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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2193/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ) e (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._5 separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f. ), FABIO C.F._6
D'AURIA (c.f. ) e (c.f. ) e C.F._7 Parte_6 C.F._8
con essi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Mellone;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del Persona_1
14.3.2018 rep. n. 33646, dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f. ) C.F._9
1 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 30.9.2021, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
convenivano in giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento dei Pt_5 Controparte_1
danni patrimoniali subiti – quantificati, a mezzo di CTP, in € 7.794,00 per la prima, € 9.010,40 per la seconda, € 25.173,44 per la terza, € 2.397,80 per la quarta ed € 5.236,65 per il quinto – e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, alla proprietà e all'abitazione.
Specificavano, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune
Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguenti danni agli immobili siti in Nocera Inferiore (Sa) alla località “Cicalesi – San
Mauro”, tutti riportati in catasto al foglio 8 e dettagliatamente individuati nel ricorso nelle singole particelle a ciascuno facenti capo, come da visure catastali delle unità immobiliari in oggetto.
Assumevano i ricorrenti che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei loro fondi e fabbricati, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni, ai manufatti, al mobilio e ai beni mobili registrati, così come quantificati nella consulenza tecnica di parte a firma dell'arch.
, richiamata in ricorso. Persona_2
Costituendosi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, la carenza di CP_1
legittimazione attiva, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
e, nel merito, l'infondatezza delle domande nell'an e nel Controparte_2
quantum, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, nonché l'eccezionalità dell'evento, invocando anche il concorso del fatto colposo degli attori, che non avevano rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per Notar del 10.11.1980 rep. 338.800, nonché concessioni Per_3
edilizie e visure catastali per e atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
2 donazione per Notar del 15.05.2014 rep. 902 per;
certificato di proprietà Per_4 Parte_4
autovettura per ), sia dalle dichiarazioni testimoniali. Parte_5
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito le domande sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
3 Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi e gli altri immobili dei ricorrenti sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo, le generiche dichiarazioni degli stessi, nonché la genericità della perizia non consente di ritenere provato il danno così come dedotto in ricorso.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di pessima Controparte_3
manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad essi - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni subiti da ciascun ricorrente, il consulente tecnico di parte ha stimato i danni, individuandoli per ciascuna parte in danni alle coltivazioni in atto (carciofi, alberi vari da frutto e orto familiare), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento), danni strutturali e di pulizia ai fabbricati nella parte antistante il piazzale e nei locali seminterrati e garages, danni al mobilio e alle derrate alimentari ivi contenute, nonché danni ai beni mobili registrati, quantificandoli come sopra.
Orbene, vista la molteplicità dei danni da ciascuno indicati come subiti e la coincidenza tra alcune delle voci di danno rivendicate dalle diverse parti, il collegio ritiene opportuno svolgere prima alcune considerazioni di carattere generale, valevoli per tutti i ricorrenti ed inerenti alla prova delle varie tipologie di danno rivendicate e, solo successivamente, analizzare separatamente il danno subito da ciascun ricorrente, per il quale può ritenersi raggiunta la prova sulla base delle precedenti considerazioni generali.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti sui fondi e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo così generico, da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità nella misura indicata nella perizia per ciascuna parte: ed infatti, mentre il teste (da ritenersi non del Testimone_1
4 tutto attendibile) ha indicato coltivazioni uguali per tutte le ricorrenti (carciofi, orto e alberi da frutta), sebbene nell'allegazione dell'atto introduttivo sia dedotto che solo la ricorrente Parte_1
aveva sui propri fondi una coltivazione di carciofi;
gli altri testimoni escussi si sono limitati a
[...] riferire genericamente per ciascuna ricorrente che sui fondi “c'erano delle coltivazioni tra cui alberi, ma non ricordo precisamente di che tipo” (cfr. dichiarazioni del teste;
in Testimone_2
senso analogo le dichiarazioni del teste ). Testimone_3
Tali dichiarazioni, pur dimostrando chiaramente per tutte le ricorrenti la perdita del raccolto in atto, non consentono di individuare per ciascuna le coltivazioni effettivamente praticate e in atto al momento dell'evento per cui è causa.
Né una prova più puntuale dei danni subiti da ciascuna delle predette ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il quale ha genericamente Persona_2 confermato la relazione da lui redatta, riferendo anch'egli, per ciascuna delle ricorrenti che “c'erano delle colture, anche alberi da frutto meglio specificate nella perizia, che sono state tutte danneggiate perché la rottura dell'argine è avvenuta a pochi metri di distanza”. Inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso dei fondi.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto di semi o bulbi ovvero ad altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia, del loro stato di usura e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
La descrizione contenuta nella perizia redatta (del tutto generica con riferimento all'orto familiare), inoltre, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la
5 forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (peraltro non confermata dai testi escussi come corrispondente allo stato dei luoghi per cui è causa), da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni (e dei manufatti) in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale (valevole sia per le coltivazioni che per gli altri beni mobili di cui si chiede un risarcimento) quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, sempre per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della
Camera di Commercio di Salerno” (cfr. pag. 6), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
6 Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di carciofi in atto sui terreni della ricorrente Parte_1
Ritiene, invece, il collegio che non sia possibile riconoscere alle ricorrenti Parte_1
e i danni rivendicati per la perdita dell'orto familiare e dei frutti Parte_2 Parte_3
pendenti sugli alberi.
Per quanto concerne l'orto familiare, infatti, come già indicato sopra, le dichiarazioni dei testi sono state tanto generiche da non consentire di ritenere raggiunta la prova circa l'effettiva tipologia e quantità di coltivazioni presenti nell'orto di ciascuna ricorrente. Tale lacuna probatoria non è colmata neppure dalla perizia in atti, richiamata dal CTP in sede di escussione testimoniale, atteso che in essa il consulente di parte, nella sezione relativa ai danni all'orto familiare, ha genericamente ed indistintamente indicato quella che costituisce la composizione tipica dell'orto familiare
(“finocchi, minestra, broccoli, insalata, scarola, aglio, etc…”, pag. 8 della perizia), senza specificare la tipologia di colture effettivamente presenti sui fondi di ciascuna delle ricorrenti ed effettuando, così, anche sul punto una valutazione meramente astratta e induttiva.
Analogamente, nella perizia allegata al ricorso non sono indicate le ragioni agronomiche per cui dall'allagamento dei fondi, dipendente dallo straripamento dell' , sia derivata la Parte_7
perdita dei frutti pendenti sugli alberi (tutti di alto fusto e dunque più resistenti rispetto alle coltivazioni a terra); non vi è, quindi, la prova che l'eventuale caduta dei frutti (anche ammesso che vi sia stata) sia riconducibile all'evento per cui è causa e, quindi, sia imputabile alla quale CP_1 custode del corso d'acqua, piuttosto che all'intensità delle precipitazioni in sé. Peraltro, la CTP non precisa neppure se il danno calcolato per tale voce sia riferito al danneggiamento strutturale della pianta o a quello dei frutti ivi insistenti al momento dell'evento, avendo fatto riferimento generico alla produzione media di ciascun albero. Diversamente opinando, quindi, si perverrebbe ad una determinazione del danno assolutamente aleatoria.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la
7 fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, va, peraltro, rilevato che i ricorrenti non hanno depositato nessuna documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere indicate (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il teste
, con riferimento indistinto a tutte le ricorrenti, ha dichiarato: “dopo alcuni giorni i Testimone_1
ricorrenti hanno dovuto iniziare le operazioni di pulizia e so che per farlo hanno chiamato
l'espurgo”; mentre il teste , sempre con riguardo a tutti i ricorrenti, ha dichiarato: “ho Parte_4 visto che per ripristinare i terreni è stato necessario pulire tutto, zappare, concimare”, entrambi senza specificare quali e che tipo di attività abbiano concretamente posto in essere le varie ricorrenti per la pulizia e il ripristino dei fondi. Il teste , poi, ha addirittura riferito di non Testimone_3
essere a conoscenza di quali attività si sono rese necessarie per ripristinare i luoghi e lo stesso CTP
si è limitato a riferire in maniera generica: “mi sono recato successivamente sui luoghi Persona_2 di causa e ho constatato che i terreni erano stati ripuliti e risistemati per la coltivazione”. Nessuno dei testi, peraltro, ha riferito di aver visto mezzi meccanici a lavoro sui fondi de quibus per eseguire le suddette operazioni di ripristino.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...]
quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti o di ph.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento dei fondi e del deposito su di essi di fango e detriti
(comunque riferita da tutti i testi), deve presumersi che alcuni lavori di pulizia dei fondi agricoli
8 (per le ricorrenti e che ne sono titolari) siano Parte_1 Parte_2 Parte_3
stati eseguiti, sebbene in economia.
Quanto ai danni agli attrezzi agricoli (motosega per e danni al pozzo per Parte_2
, va osservato, da un lato, che i testi non hanno fatto nessun riferimento Parte_3 all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento;
dall'altro lato, che la valutazione compiuta dal
CTP non è supportata da una pregressa documentazione di acquisto di attrezzi da lavoro, da cui poter evincere l'effettiva presenza di tali beni sui fondi e l'entità del danno subito. Né risulta documentazione atta a dimostrare l'acquisto di materiali o di una loro revisione dopo l'evento.
Per completezza, va, altresì, dato atto che una valutazione di tale voce di danno non può essere compiuta neppure alla luce delle risultanze del verbale redatto dalla Protezione Civile (allegato alla perizia di parte), dato che, pur attestando la presenza di una motosega nella proprietà di Parte_2
il bene viene menzionato genericamente sotto la voce “arredamenti e suppellettili distrutti o
[...] danneggiati”, senza specificare né la marca e il modello della motosega, né l'effettivo danno riportato (ossia se danneggiamento o completa distruzione). Anche il riconoscimento di tali danni alle ricorrenti sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio e avulso dalla concreta prova del danno subito e dello stato preesistente dei beni.
Per quanto concerne, ancora, i danni alle abitazioni, è d'uopo constatare che, a fronte di specifici lavori edili indicati nella perizia di parte (pulizia del piazzale, pulizia dei locali e lavori di ripristino), parimenti le prove raccolte risultano inidonee a consentirne il riconoscimento.
In primo luogo, le ricorrenti non hanno dedotto o dimostrato di aver eseguito direttamente lavori di ristrutturazione dei locali, delle murature o degli impianti, né di averli commissionati a ditte specializzate;
né hanno depositato documenti contabili attestanti l'esborso economico sostenuto per l'esecuzione dei lavori edili di ripristino indicati, né, ancora, è stata dimostrata la spesa per lo smaltimento dei rifiuti, che necessariamente tali attività comportano. Senza contare che l'esecuzione di lavori edili, anche ove eseguiti in economia, implica verosimilmente l'acquisto di materiali specialistici, del cui pagamento non vi è traccia. Va constatato che, sebbene nella CTU si faccia riferimento ad una fattura per la riparazione di un cancello, la suddetta fattura non risulta depositata in atti, né di tale danno si rinviene traccia nelle dichiarazioni testimoniali.
A ciò si aggiunga che le voci indicate nella perizia di parte (a cui non è allegato neppure un computo metrico) appaiono utilizzabili in qualsiasi ipotesi di danneggiamento, in quanto si tratta di una mera elencazione di opere edili utili o necessarie, senza nessun riferimento al caso in esame. A ben vedere, il consulente di parte non ha descritto lo stato dei luoghi nel momento in cui l'allagamento è avvenuto, non ha effettuato nessun riferimento alla qualità e alla tipologia di materiali edili preesistenti né, tantomeno, ha rappresentato le ragioni tecniche per le quali i lavori
9 indicati sono stati considerati necessari, limitandosi, nel capitolo intitolato “Descrizione dei beni”, a rappresentare per e che “si rende necessaria la pulizia del piazzale Parte_1 Parte_2
e dei locali della cantina” (cfr. pag. 3 e 4), per che “si rende necessaria la Parte_3
riparazione del cancello (vedi fattura allegata), la pulizia del piazzale, la pulizia e i lavori di ripristino dei locali del piano interrato e del piano terra” (cfr. pag. 5) e per che “si Parte_4 rende necessaria la pulizia del piano terra” (cfr. pag. 5).
Tanto è vero che anche i testi escussi non hanno fatto nessun riferimento ai danni strutturali subiti dai locali seminterrati e dalle cantine delle ricorrenti, limitandosi a riferire il solo loro Tes_ allagamento: ed infatti, il teste ha dichiarato, con generico riferimento a tutti i ricorrenti, solo l'esecuzione di operazioni di pulizia;
il teste ha dichiarato “io ho aiutato a Testimone_2 ripulire il garage e il piazzale e a buttare vie le cose che si erano danneggiate”; e il teste ha Tes_3
dichiarato di non conoscere quali attività si sono rese necessarie per ripristinare i luoghi.
Per questi motivi
, anche prescindendo dal deficit di prova delle spese sostenute, non vi è alcun elemento che permette di valutare a monte l'effettività del danno subito e la congruità dei lavori inseriti nel calcolo dal CTP. Ed invero, dalla disamina delle voci indicate e dei rilievi fotografici allegati alla perizia di parte non è possibile verificare se i lavori edili menzionati (soprattutto con riferimento alla ricorrente avrebbero determinato un effettivo ripristino dello Parte_3
stato dei luoghi o, invece, una riqualificazione ex novo dei locali stessi, il che non consente di procedere neppure ad una liquidazione equitativa dei danni strutturali agli immobili indicati nella perizia di parte.
Le fotografie allegate alla perizia rappresentano, tuttavia, chiaramente la presenza di acqua e fango all'interno e all'esterno delle abitazioni (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), di guisa che appare verosimile che, a fronte dell'allagamento subito, le ricorrenti abbiano dovuto svolgere, quantomeno in economia, l'attività di pulizia e di ripristino dello stato dei luoghi interni alle loro abitazioni. Anche tale voce di danno, va, quindi, liquidata equitativamente dal collegio, tenuto conto delle carenze istruttorie testé evidenziate.
Occorre anche osservare in proposito che il teste ha riferito che il piazzale Testimone_2
(di cui viene rivendicato il costo per la pulizia) era in proprietà comune tra e Parte_1
ed infatti, a ben vedere ciascuna ha chiesto per la pulizia del piazzale il medesimo Parte_2 importo di € 1.800,00. Atteso che non vi è agli atti nessuna fattura attestante i costi per la pulizia del suddetto piazzale e che né nel ricorso, né nella CTP è stato dedotto che esso fosse in comproprietà alle due ricorrenti, ritiene il collegio che l'importo indicato da ciascuna ricorrente (€ 1.800,00) sia quello astrattamente ritenuto necessario dal CTP per la pulizia dell'intero piazzale. Tale importo, quindi, per i deficit probatori sopra evidenziati deve essere equitativamente ridotto e liquidato, in
10 favore di ciascuna delle due ricorrenti, nella misura della metà ciascuna.
Parimenti, va osservato che, con riferimento alla ricorrente , risulta dagli atti Parte_4
(cfr. CTP e dichiarazioni del teste ) che l'immobile di sua proprietà, seppure Testimone_2
allagato e invaso dal fango, era vuoto, poiché ella non vi abitava ancora ed erano in corso i lavori di ristrutturazione. Attesa la prova dell'esistenza del cantiere e la mancanza di prova dello stato di avanzamento in cui si trovavano i lavori, deve presumersi che i locali erano ancora in uno stato non avanzato di lavorazione e, comunque, erano sgombri da mobili e altri rivestimenti;
ritiene, quindi, il collegio che in favore della suddetta ricorrente, vista la prova dell'allagamento, possa riconoscersi solo una somma minima, equitativamente determinata, per la pulizia dall'acqua e dal fango.
Quanto, ancora, ai danni al mobilio (mobili da cucina, elettrodomestici, divani e poltrone, nonché derrate alimentari), variamente dedotti come subiti dalle ricorrenti Parte_1
e si osserva che non è possibile ritenere provata la quantità e Parte_2 Parte_3
tipologia dei beni descritta nella perizia di parte, né se tutti i beni mobili presenti nei locali allagati siano stati distrutti o alcuni solo danneggiati e, quindi, in parte recuperabili. Sul punto nessuna specificazione è contenuta in ricorso e nella perizia di parte allegata, né una prova più puntuale può ricavarsi dal verbale redatto dalla Protezione Civile, in cui è genericamente dichiarato che “gli arredamenti e le derrate alimentari sono stati danneggiati o distrutti”.
Tali lacune non sono colmate neppure dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali, pur avendo riferito il danneggiamento e la perdita totale delle derrate alimentari presenti nei seminterrati e nei garages delle suddette ricorrenti, non hanno indicato con precisione la tipologia e quantità di beni presenti (il teste , ad esempio, ha parlato di “provviste di vario genere” e il teste Testimone_1
dopo aver riferito di “derrate buttate”, con riferimento alla sola ricorrente Testimone_2 ha fatto riferimento, comunque generico a “bottiglie di pomodori e vino”); Parte_1
Tes_ parimenti, con riferimento al mobilio, il teste ha dichiarato, con riguardo alla sola ricorrente
“so che nella cantina c'era anche una cucina, non utilizzata, che è andata Parte_3 distrutta”; il teste ha, invece, riferito genericamente del danneggiamento dei mobili da Parte_4
cucina di e, ancora, il teste , riguardo alla sola ricorrente Parte_2 Persona_2 Parte_3
ha dichiarato che “nello scantinato vi erano anche dei mobili, tutti danneggiati e
[...] buttati…”, senza nessuna ulteriore specificazione;
infine, il teste non ha fatto nessun Tes_3
riferimento al mobilio presente negli immobili delle ricorrenti.
Le fotografie allegate alla perizia di parte, poi, non solo raffigurano unicamente la presenza di acqua vicino ad alcuni mobili, ma, in ogni caso, non sono state riconosciute e confermate dai testi escussi e, quindi, sono inidonee a dimostrare la tipologia e l'entità del danno subito. Manca, infine,
a dimostrazione della tipologia e vetustà del mobilio presente nei detti locali, la documentazione
11 attestante l'acquisto o la riparazione dei beni.
Tali emergenze, pur dimostrando che nei locali seminterrati e nelle cantine erano presenti alcuni beni mobili ed alcune derrate alimentari, vista la loro genericità, non consentono di ravvisare la precisa quantità e tipologia di beni e, quindi, la loro liquidazione sarebbe del tutto aleatoria.
Per quanto concerne, invece, i danni rivendicati per i beni mobili registrati ed in particolare i danni alla Ford Focus C-Max rivendicati da , il collegio evidenzia che risulta dai Parte_5
documenti depositati la titolarità della vettura in capo al ricorrente, nonché la sua demolizione dopo l'evento per cui è causa. Tutti i testi, inoltre, hanno riferito del danneggiamento dell'automobile e della conseguente demolizione della stessa (cfr. anche la fattura del 4.11.2015 del soccorso stradale
Francavilla allegata alla perizia di parte).
Tuttavia, con riguardo al valore della autovettura, il perito di parte si è limitato a riferire che la quantificazione è stata estratta da “quattroruote”, senza indicare il chilometraggio, lo stato meccanico, il funzionamento e gli eventuali optional in dotazione alla vettura stessa. Tali carenze non consentono di riconoscere l'intera somma richiesta e, quindi, anche la liquidazione di tale danno va effettuata in via equitativa, tenuto conto che dal libretto di proprietà la vettura risulta immatricolata nel 2005, ossia dieci anni prima dell'evento per cui è causa.
Non possono, invece, essere riconosciuti i danni alla vespa 50 lamentati da Parte_1
atteso che dalla documentazione in atti non vi è prova della titolarità del motociclo in capo alla suddetta ricorrente e che nessuno dei testi escussi ha fatto menzione di tali danni. L'assenza di dichiarazioni testimoniali sul punto e la mancanza di fatture relative alla riparazione del veicolo ovvero di documenti comprovanti la rottamazione dello stesso e la sua proprietà in capo alla ricorrente non consentono di riconoscerle i danni corrispondenti alla perdita del veicolo ovvero ad ipotetiche riparazioni di cui non vi è traccia. Peraltro, dall'esame delle fotografie allegate alla produzione di parte - si ribadisce non confermate dai testi e quindi inutilizzabili - si evince solo un imbrattamento della vespa.
Va, infine, dato atto che ha chiesto il risarcimento del danno per la perdita dei Parte_5
libri scolastici contenuti all'interno della propria automobile;
sebbene nel ricorso manchi l'indicazione specifica del numero e della tipologia di libri effettivamente presenti all'interno dell'auto al momento dell'allagamento e andati distrutti, i testi escussi hanno confermato la perdita dei libri che si trovavano nell'auto e tali dichiarazioni risultano avvalorate dalla fattura della cartolibreria Yuvenilia dell'importo di € 236,65, depositata agli atti, da cui risulta in data 4.11.2015,
l'acquisto di n. 9 libri. Le dichiarazioni dei testi, unite alla suddetta fattura, di pochi giorni successiva all'evento, nonché alla circostanza che la scuola era iniziata ormai da oltre 1 mese, inducono il collegio a presumere che i libri acquistati il 4.11.2015 fossero quelli effettivamente
12 presenti nell'autovettura del ricorrente al momento dell'esondazione dell'Alveo Parte_5
Comune Nocerino.
Per completezza va, infine, dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà subito dai ricorrenti, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
All'esito della valutazione generale delle prove presenti agli atti con riferimento alle singole tipologie di danno, occorre, quindi, procedere alla valutazione dei danni riconoscibili a ciascun ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_1
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 1.340,85, così suddiviso:
a) € 381,00 quale danno per la perdita del raccolto di carciofi, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di
€ 762,00), tenuto conto anche dei mancati costi di coltura e lavorazione del prodotto che la parte ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché del presumibile sfrido e della natura pluriennale della suddetta coltivazione;
b) € 509,85 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 30% di € 1.699,50);
c) € 450,00, equitativamente determinato per la pulizia del piazzale nella misura del 50% di quanto indicato in ricorso per la suddetta pulizia (ossia il 50% di € 1.800,00), da ritenersi effettuata in economia e liquidato alla ricorrente nella misura della metà (€ 900,00:2), attesa la comproprietà del piazzale con la ricorrente Parte_2
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra può essere riconosciuto alla ricorrente per i danni all'orto familiare, alle piante da frutta, alla perdita delle derrate alimentari e degli arredi, nonché al danneggiamento della Vespa 50.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_2
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 2.293,50, così suddiviso:
a) € 643,50 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la
13 pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 30% di € 2.145,00);
b) € 450,00, equitativamente determinato per la pulizia del piazzale nella misura del 50% di quanto indicato in ricorso per la suddetta pulizia (ossia il 50% di € 1.800,00) da ritenersi effettuata in economia e liquidato alla ricorrente nella misura della metà (€ 900,00:2), attesa la comproprietà del piazzale con la ricorrente A tale importo va aggiunto l'importo di € 1.200,00 per Parte_1 la pulizia del deposito, anch'essa equitativamente determinata nella misura del 50% di quanto richiesto in ricorso ossia al 50% di € 2.400,00.
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra, può, invece, esserle riconosciuto per il lamentato danno all'orto familiare e agli alberi da frutta, nonché per i danni ai beni mobili e agli attrezzi agricoli contenuti nel garages.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_3
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 1.458,36, così suddiviso:
a) € 578,16 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 30% di € 1.927,20);
b) € 880,20, equitativamente determinato per la pulizia del seminterrato nella misura del 50% di quanto indicato in ricorso per la suddetta pulizia (ossia il 50% di € 1.760,40).
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra, può, invece, esserle riconosciuto per il lamentato danno all'orto familiare e agli alberi da frutta, nonché per i danni edili, ai beni mobili e alle derrate alimentari contenuti nel seminterrato.
Per quanto concerne la domanda di , osserva il collegio che, sulla base delle Parte_4
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere per la pulizia dell'immobile, atteso il cantiere ivi presente, un danno, equitativamente determinato sulla base della prova dell'allagamento, nella misura complessiva di € 500,00.
Per quanto concerne, infine, la domanda di , osserva il collegio che, sulla base Parte_5
delle considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 2.236,65, di cui € 2.000,00 per i danni all'autovettura (tenuto conto delle carenze probatorie evidenziate sopra e dell'anno d'immatricolazione) ed € 236,65 per il danno ai libri di testo presenti all'interno della suddetta vettura.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non
14 CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in
15 comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1
dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1
del danno negli importi di seguito indicati:
- € 1.340,85 in favore di Parte_1
- € 2.293,50 in favore di Parte_2
- € 1.458,36 in favore di Parte_3
- € 500,00 in favore di;
Parte_4
- € 2.236,65 in favore di . Parte_5
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per ½, con condanna della al rimborso della restante metà, oltre alla metà delle spese documentate, in Controparte_1
16 favore dei ricorrenti, in ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con gli aumenti di cui al citato DM per la difesa di più parti con posizione sovrapponibile in un unico atto e con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e , Parte_6
per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 Parte_2
e , nei confronti della Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento: Controparte_1
- in favore di della somma di € 1.340,85; Parte_1
- in favore di della somma di € 2.293,50; Parte_2
- in favore di della somma di € 1.458,36; Parte_3
- in favore di della somma di € 500,00; Parte_4
- in favore di della somma di € 2.236,65, Parte_5 ognuno oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 132,00 per spese ed € 895,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e per averne fatto Parte_6
anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2193/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ) e (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._5 separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f. ), FABIO C.F._6
D'AURIA (c.f. ) e (c.f. ) e C.F._7 Parte_6 C.F._8
con essi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Mellone;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del Persona_1
14.3.2018 rep. n. 33646, dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f. ) C.F._9
1 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 30.9.2021, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
convenivano in giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento dei Pt_5 Controparte_1
danni patrimoniali subiti – quantificati, a mezzo di CTP, in € 7.794,00 per la prima, € 9.010,40 per la seconda, € 25.173,44 per la terza, € 2.397,80 per la quarta ed € 5.236,65 per il quinto – e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, alla proprietà e all'abitazione.
Specificavano, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune
Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguenti danni agli immobili siti in Nocera Inferiore (Sa) alla località “Cicalesi – San
Mauro”, tutti riportati in catasto al foglio 8 e dettagliatamente individuati nel ricorso nelle singole particelle a ciascuno facenti capo, come da visure catastali delle unità immobiliari in oggetto.
Assumevano i ricorrenti che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei loro fondi e fabbricati, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni, ai manufatti, al mobilio e ai beni mobili registrati, così come quantificati nella consulenza tecnica di parte a firma dell'arch.
, richiamata in ricorso. Persona_2
Costituendosi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, la carenza di CP_1
legittimazione attiva, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
e, nel merito, l'infondatezza delle domande nell'an e nel Controparte_2
quantum, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, nonché l'eccezionalità dell'evento, invocando anche il concorso del fatto colposo degli attori, che non avevano rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per Notar del 10.11.1980 rep. 338.800, nonché concessioni Per_3
edilizie e visure catastali per e atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
2 donazione per Notar del 15.05.2014 rep. 902 per;
certificato di proprietà Per_4 Parte_4
autovettura per ), sia dalle dichiarazioni testimoniali. Parte_5
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito le domande sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
3 Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi e gli altri immobili dei ricorrenti sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo, le generiche dichiarazioni degli stessi, nonché la genericità della perizia non consente di ritenere provato il danno così come dedotto in ricorso.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di pessima Controparte_3
manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad essi - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni subiti da ciascun ricorrente, il consulente tecnico di parte ha stimato i danni, individuandoli per ciascuna parte in danni alle coltivazioni in atto (carciofi, alberi vari da frutto e orto familiare), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento), danni strutturali e di pulizia ai fabbricati nella parte antistante il piazzale e nei locali seminterrati e garages, danni al mobilio e alle derrate alimentari ivi contenute, nonché danni ai beni mobili registrati, quantificandoli come sopra.
Orbene, vista la molteplicità dei danni da ciascuno indicati come subiti e la coincidenza tra alcune delle voci di danno rivendicate dalle diverse parti, il collegio ritiene opportuno svolgere prima alcune considerazioni di carattere generale, valevoli per tutti i ricorrenti ed inerenti alla prova delle varie tipologie di danno rivendicate e, solo successivamente, analizzare separatamente il danno subito da ciascun ricorrente, per il quale può ritenersi raggiunta la prova sulla base delle precedenti considerazioni generali.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti sui fondi e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo così generico, da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità nella misura indicata nella perizia per ciascuna parte: ed infatti, mentre il teste (da ritenersi non del Testimone_1
4 tutto attendibile) ha indicato coltivazioni uguali per tutte le ricorrenti (carciofi, orto e alberi da frutta), sebbene nell'allegazione dell'atto introduttivo sia dedotto che solo la ricorrente Parte_1
aveva sui propri fondi una coltivazione di carciofi;
gli altri testimoni escussi si sono limitati a
[...] riferire genericamente per ciascuna ricorrente che sui fondi “c'erano delle coltivazioni tra cui alberi, ma non ricordo precisamente di che tipo” (cfr. dichiarazioni del teste;
in Testimone_2
senso analogo le dichiarazioni del teste ). Testimone_3
Tali dichiarazioni, pur dimostrando chiaramente per tutte le ricorrenti la perdita del raccolto in atto, non consentono di individuare per ciascuna le coltivazioni effettivamente praticate e in atto al momento dell'evento per cui è causa.
Né una prova più puntuale dei danni subiti da ciascuna delle predette ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il quale ha genericamente Persona_2 confermato la relazione da lui redatta, riferendo anch'egli, per ciascuna delle ricorrenti che “c'erano delle colture, anche alberi da frutto meglio specificate nella perizia, che sono state tutte danneggiate perché la rottura dell'argine è avvenuta a pochi metri di distanza”. Inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso dei fondi.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto di semi o bulbi ovvero ad altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia, del loro stato di usura e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
La descrizione contenuta nella perizia redatta (del tutto generica con riferimento all'orto familiare), inoltre, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la
5 forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (peraltro non confermata dai testi escussi come corrispondente allo stato dei luoghi per cui è causa), da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni (e dei manufatti) in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale (valevole sia per le coltivazioni che per gli altri beni mobili di cui si chiede un risarcimento) quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, sempre per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della
Camera di Commercio di Salerno” (cfr. pag. 6), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
6 Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di carciofi in atto sui terreni della ricorrente Parte_1
Ritiene, invece, il collegio che non sia possibile riconoscere alle ricorrenti Parte_1
e i danni rivendicati per la perdita dell'orto familiare e dei frutti Parte_2 Parte_3
pendenti sugli alberi.
Per quanto concerne l'orto familiare, infatti, come già indicato sopra, le dichiarazioni dei testi sono state tanto generiche da non consentire di ritenere raggiunta la prova circa l'effettiva tipologia e quantità di coltivazioni presenti nell'orto di ciascuna ricorrente. Tale lacuna probatoria non è colmata neppure dalla perizia in atti, richiamata dal CTP in sede di escussione testimoniale, atteso che in essa il consulente di parte, nella sezione relativa ai danni all'orto familiare, ha genericamente ed indistintamente indicato quella che costituisce la composizione tipica dell'orto familiare
(“finocchi, minestra, broccoli, insalata, scarola, aglio, etc…”, pag. 8 della perizia), senza specificare la tipologia di colture effettivamente presenti sui fondi di ciascuna delle ricorrenti ed effettuando, così, anche sul punto una valutazione meramente astratta e induttiva.
Analogamente, nella perizia allegata al ricorso non sono indicate le ragioni agronomiche per cui dall'allagamento dei fondi, dipendente dallo straripamento dell' , sia derivata la Parte_7
perdita dei frutti pendenti sugli alberi (tutti di alto fusto e dunque più resistenti rispetto alle coltivazioni a terra); non vi è, quindi, la prova che l'eventuale caduta dei frutti (anche ammesso che vi sia stata) sia riconducibile all'evento per cui è causa e, quindi, sia imputabile alla quale CP_1 custode del corso d'acqua, piuttosto che all'intensità delle precipitazioni in sé. Peraltro, la CTP non precisa neppure se il danno calcolato per tale voce sia riferito al danneggiamento strutturale della pianta o a quello dei frutti ivi insistenti al momento dell'evento, avendo fatto riferimento generico alla produzione media di ciascun albero. Diversamente opinando, quindi, si perverrebbe ad una determinazione del danno assolutamente aleatoria.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la
7 fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, va, peraltro, rilevato che i ricorrenti non hanno depositato nessuna documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere indicate (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il teste
, con riferimento indistinto a tutte le ricorrenti, ha dichiarato: “dopo alcuni giorni i Testimone_1
ricorrenti hanno dovuto iniziare le operazioni di pulizia e so che per farlo hanno chiamato
l'espurgo”; mentre il teste , sempre con riguardo a tutti i ricorrenti, ha dichiarato: “ho Parte_4 visto che per ripristinare i terreni è stato necessario pulire tutto, zappare, concimare”, entrambi senza specificare quali e che tipo di attività abbiano concretamente posto in essere le varie ricorrenti per la pulizia e il ripristino dei fondi. Il teste , poi, ha addirittura riferito di non Testimone_3
essere a conoscenza di quali attività si sono rese necessarie per ripristinare i luoghi e lo stesso CTP
si è limitato a riferire in maniera generica: “mi sono recato successivamente sui luoghi Persona_2 di causa e ho constatato che i terreni erano stati ripuliti e risistemati per la coltivazione”. Nessuno dei testi, peraltro, ha riferito di aver visto mezzi meccanici a lavoro sui fondi de quibus per eseguire le suddette operazioni di ripristino.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...]
quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti o di ph.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento dei fondi e del deposito su di essi di fango e detriti
(comunque riferita da tutti i testi), deve presumersi che alcuni lavori di pulizia dei fondi agricoli
8 (per le ricorrenti e che ne sono titolari) siano Parte_1 Parte_2 Parte_3
stati eseguiti, sebbene in economia.
Quanto ai danni agli attrezzi agricoli (motosega per e danni al pozzo per Parte_2
, va osservato, da un lato, che i testi non hanno fatto nessun riferimento Parte_3 all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento;
dall'altro lato, che la valutazione compiuta dal
CTP non è supportata da una pregressa documentazione di acquisto di attrezzi da lavoro, da cui poter evincere l'effettiva presenza di tali beni sui fondi e l'entità del danno subito. Né risulta documentazione atta a dimostrare l'acquisto di materiali o di una loro revisione dopo l'evento.
Per completezza, va, altresì, dato atto che una valutazione di tale voce di danno non può essere compiuta neppure alla luce delle risultanze del verbale redatto dalla Protezione Civile (allegato alla perizia di parte), dato che, pur attestando la presenza di una motosega nella proprietà di Parte_2
il bene viene menzionato genericamente sotto la voce “arredamenti e suppellettili distrutti o
[...] danneggiati”, senza specificare né la marca e il modello della motosega, né l'effettivo danno riportato (ossia se danneggiamento o completa distruzione). Anche il riconoscimento di tali danni alle ricorrenti sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio e avulso dalla concreta prova del danno subito e dello stato preesistente dei beni.
Per quanto concerne, ancora, i danni alle abitazioni, è d'uopo constatare che, a fronte di specifici lavori edili indicati nella perizia di parte (pulizia del piazzale, pulizia dei locali e lavori di ripristino), parimenti le prove raccolte risultano inidonee a consentirne il riconoscimento.
In primo luogo, le ricorrenti non hanno dedotto o dimostrato di aver eseguito direttamente lavori di ristrutturazione dei locali, delle murature o degli impianti, né di averli commissionati a ditte specializzate;
né hanno depositato documenti contabili attestanti l'esborso economico sostenuto per l'esecuzione dei lavori edili di ripristino indicati, né, ancora, è stata dimostrata la spesa per lo smaltimento dei rifiuti, che necessariamente tali attività comportano. Senza contare che l'esecuzione di lavori edili, anche ove eseguiti in economia, implica verosimilmente l'acquisto di materiali specialistici, del cui pagamento non vi è traccia. Va constatato che, sebbene nella CTU si faccia riferimento ad una fattura per la riparazione di un cancello, la suddetta fattura non risulta depositata in atti, né di tale danno si rinviene traccia nelle dichiarazioni testimoniali.
A ciò si aggiunga che le voci indicate nella perizia di parte (a cui non è allegato neppure un computo metrico) appaiono utilizzabili in qualsiasi ipotesi di danneggiamento, in quanto si tratta di una mera elencazione di opere edili utili o necessarie, senza nessun riferimento al caso in esame. A ben vedere, il consulente di parte non ha descritto lo stato dei luoghi nel momento in cui l'allagamento è avvenuto, non ha effettuato nessun riferimento alla qualità e alla tipologia di materiali edili preesistenti né, tantomeno, ha rappresentato le ragioni tecniche per le quali i lavori
9 indicati sono stati considerati necessari, limitandosi, nel capitolo intitolato “Descrizione dei beni”, a rappresentare per e che “si rende necessaria la pulizia del piazzale Parte_1 Parte_2
e dei locali della cantina” (cfr. pag. 3 e 4), per che “si rende necessaria la Parte_3
riparazione del cancello (vedi fattura allegata), la pulizia del piazzale, la pulizia e i lavori di ripristino dei locali del piano interrato e del piano terra” (cfr. pag. 5) e per che “si Parte_4 rende necessaria la pulizia del piano terra” (cfr. pag. 5).
Tanto è vero che anche i testi escussi non hanno fatto nessun riferimento ai danni strutturali subiti dai locali seminterrati e dalle cantine delle ricorrenti, limitandosi a riferire il solo loro Tes_ allagamento: ed infatti, il teste ha dichiarato, con generico riferimento a tutti i ricorrenti, solo l'esecuzione di operazioni di pulizia;
il teste ha dichiarato “io ho aiutato a Testimone_2 ripulire il garage e il piazzale e a buttare vie le cose che si erano danneggiate”; e il teste ha Tes_3
dichiarato di non conoscere quali attività si sono rese necessarie per ripristinare i luoghi.
Per questi motivi
, anche prescindendo dal deficit di prova delle spese sostenute, non vi è alcun elemento che permette di valutare a monte l'effettività del danno subito e la congruità dei lavori inseriti nel calcolo dal CTP. Ed invero, dalla disamina delle voci indicate e dei rilievi fotografici allegati alla perizia di parte non è possibile verificare se i lavori edili menzionati (soprattutto con riferimento alla ricorrente avrebbero determinato un effettivo ripristino dello Parte_3
stato dei luoghi o, invece, una riqualificazione ex novo dei locali stessi, il che non consente di procedere neppure ad una liquidazione equitativa dei danni strutturali agli immobili indicati nella perizia di parte.
Le fotografie allegate alla perizia rappresentano, tuttavia, chiaramente la presenza di acqua e fango all'interno e all'esterno delle abitazioni (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), di guisa che appare verosimile che, a fronte dell'allagamento subito, le ricorrenti abbiano dovuto svolgere, quantomeno in economia, l'attività di pulizia e di ripristino dello stato dei luoghi interni alle loro abitazioni. Anche tale voce di danno, va, quindi, liquidata equitativamente dal collegio, tenuto conto delle carenze istruttorie testé evidenziate.
Occorre anche osservare in proposito che il teste ha riferito che il piazzale Testimone_2
(di cui viene rivendicato il costo per la pulizia) era in proprietà comune tra e Parte_1
ed infatti, a ben vedere ciascuna ha chiesto per la pulizia del piazzale il medesimo Parte_2 importo di € 1.800,00. Atteso che non vi è agli atti nessuna fattura attestante i costi per la pulizia del suddetto piazzale e che né nel ricorso, né nella CTP è stato dedotto che esso fosse in comproprietà alle due ricorrenti, ritiene il collegio che l'importo indicato da ciascuna ricorrente (€ 1.800,00) sia quello astrattamente ritenuto necessario dal CTP per la pulizia dell'intero piazzale. Tale importo, quindi, per i deficit probatori sopra evidenziati deve essere equitativamente ridotto e liquidato, in
10 favore di ciascuna delle due ricorrenti, nella misura della metà ciascuna.
Parimenti, va osservato che, con riferimento alla ricorrente , risulta dagli atti Parte_4
(cfr. CTP e dichiarazioni del teste ) che l'immobile di sua proprietà, seppure Testimone_2
allagato e invaso dal fango, era vuoto, poiché ella non vi abitava ancora ed erano in corso i lavori di ristrutturazione. Attesa la prova dell'esistenza del cantiere e la mancanza di prova dello stato di avanzamento in cui si trovavano i lavori, deve presumersi che i locali erano ancora in uno stato non avanzato di lavorazione e, comunque, erano sgombri da mobili e altri rivestimenti;
ritiene, quindi, il collegio che in favore della suddetta ricorrente, vista la prova dell'allagamento, possa riconoscersi solo una somma minima, equitativamente determinata, per la pulizia dall'acqua e dal fango.
Quanto, ancora, ai danni al mobilio (mobili da cucina, elettrodomestici, divani e poltrone, nonché derrate alimentari), variamente dedotti come subiti dalle ricorrenti Parte_1
e si osserva che non è possibile ritenere provata la quantità e Parte_2 Parte_3
tipologia dei beni descritta nella perizia di parte, né se tutti i beni mobili presenti nei locali allagati siano stati distrutti o alcuni solo danneggiati e, quindi, in parte recuperabili. Sul punto nessuna specificazione è contenuta in ricorso e nella perizia di parte allegata, né una prova più puntuale può ricavarsi dal verbale redatto dalla Protezione Civile, in cui è genericamente dichiarato che “gli arredamenti e le derrate alimentari sono stati danneggiati o distrutti”.
Tali lacune non sono colmate neppure dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali, pur avendo riferito il danneggiamento e la perdita totale delle derrate alimentari presenti nei seminterrati e nei garages delle suddette ricorrenti, non hanno indicato con precisione la tipologia e quantità di beni presenti (il teste , ad esempio, ha parlato di “provviste di vario genere” e il teste Testimone_1
dopo aver riferito di “derrate buttate”, con riferimento alla sola ricorrente Testimone_2 ha fatto riferimento, comunque generico a “bottiglie di pomodori e vino”); Parte_1
Tes_ parimenti, con riferimento al mobilio, il teste ha dichiarato, con riguardo alla sola ricorrente
“so che nella cantina c'era anche una cucina, non utilizzata, che è andata Parte_3 distrutta”; il teste ha, invece, riferito genericamente del danneggiamento dei mobili da Parte_4
cucina di e, ancora, il teste , riguardo alla sola ricorrente Parte_2 Persona_2 Parte_3
ha dichiarato che “nello scantinato vi erano anche dei mobili, tutti danneggiati e
[...] buttati…”, senza nessuna ulteriore specificazione;
infine, il teste non ha fatto nessun Tes_3
riferimento al mobilio presente negli immobili delle ricorrenti.
Le fotografie allegate alla perizia di parte, poi, non solo raffigurano unicamente la presenza di acqua vicino ad alcuni mobili, ma, in ogni caso, non sono state riconosciute e confermate dai testi escussi e, quindi, sono inidonee a dimostrare la tipologia e l'entità del danno subito. Manca, infine,
a dimostrazione della tipologia e vetustà del mobilio presente nei detti locali, la documentazione
11 attestante l'acquisto o la riparazione dei beni.
Tali emergenze, pur dimostrando che nei locali seminterrati e nelle cantine erano presenti alcuni beni mobili ed alcune derrate alimentari, vista la loro genericità, non consentono di ravvisare la precisa quantità e tipologia di beni e, quindi, la loro liquidazione sarebbe del tutto aleatoria.
Per quanto concerne, invece, i danni rivendicati per i beni mobili registrati ed in particolare i danni alla Ford Focus C-Max rivendicati da , il collegio evidenzia che risulta dai Parte_5
documenti depositati la titolarità della vettura in capo al ricorrente, nonché la sua demolizione dopo l'evento per cui è causa. Tutti i testi, inoltre, hanno riferito del danneggiamento dell'automobile e della conseguente demolizione della stessa (cfr. anche la fattura del 4.11.2015 del soccorso stradale
Francavilla allegata alla perizia di parte).
Tuttavia, con riguardo al valore della autovettura, il perito di parte si è limitato a riferire che la quantificazione è stata estratta da “quattroruote”, senza indicare il chilometraggio, lo stato meccanico, il funzionamento e gli eventuali optional in dotazione alla vettura stessa. Tali carenze non consentono di riconoscere l'intera somma richiesta e, quindi, anche la liquidazione di tale danno va effettuata in via equitativa, tenuto conto che dal libretto di proprietà la vettura risulta immatricolata nel 2005, ossia dieci anni prima dell'evento per cui è causa.
Non possono, invece, essere riconosciuti i danni alla vespa 50 lamentati da Parte_1
atteso che dalla documentazione in atti non vi è prova della titolarità del motociclo in capo alla suddetta ricorrente e che nessuno dei testi escussi ha fatto menzione di tali danni. L'assenza di dichiarazioni testimoniali sul punto e la mancanza di fatture relative alla riparazione del veicolo ovvero di documenti comprovanti la rottamazione dello stesso e la sua proprietà in capo alla ricorrente non consentono di riconoscerle i danni corrispondenti alla perdita del veicolo ovvero ad ipotetiche riparazioni di cui non vi è traccia. Peraltro, dall'esame delle fotografie allegate alla produzione di parte - si ribadisce non confermate dai testi e quindi inutilizzabili - si evince solo un imbrattamento della vespa.
Va, infine, dato atto che ha chiesto il risarcimento del danno per la perdita dei Parte_5
libri scolastici contenuti all'interno della propria automobile;
sebbene nel ricorso manchi l'indicazione specifica del numero e della tipologia di libri effettivamente presenti all'interno dell'auto al momento dell'allagamento e andati distrutti, i testi escussi hanno confermato la perdita dei libri che si trovavano nell'auto e tali dichiarazioni risultano avvalorate dalla fattura della cartolibreria Yuvenilia dell'importo di € 236,65, depositata agli atti, da cui risulta in data 4.11.2015,
l'acquisto di n. 9 libri. Le dichiarazioni dei testi, unite alla suddetta fattura, di pochi giorni successiva all'evento, nonché alla circostanza che la scuola era iniziata ormai da oltre 1 mese, inducono il collegio a presumere che i libri acquistati il 4.11.2015 fossero quelli effettivamente
12 presenti nell'autovettura del ricorrente al momento dell'esondazione dell'Alveo Parte_5
Comune Nocerino.
Per completezza va, infine, dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà subito dai ricorrenti, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
All'esito della valutazione generale delle prove presenti agli atti con riferimento alle singole tipologie di danno, occorre, quindi, procedere alla valutazione dei danni riconoscibili a ciascun ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_1
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 1.340,85, così suddiviso:
a) € 381,00 quale danno per la perdita del raccolto di carciofi, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 25% di
€ 762,00), tenuto conto anche dei mancati costi di coltura e lavorazione del prodotto che la parte ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché del presumibile sfrido e della natura pluriennale della suddetta coltivazione;
b) € 509,85 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 30% di € 1.699,50);
c) € 450,00, equitativamente determinato per la pulizia del piazzale nella misura del 50% di quanto indicato in ricorso per la suddetta pulizia (ossia il 50% di € 1.800,00), da ritenersi effettuata in economia e liquidato alla ricorrente nella misura della metà (€ 900,00:2), attesa la comproprietà del piazzale con la ricorrente Parte_2
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra può essere riconosciuto alla ricorrente per i danni all'orto familiare, alle piante da frutta, alla perdita delle derrate alimentari e degli arredi, nonché al danneggiamento della Vespa 50.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_2
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 2.293,50, così suddiviso:
a) € 643,50 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la
13 pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 30% di € 2.145,00);
b) € 450,00, equitativamente determinato per la pulizia del piazzale nella misura del 50% di quanto indicato in ricorso per la suddetta pulizia (ossia il 50% di € 1.800,00) da ritenersi effettuata in economia e liquidato alla ricorrente nella misura della metà (€ 900,00:2), attesa la comproprietà del piazzale con la ricorrente A tale importo va aggiunto l'importo di € 1.200,00 per Parte_1 la pulizia del deposito, anch'essa equitativamente determinata nella misura del 50% di quanto richiesto in ricorso ossia al 50% di € 2.400,00.
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra, può, invece, esserle riconosciuto per il lamentato danno all'orto familiare e agli alberi da frutta, nonché per i danni ai beni mobili e agli attrezzi agricoli contenuti nel garages.
Per quanto concerne la domanda di osserva il collegio che, sulla base delle Parte_3
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 1.458,36, così suddiviso:
a) € 578,16 quale danno per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni e per la pulizia delle aree invase dall'acqua, equitativamente determinato e ritenuto congruo nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia il 30% di € 1.927,20);
b) € 880,20, equitativamente determinato per la pulizia del seminterrato nella misura del 50% di quanto indicato in ricorso per la suddetta pulizia (ossia il 50% di € 1.760,40).
Nulla, per le ragioni già ampiamente evidenziate sopra, può, invece, esserle riconosciuto per il lamentato danno all'orto familiare e agli alberi da frutta, nonché per i danni edili, ai beni mobili e alle derrate alimentari contenuti nel seminterrato.
Per quanto concerne la domanda di , osserva il collegio che, sulla base delle Parte_4
considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere per la pulizia dell'immobile, atteso il cantiere ivi presente, un danno, equitativamente determinato sulla base della prova dell'allagamento, nella misura complessiva di € 500,00.
Per quanto concerne, infine, la domanda di , osserva il collegio che, sulla base Parte_5
delle considerazioni che precedono e delle lacune probatorie evidenziate, è possibile riconoscere un danno complessivo di € 2.236,65, di cui € 2.000,00 per i danni all'autovettura (tenuto conto delle carenze probatorie evidenziate sopra e dell'anno d'immatricolazione) ed € 236,65 per il danno ai libri di testo presenti all'interno della suddetta vettura.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non
14 CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in
15 comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1
dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1
del danno negli importi di seguito indicati:
- € 1.340,85 in favore di Parte_1
- € 2.293,50 in favore di Parte_2
- € 1.458,36 in favore di Parte_3
- € 500,00 in favore di;
Parte_4
- € 2.236,65 in favore di . Parte_5
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per ½, con condanna della al rimborso della restante metà, oltre alla metà delle spese documentate, in Controparte_1
16 favore dei ricorrenti, in ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con gli aumenti di cui al citato DM per la difesa di più parti con posizione sovrapponibile in un unico atto e con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e , Parte_6
per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 Parte_2
e , nei confronti della Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento: Controparte_1
- in favore di della somma di € 1.340,85; Parte_1
- in favore di della somma di € 2.293,50; Parte_2
- in favore di della somma di € 1.458,36; Parte_3
- in favore di della somma di € 500,00; Parte_4
- in favore di della somma di € 2.236,65, Parte_5 ognuno oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 132,00 per spese ed € 895,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e per averne fatto Parte_6
anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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