TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10708 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 45614/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. DI LI - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. RA FA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45614 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 20 novembre 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'Avv. Luca Iacopini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via
AN BE n. 19;
- opponenti
E
con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3 (codice Controparte_1 CP_1 fiscale e Partita IVA di Gruppo , in persona del procuratore speciale, P.IVA_1 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via AN Bosio n. 2;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
20 novembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenendo in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9625/2021 emesso dal Tribunale in data 17 maggio 2021, per sentir “a) in via preliminare… negare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni illustrate in premessa;
b) nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità del contratto di fideiussione, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni esponenti;
c) in ogni caso, … rigettare la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti degli odierni opponenti, siccome CP_1 infondate ed inammissibile in fatto e diritto;
d) con vittoria di spese…” .
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro, in forza delle garanzie prestate, il pagamento nei confronti di Controparte_1
, fino alla concorrenza della somma di euro 150.000, del debito gravante sulla
[...] [...]
(di complessivi euro 172.837,30, pari all'ammontare del saldo del rapporto di Controparte_2 conto corrente n. 100268, intrattenuto dalla società con l'istituto di credito, e al debito restitutorio residuo del finanziamento concessole dalla con contratto del 7 settembre 2016). CP_1
A sostegno dell'impugnazione, deducevano la nullità del contratto costitutivo del rapporto di garanzia, in ragione della mancata sottoscrizione di esso da parte della ed ancora in ragione CP_1 della conformità del suo contenuto al modello Abi oggetto del provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2005, con conseguente contrasto con la normativa antritrust;
eccepivano la decadenza della banca dal diritto di agire nei loro confronti, ex art. 1957 c.c., invocando l'accertamento della nullità della clausola derogatoria del disposto della norma invocata, sotto plurimi profili.
Sostenevano in ogni caso che il credito non fosse comunque sufficientemente provato alla luce della sua produzione documentale della Banca e che quest'ultima avesse illegittimamente operato la capitalizzazione degli interessi passivi.
2 Si costituiva la parte opposta, contestando i motivi di opposizione e formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, giacché
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione;
nel merito, respingere l'opposizione formulata, rispettivamente, dai Sigg.ri e in quanto Parte_1 Pt_2 infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto;
in via subordinata, nel merito, condannare comunque gli opponenti al pagamento della somma che sarà ritenuta provata, ovvero equa e di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria;
condannare gli opponenti Sigg.ri
e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
delle spese…”.
[...]
Con ordinanza del 7 febbraio 2022 era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2024; all'esito il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Gli opponenti hanno chiesto, in primo luogo, che fosse accertata la nullità della fideiussione da loro rilasciata nei confronti della convenuta, in data 12 agosto 2016, sul presupposto che la stessa non fosse stata sottoscritta da parte della banca, cosicché il contratto costitutivo del rapporto di garanzia non si fosse perfezionato.
L'assunto si ritiene del tutto infondato, condividendosi l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, che si richiama, secondo il quale “Il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore” (cfr, tra le altr, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30409 del 19/12/2017).
Ancora gli opponenti hanno chiesto l'accertamento della nullità del titolo in forza del quale la
Banca ha agito nei loro confronti affermando che esso fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, nei confronti del quale la Banca d'Italia aveva avviato l'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005: con esso la Banca
d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto
3 con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Sennonché la domanda è stata fondata sul presupposto della conformità della garanzia da loro sottoscritta allo schema ABI di fideiussione omnibus, mentre lo stesso non ricorre nel caso di specie, avendo gli opponenti prestato garanzia specifica in relazione al contratto di finanziamento chirografario sottoscritto dalla debitrice principale: si richiama sul punto, l'orientamento conforme della Corte di legittimità, secondo il quale “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21841 del 02/08/2024).
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità anche solo parziale della fideiussione, con specifico riferimento, per quanto di interesse, alla clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957
c.c..
Gli opponenti hanno invero eccepito la nullità della clausola anche sotto altro profilo, affermandone la natura vessatoria e dolendosi della mancata sottoscrizione di essa da parte loro nelle forme previste dall'art. 1341 c.c..
Ritiene, però, il Collegio che debba escludersi la natura vessatoria della pattuizione in questione, in conformità con l'orientamento costante della Corte di Cassazione sul punto, secondo il quale “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr., da ultimo, tra e numerose altre in termini, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025).
Ancora gli opponenti hanno invocato l'applicazione del disposto dell'art. 1955 c.c., sostenendo che la Banca si fosse mostrata inerte di fronte all'inadempimento della debitrice principale, omettendo di agire nei suoi confronti tempestivamente al fine di consentire a loro garanti di agire efficacemente in surroga nei confronti della medesima: ma l'assunto non appare fondato neppure in astratto ove si tenga conto del condivisibile principio secondo il quale: “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente
4 dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (cfr. Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020).
Né si ritengono pertinenti le doglianze degli opponenti in ordine al fatto che la avrebbe CP_1 continuato ad erogare credito nei confronti della società debitrice principale allorché quest'ultima versava in condizioni di difficoltà - cosicché dovrebbe accertarsi il diritto degli opponenti di liberarsi dall'obbligazione fideiussoria - considerato il fatto che il debito per il quale la Banca ha agito deriva da un finanziamento erogato alla società debitrice in unica soluzione alcuni giorni prima del rilascio della garanzia per cui è causa poco dopo la costituzione della società, con la conseguenza che difettino del tutto i presupposti dell'allegazione degli opponenti.
Infine, gli opponenti hanno sollevato questioni relative al rapporto di conto corrente e a presunti profili di invalidità del contratto costitutivo di esso e del contratto di apertura di credito ad esso connesso.
In relazione ad esse si ritiene però che le parti opponenti non siano neppure legittimate, essendo stata pacificamente avanzata la pretesa creditoria nei loro confronti in relazione al solo residuo debito restitutorio del finanziamento, in relazione a quale essi hanno prestato la garanzia, non già al saldo debitorio di altri rapporti in riferimento ai quali essi non hanno assunto alcuna obbligazione.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto opposto.
In ragione della soccombenza, gli opponenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte opposta;
queste ultime si liquidano complessivamente in euro
11.268 (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna le parti opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5 Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice est.
RA FA
Il Presidente
DI LI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. DI LI - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. RA FA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45614 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 20 novembre 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'Avv. Luca Iacopini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via
AN BE n. 19;
- opponenti
E
con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3 (codice Controparte_1 CP_1 fiscale e Partita IVA di Gruppo , in persona del procuratore speciale, P.IVA_1 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via AN Bosio n. 2;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
20 novembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenendo in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9625/2021 emesso dal Tribunale in data 17 maggio 2021, per sentir “a) in via preliminare… negare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni illustrate in premessa;
b) nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità del contratto di fideiussione, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni esponenti;
c) in ogni caso, … rigettare la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti degli odierni opponenti, siccome CP_1 infondate ed inammissibile in fatto e diritto;
d) con vittoria di spese…” .
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro, in forza delle garanzie prestate, il pagamento nei confronti di Controparte_1
, fino alla concorrenza della somma di euro 150.000, del debito gravante sulla
[...] [...]
(di complessivi euro 172.837,30, pari all'ammontare del saldo del rapporto di Controparte_2 conto corrente n. 100268, intrattenuto dalla società con l'istituto di credito, e al debito restitutorio residuo del finanziamento concessole dalla con contratto del 7 settembre 2016). CP_1
A sostegno dell'impugnazione, deducevano la nullità del contratto costitutivo del rapporto di garanzia, in ragione della mancata sottoscrizione di esso da parte della ed ancora in ragione CP_1 della conformità del suo contenuto al modello Abi oggetto del provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2005, con conseguente contrasto con la normativa antritrust;
eccepivano la decadenza della banca dal diritto di agire nei loro confronti, ex art. 1957 c.c., invocando l'accertamento della nullità della clausola derogatoria del disposto della norma invocata, sotto plurimi profili.
Sostenevano in ogni caso che il credito non fosse comunque sufficientemente provato alla luce della sua produzione documentale della Banca e che quest'ultima avesse illegittimamente operato la capitalizzazione degli interessi passivi.
2 Si costituiva la parte opposta, contestando i motivi di opposizione e formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, giacché
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione;
nel merito, respingere l'opposizione formulata, rispettivamente, dai Sigg.ri e in quanto Parte_1 Pt_2 infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto;
in via subordinata, nel merito, condannare comunque gli opponenti al pagamento della somma che sarà ritenuta provata, ovvero equa e di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria;
condannare gli opponenti Sigg.ri
e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
delle spese…”.
[...]
Con ordinanza del 7 febbraio 2022 era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2024; all'esito il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Gli opponenti hanno chiesto, in primo luogo, che fosse accertata la nullità della fideiussione da loro rilasciata nei confronti della convenuta, in data 12 agosto 2016, sul presupposto che la stessa non fosse stata sottoscritta da parte della banca, cosicché il contratto costitutivo del rapporto di garanzia non si fosse perfezionato.
L'assunto si ritiene del tutto infondato, condividendosi l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, che si richiama, secondo il quale “Il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore” (cfr, tra le altr, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30409 del 19/12/2017).
Ancora gli opponenti hanno chiesto l'accertamento della nullità del titolo in forza del quale la
Banca ha agito nei loro confronti affermando che esso fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, nei confronti del quale la Banca d'Italia aveva avviato l'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005: con esso la Banca
d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto
3 con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Sennonché la domanda è stata fondata sul presupposto della conformità della garanzia da loro sottoscritta allo schema ABI di fideiussione omnibus, mentre lo stesso non ricorre nel caso di specie, avendo gli opponenti prestato garanzia specifica in relazione al contratto di finanziamento chirografario sottoscritto dalla debitrice principale: si richiama sul punto, l'orientamento conforme della Corte di legittimità, secondo il quale “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21841 del 02/08/2024).
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità anche solo parziale della fideiussione, con specifico riferimento, per quanto di interesse, alla clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957
c.c..
Gli opponenti hanno invero eccepito la nullità della clausola anche sotto altro profilo, affermandone la natura vessatoria e dolendosi della mancata sottoscrizione di essa da parte loro nelle forme previste dall'art. 1341 c.c..
Ritiene, però, il Collegio che debba escludersi la natura vessatoria della pattuizione in questione, in conformità con l'orientamento costante della Corte di Cassazione sul punto, secondo il quale “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr., da ultimo, tra e numerose altre in termini, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025).
Ancora gli opponenti hanno invocato l'applicazione del disposto dell'art. 1955 c.c., sostenendo che la Banca si fosse mostrata inerte di fronte all'inadempimento della debitrice principale, omettendo di agire nei suoi confronti tempestivamente al fine di consentire a loro garanti di agire efficacemente in surroga nei confronti della medesima: ma l'assunto non appare fondato neppure in astratto ove si tenga conto del condivisibile principio secondo il quale: “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente
4 dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (cfr. Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020).
Né si ritengono pertinenti le doglianze degli opponenti in ordine al fatto che la avrebbe CP_1 continuato ad erogare credito nei confronti della società debitrice principale allorché quest'ultima versava in condizioni di difficoltà - cosicché dovrebbe accertarsi il diritto degli opponenti di liberarsi dall'obbligazione fideiussoria - considerato il fatto che il debito per il quale la Banca ha agito deriva da un finanziamento erogato alla società debitrice in unica soluzione alcuni giorni prima del rilascio della garanzia per cui è causa poco dopo la costituzione della società, con la conseguenza che difettino del tutto i presupposti dell'allegazione degli opponenti.
Infine, gli opponenti hanno sollevato questioni relative al rapporto di conto corrente e a presunti profili di invalidità del contratto costitutivo di esso e del contratto di apertura di credito ad esso connesso.
In relazione ad esse si ritiene però che le parti opponenti non siano neppure legittimate, essendo stata pacificamente avanzata la pretesa creditoria nei loro confronti in relazione al solo residuo debito restitutorio del finanziamento, in relazione a quale essi hanno prestato la garanzia, non già al saldo debitorio di altri rapporti in riferimento ai quali essi non hanno assunto alcuna obbligazione.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto opposto.
In ragione della soccombenza, gli opponenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte opposta;
queste ultime si liquidano complessivamente in euro
11.268 (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna le parti opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5 Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice est.
RA FA
Il Presidente
DI LI
6