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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.983/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 29/01/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.TORZOLINI Nicoletta Via Adriano Riganté 1/A – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BONADIES Massimo c/o Via D.Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNI SUL LAVORO – REVISIONE PER AGGRAVAMENTO
Conclusioni: come da verbale in data 29/01/2025
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Il C.T.U. nominato Dott. , sulla scorta della documentazione in Persona_1 atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito quanto segue: “Il sig. ha subito due eventi infortunistici, rispettivamente il 21/10/2016 ed Parte_1 il 06/06/2018, entrambi ammessi a tutela dall per esiti disfunzionali della CP_1 spalla dx (5%) e della spalla sin. (5%) con valutazione complessiva del 10% poi elevata all'11% (undici percento) a seguito di visita collegiale definita CONCORDE promossa su istanza di opposizione del lavoratore. La valutazione del complessivo DANNO BIOLOGICO PERMANENTE nella misura sopra indicata (11%) risulta conforme agli esiti, funzionalmente apprezzabili, dei suddetti infortuni a seguito dei quali il Periziato è stato sottoposto ad interventi chirurgici di riparazione artroscopica. Il quadro clinico attuale, caratterizzato da maggior impegno funzionale della spalla destra, non risulta correlabile agli esiti del pregresso infortunio del 2016 ma è riconducibile a cause diverse”. Il Consulente, inoltre, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente ha confermato le proprie conclusioni con la seguente motivazione: “La patologia artrosica dell'acromion-claveare non può essere considerata secondaria agli eventi traumatici lavorativi, oggetto del ricorso, ma deriva, come indicato nelle considerazioni della bozza, da usura, invecchiamento, micro-trumatismi specie se ripetuti. Tale patologia comporta alterazioni degenerative da attrito sul tendine del sovraspinoso, causando sintomatologia dolorosa e limitazione funzionale. Solo nel caso la patologia artrosica fosse ritenuta di origine lavorativa (non è stata presentata denuncia di MP per questo), la stessa concorrerebbe con gli esiti degli infortuni pregressi a determinare un maggior danno articolare da calcolare, ai sensi del D.L: 38/2000, con la formula di Gabrielli. In definitiva non si possono che confermare le conclusioni della bozza inviata alle parti”. Ritiene il giudicante di aderire a quanto espresso e concluso dal Consulente, poiché sorretto da ampia ed adeguata motivazione. La domanda va, dunque, rigettata.
Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte ricorrente non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art. 152 disp. att. c.p.c.), considerato il reddito risultante in atti.
2 Le spese di CTU vanno perciò poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
rigetta il ricorso. Dichiara non dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c. il rimborso all delle spese di CP_1 lite. Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U., liquidate come da CP_1 separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 29/01/2025 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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