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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
I Sezione Civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Rinaldi Francesca Giudice relatore
Dott.ssa Di Credico Chiara Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.01.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da
[...]
” ( ) , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Giordano Massimo ( ), Pareo Rosaria ( ) e Giordano C.F._1 C.F._2
Daniela ) –ricorrente - nei confronti di ) – C.F._3 CP_1 P.IVA_2
resistente contumace, ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ricorrente, come sopra rappresentata, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
Nel ricorso la ha allegato di essere creditrice, nei confronti della società Parte_1 dell'importo di € 46.583,03, di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di CP_1
Catanzaro n. 128/2022 emesso in favore della ricorrente, munito di formula esecutiva, ed ha allegato che il decreto ingiuntivo è stato notificato al debitore, unitamente ad atto di precetto.
Parte ricorrente inoltre ha allegato che il titolo summenzionato è stato azionato con un procedimento esecutivo mobiliare che ha avuto esito negativo e che, pertanto, a seguito della notifica dell'atto di precetto, il credito complessivo vantato dalla ricorrente ammonta a complessivi € 62.848,37 per sorte, interessi e spese legali liquidate in sede monitoria e nel giudizio di opposizione.
Il Tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore, ha disposto l'acquisizione della documentazione inerente la situazione economico-patrimoniale di parte convenuta di cui all'art. 42 CCII.
Parte resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita restando contumace.
§§§ Sulla base degli atti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.
L'impresa risulta avere la propria sede legale nel Comune di Catanzaro Viale Magna Grecia 88 CAP
88100 e non sono stati acquisiti elementi idonei ad escludere l'effettività di tale collocazione come centro principale degli interessi del debitore (COMI), così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.m) del CCII. Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 27, comma
2 del CCII.
Quanto alla legittimazione della parte creditrice ricorrente la stessa è indubbia e comunque non è stata contestata dalla parte debitrice stante la contumacia di quest'ultima.
Ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del
2016), il credito vantato può, infatti, ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.
Va, inoltre, affermata la natura di impresa commerciale della CP_1
Dalla visura in atti emerge che la società è iscritta nel registro delle imprese quale società a responsabilità limitata svolgente attività di “commercio all'ingrosso ed al dettaglio di: -macchine, apparecchiature, attrezzature elettriche, elettroniche, informatiche, telematiche, robotiche, audiovisive, sanitarie e parasanitarie;
-attrezzature per spazi liberi e giardini, arredo urbano;
- prodotti di telecomunicazioni, telefonia, illuminazione, software e di sistemi multimediali;
-mobili, arredi ed oggetti, cancelleria e materiali di consumo delle macchine per ufficio, nonche' pezzi di ricambio delle stesse;
- materiale scolastico e sussidi didattici, per uffici privati e pubblici, aziende, scuole di ogni ordine e grado, universita', enti, istituzioni sanitarie, e per ogni altra istituzione;
2) il noleggio, l'installazione, l'assistenza tecnica, la riparazione, la manutenzione delle macchine, apparecchiature, attrezzature di cui al punto 1), anche mediante l'affidamento a terzi;
3) l'assunzione dell'agenzia con o senza deposito, della rappresentanza e/o della concessionaria con o senza
l'esclusiva, per l'intermediazione e/o la vendita dei prodotti di cui al punto 1); 4) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale per l'insegnamento di informatica di base ed applicativa, per la formazione di tecnici di macchine per uffici in genere, per la conoscenza e
l'addestramento all'uso delle macchine ed apparecchiature, nonche' la gestione di corsi promossi dall'unione europea, dallo stato, dalla regione e da ogni altro ente pubblico e privato. per tali corsi potra' chiedere tutti i contributi e sovvenzioni previsti dalle apposite leggi e regolamenti europei, statali, regionali e di qualsiasi ente pubblico e privato;
5) lavori e servizi di imbustamento e spedizione pratiche, servizi informatici di inserimento e gestione dati per conti di enti pubblici e privati di ogni genere;
6) l'attivita' di trasloco uffici con montaggio e rimontaggio degli arredi in genere, delle attrezzature elettriche ed elettroniche;
7) l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti: -elettrici, telefonici, allarme, telefonia fissa e mobile, sicurezza, riscaldamento, climatizzazione condizionata e idraulici.”
Quanto allo stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale, il Collegio rileva che, per giurisprudenza costante, la nozione di insolvenza accolta dal legislatore (prima all'art. 5 l.f. ora all'art. 2, comma 1, lett. b) del CCII) fa riferimento alla concezione c.d. finanziaria dell'insolvenza medesima, ovvero alla mera comprovata impossibilità da parte dell'imprenditore, in via ormai irreversibile, di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, oltre che nei termini previsti, cioè attraverso gli ordinari flussi di cassa producibili dall'attività di impresa, da tempo inattiva e/o attraverso il credito di cui l'impresa gode in ambito bancario o presso terzi, credito inesistente ormai per stessa ammissione della debitrice.
A parere del Tribunale dalla narrativa dell'istanza, nonché dalla documentazione prodotta dal creditore (nei confronti del quale l'odierno resistente risulta essere debitore del complessivo importo di € 62.848,37) e dalla documentazione allegata, nel caso di specie, risulta che l'impresa si trova in stato di insolvenza. La prognosi negativa sulla capacità della società resistente a fronteggiare con il proprio patrimonio l'ingente indebitamento a suo carico non può, dunque, che condurre a ritenere sussistente lo stato di insolvenza.
Nel caso di specie dall'istruttoria espletata sono, invero, emersi i seguenti indici dello stato di insolvenza: significativa esposizione debitoria, tentativo di pignoramento mobiliare con esito negativo;
insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni;
mancato deposito dei bilanci.
Sussiste pertanto anche il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del CCII.
Inoltre i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti, per quanto sopra esposto, eccedono sicuramente la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49, u.c. CCII.
Deve, infatti, osservarsi che, oltre al credito vantato da parte ricorrente e pari, come detto, a complessivi € 62.848,37, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi €1.020.329,85; cartelle esattoriali emesse dall'Inail per contributi e premi assicurativi CP_ evasi pari ad euro 807,83; ammontare di debiti complessivi pari ad € 19.385,32.
Parte resistente, inoltre, allo stato, non risulta cancellata dal registro delle imprese. É, dunque, integrato il requisito temporale posto dall'art. 33 CCII.
Sussistono, in conclusione, tutte le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della i sensi degli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e CP_1
121 CCII.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125
e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra gli iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella domanda di liquidazione giudiziale indicata in epigrafe:
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della ( ) con sede CP_1 P.IVA_2
legale in Viale Magna Grecia 88 CAP 88100;
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Rinaldi Francesca;
3) Nomina Curatore l'avv. Buno Battaglia dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale;
4) Ordina al debitore di depositare, entro 3 giorni, nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegati ex art. 39 CCII.
5) Dispone che il Curatore proceda nel più breve tempo possibile alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII.
6) Fissa il giorno del 21.05.2025 ore 9:45 per lo svolgimento dell'udienza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, presso il Palazzo di Giustizia di
Catanzaro, Via Argento, piano terra aula B;
7) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a 30 giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 CCII, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del
Curatore, avvisando che:
- l'indicata modalità di presentazione non ammette equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili;
- nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI;
- le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) saranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 CCII;
8) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e a estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) Dispone che il Curatore provveda, entro due giorni, a far pervenire in Cancelleria la formale accettazione dell'incarico e contestuale dichiarazione della sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 356, co. 3 e 358, co. 2 CCII, di cui all'art. 35.2, co. 1 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, come introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 54/2018, nonché se ricorre di cui all'art. 28, co. 10 L. 247/12
(Nuovo ordinamento professionale forense) e loro ss.mm.ii.;
10) Invita il Curatore a trasmettere con urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 130 CCII, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, nonché ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 130, comma 2, primo periodo CCII.
11) Dispone che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica e pubblicazione della presente sentenza;
12) Dispone che la Cancelleria proceda senza indugio alla comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali del
Tribunale di Catanzaro tenutasi in data 24.01.2025 mediante collegamento da remoto con applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi dott.ssa Francesca Garofalo