Art. 1.
Il contributo annuo di lire 25 milioni previsto a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 1 marzo 1965, n. 116 , e' prorogato per il quinquennio 1970-1974 ed e' elevato a lire 30 milioni.
Il contributo annuo di lire 25 milioni previsto a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 1 marzo 1965, n. 116 , e' prorogato per il quinquennio 1970-1974 ed e' elevato a lire 30 milioni.