TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/04/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Orlando, Parte_1 ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dal funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c., avv. Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato il 5.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, assunta dal nel ruolo ATA, quale collaboratore scolastico, con decorrenza Controparte_1 dall'1.9.2007, sulla premessa di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con precedenti contratti a tempo determinato, dolendosi del fatto che “per ognuno dei contratti a termine, in costanza di servizio, ha ricevuto la retribuzione minima spettante al personale neoassunto, senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità prevista dal CCNL” e che “l'anzianità derivante dal servizio con contratto a tempo determinato (riconosciuta nella misura di anni 5, mesi 10 e giorni 26 ai fini giuridici ed economici) risulta calcolata, …, nella misura inferiore al servizio effettivamente prestato e valutabile (assertivamente pari a sei anni, dieci mesi e nove giorni)”; rilevando che “la differenza retributiva tra seconda fascia (anzianità 3-8) e prima fascia (anzianità 0-2), ammontante ad € 289,40 deve essere anticipata di undici mesi e tredici giorni;
la differenza terza fascia (anzianità 9-14) e seconda fascia (anzianità 3-8), ammontante ad € 1.049,45 deve essere anticipata di undici mesi e tredici giorni;
la differenza quarta fascia (anzianità 15-20) e terza fascia (anzianità 9-14), ammontante ad € 979,13 deve essere anticipata di undici mesi e tredici giorni”; nonché rivendicando la valorizzazione di tutto il servizio prestato antecedentemente alla immissione in ruolo ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di istituto e dei trasferimenti d'ufficio e ai fini della ricostruzione della carriera;
facendo in particolare leva sulla violazione della clausola 4) della direttiva 1999/70 CE;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“
1. Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e per l'effetto, ordinare e condannare l'amministrazione resistente CP_2 ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio.
1
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente , senza alcuna penalizzazione o deminutio. CP_1
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di corrispondere gli incrementi retributivi di cui alla contrattazione collettiva sia in relazione al servizio pre-ruolo, sia in relazione del servizio di ruolo prestati dal ricorrente e di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente ad oggi. CP_1
4. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 2.182,76 o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
5. Con vittoria di spese e competenza di causa.”. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Nella presente controversia, la parte ricorrente invoca (punto 2 delle conclusioni) il riconoscimento della progressione stipendiale correlata ai periodi di servizio svolti in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato succedutisi, con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive, facendo in particolare leva sulla illegittimità delle previsioni, in forza delle quali al “personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio (che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità) giacché contrarie al principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE) ed in violazione dell'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”. Con riferimento alla precitata clausola 4, occorre rammentare come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia, in termini del tutto condivisibili, chiarito che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il
2 diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro A.; 8.9.2011, causa C- 177/10 R. Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro A., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Dunque, la reale necessità, per come descritta dalla giurisprudenza comunitaria dappresso citata, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego si pongono in correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43). Ebbene, sul punto va osservato che lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore;
tiene conto, in sostanza, della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione. Nella fattispecie in esame - sulla scorta di quanto in termini condivisibili affermato da Cass. n. 22558/16, cui questo giudice ritiene di uniformarsi - la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato. Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che la parte ricorrente abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato;
sicché l'attribuzione di un differente trattamento economico-giuridico, in relazione alla sola circostanza della previsione di un termine di durata dei rapporti di lavoro in questione, non potrebbe che dare luogo ad una evidente discriminazione (vds. altresì, Cass. n. 22558/16, secondo cui
“la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai
3 fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”) con il corollario che alla stessa compete il riconoscimento della anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Come già anticipato, la parte ricorrente ha, al contempo, chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento in misura integrale del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta antecedentemente alla sua immissione in ruolo, evidentemente, previa disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, per asserito contrasto della norma interna con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, recepito dalla Direttiva della Comunità Europea n. 70 del 28.6.1999, laddove si stabilisce che
“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che sussistano ragioni oggettive” e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Tanto premesso, è, sotto profilo, in primo luogo da disattendere l'eccezione di prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera sollevata dalla parte resistente, dovendosi a tale riguardo fare riferimento al condivisibile orientamento ribadito da Cassazione civile, sez. VI, 6.10.2021, n. 27021, secondo cui “l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”. Ciò posto, sulla parallela questione della conformità dell'art. 485 del D. Lgs. n. 279/94 (relativa alla ricostruzione della carriera, a seguito dell'immissione in ruolo, del personale docente) al diritto comunitario, è intervenuta la CGUE (sentenza Motter del 20.9.2018). Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento
4 principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, ha, altresì, rilevato (punto 34) come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato”. Al contempo, la CGUE ha evidenziato (punto 47 e segg.) come alcuni obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine. Ha, infine, sottolineato (al punto 49) che risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. Proprio sulla scorta delle argomentazioni addotte dal governo italiano, la precitata Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati al fine di giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro sia da interpretare nel senso che essa non osti, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei 2/3. Così ritenuta in astratto la conformità alla normativa comunitaria della disciplina interna sulla ricostruzione di carriera del personale docente, è, tuttavia, da rilevare come i principi affermati dalla pronuncia della Corte di Giustizia in commento non siano, invece, applicabili al personale ATA. Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569, D. Lgs. n. 279/94), non vi è modo di enucleare, in tale specifico ambito, obiettive ragioni - relative alla particolare
5 modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - utili a giustificare la diversità di trattamento che viene in rilievo. A tale riguardo, occorre infatti, in primo luogo, evidenziare come non sia applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete); sicché, sotto tale profilo, non potrebbe, dunque, verificarsi alcuna discriminazione al contrario. Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata, che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (nel caso manchevoli), è chiamato a svolgere le medesima mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione, di modo che la professionalità del personale ATA non può ritenersi influenzata (a differenza di quella del personale docente) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Peraltro, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente. Stante l'inapplicabilità, per le ragioni suesposte, dei principi espressi dalla citata sentenza Motter al personale ATA ed in assenza di specifiche deduzioni promananti dall'amministrazione convenuta, è in conclusione da ritenere l'insussistenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria (vds. in tal senso Cass. civ. Sez. lav. n. 31150/19). Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali, per il personale ATA stabilizzato, il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, essendo la clausola n. 4 di cui si discute suscettibile di diretta applicazione (cfr. Cass. 7 novembre 2016 n. 22558) e di estensione ai lavoratori a tempo determinato nel frattempo assunti a tempo indeterminato (cfr. Cgue 18 ottobre 2012 C-302/11). In conseguenza di ciò, è, dunque, da affermare il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre ruolo. Sulla scorta di quanto innanzi rilevato, è, pertanto, da riconoscere alla alla Pt_1 data di immissione in ruolo, un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici pari a 6 anni 10 mesi e 9 giorni, comprensiva di tutti i periodi di servizio non di ruolo prestati nelle
6 istituzioni scolastiche statali, come risultanti dal decreto di ricostruzione di carriere in atti.
Poste tali premesse, sono, tuttavia, da ritenere prive di sbocco le domande di parte ricorrente volte a conseguire le differenze retributive correlate all'anzianità maturata nel pre ruolo e alla corretta ricostruzione della carriera nei termini sopra delineati, essendo le relative pretese da dichiarare estinte per effetto della prescrizione quinquennale tempestivamente e validamente eccepita dal convenuto. CP_1
Quanto alla decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di cui si discute in costanza del rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, occorre, infatti, rammentare che secondo Cassazione civile, sez. un., 28.12.2023, n. 36197, cui questo giudice aderisce, “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Inoltre, giova puntualizzare che, affinché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12.2.2020, n. 3346). L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava, poi, su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 26.2.2021, n. 5413). Nella vicenda in esame, in difetto di indicazioni in ordine alla data di notifica del ricorso introduttivo promananti dalla parte ricorrente, gravata dal relativo onere di allegazione e prova, non vi è modo di retrodatare l'effetto interruttivo della prescrizione scaturente dalla notifica di tale atto oltre il 18.9.2024, data della costituzione in giudizio del ministero convenuto, con il corollario che sono da ritenere prescritti i crediti relativi a prestazioni lavorative rese anteriormente all'11.9.2019. Dovendosi, a tale riguardo, considerare che la è passata in ruolo (con Pt_1 decorrenza 1.9.2007), con una valutazione degli “anni di servizio pre-ruolo nella misura di anni 5, mesi 10 e giorni 26 ai fini giuridici ed economici”, così maturando l'anzianità per transitare nella quarta fascia stipendiale (15-20) già nel novembre 2016, le differenze retributive correlate al ritardato passaggio (di undici mesi e tredici giorni) nelle fasce successive non possono che risalire ad un arco temporale anteriore alla succitata data, con il corollario che le relative pretese creditorie, in difetto di prova di atti interruttivi intervenuti nel lustro decorrente da novembre 2016, non possono che essere dichiarate estinte per prescrizione.
7 Come già accennato in permessa, la parte ricorrente ha, altresì, domandato l'accertamento del diritto, “in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, … all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del , CP_2 con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica convenuta “ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione di anno superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio”. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, non vi è modo di ravvisare ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento che viene in rilievo, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, valendo le considerazioni già espresse dalla Suprema Corte con le sentenze Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra cui Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018. Tanto premesso, il CCNI Mobilità, valido per gli anni 2022/2025, allegato F, a tale riguardo, se, per un verso, prevede che la valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda sia effettuata per intero;
per altro verso, in relazione alla mobilità d'ufficio, stabilisce che il servizio pre-ruolo prestato sia da valutare con l'attribuzione di 1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (ciò in luogo di due punti per ogni mese attribuiti per il servizio in ruolo). La valutazione del pregresso pre ruolo in misura inferiore rispetto al personale ATA di ruolo, sotto tale profilo, dunque, contrasta con il principio di non discriminazione e parità di trattamento, al quale non può derogarsi in assenza di ragioni atte a giustificarne il discostamento in questione. In ragione di ciò, è, pertanto, da dichiarare il diritto della all'attribuzione di Pt_1
2 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo prestato alle dipendenze del ministero convenuto, in relazione alla mobilità d'ufficio e ai fini della compilazione delle graduatorie interne di istituto. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea può essere, quindi, accolta limitatamente al primo capo delle conclusioni di cui al ricorso. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta con ricorso depositato il 5.3.2024 da nei confronti del Parte_1 [...]
e nel contraddittorio con l' così provvede: accoglie la Controparte_1 CP_3 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della Pt_1 all'attribuzione di 2 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo prestato alle dipendenze del ministero convenuto, in relazione alla mobilità d'ufficio e ai fini della compilazione delle graduatorie interne di istituto;
rigetta la parte residua della domanda, compensa le spese di lite. Lecce, 12 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
8
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Orlando, Parte_1 ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dal funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c., avv. Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato il 5.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, assunta dal nel ruolo ATA, quale collaboratore scolastico, con decorrenza Controparte_1 dall'1.9.2007, sulla premessa di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con precedenti contratti a tempo determinato, dolendosi del fatto che “per ognuno dei contratti a termine, in costanza di servizio, ha ricevuto la retribuzione minima spettante al personale neoassunto, senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità prevista dal CCNL” e che “l'anzianità derivante dal servizio con contratto a tempo determinato (riconosciuta nella misura di anni 5, mesi 10 e giorni 26 ai fini giuridici ed economici) risulta calcolata, …, nella misura inferiore al servizio effettivamente prestato e valutabile (assertivamente pari a sei anni, dieci mesi e nove giorni)”; rilevando che “la differenza retributiva tra seconda fascia (anzianità 3-8) e prima fascia (anzianità 0-2), ammontante ad € 289,40 deve essere anticipata di undici mesi e tredici giorni;
la differenza terza fascia (anzianità 9-14) e seconda fascia (anzianità 3-8), ammontante ad € 1.049,45 deve essere anticipata di undici mesi e tredici giorni;
la differenza quarta fascia (anzianità 15-20) e terza fascia (anzianità 9-14), ammontante ad € 979,13 deve essere anticipata di undici mesi e tredici giorni”; nonché rivendicando la valorizzazione di tutto il servizio prestato antecedentemente alla immissione in ruolo ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di istituto e dei trasferimenti d'ufficio e ai fini della ricostruzione della carriera;
facendo in particolare leva sulla violazione della clausola 4) della direttiva 1999/70 CE;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“
1. Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e per l'effetto, ordinare e condannare l'amministrazione resistente CP_2 ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio.
1
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente , senza alcuna penalizzazione o deminutio. CP_1
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di corrispondere gli incrementi retributivi di cui alla contrattazione collettiva sia in relazione al servizio pre-ruolo, sia in relazione del servizio di ruolo prestati dal ricorrente e di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente ad oggi. CP_1
4. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 2.182,76 o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
5. Con vittoria di spese e competenza di causa.”. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Nella presente controversia, la parte ricorrente invoca (punto 2 delle conclusioni) il riconoscimento della progressione stipendiale correlata ai periodi di servizio svolti in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato succedutisi, con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive, facendo in particolare leva sulla illegittimità delle previsioni, in forza delle quali al “personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio (che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità) giacché contrarie al principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE) ed in violazione dell'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”. Con riferimento alla precitata clausola 4, occorre rammentare come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia, in termini del tutto condivisibili, chiarito che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il
2 diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro A.; 8.9.2011, causa C- 177/10 R. Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro A., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Dunque, la reale necessità, per come descritta dalla giurisprudenza comunitaria dappresso citata, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego si pongono in correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43). Ebbene, sul punto va osservato che lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore;
tiene conto, in sostanza, della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione. Nella fattispecie in esame - sulla scorta di quanto in termini condivisibili affermato da Cass. n. 22558/16, cui questo giudice ritiene di uniformarsi - la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato. Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che la parte ricorrente abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato;
sicché l'attribuzione di un differente trattamento economico-giuridico, in relazione alla sola circostanza della previsione di un termine di durata dei rapporti di lavoro in questione, non potrebbe che dare luogo ad una evidente discriminazione (vds. altresì, Cass. n. 22558/16, secondo cui
“la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai
3 fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”) con il corollario che alla stessa compete il riconoscimento della anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Come già anticipato, la parte ricorrente ha, al contempo, chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento in misura integrale del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta antecedentemente alla sua immissione in ruolo, evidentemente, previa disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, per asserito contrasto della norma interna con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, recepito dalla Direttiva della Comunità Europea n. 70 del 28.6.1999, laddove si stabilisce che
“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che sussistano ragioni oggettive” e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Tanto premesso, è, sotto profilo, in primo luogo da disattendere l'eccezione di prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera sollevata dalla parte resistente, dovendosi a tale riguardo fare riferimento al condivisibile orientamento ribadito da Cassazione civile, sez. VI, 6.10.2021, n. 27021, secondo cui “l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”. Ciò posto, sulla parallela questione della conformità dell'art. 485 del D. Lgs. n. 279/94 (relativa alla ricostruzione della carriera, a seguito dell'immissione in ruolo, del personale docente) al diritto comunitario, è intervenuta la CGUE (sentenza Motter del 20.9.2018). Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento
4 principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, ha, altresì, rilevato (punto 34) come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato”. Al contempo, la CGUE ha evidenziato (punto 47 e segg.) come alcuni obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine. Ha, infine, sottolineato (al punto 49) che risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. Proprio sulla scorta delle argomentazioni addotte dal governo italiano, la precitata Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati al fine di giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro sia da interpretare nel senso che essa non osti, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei 2/3. Così ritenuta in astratto la conformità alla normativa comunitaria della disciplina interna sulla ricostruzione di carriera del personale docente, è, tuttavia, da rilevare come i principi affermati dalla pronuncia della Corte di Giustizia in commento non siano, invece, applicabili al personale ATA. Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569, D. Lgs. n. 279/94), non vi è modo di enucleare, in tale specifico ambito, obiettive ragioni - relative alla particolare
5 modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - utili a giustificare la diversità di trattamento che viene in rilievo. A tale riguardo, occorre infatti, in primo luogo, evidenziare come non sia applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete); sicché, sotto tale profilo, non potrebbe, dunque, verificarsi alcuna discriminazione al contrario. Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata, che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (nel caso manchevoli), è chiamato a svolgere le medesima mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione, di modo che la professionalità del personale ATA non può ritenersi influenzata (a differenza di quella del personale docente) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Peraltro, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente. Stante l'inapplicabilità, per le ragioni suesposte, dei principi espressi dalla citata sentenza Motter al personale ATA ed in assenza di specifiche deduzioni promananti dall'amministrazione convenuta, è in conclusione da ritenere l'insussistenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria (vds. in tal senso Cass. civ. Sez. lav. n. 31150/19). Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali, per il personale ATA stabilizzato, il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, essendo la clausola n. 4 di cui si discute suscettibile di diretta applicazione (cfr. Cass. 7 novembre 2016 n. 22558) e di estensione ai lavoratori a tempo determinato nel frattempo assunti a tempo indeterminato (cfr. Cgue 18 ottobre 2012 C-302/11). In conseguenza di ciò, è, dunque, da affermare il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre ruolo. Sulla scorta di quanto innanzi rilevato, è, pertanto, da riconoscere alla alla Pt_1 data di immissione in ruolo, un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici pari a 6 anni 10 mesi e 9 giorni, comprensiva di tutti i periodi di servizio non di ruolo prestati nelle
6 istituzioni scolastiche statali, come risultanti dal decreto di ricostruzione di carriere in atti.
Poste tali premesse, sono, tuttavia, da ritenere prive di sbocco le domande di parte ricorrente volte a conseguire le differenze retributive correlate all'anzianità maturata nel pre ruolo e alla corretta ricostruzione della carriera nei termini sopra delineati, essendo le relative pretese da dichiarare estinte per effetto della prescrizione quinquennale tempestivamente e validamente eccepita dal convenuto. CP_1
Quanto alla decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di cui si discute in costanza del rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, occorre, infatti, rammentare che secondo Cassazione civile, sez. un., 28.12.2023, n. 36197, cui questo giudice aderisce, “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Inoltre, giova puntualizzare che, affinché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12.2.2020, n. 3346). L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava, poi, su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 26.2.2021, n. 5413). Nella vicenda in esame, in difetto di indicazioni in ordine alla data di notifica del ricorso introduttivo promananti dalla parte ricorrente, gravata dal relativo onere di allegazione e prova, non vi è modo di retrodatare l'effetto interruttivo della prescrizione scaturente dalla notifica di tale atto oltre il 18.9.2024, data della costituzione in giudizio del ministero convenuto, con il corollario che sono da ritenere prescritti i crediti relativi a prestazioni lavorative rese anteriormente all'11.9.2019. Dovendosi, a tale riguardo, considerare che la è passata in ruolo (con Pt_1 decorrenza 1.9.2007), con una valutazione degli “anni di servizio pre-ruolo nella misura di anni 5, mesi 10 e giorni 26 ai fini giuridici ed economici”, così maturando l'anzianità per transitare nella quarta fascia stipendiale (15-20) già nel novembre 2016, le differenze retributive correlate al ritardato passaggio (di undici mesi e tredici giorni) nelle fasce successive non possono che risalire ad un arco temporale anteriore alla succitata data, con il corollario che le relative pretese creditorie, in difetto di prova di atti interruttivi intervenuti nel lustro decorrente da novembre 2016, non possono che essere dichiarate estinte per prescrizione.
7 Come già accennato in permessa, la parte ricorrente ha, altresì, domandato l'accertamento del diritto, “in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, … all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del , CP_2 con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica convenuta “ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione di anno superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio”. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, non vi è modo di ravvisare ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento che viene in rilievo, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, valendo le considerazioni già espresse dalla Suprema Corte con le sentenze Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra cui Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018. Tanto premesso, il CCNI Mobilità, valido per gli anni 2022/2025, allegato F, a tale riguardo, se, per un verso, prevede che la valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda sia effettuata per intero;
per altro verso, in relazione alla mobilità d'ufficio, stabilisce che il servizio pre-ruolo prestato sia da valutare con l'attribuzione di 1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (ciò in luogo di due punti per ogni mese attribuiti per il servizio in ruolo). La valutazione del pregresso pre ruolo in misura inferiore rispetto al personale ATA di ruolo, sotto tale profilo, dunque, contrasta con il principio di non discriminazione e parità di trattamento, al quale non può derogarsi in assenza di ragioni atte a giustificarne il discostamento in questione. In ragione di ciò, è, pertanto, da dichiarare il diritto della all'attribuzione di Pt_1
2 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo prestato alle dipendenze del ministero convenuto, in relazione alla mobilità d'ufficio e ai fini della compilazione delle graduatorie interne di istituto. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea può essere, quindi, accolta limitatamente al primo capo delle conclusioni di cui al ricorso. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta con ricorso depositato il 5.3.2024 da nei confronti del Parte_1 [...]
e nel contraddittorio con l' così provvede: accoglie la Controparte_1 CP_3 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della Pt_1 all'attribuzione di 2 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo prestato alle dipendenze del ministero convenuto, in relazione alla mobilità d'ufficio e ai fini della compilazione delle graduatorie interne di istituto;
rigetta la parte residua della domanda, compensa le spese di lite. Lecce, 12 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
8