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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 03/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11228/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. CP_2
RESISTENTE avente ad oggetto: ricostruzione di carriera – progressione economica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2024, – premesso di aver prestato, in Parte_1 qualità di docente, attività lavorativa alle dipendenze del (d'ora Controparte_1
innanzi anche solo in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per i periodi ivi CP_3
precisati (segnatamente, dal 31.10.2001 al 31.8.2008), e di essere stata definitivamente immessa in ruolo, a decorrere dall'1.9.2008, con contratto di lavoro a tempo indeterminato – adiva l'intestato
Tribunale del lavoro, lamentando di aver percepito, in forza dei suddetti contratti, la retribuzione base prevista per il personale scolastico al primo ingresso in ruolo e deducendo, altresì, di aver ottenuto una ricostruzione della carriera solo parziale, non essendo stato considerato interamente il periodo di lavoro svolto a tempo determinato.
Tanto premesso in punto di fatto e denunciata, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CE, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accerti che l'art. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo della parte ricorrente appartenente al personale DOCENTE della scuola è in
1 contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
485 dello stesso decreto, è utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente ai primi quattro anni e per la quota residua rilevi a fini giuridici ed economici nei limiti dei due terzi e, conseguentemente, una volta accertate le violazioni della richiamata clausola 4, disponga la disapplicazione della/e norma/e di diritto interno in contrasto con la direttiva e, per l'effetto, 2) a) dichiari il diritto della parte ricorrente – prima lavoratore/trice a termine, poi immesso/a nei ruoli dell'amministrazione -di vedersi riconoscere, ad ogni effetto, l'intero servizio effettivo prestato come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato sin dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL
Comparto Scuola al personale scolastico assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, e, per l'effetto, 3) accerti che
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 che - anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica -viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, in quanto l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, è inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, accerti che
b) la sussistenza della denunciata discriminazione compara il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato per cui non sono state valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né è stata applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489 e accerti che c) l'anzianità riconosciuta ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 è stata computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato, il tutto come prevede la sentenza n. 31149/2019 della Suprema
Corte di Cassazione;
4) dichiari il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio (giorni, mesi ed e anni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo - ascrivendogli la seguente anzianità alla predetta data: 6 anni, 9 mesi e 22 giorni e con collocamento della medesima parte nella conseguenziale posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato); 5) condanni il
, in persona del protempore, al pagamento delle Controparte_1 CP_4
2 differenze retributive, conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994; 6) condanni il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al pagamento delle competenze…”. CP_4
Il convenuto, ritualmente costituitosi, eccepiva preliminarmente la prescrizione di ogni CP_1
diritto maturato anteriormente al quinquennio prima della notificazione della domanda giudiziale e/o dell'anteriore atto stragiudiziale, non opponendosi all'accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera e quantificando in anni 6, mesi 9 e giorni 27 il servizio pre–ruolo prestato dalla ricorrente.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 3.4.2025 - tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per la ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, la domanda finalizzata al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti a termine ai fini della progressione economica prevista dai contratti collettivi
è meritevole di accoglimento, siccome conforme all'orientamento, ormai consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire dalle sentenze n. 22558 e n. 23868 del 2016, secondo cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
All'affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante
Cass. n. 30573, n. 20918, n. 19270 del 2019 e Cass. n. 28635, n. 26356, n. 26353, 6323 del 2018), la giurisprudenza di legittimità è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere
3 dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa
C-307/05, Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Persona_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Persona_2
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della sentenza del 20.6.2019 in causa C-72/18, Ustariz secondo cui “la clausola 4, punto 1, Per_3
dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale”.
2.2. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Lussemburgo è stata poi decisa l'ulteriore questione, costituente anch'essa oggetto del presente giudizio, relativa al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera del personale della scuola successivamente immesso in ruolo, del servizio prestato in forza di rapporti a termine ed anche in tal caso è stato ribadito che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all'assunto a tempo
4 determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine
a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019).
2.3. Più in dettaglio, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato:
a) che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il
Legislatore aveva previsto, all'art. 3, che “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”;
b) che con il D.Lgs. n. 297 del 1994, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, negli artt. 485 e 489 e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati, a tale disciplina non derogando la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, sicchè si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione;
c) che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e, pertanto, il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio;
d) che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento
(analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) basato sulla regola del cosiddetto
“doppio canale” che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il
50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla L. n. 124 del 1999, la cadenza triennale dei concorsi, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo quadriennio in relazione al criterio meritocratico (consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in
5 seguito, poichè, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e della Suprema Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal Legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
“stabilizzato” si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute;
e) che, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, non sussistono ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, valendo le considerazioni già espresse dalla Suprema Corte con le sentenze Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali si segnalano Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018; f) che più complessa è
l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al Giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Sulla scorta di tale ricostruzione (per la quale si veda, tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 14108 del
7.7.2020), si rende necessaria una verifica del caso concreto in base ai principi di diritto enunciati nella richiamata sentenza n. 31149/2019, che di seguito si riportano :“a) l'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto
6 e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c)
l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
2.4. In ossequio a tali principi, la ricorrente ha calcolato la propria anzianità tenendo conto del servizio effettivo prestato, pervenendo ad un risultato pari ad 6 anni, mesi 9 e giorni 22.
Il resistente ha, dal canto suo, elaborato una quantificazione sostanzialmente convergente CP_1
e finanche migliorativa, calcolando tale anzianità in complessivi anni 6, mesi 9 e giorni 27.
Detta valutazione del servizio pre-ruolo, in considerazione dell'effettivo impegno lavorativo, è superiore all'anzianità di servizio pre-ruolo ottenuta con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485
D.lgs. n. 297 cit., pari ad anni 6 (si veda il decreto di ricostruzione della carriera, emesso in data
14.1.2011 ed allegato al fascicolo di parte ricorrente, sub 1/A).
2.5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, i periodi di servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal primo contratto a termine sino alla data di immissione in ruolo, mediante riconoscimento di un'anzianità di servizio pari a 6 anni, 9 mesi e 27 giorni e con collocamento della medesima parte nella conseguenziale posizione stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato).
Per l'effetto, il va condannato al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive derivanti dagli incrementi stipendiali maturati sin dal primo contratto a termine e non corrisposti, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994.
2.6. Va precisato che il credito retributivo fatto valere dalla parte ricorrente resta immune dall'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , stante la tardiva costituzione CP_1
della parte convenuta, siccome avvenuta solo in data 25.3.2025.
Si rammenta, in proposito, che, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito del lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, comma 1, c.p.c., “almeno dieci giorni prima dell'udienza”, è da considerare come dies a quo il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dall'art. 155, comma 1, c.p.c. e come dies ad quem il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero
(cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 1306/2013).
7 Nel caso di specie, l'ultimo giorno utile al fine della tempestiva costituzione del era il CP_3
24.3.2025, a fronte di una prima udienza di discussione fissata per il 3.4.2025.
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, inammissibile.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile;
valori minimi, tenuto conto della serialità del presente contenzioso) – seguono la soccombenza del e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente, Avv. Marco Dibitonto.
Si precisa che non si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014, stante il mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11228/2024 R.G.L., disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai Parte_1
fini giuridici ed economici, i periodi di servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal primo contratto a termine sino alla data di immissione in ruolo, mediante riconoscimento di un'anzianità pari 6 anni, 9 mesi e 27 giorni e con attribuzione, in favore della predetta parte ricorrente, della posizione stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato);
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, delle differenze retributive derivanti dagli incrementi stipendiali maturati sin dal primo contratto a termine e non corrisposti, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) condanna il alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.629,00, oltre contributo CP_1
unificato per euro 259,00, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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