato.A pag.10 della sentenza si legge
“la ricorrente, pur avendo ottenuto un decreto di ricostruzione carriera che non ha impugnato, rivendica in giudizio differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo.”
Previa disapplicazione delle disposizioni contrattuali, è stato così riconosciuto alla ricorrente, durante il precariato, la stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.
La sentenza è stata notificata con formula esecutiva in data 15.12.2020 (doc. n. 5) ed è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dal . CP_1
L'amministrazione soccombente ha emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, 19.02.2021 (doc. n. 7) che ha liquidato la somma di euro 1.504,91 non già a titolo di differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo, ma come “arretrato ricostruzione carriera” sul cedolino di novembre 2021 (doc. n. 8).
Dalla comunicazione del 26.01.2021 allegata al decreto di ricostruzione carriera e trasmessa dall'Ambito territoriale di Milano all' si evince che Controparte_5
l'amministrazione scolastica non ha riconosciuto differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo sul presupposto che “i servizi antecedenti l'a.s. 2014/2015 sono stati dichiarati prescritti dal giudice” (doc. n. 8).
Pag. 3 di 6 3.Col presente giudizio, la docente contesta le modalità in cui l'amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza. Osserva, infatti, che il provvedimento del si fonda su CP_1 presupposto errato avendo applicato la prescrizione quinquennale all'anzianità di servizio, anziché sulle somme dovute a titolo di progressione economica.
Il rilievo svolto da parte ricorrente coglie nel segno. In effetti, la giurisprudenza ha da tempo osservato che la prescrizione opera sulle differenze retributive ma non sulla maturazione del livello stipendiale poiché “l'anzianità del lavoratore, quale fattispecie costitutiva di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc. configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali” (così Cass. n. 8228 del 23/05/2003).
Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive rivendicate dal dipendente nei limiti della prescrizione quinquennale, ancorché tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio, quale situazione di fatto come tale imprescrittibile.
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il medesimo principio, nella sentenza n. 2232 del 30.01.2020: “ (…) l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354;
Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio
2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio;
essa, pertanto, (…) è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma
Pag. 4 di 6 esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 ).
Ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un.,
6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass.
12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791
-), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente
l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
4.Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, considerato che il riconoscimento dell'anzianità è stato proposto nel mese di dicembre del 2019 e che la prescrizione quinquennale opera sulle differenze retributive e non sull'anzianità di servizio, deve ritenersi che per la fascia “3-8” scatti a far data dal Parte_1
14.10.1987 e la fascia”9-14” dal 01.01.2007. Conseguentemente, la progressione economica correlata all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato e fino alla conferma in ruolo € 2.534,10, come da conteggio allegato al ricorso (doc. n. 9)
Pag. 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il convenuto CP_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 2.534,10 oltre la Parte_1 maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali
2) Condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
28/05/2025 Il Giudice
AM AN
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