Ordinanza 24 aprile 2019
Massime • 1
In tema di impugnazione di un atto nella materia delle acque pubbliche, l'errata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile che dà diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 del c.p.a., richiamato per il processo dinanzi al TSAP dall'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, senza che rilevi l'introduzione dell'istituto della "translatio iudici", in quanto, in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate nonchè dall'esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. (Fattispecie in cui il ricorso innanzi al TSAP, in presenza di una errata indicazione del TAR come giudice munito di giurisdizione, era stato proposto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1993).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/04/2019, n. 11219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11219 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2019 |
Testo completo
1 12 19 19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - CONTENZIOSO - Presidente Sezione -ROBERTA VIVALDI Ud. 18/12/2018 - ANTONIO GRECO - Consigliere - CC RG.N. 15887/2017 ANDREA SCALDAFERRI -Consigliere - Ron 4219 Rep. RAFFAELE FRASCA - Consigliere CI. - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere - ROBERTA CRUCITTI MILENA FALASCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15887-2017 proposto da: UA FA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 349, presso lo studio dell'avvocato MARIA ALESSANDRA SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE MACCARRONE;
- ricorrente -
contro del Presidente pro tempore,REGIONE VENETO, in persona elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio 831 18 dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PALLOTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CECILIA LIGABUE, CHIARA DRAGO, EZIO ZANON e CRISTINA ZAMPIERI;
- controricorrente -
nonchè
contro
COMUNE DI TORRI DEL BENACO, CORPO FORESTALE DELLO STATO, COMANDO PROVINCIALE DI VERONA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 91/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 27/04/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI.
Ritenuto che:
FA RI ricorre, affidandosi a unico motivo, nei confronti del Comune di Torri del Benaco, della Regione Veneto e del Corpo Forestale dello Stato, per la cassazione della sentenza n.91/2017, depositata il 27 aprile 2017, con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato improcedibile, per tardività, il ricorso, da essa proposto, avverso l'ordinanza della Regione Veneto che le ordinava la rimozione della porzione di fabbricato, di sua proprietà, ricadente entro la fascia di vincolo idraulico, oltre l'allontanamento dai luoghi di materiale di risulta dalle demolizioni e il ripristino a regola d'arte dell'alveo manomesso a seguito della posa dei manufatti costituenti il tombinamento;
il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha fondato la sua decisione sul duplice rilievo che l'atto era stato pacificamente notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 143 t.u.a.p. e che doveva essere respinta l'istanza di remissione in termini, per errore scusabile, richiesta ex art. 37 c.p.a., applicabile per Ric. 2017 n. 15887 sez. SU - ud. 18-12-2018 -2- 1775 effetto del rinvio dinamico contenuto nell'art.208 del r.d.n. i del 1333 il T.S.A.P., infatti, pur dando atto dell'errata indicazione, nel provvedimento impugnato, del Giudice fornito di giurisdizione, ha ritenuto che non sussistessero, nella specie, i presupposti per la rimessione in termini, ovvero oggettive ragioni di incertezza e impedimenti di fatto, a fronte dell'inerzia delle parte che, essendo ancora in termini, avrebbe potuto proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (indicato anch'esso nell'ordinanza impugnata) ponendosi al riparo dall'addebito di non avere agito tempestivamente davanti all'organo indicato nell'atto, ancorché tale ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, potendosi, quindi, avvalere, in tal caso, dell'Istituto della translatio iudicii, riassumendo il ricorso davanti al Tribunale Superiore delle Acque che nulla avrebbe potuto rilevare in punto di tempestività;in altri termini, conclude la sentenza impugnata, l'omessa presentazione del ricorso straordinario impone nella fattispecie di considerare non rilevante l'errata indicazione contenuta nell'ordinanza impugnata ai fini della rimessione in termine, dovendo essere attribuita prevalenza all'inescusabilità di tale omissione che non pare revocabile in dubbio nel quadro della possibilità offerta dalla traslatio iudicii;
la Regione Veneto resiste con controricorso;
il Comune di Torri del Benaco e il Corpo Forestale dello Stato non hanno svolto attività difensiva. il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.; la ricorrente in prossimità della camera di consiglio ha depositato memoria.
Considerato che:
con l'unico, articolato, motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.3, comma Ric. 2017 n. 15887 sez. SU ud. 18-12-2018 -3- 4, legge n.241/90, agli artt. 11 e 37 c.p.a., all'art.59 legge 69/09, all'art. 153 c.p.c., agli artt. 2,3,24, 25, 11, 113 e 117 Cost., all'art. 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo del 1950, all'art.47 Carta di Nizza. Manifesta ingiustizia e contraddittorietà; la censura è fondata;
in fatto, per come incontestato in atti, appare opportuno rilevare che l'ordinanza della Regione Veneto, oggetto di impugnazione innanzi al T.S.A.P., recava, in adempimento all'obbligo previsto dall'art.3, comma 4, della legge 241/90, la segnalazione al destinatario che "contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal suo ricevimento"; indicazioni entrambe errate, in quanto l'unico rimedio era quello, previsto dall'art.143 del R.D. n.17 5/33, da esperire innanzi al T.S.A.P., entro il termine di 60 giorni;
la parte, quando erano già decorsi sessanta giorni, si rivolse ai propri legali, tramite i quali, propose, nel rispetto del termine più lungo di centoventi giorni, indicato nell'ordinanza, ricorso innanzi al T.S.A.P., chiedendo la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 c.p.a.; detto articolo, applicabile per effetto del rinvio contenuto nell'art.208 del r.d. n.1775 del 1933, al procedimento innanzi al T.S.A.P. dispone che il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto;
secondo l'indiscusso orientamento giurisprudenziale, di cui dà atto la sentenza impugnata, la norma è di stretta interpretazione, ma altrettanto consolidata giurisprudenza riconosce, in re ipsa, la scusabilità dell'errore in cui sia incorso il destinatario di un Ric. 2017 n. 15887 sez. SU ud. 18-12-2018 -4- provvedimento dell'Amministrazione, contenente un termine inesatto ovvero un giudice, innanzi al quale proporre impugnazione, privo di giurisdizione;
è stato, infatti, condivisibilmente affermato che la ratio dell'art.3 della legge n.241 va ravvisata nell'esigenza di dare ai destinatari dei provvedimenti amministrativi la massima effettività al diritto di difesa nei confronti della pubblica amministrazione, in adempimento delle prescrizioni degli artt.24 e 113 Cost., in correlazione con la complessità, nel nostro ordinamento, del sistema di tutela nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate, dall'esistenza di brevi termini di decadenza solo in relazione all'accesso a talune di giurisdizione e non ad altre e che, in relazione a tale ratio, deve ritenersi la scusabilità in re ipsa ove l'amministrazione indichi un termine inesatto e/o un giudice privo di giurisdizione (v. Cass. Sez Un. n.9947/2009, Cass. Sez.un.969/2010; Cass. n. 301 del 09/01/2018; Cass. n.25667 del 27/10/2017; Cass. n.1372 del 21/01/2013; Consiglio di Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 2; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4725; Consiglio di Stato sez. VI, 16 giugno 2003, n. 3384; id. n.ri 3710/2014, id n.3708/2014); così delineato il quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, non appare revocabile in dubbio l'errore in cui è incorso il T.S.A.P. nell'avere ritenuto che il comportamento della parte (la quale aveva adito direttamente, nel termine più lungo indicato nell'ordinanza impugnata, il Giudice effettivamente dotato di giurisdizione anziché proporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato come erroneamente, indicato nell'ordinanza impugnata) non fosse scusabile a causa dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto della traslatio iudicii sicché la ricorrente, per evitare la declaratoria di Ric. 2017 n. 15887 sez. SU - ud. 18-12-2018 -5- improcedibilità del ricorso, avrebbe dovuto proporre, comunque, ricorso innanzi al Capo dello Stato, per sentirlo respingere per difetto di giurisdizione e, quindi, avvalendosi dello strumento della traslatio iudici, portare l'azione innanzi al Giudice naturale che nulla avrebbe potuto opporre in punto di tempestività; l'interpretazione dei due istituti, della remissione in termini e della traslatio iudicii, come resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche -sostanziandosi, di fatto, nell'affermazione che la possibilità di percorrere una strada precluda il ricorso all'altra- non solo non appare conforme al sistema ordinamentale, il quale dei due istituti prevede, indubitabilmente, la coesistenza (con la specifica previsione di due diverse disposizioni di legge ovvero l'art.11 e l'art.37 del codice del processo amministrativo) e l'alternatività (cfr. Cass.Sez.U 21 gennaio 2010 n. 969), ma si pone in contrasto con la stessa ratio che ha condotto i giudici prima e il legislatore poi a introdurre l'istituto della translatio iudici (cfr. Cass.Sez. U. 22 febbario 2007 n.4109; Corte Costituzionale 12 marzo 2007 n.77) e con i principi, alla stessa sottesi, di economia processuale e di effettività della tutela mutuabili dagli articoli 24 e 11 Cost., 47 Carta di Nizza e 6 CEDU;
ne' appare corretta l'ulteriore argomentazione svolta nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorso alla via della traslatio iudicii, ove effettuata dalla parte, avrebbe comportato l'impossibilità per lo stesso T.S.A.P. di dichiarare tardivo il ricorso, giacché l'istituto lascia, comunque, aperto al Giudice, innanzi al quale si sia riassunto il processo, uno spazio deliberandi in ordine alle preclusioni e alle decadenze intervenute (art. 59 legge n.69/2009 e art. 11 c.p.a.); discende, da quanto esposto, l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione, perché provveda al riesame e al regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Ric. 2017 n. 15887 sez. SU - ud. 18-12-2018 -6- accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018. Il Presidente VinecureR. Cech IL CANCELLIERE Paola Francesca CAMPOLI DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 24 APR 2019 IL CANCELLIERE Paola Francesca CAMPOLI -7-Ric. 2017 n. 15887 sez. SU - ud. 18-12-2018