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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 10.10.2024 da:
(C.F. nata a [...], il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Pozzomaggiore n.4, ed ivi elettivamente domiciliata in Via Sironi n.7, presso e nello studio dell'Avv.
Pietro Carenti (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle C.F._2
liti allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Sassari, in Via dell'Anagrafe n.1 attualmente senza fissa dimora,
RESISTENTE CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473 bis12 ss. c.p.c., depositato il 10.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
. Controparte_1
pagina 1 di 6 Premesso di aver intrattenuto dall'anno 2018 una relazione more uxorio con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto sentimentale tra le parti era nato il figlio (a Sassari il Per_1
30.03.2020), ha dedotto che la relazione e la convivenza si erano interrotte nel mese di marzo 2023 allorquando il resistente, dopo i frequenti litigi della coppia, aveva lasciato l'alloggio popolare assegnato alla ricorrente, senza più farvi rientro.
Ha allegato che il figlio era disabile al 100% a causa del “disturbo dello spettro autistico di livello III con compromissione del linguaggio” e che pertanto necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che ciò comportava, quindi, l'impossibilità per lei di svolgere un'attività lavorativa.
Ha rappresentato che il resistente godeva di una posizione lavorativa stabile, prestando attività alle dipendenze della società “Ambiente Italia srl” come operatore ecologico, e percepiva una retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 ma che, nonostante ciò, egli non contribuiva al mantenimento del figlio né in via ordinaria né straordinaria, né tantomeno la aiutava nelle ingenti spese che ella doveva affrontare presso il centro Ares srl, per via dei trattamenti necessari per il minore a causa del disturbo da cui era affetto.
Ha quindi concluso chiedendo: “17. contrariis rejectis;
18. disponga l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori e il collocamento dello stesso presso la madre;
19. Persona_2
disponga che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità sub 11; 20. disponga a carico di a titolo di mantenimento del figlio, l'importo di euro € 500,00 Controparte_1
mensili, rivalutabile annualmente su base ISTAT;
21. disponga che tutte le spese straordinarie, previamente documentate, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo redatto dal CNF, in uso presso il Tribunale di Sassari;
22. disponga il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo datore di lavoro di Ambiente Italia S.r.l., Controparte_1
a titolo di mantenimento del minore in capo alla sig.ra ; 23. Persona_2 Parte_1 disponga che l'assegno unico universale sia interamente versato a 24. autorizzi Parte_1 al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e il figlio Parte_1
minore con efficacia immediata;
25.con vittoria di spese e compensi Persona_2 professionali”.
Il resistente benché ritualmente citato nelle forme degli irreperibili non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 23.01.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Sentita la ricorrente la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
***
pagina 2 di 6 Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi e nei limiti in seguito illustrati.
Ritiene il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, così come richiesto dalla Per_1
ricorrente.
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Si ritiene sussistano nel caso in esame i presupposti per confermare il principio della bigenitorialità condivisa, confermati dalle allegazioni della ricorrente che, all'udienza del 23.01.2025, ha dichiarato:
“Il resistente vede e tiene con sé o il venerdì all'uscita dalla scuola materna o il sabato dal Per_1 pomeriggio fino alla mattina del giorno successivo. Lo sente al telefono tutti i giorni” da cui emerge l'interesse del resistente a mantenere una relazione affettiva e di di cura con il figlio.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente deve disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola materna (h. 16), fino alle ore 20.00 (21.00 vigente l'ora legale) e, a fine settimana alternati, dal sabato mattina, fino alla domenica sera;
per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il minore, nell'anno scolastico corrente, trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, quello di Pasquetta con il padre, il 24 e il 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre e il primo gennaio con la madre;
successivamente si applicherà il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà prendere il figlio, per almeno due settimane non consecutive, durante le quali si impegnerà a garantire il contatto telefonico quotidiano dello stesso con la madre. Il minore dovrà essere prelevato dalla scuola o dalla residenza materna e ivi dovrà essere riaccompagnato. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, le parti potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
pagina 3 di 6 in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve quindi disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
tale importo, difatti, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali, deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze del minore tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze dello stesso.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla ricorrente atteso che il minore convive con la madre, trascorre con lei la maggior parte del tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni del minore.
La ricorrente incasserà anche le somme eventualmente erogate a favore del figlio in ragione della sua invalidità riconosciuta nella misura del 100%.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna al versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, società “Ambiente Italia S.r.l.” alla madre, la stessa va rigettata.
Si osserva che per effetto della riforma operata dal D.lgs. n. 149/22 l'art 473 bis.37 cpc dispone che
“il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”.
Ritiene pertanto il Collegio che sussistendo i presupposti di legge la ricorrente potrà agire ai sensi della norma citata direttamente nei confronti del datore di lavoro del resistente.
pagina 4 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in dispositivo (valore della lite indeterminabile, di complessità bassa, applicazione dei valori minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte) da intendersi in favore dello Stato essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone l'affidamento condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento preferenziale presso la madre;
2) stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola materna (h. 16), fino alle ore 20.00 (21.00 vigente l'ora legale) e, a fine settimana alternati, dal sabato mattina, fino alla domenica sera;
per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il minore, nell'anno scolastico corrente, trascorrerà il giorno di pasqua con la madre, quello di pasquetta con il padre, il 24 e il 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre e il primo gennaio con la madre;
successivamente si applicherà il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà prendere il figlio, per almeno due settimane non consecutive, durante le quali si impegnerà a garantire il contatto telefonico quotidiano dello stesso con la madre. Il minore dovrà essere prelevato dalla scuola o dalla residenza materna e ivi dovrà essere riaccompagnato. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, le parti potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio;
3) fissa quale contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Controparte_1
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
4) stabilisce che le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF;
5) dispone che l'Assegno Unico Inps sarà percepito dalla madre nella misura integrale;
6) dispone che le somme erogate a favore del figlio in ragione della sua disabilità Per_1
vengano percepite interamente dalla madre;
pagina 5 di 6 7) rigetta la domanda di condanna al versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, società “Ambiente Italia S.r.l.” alla madre per le ragioni indicate in espositiva;
8) condanna il resistente a rifondere le spese di lite, liquidate in € 1.700,00 da Controparte_1
intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 10.10.2024 da:
(C.F. nata a [...], il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Pozzomaggiore n.4, ed ivi elettivamente domiciliata in Via Sironi n.7, presso e nello studio dell'Avv.
Pietro Carenti (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle C.F._2
liti allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Sassari, in Via dell'Anagrafe n.1 attualmente senza fissa dimora,
RESISTENTE CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473 bis12 ss. c.p.c., depositato il 10.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
. Controparte_1
pagina 1 di 6 Premesso di aver intrattenuto dall'anno 2018 una relazione more uxorio con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto sentimentale tra le parti era nato il figlio (a Sassari il Per_1
30.03.2020), ha dedotto che la relazione e la convivenza si erano interrotte nel mese di marzo 2023 allorquando il resistente, dopo i frequenti litigi della coppia, aveva lasciato l'alloggio popolare assegnato alla ricorrente, senza più farvi rientro.
Ha allegato che il figlio era disabile al 100% a causa del “disturbo dello spettro autistico di livello III con compromissione del linguaggio” e che pertanto necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che ciò comportava, quindi, l'impossibilità per lei di svolgere un'attività lavorativa.
Ha rappresentato che il resistente godeva di una posizione lavorativa stabile, prestando attività alle dipendenze della società “Ambiente Italia srl” come operatore ecologico, e percepiva una retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 ma che, nonostante ciò, egli non contribuiva al mantenimento del figlio né in via ordinaria né straordinaria, né tantomeno la aiutava nelle ingenti spese che ella doveva affrontare presso il centro Ares srl, per via dei trattamenti necessari per il minore a causa del disturbo da cui era affetto.
Ha quindi concluso chiedendo: “17. contrariis rejectis;
18. disponga l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori e il collocamento dello stesso presso la madre;
19. Persona_2
disponga che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità sub 11; 20. disponga a carico di a titolo di mantenimento del figlio, l'importo di euro € 500,00 Controparte_1
mensili, rivalutabile annualmente su base ISTAT;
21. disponga che tutte le spese straordinarie, previamente documentate, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo redatto dal CNF, in uso presso il Tribunale di Sassari;
22. disponga il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo datore di lavoro di Ambiente Italia S.r.l., Controparte_1
a titolo di mantenimento del minore in capo alla sig.ra ; 23. Persona_2 Parte_1 disponga che l'assegno unico universale sia interamente versato a 24. autorizzi Parte_1 al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e il figlio Parte_1
minore con efficacia immediata;
25.con vittoria di spese e compensi Persona_2 professionali”.
Il resistente benché ritualmente citato nelle forme degli irreperibili non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 23.01.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Sentita la ricorrente la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
***
pagina 2 di 6 Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi e nei limiti in seguito illustrati.
Ritiene il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, così come richiesto dalla Per_1
ricorrente.
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Si ritiene sussistano nel caso in esame i presupposti per confermare il principio della bigenitorialità condivisa, confermati dalle allegazioni della ricorrente che, all'udienza del 23.01.2025, ha dichiarato:
“Il resistente vede e tiene con sé o il venerdì all'uscita dalla scuola materna o il sabato dal Per_1 pomeriggio fino alla mattina del giorno successivo. Lo sente al telefono tutti i giorni” da cui emerge l'interesse del resistente a mantenere una relazione affettiva e di di cura con il figlio.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente deve disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola materna (h. 16), fino alle ore 20.00 (21.00 vigente l'ora legale) e, a fine settimana alternati, dal sabato mattina, fino alla domenica sera;
per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il minore, nell'anno scolastico corrente, trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, quello di Pasquetta con il padre, il 24 e il 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre e il primo gennaio con la madre;
successivamente si applicherà il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà prendere il figlio, per almeno due settimane non consecutive, durante le quali si impegnerà a garantire il contatto telefonico quotidiano dello stesso con la madre. Il minore dovrà essere prelevato dalla scuola o dalla residenza materna e ivi dovrà essere riaccompagnato. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, le parti potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
pagina 3 di 6 in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve quindi disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
tale importo, difatti, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali, deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze del minore tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze dello stesso.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla ricorrente atteso che il minore convive con la madre, trascorre con lei la maggior parte del tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni del minore.
La ricorrente incasserà anche le somme eventualmente erogate a favore del figlio in ragione della sua invalidità riconosciuta nella misura del 100%.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna al versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, società “Ambiente Italia S.r.l.” alla madre, la stessa va rigettata.
Si osserva che per effetto della riforma operata dal D.lgs. n. 149/22 l'art 473 bis.37 cpc dispone che
“il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”.
Ritiene pertanto il Collegio che sussistendo i presupposti di legge la ricorrente potrà agire ai sensi della norma citata direttamente nei confronti del datore di lavoro del resistente.
pagina 4 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in dispositivo (valore della lite indeterminabile, di complessità bassa, applicazione dei valori minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte) da intendersi in favore dello Stato essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone l'affidamento condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento preferenziale presso la madre;
2) stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola materna (h. 16), fino alle ore 20.00 (21.00 vigente l'ora legale) e, a fine settimana alternati, dal sabato mattina, fino alla domenica sera;
per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il minore, nell'anno scolastico corrente, trascorrerà il giorno di pasqua con la madre, quello di pasquetta con il padre, il 24 e il 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre e il primo gennaio con la madre;
successivamente si applicherà il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà prendere il figlio, per almeno due settimane non consecutive, durante le quali si impegnerà a garantire il contatto telefonico quotidiano dello stesso con la madre. Il minore dovrà essere prelevato dalla scuola o dalla residenza materna e ivi dovrà essere riaccompagnato. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, le parti potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio;
3) fissa quale contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Controparte_1
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
4) stabilisce che le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF;
5) dispone che l'Assegno Unico Inps sarà percepito dalla madre nella misura integrale;
6) dispone che le somme erogate a favore del figlio in ragione della sua disabilità Per_1
vengano percepite interamente dalla madre;
pagina 5 di 6 7) rigetta la domanda di condanna al versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, società “Ambiente Italia S.r.l.” alla madre per le ragioni indicate in espositiva;
8) condanna il resistente a rifondere le spese di lite, liquidate in € 1.700,00 da Controparte_1
intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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