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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 5477/2024 R.G. promossa da:
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, CP_14 CP_15 CP_16
, e Controparte_17 CP_18 CP_19
, CP_20
rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Vricella, Jacobo SAchez Codoni e Mattia
Giudici, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
Controparte_21
resistente contumace
E CONTRO
Controparte_22
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Rigosi, presso il cui studio in Bologna, via
Guerrazzi n. 18, è elettivamente domiciliata, resistente
E CONTRO
Controparte_23
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Villani, presso il cui studio in Milano, viale
Regina Margherita n. 43, è elettivamente domiciliata,
resistente
OGGETTO: retribuzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito il
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, perché venissero accolte le seguenti domande:
“accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive di cui
alla narrativa del presente atto;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento della maggiorazione per lavoro
notturno per il lavoro svolto dalle 21 alle 22 ex art. 12 CCNL logistica trasporto merci
spedizioni, al pagamento di mezz'ora di pausa retribuita ex art. 9, c.12, CCNL, al
pagamento (in subordine risarcimento per omessa riduzione) di 15 minuti del turno
notturno ex art. 9, c.12, CCNL, di corresponsione della maggiorazione per lavoro
straordinario notturno per le ore eccedenti le 8 ore giornaliere ex art. 13 CCNL, della
maggiorazione con la percentuale relativa al lavoro notturno di permessi, ferie, festività e
Rol ex artt. 9, 12, 24, 61 e 73 CCNL, delle maggiorazioni con la percentuale relativa al
lavoro notturno di mensilità aggiuntive e TFR ex artt. 12, 18, 19, 37, 61 e 73 CCNL,
nonché per qualsivoglia ulteriore titolo di cui in narrativa ed in applicazione di tutte le
norme di legge e contrattualcollettive applicabili alla fattispecie;
condannare la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_21
delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione ex
lege:
2
per complessivi € 247.817,77;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da usura psicofisica
per violazione da parte della resistente dei limiti di legge e di CCNL in materia di lavoro
straordinario e/o notturno;
condannare la resistente al pagamento di un'ulteriore somma, da Controparte_21
liquidarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c., a titolo di risarcimento del danno da usura
psicofisica per superamento dei limiti di legge e CCNL in materia di lavoro notturno e/o
straordinario (a meri fini orientativi, si indica la somma di € 15.072,00 per ciascun
ricorrente, senza rinunzia a eventuali somme ulteriori risultanti all'esito della valutazione
ex art. 432 c.p.c.);
accertare e dichiarare in capo a e Controparte_22 Controparte_23
la sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in
[...]
relazione ai crediti retributivi dei ricorrenti nei confronti di Controparte_21
condannare e in Controparte_22 Controparte_23
solido con la datrice di lavoro, al pagamento delle somme a titolo retributivo di cui alle
presenti conclusioni.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
I ricorrenti hanno allegato:
1) di lavorare alle dipendenze di con adibizione Controparte_21
all'appalto presso il magazzino di AI;
attività di smistamento e CP_23
movimentazione merci, anche mediante l'uso di carrelli elettrici, carrelli elevatori e transpallet;
rapporto di lavoro subordinato full time, CCNL Spedizioni, Trasporto
Merci e Logistica
3 2) l'orario di lavoro è sempre stato il turno fisso notturno, dalle 21 alle 6, con un'ora di pausa e almeno un'ora di straordinario al giorno, dalle 6 alle 7.
I ricorrenti lamentano l'erronea retribuzione, applicata per difetto dalla datrice di lavoro che ha omesso il pagamento delle maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno con le relative incidenze.
Invocano la responsabilità solidale delle resistenti per i crediti retributivi ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003.
Lamentano altresì il danno da usura psico-fisica patito.
è rimasta contumace nonostante la regolare Controparte_21
notificazione nei suoi confronti.
si è ritualmente costituita, resistendo alle domande avversarie Controparte_24
e chiedendone l'integrale rigetto.
Anche si è ritualmente costituita, Controparte_25
contrastando le pretese avversarie e formulando, in subordine, domanda di
Contr manleva nei confronti di
All'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa.
Ciò posto, occorre premettere che le prove orali si sono rivelati del tutto ininfluenti,
posto che i lavoratori intimati ed escussi erano tutti adibiti al magazzino di S.
UL MI, non oggetto di causa.
Chiarito tale profilo, le domande attoree possono trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Contro È provato in causa che i ricorrenti fossero dipendenti di nel medesimo periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2023 (docc. 1 – 20 ric.), adibiti all'appalto CP_23
presso il magazzino di AI, come emergente dal tenore delle buste paga in atti
Contro emesse da laddove, alla voce: “filiale/dipendenza”, si rinviene l'indicazione
“ ” (docc. nn. da 1 a 14 fasc. ric., compresi). CP_26
4 Contr Parimenti, deve ritenersi pacifico in causa che tra e intercorresse un CP_23
contratto di appalto di logistica sul sito di AI (in uno con SA UL
MI), come da copie prodotte in giudizio (docc. 2 e 3 ). CP_23
è poi subentrata quale sub-appaltatrice. Controparte_21
Si valuta, pertanto, che i rapporti di appalto e sub appalto tra le odierne resistenti siano adeguatamente comprovati dai contratti prodotti in giudizio.
I ricorrenti lamentano che la datrice di lavoro non li avrebbe correttamente retribuiti quanto alla maggiorazione per la prima ora di lavoro, dalle ore 21 alle ore 22.00.
Sul punto, ha già avuto modo di esprimersi, con condivisa motivazione, il Tribunale
di Lodi, competente per il filone di cause afferenti al magazzino di SA UL
MI (rif. sent. n. 542 e 545/2024, prodotte in atti).
Nei citati precedenti, qui richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.
att. c.p.c., i ricorrenti invocano l'art. 2108 comma 2 c.c., che prevede: “il lavoro
notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una
maggiorazione rispetto al lavoro diurno”.
Richiamano inoltre l'art. 1 comma 2 lett. D) del d.lgs. n. 66/2003, che prevede: “agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: 'periodo notturno': periodo
di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino”.
Viene altresì ripreso il tenore testuale degli artt. 9, 12 e 13 del CCNL applicato dalla datrice di lavoro (Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione del 18.05.2021).
La disposizione di fonte legislativa invocata dai ricorrenti (art. 1 comma 2 lett. d)
del d.lgs. n. 66/2003) non appare tuttavia pertinente al caso di specie così come i precedenti di primo grado e della Corte d'Appello di Milano, afferenti a differenti questioni in fatto e in diritto (lavoro a tempo pieno nell'ambito dell'appalto;
nozione di retribuzione globale di fatto).
5 Con riferimento all'art. 1 comma 2 lett. d) richiamato, si osserva che trattasi di norma definitoria del c.d. “periodo notturno” che non introduce una regolamentazione del medesimo, riservata alla contrattazione collettiva, richiamata tanto dalla disposizione invocata (v. art. 1, comma 2 lettera e), numero 2; v. lettera m) del comma 2) quanto dal principio dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 66/2003, che così prevede: “i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una
durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all'anno” ovvero dall'art. 4 comma 1 del d.lgs. cit., che così
prevede: “i contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
dell'orario di lavoro”.
L'art. 1 comma 2 lett. f), numero 2 del d.lgs. n. 66/2003 sancisce che deve considerarsi lavoratore notturno: “2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti
collettivi di lavoro”.
La disposizione di legge, in sostanza, rinvia alla contrattazione collettiva (artt. 12
comma 2 e 13 comma 5 del CCNL di riferimento succitato), che prevede espressamente l'orario di lavoro da svolgersi in relazione al quale il lavoratore può
qualificarsi “notturno”, ovvero: “5. È considerato lavoro straordinario notturno quello
compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00”.
Il rinvio della legge è chiaro nello stabilire che il lavoratore può considerarsi notturno se svolge durante il periodo notturno una parte dell'orario di lavoro, come evidenziato dal contratto collettivo applicato al rapporto.
Si verte quindi di un arco temporale di lavoro (dalla mezzanotte alle cinque del mattino) ricompreso nell'orario di lavoro dei ricorrenti (come allegato in ricorso,
dalle 21 alle 6 del mattino), per il quale la contrattazione collettiva introduce,
piuttosto, una disciplina di maggior favore, allargando la forbice dell'inizio e della fine dell'orario di lavoro considerato “notturno”, ovvero dalle ore 22 alle ore 6 del
6 mattino (v. art. 12 comma 2 del CCNL , Trasporto Merci e Spedizione del CP_21
18.05.2021; identico l'art. 13 comma 5 del CCNL).
Come condivisibilmente osservato nei citati precedenti lodigiani, proprio perché la contrattazione collettiva è più favorevole, non è possibile condividere la tesi dei ricorrenti, secondo cui, poiché la norma definitoria dell'art. 1 comma 2 lett. D) del d.lgs. n. 66/2003 descrive il “periodo notturno” quale quello di “almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”, dacché i ricorrenti lavorano dalle 21 alle 6 del mattino nell'ambito dell'appalto, avrebbero diritto alla maggiorazione nella misura del 25%, che l'art. 12 del CCNL Logistica
riserva al lavoro notturno “non compreso in turni avvicendati” (v. art. 12 comma 5 lett.
c) del CCNL), per l'ora di lavoro dalle ore 21 alle ore 22.
Si invoca, cioè, da un lato, il tenore della disposizione di legge per superare le maglie favorevoli della contrattazione;
dall'altro lato, si chiede l'applicazione di una percentuale prevista dalla stessa contrattazione collettiva che si intende superare.
L'art. 12 comma 2 del CCNL Logistica richiamato (identico per tenore al comma 5
dell'art. 13 del CCNL) nel prevedere che “è considerato lavoro notturno quello compiuto
dalle ore 22:00 alle 6:00”, delimita il periodo di lavoro notturno in misura più ampia rispetto alla norma definitoria di legge, che lo stabilisce nell'arco temporale tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
dunque non è possibile retribuire come tale, con la percentuale prevista dal comma 5 lett. c) dell'art. 12 del CCNL cit., il lavoro che si afferma restato dalle ore 21 alle ore 22 (c.d. prima ora di lavoro), soprattutto perché
la fattispecie non rientra nella previsione di legge ex d.lgs. n. 66/2003 che prevede una maggiorazione, rimessa alla contrattazione collettiva, che regola altro caso rispetto a quanto preteso dai ricorrenti.
Nessuna disposizione statuisce, del resto, che la qualifica di “lavoratori notturni”
vada a convertire in orario notturno l'intero periodo temporale di lavoro,
comprensivo della prima ora di lavoro.
7 La maggiorazione pretesa, nella misura percentuale del 25%, infine, viene prevista per i lavoratori che operano in regime di lavoro notturno “non compreso in turni
avvicendati”, vale a dire per quel lavoro notturno non compreso in turni. Trattasi di ipotesi differente da quella allegata dai ricorrenti (orario fisso continuativo svolto di notte, cap. n. 8 del ricorso).
Dunque, non spetta tale maggiorazione per la prima ora di lavoro.
Venendo ora alla domanda inerente alla maggiorazione per lavoro straordinario notturno nella misura percentuale del 50%, i ricorrenti espongono che la società
Contro datrice di lavoro avrebbe dovuto adottare una differente percentuale di maggiorazione della retribuzione per l'ora di lavoro prestata oltre le 6 (dalle ore 6
alle ore 7), ritenendo che avrebbe dovuto applicare la percentuale del 50% prevista per il lavoro straordinario notturno, laddove invece la maggiorazione applicata è
stata solo in misura del 30%.
I ricorrenti affermano che, trattandosi di lavoratori notturni, la percentuale di maggiorazione corretta avrebbe dovuto essere quella di cui al comma 6 dell'art. 13
del CCNL, ovvero la percentuale del 50% prevista per il lavoro straordinario feriale notturno.
Il comma 6 dell'art. 13 del CCNL di riferimento prevede: “per il lavoro straordinario
saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base
alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: […] - lavoro straordinario feriale
notturno: maggiorazione 50%; […]”.
Anche tale pretesa non coglie tuttavia nel segno per i motivi già esposti.
In particolare, per il fatto che l'art. 13 comma 5 richiamato, del CCNL Logistica del
18.05.2021, applicato ai rapporti di lavoro, prevede che: “è considerato lavoro
straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00” (come detto, similare forbice oraria prevede l'art. 12 comma 2 del CCNL del 18.05.2021 sopra menzionato).
8 Il lavoro prestato dalle ore 6 alle ore 7 si è svolto in orario da qualificarsi diurno e non notturno, spettando ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 13 comma 6 primo cpv., la maggiorazione del 30% correttamente erogata dalla datrice di lavoro.
Come detto, i ricorrenti sono lavoratori notturni nella misura e nell'intervallo temporale indicati dal CCNL applicato al rapporto, normativa pattizia richiamata dal D. Lgs. n. 66/03, art. 1 e non è possibile applicare differenti maggiorazioni per quella che, a tutti gli effetti, rappresenta un'ora di lavoro straordinario feriale diurno, ossia lavoro prestato nei giorni dal lunedì al venerdì compresi.
Infatti, lo svolgimento di lavoro parzialmente notturno non è idoneo a garantire l'automatica applicazione della qualificazione di lavoratore notturno anche per quelle ore di lavoro svolte in orario contrattualmente diurno.
Venendo alla domanda riguardante la pausa di mezz'ora e la riduzione del turno di
15 minuti, l'art. 9 comma 12 del CCNL prevede: “per i lavoratori qualificati notturni ai
sensi dell'art.1 del D.LGVO 8/4/2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni
continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà
ridotto di 15 minuti. Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario
continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun
turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito di intesa tra le
parti”.
L'art. 1 comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 66/2003 prevede: “f) “lavoro a turni”: qualsiasi
metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti
la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato
di giorni o di settimane”.
Dalle allegazioni nel ricorso si evince che:
9 a) i ricorrenti sono lavoratori che lavorano secondo un orario fisso continuativo settimanale, dalle ore 21 alle ore 6, dal lunedì al venerdì; non svolgono turni avvicendati perché nulla al riguardo viene allegato in ricorso;
non svolgono turni sfalsati;
non svolgono lavoro a turni coincidenti con la norma definitoria dell'art. 1
comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 66/2003;
b) l'orario di lavoro è predeterminato e fisso;
c) l'ora di pausa è “normalmente” dalle 1 di notte alle 2 di notte (rif. punto 8 pag. 2);
d) la società applica agli stessi la maggiorazione del Controparte_21
25% prevista dall'art. 12 comma 5 del CCNL di riferimento per il lavoro non compreso in turni avvicendati, come risulta dalle buste paga prodotte.
Nemmeno tale pretesa merita dunque accoglimento posto che, da un lato, non sussistono turni ad “ore differenti” su un “periodo determinato di giorni o di settimane”, come prevede l'art. 1 comma 2 lett. f) del d.lgs. n. 66/2003.
Per un altro verso, poi, non si tratta di lavoratori che svolgono tutta la prestazione di notte come richiesto dal primo cpv. dell'art. 9 comma 12 del CCNL di riferimento e come previsto dallo stesso art. 1 del d.lgs. n. 66/2003.
I ricorrenti non possono qualificarsi appieno “lavoratori notturni” in un turno notturno continuativo di 8 ore. L'ora dalle 21 alle 22 è da considerarsi lavoro straordinario feriale diurno;
l'ora dalle 6 alle 7 è lavoro straordinario feriale diurno.
Dalle ore 1 alle ore 2 i ricorrenti hanno un'ora di pausa.
Ancora sotto diverso profilo, i ricorrenti non sono lavoratori che effettuano turni continui avvicendati, ma seguono orari continui e fissi, come risulta dai prospetti orari allegati ai listini paga prodotti e come allegano gli stessi ricorrenti (v. punto 8
pag. 2 ricorso).
Dai prospetti delle ore lavorate da ciascun ricorrente, allegati ai listini paga prodotti, emerge che per ogni giorno sono registrate mediamente 8 ore di lavoro.
10 Il lavoro notturno è qualificato tale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del CCNL se prestato: “dalle ore 22 alle ore 6”.
Sotto altro profilo ancora, la pausa retribuita, il cui utilizzo viene riservato ad apposita intesa (in tale caso, non raggiunta), viene accordata “per ciascun turno di 8
ore”.
Se le 8 ore devono essere continuative ai fini del diritto alla retribuzione della mezz'ora di pausa regolato dal comma 12 dell'art. 9 del CCNL, l'ipotesi che ricorre nel caso di specie è diversa da quanto prevede la disposizione contrattuale.
Infatti, il turno di otto ore viene “spezzato” dalla pausa di 1h fruita dai ricorrenti dalle ore 1 alle ore 2 del mattino.
Non sussistono dunque nel caso concreto i “turni” di 8 ore continuative, necessarie al fine del godimento della pausa retribuita, quantificata dall'art. 9 del CCNL in mezz'ora. Nemmeno si potrebbe fare riferimento al d.lgs. n. 66/2003, come sopra esposto, applicandosi la normativa pattizia oggetto di rinvio.
L'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 66/2003 fa riferimento al “lavoratore notturno”, ma tale disposizione, di natura definitoria, presuppone (punto 1) che il lavoratore svolga nel periodo notturno almeno tre ore dell'orario di lavoro giornaliero
“impiegato in modo normale” e (punto 2), che sia qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
Il rinvio alla contrattazione collettiva comporta che si applichino le disposizioni contrattuali richiamate dai ricorrenti stessi.
Si condivide l'assunto del Tribunale di Lodi secondo cui “Quella dei ricorrenti è una
fattispecie specifica…non contemplata dal comma 12 dell'art. 9 cit. per cui non è previsto il
diritto alla mezz'ora di pausa retribuita e non è prevista la riduzione di 15 minuti”.
Anche la domanda risarcitoria riguardante il danno da usura psico-fisica non merita accoglimento.
11 In primo luogo, la presunzione nell'an della lesione al diritto garantito dall'art. 36
Cost. presuppone una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro protrattasi per diversi anni, elemento assente nel caso di specie, avendo i ricorrenti lavorato per la resistente per circa due anni e mezzo, dal 01.01.2021 al 30.06.2023.
In secondo luogo, il risarcimento del danno da usura psico-fisica presuppone che la prestazione lavorativa superi i limiti di tollerabilità di un orario di lavoro, in assenza di pause o di riposi, laddove, piuttosto, i ricorrenti adducono di aver svolto un'ora di pausa durante la prestazione resa di notte, “normalmente” dalle ore 1 alle ore
2 di notte” (v. capitolo 8 del ricorso) e di aver svolto un'ora giornaliera di lavoro straordinario, dalle 6 alle 7, peraltro retribuito, dopo otto ore di lavoro ordinario
(idem), nei giorni dal lunedì al venerdì (senza che i ricorrenti lavorassero di sabato o di domenica, come emerge dai prospetti orari allegati alle buste paga prodotte per ciascun ricorrente), nel rispetto del limite fissato dall'art. 9 comma 1 del CCNL
Logistica, che così prevede: “la durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali
con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro
potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato [...] La durata media della settimana
lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi
su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite”.
Difetta, dunque, l'allegazione della normativa contrattuale che si assume violata (48
ore settimanali, v. art. 9 del CCNL cit.), sia la deduzione che la condotta della società abbia comportato quello che la giurisprudenza definisce un marcato e
“notevole” superamento dei limiti dettati dalla contrattazione collettiva del settore sia che, posto che i ricorrenti fruiscono di una pausa di 1h, sussista in concreto una effettiva gravosità delle condizioni di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/05/2023,
n. 12249; v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/07/2019, n. 18884; cfr. recente Cass.
civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/07/2024, n. 18390).
12 Né si afferma in ricorso, ad esempio, di un maggior dispendio di energie di ciascun ricorrente nell'ambito di “turni” al fine di sostenere i ritmi di lavoro: la generica prospettazione del pregiudizio asseritamente subìto, sul presupposto del mero dato numerico delle ore lavorate e del richiamo di giurisprudenza di legittimità, non vale a ritenere né dedotto né dimostrato il danno, anche ammettendo la presunzione evocata.
La Corte di Cassazione rammenta che “il danno da usura psicofisica si iscrive nella
categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento
contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito
dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica
deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. civ.,
Sez. lavoro, 30/05/2023, n. 15223).
La breve durata del rapporto contrattuale e la fruizione di pause sono elementi,
presuntivi, che depongono in senso contrario alla configurabilità di un pregiudizio economicamente risarcibile.
Ogni altra questione inerente alle incidenze delle maggiorazioni pretese su ferie,
Contr festività e deve intendersi assorbita dal rigetto delle domande che presuppongono la qualificazione di lavoratori notturni “a turni” per l'intero orario di lavoro.
Si osserva che, come ha affermato la Corte di Cassazione, “in materia di retribuzione
dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cosiddetti istituti indiretti (tra cui le ferie), non
esiste nell'ordinamento un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività, e,
pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per
lavoro notturno prestato con continuità può essere computato esclusivamente qualora ciò sia
previsto dalla disciplina collettiva mediante il riferimento alla retribuzione “normale o
ordinaria o di fatto o globale di fatto” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 06/10/2005, n. 19425).
13 La sentenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso riprende il medesimo principio, condiviso: “la maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati nella
misura del 25%, prevista dall'art. 18 del c.c.n.l. autotrasporti, ha natura retributiva,
costituendo la compensazione di una prestazione che in sé è caratterizzata da un maggior
disagio; ne consegue la sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione
globale mensile e la sua incidenza in tutti gli istituti contrattuali che per la loro
determinazione richiamano tale ultimo concetto” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
23/10/2017, n. 25000).
Si aggiunge che non esiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione, ma dalla compiuta disamina del testo contrattuale emerge che nella nozione di retribuzione globale mensile sono inclusi la tredicesima e la quattordicesima mensilità, come prevedono gli artt. 181 e 19 del CCNL del
18.05.2021, che richiamano gli artt. 61 e 73 del medesimo CCNL del 18.05.2021 (doc.
n. 29 ric., pagg. 171 e ss.) e la medesima nozione di retribuzione globale, a differenza degli istituti delle ferie, i permessi, i ROL e le festività.
Di tutta evidenza, dunque, la natura retributiva della maggiorazione del 25% del lavoro notturno (la cui natura è offerta dalla presenza continuativa nelle buste paga di ciascun ricorrente quale “magg.turno notturno 25%”) che doveva entrare nella base di calcolo degli istituti supplementari quali 13ma e 14ma mensilità, secondo il richiamo della nozione che viene fatto dagli artt. 18 e 19 del CCNL di riferimento.
La società datrice di lavoro, onerata della prova, non ha dimostrato in giudizio la correttezza del procedimento di calcolo nei termini anzidetti essendo, anzi, rimasta contumace.
Ferie (art. 24), festività (art. 71), permessi ROL (art. 20) non rientrano nel concetto di retribuzione globale mensile e non risultano menzionati dall'art. 61 comma 1
numeri da 1) a 9) compresi del CCNL (v. doc. n. 1 “l'azienda corrisponderà una
tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di
14 novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La
corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre” (art. 18 comma 1,
pag. 120); “l'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione
globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli
61 e 73 del presente CCNL” (art. 19 comma 1, pag. 121), non partecipando dunque della nozione stessa.
Devono altresì essere escluse tutte le voci aventi natura indennitaria ricomprese (ad es. malattia e assemblea sindacale).
Viceversa, si può ritenere incluso nel concetto il TFR, su cui dovrà essere computata l'incidenza della maggiorazione del 25% per il lavoro notturno prestato, posto che l'art. 37 del CCNL riprende il concetto di retribuzione e rinvia – al comma 2 – alle nozioni di 13ma e 14ma mensilità, che a loro volta richiamano la retribuzione globale mensile.
Il TFR, in ogni caso, quale emolumento avente natura di retribuzione differita spettante al lavoratore in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, può essere ricompreso nella base di calcolo.
La causa deve quindi proseguire per consentire alla difesa attorea di depositare conteggi aggiornati che, ove condivisi dalle controparti, consentirebbero di evitare gli oneri di una CTU contabile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire la maggiorazione del 25% per il lavoro notturno su TFR, 13ma e 14ma mensilità;
2) rigetta ogni residua pretesa attorea;
3) dispone la prosecuzione del giudizio per consentire il deposito di conteggi conformi;
15 4) spese al definitivo.
Milano, 15/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 5477/2024 R.G. promossa da:
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, CP_14 CP_15 CP_16
, e Controparte_17 CP_18 CP_19
, CP_20
rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Vricella, Jacobo SAchez Codoni e Mattia
Giudici, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
Controparte_21
resistente contumace
E CONTRO
Controparte_22
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Rigosi, presso il cui studio in Bologna, via
Guerrazzi n. 18, è elettivamente domiciliata, resistente
E CONTRO
Controparte_23
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Villani, presso il cui studio in Milano, viale
Regina Margherita n. 43, è elettivamente domiciliata,
resistente
OGGETTO: retribuzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito il
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, perché venissero accolte le seguenti domande:
“accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive di cui
alla narrativa del presente atto;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento della maggiorazione per lavoro
notturno per il lavoro svolto dalle 21 alle 22 ex art. 12 CCNL logistica trasporto merci
spedizioni, al pagamento di mezz'ora di pausa retribuita ex art. 9, c.12, CCNL, al
pagamento (in subordine risarcimento per omessa riduzione) di 15 minuti del turno
notturno ex art. 9, c.12, CCNL, di corresponsione della maggiorazione per lavoro
straordinario notturno per le ore eccedenti le 8 ore giornaliere ex art. 13 CCNL, della
maggiorazione con la percentuale relativa al lavoro notturno di permessi, ferie, festività e
Rol ex artt. 9, 12, 24, 61 e 73 CCNL, delle maggiorazioni con la percentuale relativa al
lavoro notturno di mensilità aggiuntive e TFR ex artt. 12, 18, 19, 37, 61 e 73 CCNL,
nonché per qualsivoglia ulteriore titolo di cui in narrativa ed in applicazione di tutte le
norme di legge e contrattualcollettive applicabili alla fattispecie;
condannare la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_21
delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione ex
lege:
2
per complessivi € 247.817,77;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da usura psicofisica
per violazione da parte della resistente dei limiti di legge e di CCNL in materia di lavoro
straordinario e/o notturno;
condannare la resistente al pagamento di un'ulteriore somma, da Controparte_21
liquidarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c., a titolo di risarcimento del danno da usura
psicofisica per superamento dei limiti di legge e CCNL in materia di lavoro notturno e/o
straordinario (a meri fini orientativi, si indica la somma di € 15.072,00 per ciascun
ricorrente, senza rinunzia a eventuali somme ulteriori risultanti all'esito della valutazione
ex art. 432 c.p.c.);
accertare e dichiarare in capo a e Controparte_22 Controparte_23
la sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in
[...]
relazione ai crediti retributivi dei ricorrenti nei confronti di Controparte_21
condannare e in Controparte_22 Controparte_23
solido con la datrice di lavoro, al pagamento delle somme a titolo retributivo di cui alle
presenti conclusioni.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
I ricorrenti hanno allegato:
1) di lavorare alle dipendenze di con adibizione Controparte_21
all'appalto presso il magazzino di AI;
attività di smistamento e CP_23
movimentazione merci, anche mediante l'uso di carrelli elettrici, carrelli elevatori e transpallet;
rapporto di lavoro subordinato full time, CCNL Spedizioni, Trasporto
Merci e Logistica
3 2) l'orario di lavoro è sempre stato il turno fisso notturno, dalle 21 alle 6, con un'ora di pausa e almeno un'ora di straordinario al giorno, dalle 6 alle 7.
I ricorrenti lamentano l'erronea retribuzione, applicata per difetto dalla datrice di lavoro che ha omesso il pagamento delle maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno con le relative incidenze.
Invocano la responsabilità solidale delle resistenti per i crediti retributivi ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003.
Lamentano altresì il danno da usura psico-fisica patito.
è rimasta contumace nonostante la regolare Controparte_21
notificazione nei suoi confronti.
si è ritualmente costituita, resistendo alle domande avversarie Controparte_24
e chiedendone l'integrale rigetto.
Anche si è ritualmente costituita, Controparte_25
contrastando le pretese avversarie e formulando, in subordine, domanda di
Contr manleva nei confronti di
All'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa.
Ciò posto, occorre premettere che le prove orali si sono rivelati del tutto ininfluenti,
posto che i lavoratori intimati ed escussi erano tutti adibiti al magazzino di S.
UL MI, non oggetto di causa.
Chiarito tale profilo, le domande attoree possono trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Contro È provato in causa che i ricorrenti fossero dipendenti di nel medesimo periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2023 (docc. 1 – 20 ric.), adibiti all'appalto CP_23
presso il magazzino di AI, come emergente dal tenore delle buste paga in atti
Contro emesse da laddove, alla voce: “filiale/dipendenza”, si rinviene l'indicazione
“ ” (docc. nn. da 1 a 14 fasc. ric., compresi). CP_26
4 Contr Parimenti, deve ritenersi pacifico in causa che tra e intercorresse un CP_23
contratto di appalto di logistica sul sito di AI (in uno con SA UL
MI), come da copie prodotte in giudizio (docc. 2 e 3 ). CP_23
è poi subentrata quale sub-appaltatrice. Controparte_21
Si valuta, pertanto, che i rapporti di appalto e sub appalto tra le odierne resistenti siano adeguatamente comprovati dai contratti prodotti in giudizio.
I ricorrenti lamentano che la datrice di lavoro non li avrebbe correttamente retribuiti quanto alla maggiorazione per la prima ora di lavoro, dalle ore 21 alle ore 22.00.
Sul punto, ha già avuto modo di esprimersi, con condivisa motivazione, il Tribunale
di Lodi, competente per il filone di cause afferenti al magazzino di SA UL
MI (rif. sent. n. 542 e 545/2024, prodotte in atti).
Nei citati precedenti, qui richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.
att. c.p.c., i ricorrenti invocano l'art. 2108 comma 2 c.c., che prevede: “il lavoro
notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una
maggiorazione rispetto al lavoro diurno”.
Richiamano inoltre l'art. 1 comma 2 lett. D) del d.lgs. n. 66/2003, che prevede: “agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: 'periodo notturno': periodo
di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino”.
Viene altresì ripreso il tenore testuale degli artt. 9, 12 e 13 del CCNL applicato dalla datrice di lavoro (Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione del 18.05.2021).
La disposizione di fonte legislativa invocata dai ricorrenti (art. 1 comma 2 lett. d)
del d.lgs. n. 66/2003) non appare tuttavia pertinente al caso di specie così come i precedenti di primo grado e della Corte d'Appello di Milano, afferenti a differenti questioni in fatto e in diritto (lavoro a tempo pieno nell'ambito dell'appalto;
nozione di retribuzione globale di fatto).
5 Con riferimento all'art. 1 comma 2 lett. d) richiamato, si osserva che trattasi di norma definitoria del c.d. “periodo notturno” che non introduce una regolamentazione del medesimo, riservata alla contrattazione collettiva, richiamata tanto dalla disposizione invocata (v. art. 1, comma 2 lettera e), numero 2; v. lettera m) del comma 2) quanto dal principio dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 66/2003, che così prevede: “i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una
durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all'anno” ovvero dall'art. 4 comma 1 del d.lgs. cit., che così
prevede: “i contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
dell'orario di lavoro”.
L'art. 1 comma 2 lett. f), numero 2 del d.lgs. n. 66/2003 sancisce che deve considerarsi lavoratore notturno: “2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti
collettivi di lavoro”.
La disposizione di legge, in sostanza, rinvia alla contrattazione collettiva (artt. 12
comma 2 e 13 comma 5 del CCNL di riferimento succitato), che prevede espressamente l'orario di lavoro da svolgersi in relazione al quale il lavoratore può
qualificarsi “notturno”, ovvero: “5. È considerato lavoro straordinario notturno quello
compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00”.
Il rinvio della legge è chiaro nello stabilire che il lavoratore può considerarsi notturno se svolge durante il periodo notturno una parte dell'orario di lavoro, come evidenziato dal contratto collettivo applicato al rapporto.
Si verte quindi di un arco temporale di lavoro (dalla mezzanotte alle cinque del mattino) ricompreso nell'orario di lavoro dei ricorrenti (come allegato in ricorso,
dalle 21 alle 6 del mattino), per il quale la contrattazione collettiva introduce,
piuttosto, una disciplina di maggior favore, allargando la forbice dell'inizio e della fine dell'orario di lavoro considerato “notturno”, ovvero dalle ore 22 alle ore 6 del
6 mattino (v. art. 12 comma 2 del CCNL , Trasporto Merci e Spedizione del CP_21
18.05.2021; identico l'art. 13 comma 5 del CCNL).
Come condivisibilmente osservato nei citati precedenti lodigiani, proprio perché la contrattazione collettiva è più favorevole, non è possibile condividere la tesi dei ricorrenti, secondo cui, poiché la norma definitoria dell'art. 1 comma 2 lett. D) del d.lgs. n. 66/2003 descrive il “periodo notturno” quale quello di “almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”, dacché i ricorrenti lavorano dalle 21 alle 6 del mattino nell'ambito dell'appalto, avrebbero diritto alla maggiorazione nella misura del 25%, che l'art. 12 del CCNL Logistica
riserva al lavoro notturno “non compreso in turni avvicendati” (v. art. 12 comma 5 lett.
c) del CCNL), per l'ora di lavoro dalle ore 21 alle ore 22.
Si invoca, cioè, da un lato, il tenore della disposizione di legge per superare le maglie favorevoli della contrattazione;
dall'altro lato, si chiede l'applicazione di una percentuale prevista dalla stessa contrattazione collettiva che si intende superare.
L'art. 12 comma 2 del CCNL Logistica richiamato (identico per tenore al comma 5
dell'art. 13 del CCNL) nel prevedere che “è considerato lavoro notturno quello compiuto
dalle ore 22:00 alle 6:00”, delimita il periodo di lavoro notturno in misura più ampia rispetto alla norma definitoria di legge, che lo stabilisce nell'arco temporale tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
dunque non è possibile retribuire come tale, con la percentuale prevista dal comma 5 lett. c) dell'art. 12 del CCNL cit., il lavoro che si afferma restato dalle ore 21 alle ore 22 (c.d. prima ora di lavoro), soprattutto perché
la fattispecie non rientra nella previsione di legge ex d.lgs. n. 66/2003 che prevede una maggiorazione, rimessa alla contrattazione collettiva, che regola altro caso rispetto a quanto preteso dai ricorrenti.
Nessuna disposizione statuisce, del resto, che la qualifica di “lavoratori notturni”
vada a convertire in orario notturno l'intero periodo temporale di lavoro,
comprensivo della prima ora di lavoro.
7 La maggiorazione pretesa, nella misura percentuale del 25%, infine, viene prevista per i lavoratori che operano in regime di lavoro notturno “non compreso in turni
avvicendati”, vale a dire per quel lavoro notturno non compreso in turni. Trattasi di ipotesi differente da quella allegata dai ricorrenti (orario fisso continuativo svolto di notte, cap. n. 8 del ricorso).
Dunque, non spetta tale maggiorazione per la prima ora di lavoro.
Venendo ora alla domanda inerente alla maggiorazione per lavoro straordinario notturno nella misura percentuale del 50%, i ricorrenti espongono che la società
Contro datrice di lavoro avrebbe dovuto adottare una differente percentuale di maggiorazione della retribuzione per l'ora di lavoro prestata oltre le 6 (dalle ore 6
alle ore 7), ritenendo che avrebbe dovuto applicare la percentuale del 50% prevista per il lavoro straordinario notturno, laddove invece la maggiorazione applicata è
stata solo in misura del 30%.
I ricorrenti affermano che, trattandosi di lavoratori notturni, la percentuale di maggiorazione corretta avrebbe dovuto essere quella di cui al comma 6 dell'art. 13
del CCNL, ovvero la percentuale del 50% prevista per il lavoro straordinario feriale notturno.
Il comma 6 dell'art. 13 del CCNL di riferimento prevede: “per il lavoro straordinario
saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base
alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: […] - lavoro straordinario feriale
notturno: maggiorazione 50%; […]”.
Anche tale pretesa non coglie tuttavia nel segno per i motivi già esposti.
In particolare, per il fatto che l'art. 13 comma 5 richiamato, del CCNL Logistica del
18.05.2021, applicato ai rapporti di lavoro, prevede che: “è considerato lavoro
straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00” (come detto, similare forbice oraria prevede l'art. 12 comma 2 del CCNL del 18.05.2021 sopra menzionato).
8 Il lavoro prestato dalle ore 6 alle ore 7 si è svolto in orario da qualificarsi diurno e non notturno, spettando ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 13 comma 6 primo cpv., la maggiorazione del 30% correttamente erogata dalla datrice di lavoro.
Come detto, i ricorrenti sono lavoratori notturni nella misura e nell'intervallo temporale indicati dal CCNL applicato al rapporto, normativa pattizia richiamata dal D. Lgs. n. 66/03, art. 1 e non è possibile applicare differenti maggiorazioni per quella che, a tutti gli effetti, rappresenta un'ora di lavoro straordinario feriale diurno, ossia lavoro prestato nei giorni dal lunedì al venerdì compresi.
Infatti, lo svolgimento di lavoro parzialmente notturno non è idoneo a garantire l'automatica applicazione della qualificazione di lavoratore notturno anche per quelle ore di lavoro svolte in orario contrattualmente diurno.
Venendo alla domanda riguardante la pausa di mezz'ora e la riduzione del turno di
15 minuti, l'art. 9 comma 12 del CCNL prevede: “per i lavoratori qualificati notturni ai
sensi dell'art.1 del D.LGVO 8/4/2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni
continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà
ridotto di 15 minuti. Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario
continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun
turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito di intesa tra le
parti”.
L'art. 1 comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 66/2003 prevede: “f) “lavoro a turni”: qualsiasi
metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti
la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato
di giorni o di settimane”.
Dalle allegazioni nel ricorso si evince che:
9 a) i ricorrenti sono lavoratori che lavorano secondo un orario fisso continuativo settimanale, dalle ore 21 alle ore 6, dal lunedì al venerdì; non svolgono turni avvicendati perché nulla al riguardo viene allegato in ricorso;
non svolgono turni sfalsati;
non svolgono lavoro a turni coincidenti con la norma definitoria dell'art. 1
comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 66/2003;
b) l'orario di lavoro è predeterminato e fisso;
c) l'ora di pausa è “normalmente” dalle 1 di notte alle 2 di notte (rif. punto 8 pag. 2);
d) la società applica agli stessi la maggiorazione del Controparte_21
25% prevista dall'art. 12 comma 5 del CCNL di riferimento per il lavoro non compreso in turni avvicendati, come risulta dalle buste paga prodotte.
Nemmeno tale pretesa merita dunque accoglimento posto che, da un lato, non sussistono turni ad “ore differenti” su un “periodo determinato di giorni o di settimane”, come prevede l'art. 1 comma 2 lett. f) del d.lgs. n. 66/2003.
Per un altro verso, poi, non si tratta di lavoratori che svolgono tutta la prestazione di notte come richiesto dal primo cpv. dell'art. 9 comma 12 del CCNL di riferimento e come previsto dallo stesso art. 1 del d.lgs. n. 66/2003.
I ricorrenti non possono qualificarsi appieno “lavoratori notturni” in un turno notturno continuativo di 8 ore. L'ora dalle 21 alle 22 è da considerarsi lavoro straordinario feriale diurno;
l'ora dalle 6 alle 7 è lavoro straordinario feriale diurno.
Dalle ore 1 alle ore 2 i ricorrenti hanno un'ora di pausa.
Ancora sotto diverso profilo, i ricorrenti non sono lavoratori che effettuano turni continui avvicendati, ma seguono orari continui e fissi, come risulta dai prospetti orari allegati ai listini paga prodotti e come allegano gli stessi ricorrenti (v. punto 8
pag. 2 ricorso).
Dai prospetti delle ore lavorate da ciascun ricorrente, allegati ai listini paga prodotti, emerge che per ogni giorno sono registrate mediamente 8 ore di lavoro.
10 Il lavoro notturno è qualificato tale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del CCNL se prestato: “dalle ore 22 alle ore 6”.
Sotto altro profilo ancora, la pausa retribuita, il cui utilizzo viene riservato ad apposita intesa (in tale caso, non raggiunta), viene accordata “per ciascun turno di 8
ore”.
Se le 8 ore devono essere continuative ai fini del diritto alla retribuzione della mezz'ora di pausa regolato dal comma 12 dell'art. 9 del CCNL, l'ipotesi che ricorre nel caso di specie è diversa da quanto prevede la disposizione contrattuale.
Infatti, il turno di otto ore viene “spezzato” dalla pausa di 1h fruita dai ricorrenti dalle ore 1 alle ore 2 del mattino.
Non sussistono dunque nel caso concreto i “turni” di 8 ore continuative, necessarie al fine del godimento della pausa retribuita, quantificata dall'art. 9 del CCNL in mezz'ora. Nemmeno si potrebbe fare riferimento al d.lgs. n. 66/2003, come sopra esposto, applicandosi la normativa pattizia oggetto di rinvio.
L'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 66/2003 fa riferimento al “lavoratore notturno”, ma tale disposizione, di natura definitoria, presuppone (punto 1) che il lavoratore svolga nel periodo notturno almeno tre ore dell'orario di lavoro giornaliero
“impiegato in modo normale” e (punto 2), che sia qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
Il rinvio alla contrattazione collettiva comporta che si applichino le disposizioni contrattuali richiamate dai ricorrenti stessi.
Si condivide l'assunto del Tribunale di Lodi secondo cui “Quella dei ricorrenti è una
fattispecie specifica…non contemplata dal comma 12 dell'art. 9 cit. per cui non è previsto il
diritto alla mezz'ora di pausa retribuita e non è prevista la riduzione di 15 minuti”.
Anche la domanda risarcitoria riguardante il danno da usura psico-fisica non merita accoglimento.
11 In primo luogo, la presunzione nell'an della lesione al diritto garantito dall'art. 36
Cost. presuppone una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro protrattasi per diversi anni, elemento assente nel caso di specie, avendo i ricorrenti lavorato per la resistente per circa due anni e mezzo, dal 01.01.2021 al 30.06.2023.
In secondo luogo, il risarcimento del danno da usura psico-fisica presuppone che la prestazione lavorativa superi i limiti di tollerabilità di un orario di lavoro, in assenza di pause o di riposi, laddove, piuttosto, i ricorrenti adducono di aver svolto un'ora di pausa durante la prestazione resa di notte, “normalmente” dalle ore 1 alle ore
2 di notte” (v. capitolo 8 del ricorso) e di aver svolto un'ora giornaliera di lavoro straordinario, dalle 6 alle 7, peraltro retribuito, dopo otto ore di lavoro ordinario
(idem), nei giorni dal lunedì al venerdì (senza che i ricorrenti lavorassero di sabato o di domenica, come emerge dai prospetti orari allegati alle buste paga prodotte per ciascun ricorrente), nel rispetto del limite fissato dall'art. 9 comma 1 del CCNL
Logistica, che così prevede: “la durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali
con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro
potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato [...] La durata media della settimana
lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi
su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite”.
Difetta, dunque, l'allegazione della normativa contrattuale che si assume violata (48
ore settimanali, v. art. 9 del CCNL cit.), sia la deduzione che la condotta della società abbia comportato quello che la giurisprudenza definisce un marcato e
“notevole” superamento dei limiti dettati dalla contrattazione collettiva del settore sia che, posto che i ricorrenti fruiscono di una pausa di 1h, sussista in concreto una effettiva gravosità delle condizioni di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/05/2023,
n. 12249; v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/07/2019, n. 18884; cfr. recente Cass.
civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/07/2024, n. 18390).
12 Né si afferma in ricorso, ad esempio, di un maggior dispendio di energie di ciascun ricorrente nell'ambito di “turni” al fine di sostenere i ritmi di lavoro: la generica prospettazione del pregiudizio asseritamente subìto, sul presupposto del mero dato numerico delle ore lavorate e del richiamo di giurisprudenza di legittimità, non vale a ritenere né dedotto né dimostrato il danno, anche ammettendo la presunzione evocata.
La Corte di Cassazione rammenta che “il danno da usura psicofisica si iscrive nella
categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento
contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito
dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica
deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. civ.,
Sez. lavoro, 30/05/2023, n. 15223).
La breve durata del rapporto contrattuale e la fruizione di pause sono elementi,
presuntivi, che depongono in senso contrario alla configurabilità di un pregiudizio economicamente risarcibile.
Ogni altra questione inerente alle incidenze delle maggiorazioni pretese su ferie,
Contr festività e deve intendersi assorbita dal rigetto delle domande che presuppongono la qualificazione di lavoratori notturni “a turni” per l'intero orario di lavoro.
Si osserva che, come ha affermato la Corte di Cassazione, “in materia di retribuzione
dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cosiddetti istituti indiretti (tra cui le ferie), non
esiste nell'ordinamento un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività, e,
pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per
lavoro notturno prestato con continuità può essere computato esclusivamente qualora ciò sia
previsto dalla disciplina collettiva mediante il riferimento alla retribuzione “normale o
ordinaria o di fatto o globale di fatto” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 06/10/2005, n. 19425).
13 La sentenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso riprende il medesimo principio, condiviso: “la maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati nella
misura del 25%, prevista dall'art. 18 del c.c.n.l. autotrasporti, ha natura retributiva,
costituendo la compensazione di una prestazione che in sé è caratterizzata da un maggior
disagio; ne consegue la sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione
globale mensile e la sua incidenza in tutti gli istituti contrattuali che per la loro
determinazione richiamano tale ultimo concetto” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
23/10/2017, n. 25000).
Si aggiunge che non esiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione, ma dalla compiuta disamina del testo contrattuale emerge che nella nozione di retribuzione globale mensile sono inclusi la tredicesima e la quattordicesima mensilità, come prevedono gli artt. 181 e 19 del CCNL del
18.05.2021, che richiamano gli artt. 61 e 73 del medesimo CCNL del 18.05.2021 (doc.
n. 29 ric., pagg. 171 e ss.) e la medesima nozione di retribuzione globale, a differenza degli istituti delle ferie, i permessi, i ROL e le festività.
Di tutta evidenza, dunque, la natura retributiva della maggiorazione del 25% del lavoro notturno (la cui natura è offerta dalla presenza continuativa nelle buste paga di ciascun ricorrente quale “magg.turno notturno 25%”) che doveva entrare nella base di calcolo degli istituti supplementari quali 13ma e 14ma mensilità, secondo il richiamo della nozione che viene fatto dagli artt. 18 e 19 del CCNL di riferimento.
La società datrice di lavoro, onerata della prova, non ha dimostrato in giudizio la correttezza del procedimento di calcolo nei termini anzidetti essendo, anzi, rimasta contumace.
Ferie (art. 24), festività (art. 71), permessi ROL (art. 20) non rientrano nel concetto di retribuzione globale mensile e non risultano menzionati dall'art. 61 comma 1
numeri da 1) a 9) compresi del CCNL (v. doc. n. 1 “l'azienda corrisponderà una
tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di
14 novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La
corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre” (art. 18 comma 1,
pag. 120); “l'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione
globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli
61 e 73 del presente CCNL” (art. 19 comma 1, pag. 121), non partecipando dunque della nozione stessa.
Devono altresì essere escluse tutte le voci aventi natura indennitaria ricomprese (ad es. malattia e assemblea sindacale).
Viceversa, si può ritenere incluso nel concetto il TFR, su cui dovrà essere computata l'incidenza della maggiorazione del 25% per il lavoro notturno prestato, posto che l'art. 37 del CCNL riprende il concetto di retribuzione e rinvia – al comma 2 – alle nozioni di 13ma e 14ma mensilità, che a loro volta richiamano la retribuzione globale mensile.
Il TFR, in ogni caso, quale emolumento avente natura di retribuzione differita spettante al lavoratore in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, può essere ricompreso nella base di calcolo.
La causa deve quindi proseguire per consentire alla difesa attorea di depositare conteggi aggiornati che, ove condivisi dalle controparti, consentirebbero di evitare gli oneri di una CTU contabile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire la maggiorazione del 25% per il lavoro notturno su TFR, 13ma e 14ma mensilità;
2) rigetta ogni residua pretesa attorea;
3) dispone la prosecuzione del giudizio per consentire il deposito di conteggi conformi;
15 4) spese al definitivo.
Milano, 15/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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